Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
C.F. nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]2299 Bloco 3 Apto 14 Sitio Pinheirinho, San Paolo/SP, cep
03210-001;
C.F. , nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2299 Bloco 3 Apto 14 Sitio Pinheirinho, San Paolo/SP, cep
03210-001;
C.F. , nata in [...] il Controparte_2 C.F._3
14/04/1961 ed ivi residente in [...]277 Vila Nova Pauliceia, San Paolo/SP, cep
03267-120;
C.F. , nato in [...] il [...] ed Parte_2 C.F._4
ivi residente in [...]66 Apto 1101, Mooca, San Paolo/SP, cep 03164-100;
C.F. , nata in [...] il Controparte_3 C.F._5
09/01/1989 ed ivi residente in [...]656 Parque São Lucas San Paolo/SP, cep
03236-030;
C.F. , nato il [...] in [...] ed Parte_3 C.F._6
ivi residente in [...]20 Casa 34 Setor Leste Gama, Brasilia/DF, cep 72460-200
C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Parte_4 C.F._7
residente in [...]656 Parque São Lucas San Paolo/SP, cep 03236-030, mino- renne rappresentato dai genitori e Controparte_3 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA , come in atti;
-ricorrenti-
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] Persona_1
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Pianiga, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di nascita e battesimo doc. 2); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del
Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero
d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato a Pianiga in data 20.11.1888 (cfr. doc 3), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“ II. Nel 1888 sposa (doc. 3-4). Persona_1 Persona_2
III. Dall'unione tra e il 12/07/1896 nasce Persona_1 Persona_2 Per_3
che nel 1921 sposa (doc. 5-7).
[...] Persona_4
IV. Dall'unione tra e nascono: Nel 1922 (doc. 8) che Per_3 Persona_4 Per_5
nel 1949 sposa (doc. 9-10). Dalla loro unione nascono: Nel 1954 Persona_6 Per_7
(doc. 11) che nel 1977 sposa (doc. 12) e dalla cui unione nasce:
[...] Persona_8
il 09/01/1989 che nel 2012 sposa , da cui Controparte_3 Persona_9 in seguito divorzia (doc. 13-14). ▪ il 27/03/2019 (doc. 15). il 14/04/1961 Parte_4
(doc. 16) che nel 1990 sposa (doc. 17), Controparte_2 Persona_10 adottando il nome di “ ”; dalla cui unione nascono: il 06/04/1991 Controparte_2
(doc. 18). Nel 1958 (doc. 19) che nel 1980 sposa Parte_2 Parte_6
, da cui divorziava (doc. 20); dalla loro unione nasce: il 07/04/1987 Persona_11 (doc. 21) che nel 2017 sposa (doc. 22). B. Nel 1925 Parte_1 Controparte_1
(doc. 23) che nel 1947 sposa (doc. 24-25). Dalla loro unione Parte_7 Persona_12
nascono nel 1949 che sposa nel 1974 (doc. 26- Persona_13 Persona_14
27); dalla cui unione nasce: il 19/12/1984 (doc. 28). Nel 1961 Parte_3 Per_15
(doc. 29) che nel 1982 sposa (doc. 30); dalla cui unione nasce: il
[...] Persona_16
14/06/1984 (doc. 31) che nel 2009 sposa Controparte_1 Persona_17
In seguito al divorzio, nel 2017 CI sposa (doc. 32 – CP_1 Parte_1
33”)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,4,6,8,11,13,15,16,18,19,21,23,26,28,29).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del
1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26998/2024 , promossa da
C.F. nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]2299 Bloco 3 Apto 14 Sitio Pinheirinho, San Paolo/SP, cep
03210-001;
C.F. , nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2299 Bloco 3 Apto 14 Sitio Pinheirinho, San Paolo/SP, cep
03210-001;
C.F. , nata in [...] il Controparte_2 C.F._3
14/04/1961 ed ivi residente in [...]277 Vila Nova Pauliceia, San Paolo/SP, cep
03267-120; C.F. , nato in [...] il [...] ed Parte_2 C.F._4
ivi residente in [...]66 Apto 1101, Mooca, San Paolo/SP, cep 03164-100;
C.F. , nata in [...] il Controparte_3 C.F._5
09/01/1989 ed ivi residente in [...]656 Parque São Lucas San Paolo/SP, cep
03236-030;
C.F. , nato il [...] in [...] ed Parte_3 C.F._6
ivi residente in [...]20 Casa 34 Setor Leste Gama, Brasilia/DF, cep 72460-200
C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Parte_4 C.F._7
residente in [...]656 Parque São Lucas San Paolo/SP, cep 03236-030, mino- renne rappresentato dai genitori e Controparte_3 Parte_5
contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_4
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo