Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
119/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere PE Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito all’udienza tenuta in data 2 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Gianluca Befani per il ricorrente, non intervenuto il rappresentante dell’amministrazione resistente.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 79940 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Befani c.f. [...]con indicazione per le comunicazioni ai sensi dell’art. 134 c.p.c. del fax 0775230384 - pec:gianlucabefani@avvpec.it) ed elettivamente domiciliato in Veroli (Fr) Piazza Palestrina;
Contro l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’atto n. FR012020918272 con il quale è stata conferita la pensione privilegiata diretta (posizione prev. 0700121575P- iscrizione pensione privilegiata n. 17534720 liquidata con sistema retributivo a decorrere dal 1/9/2007- Id Pratica FR 110202003023001 con prospetto liquidativo (lotto n.
17 del 30/9/20) - data Protocollo 01/10/2020 n. Inps 3300.01/10/2020.03332363 notificato il 30/11/2020 da Inps-Gestioni dipendenti pubblici- Sede di Frosinone.
Parte attrice ha rappresentato che:
• in data 8/4/2008, il Sig. XX, dopo sette mesi dal collocamento in pensione
(1/9/2007), quale ex Capo Squadra Esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco, presentava domanda di riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio per il tramite dell’ente di appartenenza;
• il Comando Vigili del Fuoco di Roma, presso cui il XX aveva svolto servizio, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 trasmetteva in data 18/11/2008 alla sede dell’Inps (ex Inpdap) di Roma Eur (Prot.
77984) la domanda di pensione con la documentazione inerente alla posizione lavorativa dell’ex dipendente per il prosieguo dell’istruttoria;
• dopo quattro anni in cui il Sig. XX non riceveva alcuna comunicazione in merito, in data 7/8/2012, reiterava la domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata
(Prot. 50233 Sede ricezione Roma Eur);
• con comunicazione datata 9/4/2018 (prot. Inps 3300.09/04/2018.0070354) l’Inps sede di Frosinone – gestione dipendenti pubblici - trasmetteva alla Commissione Militare di Roma la domanda di pensione del Sig. XX con allegato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio dandone notizia al ricorrente;
• con nota datata 29/1/2019 (prot. Inps 3300.29/1/2019.0017836) l’Inps notificava al Sig. XX l’invito a visita per il giorno 8/4/2019 presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma;
• Sottoposto agli accertamenti di rito, dopo esIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 ser trascorsi undici anni dalla prima domanda del 2008, al Sig. XX veniva riconosciuto il diritto a pensione privilegiata ascrivibile alla Tabella A 8° categoria;
• l’Inps con nota datata 30/11/2020 comunicava l’adeguamento del trattamento pensionistico mensile e il pagamento dei corrispondenti arretrati a decorrere dalla rata relativa al mese di dicembre 2020 allegando altresì l’atto di conferimento della pensione privilegiata (n. FR012020918272) liquidata con sistema retributivo a decorrere dal 1/9/2007 con relativo prospetto degli arretrati degli anni precedenti dal 1/12/2015 al 31/12/2019;
• nel prospetto di liquidazione elaborato dall’Inps (lotto n. 17 del 30/9/20) il ricorrente prendeva atto che sono stati liquidati i ratei arretrati solo per il quinquennio precedente, ossia quelli relativi al periodo dal 1/12/2015 al 31/12/2019 escludendo quindi tutto il periodo precedente, ossia i ratei successivi alla presentazione in via amministrativa della domanda di pensione del 8/4/2008;
• il ricorrente, non ritenendo corretta In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 l’applicazione da parte dell’Istituto della prescrizione sui ratei arretrati antecedenti al 2015, chiedeva in data 23/11/20, 2/1/21 e 12/2/21 chiarimenti in merito. L’Inps, sede di Frosinone, con messaggio pec del 9 e 11 febbraio 2021 eccepiva la prescrizione dei ratei di pensione, in misura quinquennale, richiamando l’art. 38, comma 1, lettera d, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto..” invitando il ricorrente qualora in suo favore sussistessero eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione di comunicarli al fine di rideterminare le somme;
• il ricorrente con pec del 17/11/2021 e del 7/3/22, replicava alla posizione assunta dall’Inps sostenendo che alcuna prescrizione era maturata poiché nel caso di specie l’iter amministrativo, durato ben 13 anni, si era concluso con il conferimento della pensione privilegiata comunicata al ricorrente con la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 notifica in data 30/11/2020 del provvedimento impugnato n. FR012020918272 datato 1/10/20 e che nelle more, nel 2012, il ricorrente, non ricevendo alcuna comunicazione, a quattro anni dalla prima istanza, aveva anche reiterato nel 2012 la domanda per l’ottenimento della prestazione pensionistica.
