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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2093/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250029015934000 BONIFICA 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 14.10.2025, l'odierna ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella pagamento dell'importo di € 231,88, notificata in data
22.9.2025 dall'Agenzia Entrate e Riscossione di Lecce, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo di bonifica dell'anno 2021, emessa dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
A fondamento dell'impugnazione, la parte formulava le seguenti eccezioni:
1. Il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in relazione alla mancata allegazione dell'atto prodromico, che non era mai stato notificato alla contribuente.
2. La violazione dell'art. 3 della L.R. 4/2012 e la illegittimità del piano di classifica, in relazione all'omessa preventiva adozione del Piano Generale di Bonifica.
3. La illegittimità del piano di classifica per la mancata indicazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili.
4. L'assenza di beneficio agli immobili, come desumibile dalla consulenza di parte depositata contestualmente alla proposizione del ricorso.
Precisava che con riferimento a una precedente annualità l'esito del ricorso era stato a sé favorevole e insisteva per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ma rinunciava all'istanza cautelare con dichiarazione del 28.10.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, che concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con riferimento all'eccezione a sé riferibile, relativa al difetto di motivazione.
Con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni attinenti al merito della pretesa, quindi riferibili solo all'ente di bonifica.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica che concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese. La parte resistente contestava le eccezioni difensive.
Allegava consulenza tecnica relativa allo stato dei luoghi, comprensiva di documentazione fotografica, che attestava il beneficio arrecato ai fondi del ricorrente, derivante da un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di chilometri di collettori e opere di difesa idraulica.
Documentava, inoltre, gli interventi di manutenzione straordinaria, come dettagliato nelle tabelle allegate alla perizia, con lavori specifici anche nell'area di interesse del ricorrente. Allegava, infine, note di deduzione del tecnico incaricato dal consorzio rispetto alle perizie e alle consulenze depositate nell'interesse del ricorrente, al fine di contestarne, in maniera ulteriore, le conclusioni.
In data 3.2.2026 la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con cui insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia mentre per l'anno in contestazione il soggetto legittimato era da identificarsi nel Consorzio Di Bonifica Ugento Li GG.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare ingresso, in quanto tardiva, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Consorzio resistente, poiché sollevata solo come le memorie illustrative del 3.2.2026.
Non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione relativa al difetto di motivazione. Tanto, in primo luogo, in ragione del fatto che la cartella di pagamento, rivestendo natura di atto vincolato, non necessita di una motivazione particolarmente diffusa, riportando comunque la stessa gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria, la sua causa e i suoi presupposti. In secondo luogo, poiché l'ampia e articolata difesa svolta dalla contribuente consente di escludere in radice la compromissione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, in ossequio al principio del “raggiungimento dello scopo”, contemplato dall'art. 156 c.p.c.
Non merita accoglimento, ancora, l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d.
13 febbraio 1933, n. 215 ("Nuove norme sulla bonifica integrale"), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007"), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5,
5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2014, n.
3594; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass.,
Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6-5, 18 luglio 2022,
n. 22483; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111, 16118 e 16122), non essendo stato abrogato tale sistema dall'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5,
23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n.
16122).
Ciò posto, ancora oggi, i contributi consortili sono solitamente riscossi mediante l'emanazione di cartelle di pagamento;
ciò non di meno, si è diffusa la prassi degli enti impositori di inviare per posta ai contribuenti iscritti nei ruoli dei consorzi di bonifica preventivi "avvisi di pagamento", con valore di bonari inviti al versamento dei contributi consortili, in modo da risparmiare la corresponsione delle spese per la notifica delle cartelle di pagamento (in termini: Cass., Sez. Trib.,
7 giugno 2023, n. 16122).
Sulla base di quanto esposto, trattandosi di atto presupposto avente funzione di “avviso bonario”, nessuna nullità o invalidità della cartella può farsi discendere dalla sua mancata notifica.
Tanto premesso, coglie invece nel segno l'eccezione relativa al merito dell'atto impugnato, ovvero alla mancata dimostrazione da parte del Consorzio resistente, nel caso concreto, di un beneficio – anche solo potenziale – derivante ai fondi della ricorrente dalle opere e dalle attività del Consorzio.
Come noto, con l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, a norma degli artt. 860 c.c.,
10 e 17 del r.d. n. 215 del 1933, il proprietario acquista la qualità di consorziato e, quindi, di soggetto passivo del tributo;
il Consorzio è esonerato dall'onere di provare il beneficio che si presume apportato al fondo in via diretta e specifica o anche solo potenziale e che deve tradursi in una qualità (e quindi in un incremento di valore) di esso (v., tra le tante, Cass. 8770 del 2009, Cass.
