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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2768/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2768/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Rocco CETRONE, nel cui studio sono elett.te dom.ti, giusta procura a margine dell'atto di citazione, nonché, il solo altresì giusta procura allegata alla Parte_1 comparsa di costituzione in prosecuzione;
ATTORI-OPPONENTI
E costituitasi in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione nella CP_2 fase di prosecuzione, dall'Avv. Angelo Alberto MARTORANO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA-OPPOSTA società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile Controparte_3
1999, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. , Controparte_4
e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la Controparte_5 costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. rapp.ta e difesa, Controparte_6 giusta procura allegata alla memoria di intervento, dall'Avv. Giacomo BRACCIALE, del Foro di Matera, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Pierluigi LAPOLLA;
INTERVENTORE ex art. 111, co. 3, c.p.c. avente ad oggetto: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 2768/2014 R.G.A.C.
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_7 esso ingiungesse alla S.G.C. S.R.L., quale debitrice principale, nonché a , a Parte_1 ed a , quali fidejussori (in virtù di «atto di Parte_2 Parte_3 fideiussione n.2152575»), il pagamento, in favore della medesima ricorrente, con vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti passivi, della somma di euro 112.060,05, oltre agli interessi convenzionali al saggio dell'8,45% «dalle singole date valute sino al soddisfo».
I fidejussori rispondevano entro il limite di euro 260.000,00.
Il credito sorgeva «da n.10 distinte bancarie per importi anticipati e non rimborsati su
n.11 fatture […] giusto contratto di affidamento del 27.5.09 n. 5199767 di €.200.000,00».
Ricorrevano i presupposti dell'immediata esecuzione, giacché la società era in liquidazione, mentre i beni di erano gravati da iscrizioni e trascrizioni Parte_1 pregiudizievoli.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
656/2014, immediatamente esecutivo.
3. La S.G.C. S.R.L., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 si opponevano.
La creditrice era decaduta, non avendo agito, ai sensi dell'art. 1957 c.c., contro la debitrice principale.
L'attestazione bancaria, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non fungeva da prova nel successivo giudizio di opposizione.
La banca non si era comportata in buona fede «sia in ordine al conto corrente ordinario
n. 908781 sul quale sono confluite le operazioni di sconto bancario ordinario (aperto il
18.05.2009 e chiuso nel 2013), sia in ordine al c/c n. 908780, entrambi in capo ad S.G.C.
S.r.l.».
Il tasso degli interessi creditori era stato fissato e variato arbitrariamente, e così il tasso degli interessi debitori era stato «illegittimamente variato […] al punto da farlo divenire esorbitante ex art. 1815, secondo comma del c.c.».
Era stato violato il divieto di anatocismo.
Era stata applicata la commissione di massimo scoperto, pur nulla per difetto di causa,
e nulla per indeterminatezza del criterio di calcolo.
Il 5 Gennaio 2011, aveva concluso, con Parte_2 Controparte_8
l'emissione di una polizza assicurativa, la 17024, di euro Parte_4
50.000,00, concessa in pegno, dal medesimo alla banca, «per l'apertura di Parte_2 credito in conto corrente pari ad € 50.000,00, con scadenza pattuita al 01.07.2011»: il 1°
Luglio 2011, il invitava la banca ad incassare la stessa polizza, al fine di estinguere il Pt_1 debito.
La banca non aderiva all'invito, adducendo la circostanza che la polizza era stata pignorata dall'AEDILIA QUATTRO S.R.L.
Il diffidava la banca non solamente ad incassare la polizza, bensì pure a chiudere Pt_1 il conto.
2 N. 2768/2014 R.G.A.C.
Il titolo dell'AEDILIA QUATTRO S.R.L., contro gli attuali opponenti , Parte_1
e era costituito dalla sentenza n. 1133/2011, Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Milano.
Tale creditrice aveva promosso la procedura esecutiva presso terzi, n. 84/2011 R.G.: la banca, quale terzo pignorato, rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: trattandosi di dichiarazione negativa, il creditore, a detta degli opponenti, avrebbe dovuto promuovere il procedimento di accertamento, affinché il vincolo persistesse.
La Corte d'Appello di Milano sospendeva, però, l'esecutività della sentenza: di conseguenza, il G.E. sospendeva, a propria volta, la procedura esecutiva.
