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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. RT RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2761\2021 R.G. avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.) , e vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 [...]
rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
TR NO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
) rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._3
avv.to FARRONI SAMUELE, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025
ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non Nr. 2761\2021 R.G.
espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'azione possessoria è fondata.
In punto di fatto è pacifico, e comprovato anche dalle foto prodotte in fase cautelare (v. fot. 33 e 34) dagli attori, che in data 20.10.2020
, coadiuvato dalla di lui moglie, hanno apposto CP_1 una rete per chiudere il passaggio fino a quel momento utilizzato dagli odierni attori, e non solo da loro.
I testi escussi (v. deposizione di all'udienza Testimone_1 dell'8.5.2023 e di all'udienza 16.3.2023 ) hanno Testimone_2 confermato che da sempre sul quel lato del fabbricato passavano non solo gli attori ma anche tutti coloro che dovevano recarsi nella pasticceria prima ubicata nell'appartamento al primo piano della
, così come vi transitavano tutti coloro che dovevano recarsi Pt_1 al Circolo Cittadino, così come chi doveva salire verso Via Buonarroti passava di lì anziché fare il giro più lungo.
I testi e gli informatori escussi hanno altresì confermato che il ricorrente , che abitava Parte_2 nell'appartamento di , prima in comodato e poi come Parte_1 proprietario, ha utilizzato la parte della corte in questione, non solo per transitare e salire dal piazzale sottostante nella propria abitazione, ma anche per far giocare il figlio;
che vi aveva collocato addirittura la cucci del cane ( cfr. foto nn. 61-62-63); che per un certo periodo vi aveva collocato una rampa per disabili;
che durante l'estate i vicini si intrattenevano a parlare e giocare a carte in tale spazio all'ombra della pianta ivi esistente.
Il teste (v. verbale udienza 5.12.2022) ha riferito Testimone_3 di conoscere il dal 2012 e di aver frequentato frequento Parte_2
l'abitazione di cui si parla dal 2020; che quando andava a trovarlo era passato dal lato sud, dove c'è la strada Cingolana;
che l'ultima volta è stato il 20/10/2020. Data che ricorda proprio perché l'accesso di cui solitamente si serviva era chiuso da una rete metallica.
2 Nr. 2761\2021 R.G.
ha ammesso di aver messo la rete per impedire a CP_1 chiunque, compresi i ricorrenti, di passare sulla corte a fianco dell'immobile sostenendo di aver fatto ciò in quanto proprietario ma in sede possessoria rileva non la situazione di diritto ma quella di fatto e quest'ultima depone a favore degli attori.
Gli attori hanno dimostrato una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale essendo emersa a loro favore una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, concretamente esplicatasi nell'utilizzare proprio la porzione di corte, leggermente in pendenza, come rampa di accesso per raggiungere la parte laterale dell'abitazione.
E' comprovato, altresì, che il convenuto abbia ostacolato e pregiudicato il possesso della servitù di passaggio come in precedenza esercitato dai ricorrenti odierni attori.
La reiterazione nel tempo di vari comportamenti di utilizzo della porzione di corte, anche di particolare invasività (accedere con veicoli, sistemare la cuccia del cane, farvi accedere conoscenti, realizzare una pedana, addirittura aprire una porta laterale) esclude in radice che tutto ciò possa essere frutto di mera tolleranza.
Ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art.1168 Cod. Civ. e 703 C.p.c., va confermata l'ordinanza possessoria emessa in sede cautelare in data 30.9.2023 comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 2.10.2023.
Va pertanto accertato e dichiarato che i ricorrente odierni attori possono, congiuntamente e/o disgiuntamente, esercitare liberamente possesso ed utilizzo della posta sulla parte sinistra del Parte_3 fabbricato e della corte circostante, anche per raggiungere a piedi dalla via Contrada Sollicciano e dalla corte sottostante la Via Buonarroti del Comune di Cingoli e soprattutto gli ingressi degli appartamenti facenti parte del fabbricato adiacente a tale area, ingressi collocati in Via Buonarroti n. 26.
3 Nr. 2761\2021 R.G.
Va quindi confermata la disposta riduzione in pristino delle opere poste in essere dal convenuto e che hanno integrato gli estremi dello spoglio nel possesso in questione, e, in particolare, va Parte_3 confermato l'ordine di rimozione dei paletti in ferro conficcati nel terreno e della rete che è stata stesa per tutta l'ampiezza della
, nonché della catena e/o del cancello posta di fianco a Parte_3 destra degli ingressi degli appartamenti situati in Via Buonarroti n. 26.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerata la causa di bassa complessità e utilizzando lo scaglione da 1.100 a 5.200,00 non essendovi indicazione in atti di quanto valga catastalmente la corte per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. RT RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli attori hanno il diritto di possedere, congiuntamente e/o disgiuntamente, la posta sulla parte sinistra del Parte_3 fabbricato per cui è causa e della corte circostante, per raggiungere, dalla via contrada Sollicciano e dalla corte sottostante, la via Buonarroti del Comune di Cingoli e gli ingressi degli appartamenti facenti parte del fabbricato adiacente a tale area, ingressi collocati in Via Buonarroti n. 26.
Ordina a di reintegrare gli attori nel possesso del CP_1 predetto passaggio, a piedi e con automezzi, sulla Parte_3 insistente a lato del fabbricato avente ingresso in Via Buonarroti n.26 a Cingoli e che investe porzione della corte censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Cingoli al sub. 14 piano terra, foglio 146, particella 92, rimuovendo la recinzione ed i paletti nonché tutte le opere realizzate che, di fatto ne impediscono l'accesso.
4 Nr. 2761\2021 R.G.
Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 394,22 per spese ed euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 3/11/2025
Il Giudice est.