9099 del 2012, Cass. 23220, 24066, 24070 e 27057 del 2014). I contributi consortili di bonifica, infatti, a norma dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014).
Gli stessi contributi trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015).
L'adozione del Piano di Classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il Piano di Classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal
Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020).
Tanto premesso in punto di ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia in esame, deve osservarsi la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente ha accertato l'insussistenza di qualsivoglia beneficio, anche di natura potenziale, arrecato ai fondi della stessa. In particolare, tanto evidente anche in relazione all'ubicazione degli immobili, siti zona ormai densamente edificata ed antropizzata, di modo che non usufruiscono né beneficiano in alcun modo delle opere del Consorzio. Anche la rideterminazione catastale dell'immobile, che l'Agenzia del Territorio ha passato dalla classe A/3 (abitazioni di tipo economico) alla classe A/7 (villini), è indice dimostrativo della natura non agricola degli stessi.
Infatti, dalla relazione tecnica del consulente della ricorrente risulta che “Più in generale, i servizi espletati dal Consorzio sono relativi a difesa dalle esondazioni per la sicurezza, irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi, la difesa del suolo, la vigilanza sul territorio, la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale. Tutte attività che non hanno alcun nesso con l'immobile oggetto di perizia.
Come visibile dalla foto sottostante, il lotto di terreno, pur essendo in zona agricola come PRG, è collocato a ridosso della SP 361 in una zona ormai densamente edificata ed antropizzata che ha perso quelle che sono le peculiarità di una zona agricola.” Percorrendo la SP 361, in corrispondenza dell'accesso al fabbricato oggetto di perizia si può facilmente notare come la cortina di fabbricati sia ormai così fitta tanto da creare muri di cinta edificati senza soluzione di continuità, caratteristica situazione di zone edificate ed antropizzate, e non di aree rurali o semi rurali.
Nella foto seguente è raffigurato l'accesso al lotto di proprietà con muro di recinzione di colore chiaro, e subito accanto vi è un secondo fabbricato, poi subito dopo un altro fabbricato e così via. Dal lato opposto, anche se non visibile dalla foto, vi è un distributore di carburante che occupa un fronte strada notevole come dimensione. Non vi sono strade rurali nelle immediate vicinanze o aree rurali estese e pertanto il fabbricato non beneficia dei servizi del Consorzio legati a specifiche funzioni svolte dallo stesso. Tutti i servizi di cui fabbricato gode sono gestiti da enti diversi rispetto al Consorzio di Bonifica Ugento e Li GG e sono in capo al Comune o ad altri enti Regionali e Provinciali. A partire dalla strada, la SP 361, di diretta competenza provinciale, è l'ente Provincia ad occuparsi della manutenzione della stessa. Altri servizi come ad esempio l'illuminazione esterna del fabbricato sono di proprietà privata, non sono servizi a diretta gestione del Consorzio. Ed ancora, il servizio di raccolta differenziata è gestito dal Comune di Luogo_1 con un servizio porta a porta con raccolta a domicilio. Questo aspetto conferma che l'area è caratterizzata da numerosi fabbricati e non si trova in un contesto agricolo isolato. Si segnala anche un avviso di accertamento catastale avvenuto nel febbraio del 2023. Con avviso di accertamento n. 2020LE0010905, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, Ufficio Provinciale – Territorio, comunicava di aver verificato la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano. A seguito di tali verifiche, d'ufficio,
Agenzia delle Entrate modificava la categoria catastale dell'immobile oggetto di perizia. La classificazione passava da categoria A3 a categoria A7. È bene ricordare che la categoria A3 definisce le case di tipo economico, spesso collocate in aree agricole mentre la categoria A7 definisce abitazioni in villini. La classificazione catastale modificata
d'ufficio da Agenzia delle Entrate, e non contestata dalla proprietaria, conferma la qualità degli elementi di finitura del fabbricato che poco hanno in comune con edifici rurali edificati in zone a reale vocazione agricola, zone nelle quali sicuramente i servizi del Consorzio sono effettivamente attivi. Al contrario, come evidenziato nella relazione,
l'immobile è inserito in un contesto che un tempo era agricolo ma che ormai ha perso le iniziali peculiarità andando sempre più verso le caratteristiche delle zone di prima periferia delle città. Servizi quali difesa dalle esondazioni per la sicurezza - irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi - la difesa del suolo - la vigilanza sul territorio - la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale, non sembrerebbero pertinenti con la zona antropizzata ed edificata in cui il fabbricato si inserisce.” La consorziata pertanto, secondo l'orientamento richiamato, ha adempiuto all'onere della prova, fornendo la dimostrazione dell'insussistenza di qualsiasi beneficio derivante a suoi fondi dall'attività del Consorzio.