L'opposta avrebbe potuto estinguere, con il riscatto della polizza, il debito del : Pt_1 si trattava di pegno irregolare, e di polizza munita di data certa, antecedente a quella della sentenza, come a quella del pignoramento.
La condotta antigiuridica della banca aveva danneggiato la correntista, cagionando la maturazione di commissioni ed interessi moratori, sullo scoperto del conto corrente n. 909422, dal 1° Luglio 2011, sino all'Ottobre 2013, per circa euro 20.000,00.
L'escussione del pegno risaliva al Settembre del 2013, e la chiusura del conto all'Ottobre successivo.
Interessi e spese, causati dalla persistenza del conto corrente, dipesa dalla condotta della banca e nonostante che essa potesse estinguere, con la polizza, il debito verso la pignorante, non erano, pertanto, dovuti alla banca medesima.
La banca aveva sinanche segnalato la società alla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia, con grave danno all'immagine dell'opponente Parte_2
Analogamente era accaduto col contratto di pegno n. 50/1640174, avente ad oggetto altra polizza assicurativa, accesa, anch'essa, presso l' ed individuata come Controparte_8 segue: “Contratto Valore Tempo 5.7 n. 591183”, per l'importo di euro 25.000,00.
Il pegno garantiva due fidejussioni, concesse dalla banca a due fornitori della S.G.C.
S.R.L., la e la i quali, Controparte_9 Parte_5 nell'inadempimento di alcune fatture, da parte della S.G.C. S.R.L., escutevano la fidejussione, ma senza successo, avendo la banca opposto, anche questa volta, il pignoramento.
Il pagamento, da parte della banca, seguiva solo alla fine di Giugno del 2013, dietro diffida: la vicenda conduceva a conseguenze analoghe a quelle illustrate rispetto all'altra polizza.
Le conclusioni risultano talmente ampie ed articolate, che è preferibile trasporle integralmente entro il presente testo:
3 4
N. 2768/2014 R.G.A.C. 5
N. 2768/2014 R.G.A.C. 6
N. 2768/2014 R.G.A.C. N. 2768/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva la che aveva incorporato la Controparte_10
Controparte_7
5. L'allora G.I. negava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
6. , già costituito quale fidejussore opponente, si costituiva nuovamente, Parte_1 in corso di causa, quale attore in prosecuzione, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., deducendo essere egli l'unico socio della S.G.C. S.R.L., la quale era stata cancellata dal registro delle imprese il
15 Febbraio 2016: e, dunque, ne era successore.
7. Si costituiva, a questo punto, la tale per effetto della trasformazione Controparte_1 della precedente società, e del mutamento della denominazione sociale.
8. Interveniva, infine, ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., la società Controparte_3 unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la si trattava di cessionaria Controparte_5 del credito, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, l. 130/1999, e dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 24 Ottobre 2018.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 N. 2768/2014 R.G.A.C.
1. All'udienza del 1° Febbraio 2017, la eccepiva l'estinzione della Controparte_1 causa, perché, nel termine dei tre mesi, da quando aveva comunicato, mediante Parte_1 la propria comparsa di prosecuzione, che la S.G.C. S.R.L. era stata cancellata dal registro delle imprese, tutti gli originari opponenti (evidentemente, eccettuata la medesima S.G.C. S.R.L.) avrebbero dovuto riassumere: al contrario, è sufficiente l'iniziativa anche di un solo legittimato,
a ciò interessato, purché, come nella specie, non siasi verificata la lesione del diritto di difesa di alcun altro, né essendo indispensabile una nuova specifica costituzione, nella fase, di quanti erano già precedentemente costituiti (non trattandosi di nuovo giudizio: cfr., con riferimento all'analoga vicenda della riassunzione dopo un'interruzione, Cass. civ., Sez. II, sent. 19.8.2019,
n. 21480).
Vale, per completezza, precisare che il , quale socio unico, appare, Pt_1 effettivamente, come egli deduceva, l'unico possibile successore della società ormai cancellata e, dunque, cessata: come tale, attivamente legittimato alla prosecuzione (Cass. civ., Sez. V, ord.
2.3.2021, n. 5605).
2. La documentazione versata in atti consente l'accertamento, nella fase di merito, nella quale consiste il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'esistenza e consistenza dei diritti delle parti: ciò consta, peraltro, sia dalle specifiche difese delle parti nel merito dei rapporti, sia dalla relazione del c.t.u.