RT RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. RT RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2761\2021 R.G. avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.) , e vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 [...]
rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
TR NO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
) rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._3
avv.to FARRONI SAMUELE, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025
ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non Nr. 2761\2021 R.G.
espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'azione possessoria è fondata.
In punto di fatto è pacifico, e comprovato anche dalle foto prodotte in fase cautelare (v. fot. 33 e 34) dagli attori, che in data 20.10.2020
, coadiuvato dalla di lui moglie, hanno apposto CP_1 una rete per chiudere il passaggio fino a quel momento utilizzato dagli odierni attori, e non solo da loro.
I testi escussi (v. deposizione di all'udienza Testimone_1 dell'8.5.2023 e di all'udienza 16.3.2023 ) hanno Testimone_2 confermato che da sempre sul quel lato del fabbricato passavano non solo gli attori ma anche tutti coloro che dovevano recarsi nella pasticceria prima ubicata nell'appartamento al primo piano della
, così come vi transitavano tutti coloro che dovevano recarsi Pt_1 al Circolo Cittadino, così come chi doveva salire verso Via Buonarroti passava di lì anziché fare il giro più lungo.
I testi e gli informatori escussi hanno altresì confermato che il ricorrente , che abitava Parte_2 nell'appartamento di , prima in comodato e poi come Parte_1 proprietario, ha utilizzato la parte della corte in questione, non solo per transitare e salire dal piazzale sottostante nella propria abitazione, ma anche per far giocare il figlio;
che vi aveva collocato addirittura la cucci del cane ( cfr. foto nn. 61-62-63); che per un certo periodo vi aveva collocato una rampa per disabili;
che durante l'estate i vicini si intrattenevano a parlare e giocare a carte in tale spazio all'ombra della pianta ivi esistente.
Il teste (v. verbale udienza 5.12.2022) ha riferito Testimone_3 di conoscere il dal 2012 e di aver frequentato frequento Parte_2
l'abitazione di cui si parla dal 2020; che quando andava a trovarlo era passato dal lato sud, dove c'è la strada Cingolana;
che l'ultima volta è stato il 20/10/2020. Data che ricorda proprio perché l'accesso di cui solitamente si serviva era chiuso da una rete metallica.
2 Nr. 2761\2021 R.G.
ha ammesso di aver messo la rete per impedire a CP_1 chiunque, compresi i ricorrenti, di passare sulla corte a fianco dell'immobile sostenendo di aver fatto ciò in quanto proprietario ma in sede possessoria rileva non la situazione di diritto ma quella di fatto e quest'ultima depone a favore degli attori.
Gli attori hanno dimostrato una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale essendo emersa a loro favore una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, concretamente esplicatasi nell'utilizzare proprio la porzione di corte, leggermente in pendenza, come rampa di accesso per raggiungere la parte laterale dell'abitazione.
E' comprovato, altresì, che il convenuto abbia ostacolato e pregiudicato il possesso della servitù di passaggio come in precedenza esercitato dai ricorrenti odierni attori.
La reiterazione nel tempo di vari comportamenti di utilizzo della porzione di corte, anche di particolare invasività (accedere con veicoli, sistemare la cuccia del cane, farvi accedere conoscenti, realizzare una pedana, addirittura aprire una porta laterale) esclude in radice che tutto ciò possa essere frutto di mera tolleranza.
Ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art.1168 Cod. Civ. e 703 C.p.c., va confermata l'ordinanza possessoria emessa in sede cautelare in data 30.9.2023 comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 2.10.2023.
Va pertanto accertato e dichiarato che i ricorrente odierni attori possono, congiuntamente e/o disgiuntamente, esercitare liberamente possesso ed utilizzo della posta sulla parte sinistra del Parte_3 fabbricato e della corte circostante, anche per raggiungere a piedi dalla via Contrada Sollicciano e dalla corte sottostante la Via Buonarroti del Comune di Cingoli e soprattutto gli ingressi degli appartamenti facenti parte del fabbricato adiacente a tale area, ingressi collocati in Via Buonarroti n. 26.
3 Nr. 2761\2021 R.G.
Va quindi confermata la disposta riduzione in pristino delle opere poste in essere dal convenuto e che hanno integrato gli estremi dello spoglio nel possesso in questione, e, in particolare, va Parte_3 confermato l'ordine di rimozione dei paletti in ferro conficcati nel terreno e della rete che è stata stesa per tutta l'ampiezza della
, nonché della catena e/o del cancello posta di fianco a Parte_3 destra degli ingressi degli appartamenti situati in Via Buonarroti n. 26.
Le spese di lite seguono la soccombenza considerata la causa di bassa complessità e utilizzando lo scaglione da 1.100 a 5.200,00 non essendovi indicazione in atti di quanto valga catastalmente la corte per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. RT RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli attori hanno il diritto di possedere, congiuntamente e/o disgiuntamente, la posta sulla parte sinistra del Parte_3 fabbricato per cui è causa e della corte circostante, per raggiungere, dalla via contrada Sollicciano e dalla corte sottostante, la via Buonarroti del Comune di Cingoli e gli ingressi degli appartamenti facenti parte del fabbricato adiacente a tale area, ingressi collocati in Via Buonarroti n. 26.
Ordina a di reintegrare gli attori nel possesso del CP_1 predetto passaggio, a piedi e con automezzi, sulla Parte_3 insistente a lato del fabbricato avente ingresso in Via Buonarroti n.26 a Cingoli e che investe porzione della corte censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Cingoli al sub. 14 piano terra, foglio 146, particella 92, rimuovendo la recinzione ed i paletti nonché tutte le opere realizzate che, di fatto ne impediscono l'accesso.
4 Nr. 2761\2021 R.G.
Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 394,22 per spese ed euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 3/11/2025
Il Giudice est.
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