In particolare, il tecnico non si è limitato ad evidenziare la non appartenenza del fabbricato alla zona agricola o semi agricola - quanto piuttosto il fatto che proprio in ragione della morfologia del fabbricato, del fatto di essere sostanzialmente intercluso da altre costruzioni, del fatto di essere ormai in zona urbana periferica rispetto alla città, non beneficia dei servizi del Consorzio legati a specifiche funzioni svolte dallo stesso e in particolare alle attività di difesa agricola, tanto che tutti i servizi di cui il fabbricato gode sono gestiti da enti diversi rispetto al Consorzio di Bonifica Ugento
e Li GG e sono in capo al Comune o ad altri enti Regionali e Provinciali.
D'altronde, il Consorzio, pur richiamando e comprovando gli interventi e le spese fatte a tutela del
Identificativo_1buon funzionamento dei canali del sottobacino , non indica la distanza tra detto canale e l'immobile della ricorrente, né fornisce altri elementi per il diretto collegamento delle opere con gli immobili della medesima, sicché quanto da quest'ultima sostenuto, ovvero la perdita di attinenza con l'attività del Consorzio, corroborata anche dal cambio di destinazione da parte dell'ufficio
(Agenzia delle Entrate), risulta verosimile e può condividersi, alla luce delle caratteristiche fisiche ed alla ubicazione, sopra evidenziate, del bene in esame.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, e il Consorzio resistente condannato alle spese, nella misura che si indica in dispositivo, essendo l'eccezione accolta riferibile esclusivamente all'attività dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il
Consorzio resistente a rifondere le spese processuali che liquida in E. 200,00, oltre accessori se dovuti.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
EL UN AN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2093/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250029015934000 BONIFICA 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il 10/02/2026
Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 14.10.2025, l'odierna ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso la cartella pagamento dell'importo di € 231,88, notificata in data
22.9.2025 dall'Agenzia Entrate e Riscossione di Lecce, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo di bonifica dell'anno 2021, emessa dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
A fondamento dell'impugnazione, la parte formulava le seguenti eccezioni:
1. Il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in relazione alla mancata allegazione dell'atto prodromico, che non era mai stato notificato alla contribuente.
2. La violazione dell'art. 3 della L.R. 4/2012 e la illegittimità del piano di classifica, in relazione all'omessa preventiva adozione del Piano Generale di Bonifica.
3. La illegittimità del piano di classifica per la mancata indicazione dei criteri di determinazione dei contributi consortili.
4. L'assenza di beneficio agli immobili, come desumibile dalla consulenza di parte depositata contestualmente alla proposizione del ricorso.
Precisava che con riferimento a una precedente annualità l'esito del ricorso era stato a sé favorevole e insisteva per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ma rinunciava all'istanza cautelare con dichiarazione del 28.10.2025.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione, che concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con riferimento all'eccezione a sé riferibile, relativa al difetto di motivazione.
Con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni attinenti al merito della pretesa, quindi riferibili solo all'ente di bonifica.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica che concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese. La parte resistente contestava le eccezioni difensive.
Allegava consulenza tecnica relativa allo stato dei luoghi, comprensiva di documentazione fotografica, che attestava il beneficio arrecato ai fondi del ricorrente, derivante da un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di chilometri di collettori e opere di difesa idraulica.
Documentava, inoltre, gli interventi di manutenzione straordinaria, come dettagliato nelle tabelle allegate alla perizia, con lavori specifici anche nell'area di interesse del ricorrente. Allegava, infine, note di deduzione del tecnico incaricato dal consorzio rispetto alle perizie e alle consulenze depositate nell'interesse del ricorrente, al fine di contestarne, in maniera ulteriore, le conclusioni.
In data 3.2.2026 la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con cui insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia mentre per l'anno in contestazione il soggetto legittimato era da identificarsi nel Consorzio Di Bonifica Ugento Li GG.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso si reputa fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente non può trovare ingresso, in quanto tardiva, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Consorzio resistente, poiché sollevata solo come le memorie illustrative del 3.2.2026.