3. Non può predicarsi la violazione, nella specie, del termine, posto dall'art. 1957 c.c., perché espressamente derogato dalle condizioni della prestata garanzia, senza neppure l'indicazione di un termine eventualmente differente (e cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025,
n. 3989: «La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.»).
4. Le domande riconvenzionali proposte sono ammissibili, trattandosi di questioni connesse ai rapporti tra gli opponenti e la banca.
5. Nel merito, le condizioni negoziali dei rapporti di conto corrente, come documentate ed effettivamente applicate, e come rilevato dal c.t.u. mediante i propri accertamenti di fatto e calcoli, non integrano alcuna delle nullità, dedotte dagli opponenti: l'ausiliario, che risulta aver agito secondo criteri esenti da censure di natura giuridica, logica o tecnica, e che non riceveva osservazioni circa il testo della relazione, sottoposto alle parti, concludeva, infatti, all'esito della propria disamina, nel senso che i corretti saldi dei conti correnti corrispondano a quelli indicati nella documentazione dei rapporti, formata dalla banca, ossia quelli di seguito riportati
(pag. 8 della relazione depositata il 7 Gennaio 2019; neretto presente nel testo citato):
Il saldo del conto corrente n. 908780, intrattenuto dalla società Controparte_11 intrattenuto presso la alla data del 31/12/2013 è pari ad € Controparte_7
212,89 a debito del correntista.
8 N. 2768/2014 R.G.A.C.
Il saldo del conto corrente n. 908781, intrattenuto dalla società Controparte_11 intrattenuto presso la alla data del 31/12/2013 è pari a zero. Controparte_7
6. Quanto alle polizze, non si può condividere che il terzo pignorato potesse, da se medesimo, determinarsi a disporre delle relative somme a favore di parti diverse dal creditore pignorante.
Innanzitutto, in proposito, può dubitarsi che la menzione dell'esistenza del vincolo concretasse dichiarazione negativa: e cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, sent.
13.10.2023, n. 28625: «Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.».
In secondo luogo, recita, ancora, la medesima decisione, «il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.».
In conclusione, il terzo pignorato è elemento passivo del rapporto costituito dal pignoramento presso terzi: ove il debitore esecutato intenda far valere l'inesistenza o l'inefficacia del vincolo, dovrà egli stesso intraprendere le necessarie iniziative, così come il creditore, da parte sua, dovrà, ad evitare una propria responsabilità per il protarsi della pendenza del vincolo medesimo in assenza delle condizioni, adottare le misure occorrenti.
Nel caso di specie, il terzo, che si rivolgeva esso stesso al G.E., eccedeva i propri medesimi doveri, finanche di mera protezione, manifestando una cura particolarmente zelante degli interessi di ed il provvedimento favorevole del G.E., col quale si Parte_2 autorizzava lo svincolo di ambo le polizze, veniva emesso il 25-26 Luglio 2013, senza che risulti se fosse neppure comunicato alla banca, come essa nega.
L'avvenuta disposizione, da parte della banca, nel successivo mese di Ottobre, pertanto, nel senso desiderato dal , non appare tardiva, né negligente. Pt_1
7. L'opposizione (o, meglio, ogni domanda degli opponenti), in conclusione, dev'essere rigettata.
8. Il decreto ingiuntivo non dev'essere dichiarato esecutivo (artt. 653 s. c.p.c.), perché già tale.
9. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate nel dispositivo: occorrerà una ripartizione tra l'opposta (poi non estromessa) e la società intervenuta, Controparte_1 secondo l'attività difensiva rispettivamente prestata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2768/2014 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] costituitasi in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 [...]
e nella quale interveniva la società unipersonale costituita ai CP_2 Controparte_3