Nel merito ha dedotto che:
• la disciplina generale del termine di esordio della prescrizione dei ratei pensionistici è posta dall’art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella legge n. 739/39 come sostituito dall’art. 2 della legge 428/85 alla cui stregua “ le rate di stipendio e assegni equivalenti, le rate di pensione…dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni ( comma1); il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
“ (comma 2).
• la prescrizione del diritto al pagamento dei ratei pensionistici decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non può In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 decorrere in assenza del riconoscimento del diritto.
2. L’Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
• gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di dicembre 2020, con decorrenza 1° dicembre 2015 in applicazione della prescrizione quinquennale ex dall’art. 38 comma 1 del DL 98/2011 convertito in Legge 111/2011;
• la liquidazione operata dall’Inps è del tutto corretta. E’pacifico che il diritto a pensione è imprescrittibile mentre i ratei arretrati sono soggetti a prescrizione quinquennale.
3. A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul punto, giova osservare che il diritto a pensione risulta, in quanto tale, imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, alla cui stregua “il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo”.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Risultano per contro soggetti a prescrizione estintiva quinquennale i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori, atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 2 del r.d.l.
n.295 del 19.01.1939, convertito nella legge n. 739 del 02.06.1939. Nello specifico, il predetto art. 2, ai commi 1 e 2, come introdotti dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, statuisce che “Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni”
(comma 1);
“Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (comma 2).
Il medesimo art. 2 r.d.l. n.295/1939 è richiamato dall’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/73, alla cui stregua “il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'asseIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 gno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico”.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, ha già avuto modo di sottolineare che l’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/73 non è stato abrogato dalla sopravvenuta legge n. 428/1985, continuando il predetto art. 143 a prevedere che la decorrenza della prescrizione non si collochi prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione (o dell’assegno rinnovabile) sia portato a conoscenza dell’interessato.
Nello specifico, in conformità ai principi affermati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite con la sentenza n.16/2003/QM, è stato condivisibilmente osservato che “..Il diritto a pensione privilegiata deve essere riconosciuto a seguito di provvedimento, con il quale si conclude il procedimento amministrativo che ha avuto inizio con la domanda dell’interessato. Poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a coIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 noscenza dell’interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza” (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n.
516/2017; in termini Sez. II App. n.758/2013) ““..La valutazione dell’effettiva sussistenza del diritto e della giusta misura della pensione richiede la verifica di calcoli e di normative complesse, la cui esatta applicazione può essere di agevole accertamento solo se la procedura di liquidazione sia stata formalizzata in un provvedimento (cfr. SS.RR. 23 aprile 1999 n. 10). Ragione per cui, in ipotesi di provvedimento negativo, la salvaguardia del diritto relativo ai singoli ratei di pensione è assicurata dalla sottrazione all’effetto estintivo della prescrizione finché non intervenga il provvedimento di liquidazione” (Corte conti, Sez. II App., sent. n.
646/2018; tra le più recenti, in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 25/2024, n.216/2024; Sez. II App., n. 254/2024, n. 37/2025, n.96/2025). Ed invero, in base al combinato disposto delle due disposizioni, in caso di diniego dell’istanza pensionistica, il diritto si deve ritenere azionabile a decorrere dalla data della comunicazione del relativo provvedimento.
Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 accolta e per l’effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla corresponsione dei ratei di pensione privilegiata dall’8/5/2008, con interessi e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese di lite, poste a carico dell’Inps ed a favore del difensore antistatario del ricorrente, avvocato Gianluca Befani, sono liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori.
Nulla per le spese del giudizio.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.
52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l’annotazione di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 cui al comma 3 del suddetto art.52.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL GIUDICE
PE DI NE
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:40:23 GMT+01:00