Non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione relativa al difetto di motivazione. Tanto, in primo luogo, in ragione del fatto che la cartella di pagamento, rivestendo natura di atto vincolato, non necessita di una motivazione particolarmente diffusa, riportando comunque la stessa gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria, la sua causa e i suoi presupposti. In secondo luogo, poiché l'ampia e articolata difesa svolta dalla contribuente consente di escludere in radice la compromissione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, in ossequio al principio del “raggiungimento dello scopo”, contemplato dall'art. 156 c.p.c.
Non merita accoglimento, ancora, l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d.
13 febbraio 1933, n. 215 ("Nuove norme sulla bonifica integrale"), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007"), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5,
5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2014, n.
3594; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass.,
Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6-5, 18 luglio 2022,
n. 22483; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111, 16118 e 16122), non essendo stato abrogato tale sistema dall'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass., Sez. 5,
23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n.
16122).
Ciò posto, ancora oggi, i contributi consortili sono solitamente riscossi mediante l'emanazione di cartelle di pagamento;
ciò non di meno, si è diffusa la prassi degli enti impositori di inviare per posta ai contribuenti iscritti nei ruoli dei consorzi di bonifica preventivi "avvisi di pagamento", con valore di bonari inviti al versamento dei contributi consortili, in modo da risparmiare la corresponsione delle spese per la notifica delle cartelle di pagamento (in termini: Cass., Sez. Trib.,
7 giugno 2023, n. 16122).
Sulla base di quanto esposto, trattandosi di atto presupposto avente funzione di “avviso bonario”, nessuna nullità o invalidità della cartella può farsi discendere dalla sua mancata notifica.
Tanto premesso, coglie invece nel segno l'eccezione relativa al merito dell'atto impugnato, ovvero alla mancata dimostrazione da parte del Consorzio resistente, nel caso concreto, di un beneficio – anche solo potenziale – derivante ai fondi della ricorrente dalle opere e dalle attività del Consorzio.
Come noto, con l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, a norma degli artt. 860 c.c.,
10 e 17 del r.d. n. 215 del 1933, il proprietario acquista la qualità di consorziato e, quindi, di soggetto passivo del tributo;
il Consorzio è esonerato dall'onere di provare il beneficio che si presume apportato al fondo in via diretta e specifica o anche solo potenziale e che deve tradursi in una qualità (e quindi in un incremento di valore) di esso (v., tra le tante, Cass. 8770 del 2009, Cass.
9099 del 2012, Cass. 23220, 24066, 24070 e 27057 del 2014). I contributi consortili di bonifica, infatti, a norma dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014).
Gli stessi contributi trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015).
L'adozione del Piano di Classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il Piano di Classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal
Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020).
Tanto premesso in punto di ricostruzione normativa e giurisprudenziale della materia in esame, deve osservarsi la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente ha accertato l'insussistenza di qualsivoglia beneficio, anche di natura potenziale, arrecato ai fondi della stessa. In particolare, tanto evidente anche in relazione all'ubicazione degli immobili, siti zona ormai densamente edificata ed antropizzata, di modo che non usufruiscono né beneficiano in alcun modo delle opere del Consorzio. Anche la rideterminazione catastale dell'immobile, che l'Agenzia del Territorio ha passato dalla classe A/3 (abitazioni di tipo economico) alla classe A/7 (villini), è indice dimostrativo della natura non agricola degli stessi.
Infatti, dalla relazione tecnica del consulente della ricorrente risulta che “Più in generale, i servizi espletati dal Consorzio sono relativi a difesa dalle esondazioni per la sicurezza, irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi, la difesa del suolo, la vigilanza sul territorio, la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale. Tutte attività che non hanno alcun nesso con l'immobile oggetto di perizia.
Come visibile dalla foto sottostante, il lotto di terreno, pur essendo in zona agricola come PRG, è collocato a ridosso della SP 361 in una zona ormai densamente edificata ed antropizzata che ha perso quelle che sono le peculiarità di una zona agricola.” Percorrendo la SP 361, in corrispondenza dell'accesso al fabbricato oggetto di perizia si può facilmente notare come la cortina di fabbricati sia ormai così fitta tanto da creare muri di cinta edificati senza soluzione di continuità, caratteristica situazione di zone edificate ed antropizzate, e non di aree rurali o semi rurali.