9 N. 2768/2014 R.G.A.C.
sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la Controparte_4 costituitasi in persona del procuratore speciale Controparte_5
Dott. ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_6
1. rigetta ogni domanda degli opponenti;
2. condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, a rifondere alla altresì le spese di lite della fase di Controparte_1 opposizione, liquidate in euro 7.960,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, a rifondere alla società unipersonale costituita ai sensi della Controparte_3 legge n. 130 del 30 Aprile 1999, e, per essa, quale mandataria e procuratrice, alla
[...] le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro Controparte_5
6.143,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro. Parte_3
Potenza, 4 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
10
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2768/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Rocco CETRONE, nel cui studio sono elett.te dom.ti, giusta procura a margine dell'atto di citazione, nonché, il solo altresì giusta procura allegata alla Parte_1 comparsa di costituzione in prosecuzione;
ATTORI-OPPONENTI
E costituitasi in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione nella CP_2 fase di prosecuzione, dall'Avv. Angelo Alberto MARTORANO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA-OPPOSTA società unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile Controparte_3
1999, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. , Controparte_4
e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la Controparte_5 costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. rapp.ta e difesa, Controparte_6 giusta procura allegata alla memoria di intervento, dall'Avv. Giacomo BRACCIALE, del Foro di Matera, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Pierluigi LAPOLLA;
INTERVENTORE ex art. 111, co. 3, c.p.c. avente ad oggetto: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 2768/2014 R.G.A.C.
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_7 esso ingiungesse alla S.G.C. S.R.L., quale debitrice principale, nonché a , a Parte_1 ed a , quali fidejussori (in virtù di «atto di Parte_2 Parte_3 fideiussione n.2152575»), il pagamento, in favore della medesima ricorrente, con vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti passivi, della somma di euro 112.060,05, oltre agli interessi convenzionali al saggio dell'8,45% «dalle singole date valute sino al soddisfo».
I fidejussori rispondevano entro il limite di euro 260.000,00.
Il credito sorgeva «da n.10 distinte bancarie per importi anticipati e non rimborsati su
n.11 fatture […] giusto contratto di affidamento del 27.5.09 n. 5199767 di €.200.000,00».
Ricorrevano i presupposti dell'immediata esecuzione, giacché la società era in liquidazione, mentre i beni di erano gravati da iscrizioni e trascrizioni Parte_1 pregiudizievoli.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
656/2014, immediatamente esecutivo.
3. La S.G.C. S.R.L., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 si opponevano.
La creditrice era decaduta, non avendo agito, ai sensi dell'art. 1957 c.c., contro la debitrice principale.
L'attestazione bancaria, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non fungeva da prova nel successivo giudizio di opposizione.
La banca non si era comportata in buona fede «sia in ordine al conto corrente ordinario
n. 908781 sul quale sono confluite le operazioni di sconto bancario ordinario (aperto il
18.05.2009 e chiuso nel 2013), sia in ordine al c/c n. 908780, entrambi in capo ad S.G.C.
S.r.l.».
Il tasso degli interessi creditori era stato fissato e variato arbitrariamente, e così il tasso degli interessi debitori era stato «illegittimamente variato […] al punto da farlo divenire esorbitante ex art. 1815, secondo comma del c.c.».
Era stato violato il divieto di anatocismo.
Era stata applicata la commissione di massimo scoperto, pur nulla per difetto di causa,
e nulla per indeterminatezza del criterio di calcolo.
Il 5 Gennaio 2011, aveva concluso, con Parte_2 Controparte_8
l'emissione di una polizza assicurativa, la 17024, di euro Parte_4
50.000,00, concessa in pegno, dal medesimo alla banca, «per l'apertura di Parte_2 credito in conto corrente pari ad € 50.000,00, con scadenza pattuita al 01.07.2011»: il 1°
Luglio 2011, il invitava la banca ad incassare la stessa polizza, al fine di estinguere il Pt_1 debito.
La banca non aderiva all'invito, adducendo la circostanza che la polizza era stata pignorata dall'AEDILIA QUATTRO S.R.L.
Il diffidava la banca non solamente ad incassare la polizza, bensì pure a chiudere Pt_1 il conto.
2 N. 2768/2014 R.G.A.C.
Il titolo dell'AEDILIA QUATTRO S.R.L., contro gli attuali opponenti , Parte_1
e era costituito dalla sentenza n. 1133/2011, Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Milano.
Tale creditrice aveva promosso la procedura esecutiva presso terzi, n. 84/2011 R.G.: la banca, quale terzo pignorato, rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: trattandosi di dichiarazione negativa, il creditore, a detta degli opponenti, avrebbe dovuto promuovere il procedimento di accertamento, affinché il vincolo persistesse.
La Corte d'Appello di Milano sospendeva, però, l'esecutività della sentenza: di conseguenza, il G.E. sospendeva, a propria volta, la procedura esecutiva.