Nella foto seguente è raffigurato l'accesso al lotto di proprietà con muro di recinzione di colore chiaro, e subito accanto vi è un secondo fabbricato, poi subito dopo un altro fabbricato e così via. Dal lato opposto, anche se non visibile dalla foto, vi è un distributore di carburante che occupa un fronte strada notevole come dimensione. Non vi sono strade rurali nelle immediate vicinanze o aree rurali estese e pertanto il fabbricato non beneficia dei servizi del Consorzio legati a specifiche funzioni svolte dallo stesso. Tutti i servizi di cui fabbricato gode sono gestiti da enti diversi rispetto al Consorzio di Bonifica Ugento e Li GG e sono in capo al Comune o ad altri enti Regionali e Provinciali. A partire dalla strada, la SP 361, di diretta competenza provinciale, è l'ente Provincia ad occuparsi della manutenzione della stessa. Altri servizi come ad esempio l'illuminazione esterna del fabbricato sono di proprietà privata, non sono servizi a diretta gestione del Consorzio. Ed ancora, il servizio di raccolta differenziata è gestito dal Comune di Luogo_1 con un servizio porta a porta con raccolta a domicilio. Questo aspetto conferma che l'area è caratterizzata da numerosi fabbricati e non si trova in un contesto agricolo isolato. Si segnala anche un avviso di accertamento catastale avvenuto nel febbraio del 2023. Con avviso di accertamento n. 2020LE0010905, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, Ufficio Provinciale – Territorio, comunicava di aver verificato la dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano. A seguito di tali verifiche, d'ufficio,
Agenzia delle Entrate modificava la categoria catastale dell'immobile oggetto di perizia. La classificazione passava da categoria A3 a categoria A7. È bene ricordare che la categoria A3 definisce le case di tipo economico, spesso collocate in aree agricole mentre la categoria A7 definisce abitazioni in villini. La classificazione catastale modificata
d'ufficio da Agenzia delle Entrate, e non contestata dalla proprietaria, conferma la qualità degli elementi di finitura del fabbricato che poco hanno in comune con edifici rurali edificati in zone a reale vocazione agricola, zone nelle quali sicuramente i servizi del Consorzio sono effettivamente attivi. Al contrario, come evidenziato nella relazione,
l'immobile è inserito in un contesto che un tempo era agricolo ma che ormai ha perso le iniziali peculiarità andando sempre più verso le caratteristiche delle zone di prima periferia delle città. Servizi quali difesa dalle esondazioni per la sicurezza - irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi - la difesa del suolo - la vigilanza sul territorio - la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale, non sembrerebbero pertinenti con la zona antropizzata ed edificata in cui il fabbricato si inserisce.” La consorziata pertanto, secondo l'orientamento richiamato, ha adempiuto all'onere della prova, fornendo la dimostrazione dell'insussistenza di qualsiasi beneficio derivante a suoi fondi dall'attività del Consorzio.
In particolare, il tecnico non si è limitato ad evidenziare la non appartenenza del fabbricato alla zona agricola o semi agricola - quanto piuttosto il fatto che proprio in ragione della morfologia del fabbricato, del fatto di essere sostanzialmente intercluso da altre costruzioni, del fatto di essere ormai in zona urbana periferica rispetto alla città, non beneficia dei servizi del Consorzio legati a specifiche funzioni svolte dallo stesso e in particolare alle attività di difesa agricola, tanto che tutti i servizi di cui il fabbricato gode sono gestiti da enti diversi rispetto al Consorzio di Bonifica Ugento
e Li GG e sono in capo al Comune o ad altri enti Regionali e Provinciali.
D'altronde, il Consorzio, pur richiamando e comprovando gli interventi e le spese fatte a tutela del
Identificativo_1buon funzionamento dei canali del sottobacino , non indica la distanza tra detto canale e l'immobile della ricorrente, né fornisce altri elementi per il diretto collegamento delle opere con gli immobili della medesima, sicché quanto da quest'ultima sostenuto, ovvero la perdita di attinenza con l'attività del Consorzio, corroborata anche dal cambio di destinazione da parte dell'ufficio
(Agenzia delle Entrate), risulta verosimile e può condividersi, alla luce delle caratteristiche fisiche ed alla ubicazione, sopra evidenziate, del bene in esame.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, e il Consorzio resistente condannato alle spese, nella misura che si indica in dispositivo, essendo l'eccezione accolta riferibile esclusivamente all'attività dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il
Consorzio resistente a rifondere le spese processuali che liquida in E. 200,00, oltre accessori se dovuti.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
EL UN AN