L'opposta avrebbe potuto estinguere, con il riscatto della polizza, il debito del : Pt_1 si trattava di pegno irregolare, e di polizza munita di data certa, antecedente a quella della sentenza, come a quella del pignoramento.
La condotta antigiuridica della banca aveva danneggiato la correntista, cagionando la maturazione di commissioni ed interessi moratori, sullo scoperto del conto corrente n. 909422, dal 1° Luglio 2011, sino all'Ottobre 2013, per circa euro 20.000,00.
L'escussione del pegno risaliva al Settembre del 2013, e la chiusura del conto all'Ottobre successivo.
Interessi e spese, causati dalla persistenza del conto corrente, dipesa dalla condotta della banca e nonostante che essa potesse estinguere, con la polizza, il debito verso la pignorante, non erano, pertanto, dovuti alla banca medesima.
La banca aveva sinanche segnalato la società alla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia, con grave danno all'immagine dell'opponente Parte_2
Analogamente era accaduto col contratto di pegno n. 50/1640174, avente ad oggetto altra polizza assicurativa, accesa, anch'essa, presso l' ed individuata come Controparte_8 segue: “Contratto Valore Tempo 5.7 n. 591183”, per l'importo di euro 25.000,00.
Il pegno garantiva due fidejussioni, concesse dalla banca a due fornitori della S.G.C.
S.R.L., la e la i quali, Controparte_9 Parte_5 nell'inadempimento di alcune fatture, da parte della S.G.C. S.R.L., escutevano la fidejussione, ma senza successo, avendo la banca opposto, anche questa volta, il pignoramento.
Il pagamento, da parte della banca, seguiva solo alla fine di Giugno del 2013, dietro diffida: la vicenda conduceva a conseguenze analoghe a quelle illustrate rispetto all'altra polizza.
Le conclusioni risultano talmente ampie ed articolate, che è preferibile trasporle integralmente entro il presente testo:
3 4
N. 2768/2014 R.G.A.C. 5
N. 2768/2014 R.G.A.C. 6
N. 2768/2014 R.G.A.C. N. 2768/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva la che aveva incorporato la Controparte_10
Controparte_7
5. L'allora G.I. negava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
6. , già costituito quale fidejussore opponente, si costituiva nuovamente, Parte_1 in corso di causa, quale attore in prosecuzione, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., deducendo essere egli l'unico socio della S.G.C. S.R.L., la quale era stata cancellata dal registro delle imprese il
15 Febbraio 2016: e, dunque, ne era successore.
7. Si costituiva, a questo punto, la tale per effetto della trasformazione Controparte_1 della precedente società, e del mutamento della denominazione sociale.
8. Interveniva, infine, ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., la società Controparte_3 unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la si trattava di cessionaria Controparte_5 del credito, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, l. 130/1999, e dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 24 Ottobre 2018.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti, attraverso una specifica proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 N. 2768/2014 R.G.A.C.
1. All'udienza del 1° Febbraio 2017, la eccepiva l'estinzione della Controparte_1 causa, perché, nel termine dei tre mesi, da quando aveva comunicato, mediante Parte_1 la propria comparsa di prosecuzione, che la S.G.C. S.R.L. era stata cancellata dal registro delle imprese, tutti gli originari opponenti (evidentemente, eccettuata la medesima S.G.C. S.R.L.) avrebbero dovuto riassumere: al contrario, è sufficiente l'iniziativa anche di un solo legittimato,
a ciò interessato, purché, come nella specie, non siasi verificata la lesione del diritto di difesa di alcun altro, né essendo indispensabile una nuova specifica costituzione, nella fase, di quanti erano già precedentemente costituiti (non trattandosi di nuovo giudizio: cfr., con riferimento all'analoga vicenda della riassunzione dopo un'interruzione, Cass. civ., Sez. II, sent. 19.8.2019,
n. 21480).
Vale, per completezza, precisare che il , quale socio unico, appare, Pt_1 effettivamente, come egli deduceva, l'unico possibile successore della società ormai cancellata e, dunque, cessata: come tale, attivamente legittimato alla prosecuzione (Cass. civ., Sez. V, ord.
2.3.2021, n. 5605).
2. La documentazione versata in atti consente l'accertamento, nella fase di merito, nella quale consiste il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'esistenza e consistenza dei diritti delle parti: ciò consta, peraltro, sia dalle specifiche difese delle parti nel merito dei rapporti, sia dalla relazione del c.t.u.
3. Non può predicarsi la violazione, nella specie, del termine, posto dall'art. 1957 c.c., perché espressamente derogato dalle condizioni della prestata garanzia, senza neppure l'indicazione di un termine eventualmente differente (e cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025,
n. 3989: «La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.»).
4. Le domande riconvenzionali proposte sono ammissibili, trattandosi di questioni connesse ai rapporti tra gli opponenti e la banca.
5. Nel merito, le condizioni negoziali dei rapporti di conto corrente, come documentate ed effettivamente applicate, e come rilevato dal c.t.u. mediante i propri accertamenti di fatto e calcoli, non integrano alcuna delle nullità, dedotte dagli opponenti: l'ausiliario, che risulta aver agito secondo criteri esenti da censure di natura giuridica, logica o tecnica, e che non riceveva osservazioni circa il testo della relazione, sottoposto alle parti, concludeva, infatti, all'esito della propria disamina, nel senso che i corretti saldi dei conti correnti corrispondano a quelli indicati nella documentazione dei rapporti, formata dalla banca, ossia quelli di seguito riportati
(pag. 8 della relazione depositata il 7 Gennaio 2019; neretto presente nel testo citato):
Il saldo del conto corrente n. 908780, intrattenuto dalla società Controparte_11 intrattenuto presso la alla data del 31/12/2013 è pari ad € Controparte_7
212,89 a debito del correntista.
8 N. 2768/2014 R.G.A.C.
Il saldo del conto corrente n. 908781, intrattenuto dalla società Controparte_11 intrattenuto presso la alla data del 31/12/2013 è pari a zero. Controparte_7
6. Quanto alle polizze, non si può condividere che il terzo pignorato potesse, da se medesimo, determinarsi a disporre delle relative somme a favore di parti diverse dal creditore pignorante.
Innanzitutto, in proposito, può dubitarsi che la menzione dell'esistenza del vincolo concretasse dichiarazione negativa: e cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. III, sent.
13.10.2023, n. 28625: «Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.».
In secondo luogo, recita, ancora, la medesima decisione, «il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.».
In conclusione, il terzo pignorato è elemento passivo del rapporto costituito dal pignoramento presso terzi: ove il debitore esecutato intenda far valere l'inesistenza o l'inefficacia del vincolo, dovrà egli stesso intraprendere le necessarie iniziative, così come il creditore, da parte sua, dovrà, ad evitare una propria responsabilità per il protarsi della pendenza del vincolo medesimo in assenza delle condizioni, adottare le misure occorrenti.
Nel caso di specie, il terzo, che si rivolgeva esso stesso al G.E., eccedeva i propri medesimi doveri, finanche di mera protezione, manifestando una cura particolarmente zelante degli interessi di ed il provvedimento favorevole del G.E., col quale si Parte_2 autorizzava lo svincolo di ambo le polizze, veniva emesso il 25-26 Luglio 2013, senza che risulti se fosse neppure comunicato alla banca, come essa nega.
L'avvenuta disposizione, da parte della banca, nel successivo mese di Ottobre, pertanto, nel senso desiderato dal , non appare tardiva, né negligente. Pt_1
7. L'opposizione (o, meglio, ogni domanda degli opponenti), in conclusione, dev'essere rigettata.
8. Il decreto ingiuntivo non dev'essere dichiarato esecutivo (artt. 653 s. c.p.c.), perché già tale.
9. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate nel dispositivo: occorrerà una ripartizione tra l'opposta (poi non estromessa) e la società intervenuta, Controparte_1 secondo l'attività difensiva rispettivamente prestata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2768/2014 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] costituitasi in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 [...]
e nella quale interveniva la società unipersonale costituita ai CP_2 Controparte_3
9 N. 2768/2014 R.G.A.C.
sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la Controparte_4 costituitasi in persona del procuratore speciale Controparte_5
Dott. ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_6
1. rigetta ogni domanda degli opponenti;
2. condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, a rifondere alla altresì le spese di lite della fase di Controparte_1 opposizione, liquidate in euro 7.960,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, a rifondere alla società unipersonale costituita ai sensi della Controparte_3 legge n. 130 del 30 Aprile 1999, e, per essa, quale mandataria e procuratrice, alla
[...] le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro Controparte_5
6.143,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro. Parte_3
Potenza, 4 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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