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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2172/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Muggia
E
BULLDOZER63 S.r.l.s. In persona del legale rappresentate pro-tempore Resistente –
Contumace
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che tra e la società BULLDOZER63 S.r.l.s. è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part time dal 29.07.2023 al 21.01.2024 nel corso del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di addetto inserimento dati con inquadramento nel IV livello del CCNL
Terziario.
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condanna la società BULLDOZER63 S.r.l.s., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a il credito retributivo maturato nel periodo di Parte_1 lavoro di cui innanzi, per i titoli di cui in motivazione, pari alla somma complessiva di € 2.851,09 oltre interessi sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigarfato, con ricorso depositato in data 14.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società
BULLDOZER63 S.r.l.s. -che svolge attività nel settore delle sale giochi e ricevitorie-di cui è stato dipendente dal 29.07.2023 al 21.01.2024, data in cui il rapporto è cessato per scadenza del termine, con la qualifica di addetto inserimento dati e inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario e orario part-time al 35% (65 ore settimanali). Lamenta: di non avere percepito le retribuzioni dei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2023, pari all'importo complessivo di € 1.867,80; i ratei della
13ª e della 14ª mensilità relativi al medesimo periodo, pari alla somma complessiva di € 307,14 (156,57x 2); l'indennità sostitutiva delle 6 ore di permessi non goduti, pari alla somma di € 57,81; l'indennità sostituiva delle 32,44 ore di ferie non fruite, pari alla somma di € 312,55; il TFR, pari all'importo di € 299,79. Chiede, quindi, al
Tribunale adito, ai sensi degli artt. 2999 c.c. e 36 Cost., la condanna della
BULLDOZER63 S.r.l.s. al pagamento in suo favore del credito retributivo pari alla somma complessiva di € 2.851,09, come calcolata nei conteggi in atti, oltre accessori di legge. Allega documentazione.
Le società BULLDOZER63 S.r.l.s, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per cui gli veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore del ricorrente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del l.r. della società resistente. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del sig. egli scritti difensivi e a verbale il Giudice decideva Pt_1 la causa pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 6 Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Ebbene nel caso in esame l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro tra le parti dal 29.07.2023 al 21.01.2024 nonché la qualifica di addetto inserimento dati con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario e l'orario di lavoro part- time al 35% (65 ore settimanali) risultano per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Visura camerale della società convenuta, bozza di contratto di lavoro a tempo determinato poi sottoscritta, Modello C2 storico e buste paga).
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n.
205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di pagina 3 di 6 lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Nel caso che ci occupa la società datrice di lavoro è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese -posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite-, si è comunque volontariamente sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio.
Inoltre il l.r. della società resistente non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre
a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere
pagina 4 di 6 interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che
l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28293).
Tanto premesso, a parere del giudicante, deve, quindi, concludersi che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato avendo fornito la prova, seria e rigorosa, di non avere percepito le retribuzioni a lui spettanti relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché i ratei delle mensilità aggiuntive, l'indennità sostituiva delle 6 ore di permessi e delle 32,44 ore di ferie non goduti, e il TFR. Deve, quindi, concludersi che, nel corso del periodo di lavoro di cui innanzi, il ricorrente non è stato retribuito in modo adeguato e proporzionato alla quantità del lavoro prestato ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., avendo così maturato nei confronti della società ex datrice di lavoro un credito retributivo. Per quanto attiene al quantum debeatur ritiene il giudicante che sia stato correttamente determinato nel conteggio in atti che risulta immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Pertanto, la società BULLDOZER63 S.r.l.s., in persona del l.r.p.t., va condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 2.851,09. Parte_1
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di pagina 5 di 6 legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi
a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2172/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Muggia
E
BULLDOZER63 S.r.l.s. In persona del legale rappresentate pro-tempore Resistente –
Contumace
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che tra e la società BULLDOZER63 S.r.l.s. è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part time dal 29.07.2023 al 21.01.2024 nel corso del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di addetto inserimento dati con inquadramento nel IV livello del CCNL
Terziario.
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condanna la società BULLDOZER63 S.r.l.s., in persona del l.r.p.t., a corrispondere a il credito retributivo maturato nel periodo di Parte_1 lavoro di cui innanzi, per i titoli di cui in motivazione, pari alla somma complessiva di € 2.851,09 oltre interessi sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigarfato, con ricorso depositato in data 14.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società
BULLDOZER63 S.r.l.s. -che svolge attività nel settore delle sale giochi e ricevitorie-di cui è stato dipendente dal 29.07.2023 al 21.01.2024, data in cui il rapporto è cessato per scadenza del termine, con la qualifica di addetto inserimento dati e inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario e orario part-time al 35% (65 ore settimanali). Lamenta: di non avere percepito le retribuzioni dei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2023, pari all'importo complessivo di € 1.867,80; i ratei della
13ª e della 14ª mensilità relativi al medesimo periodo, pari alla somma complessiva di € 307,14 (156,57x 2); l'indennità sostitutiva delle 6 ore di permessi non goduti, pari alla somma di € 57,81; l'indennità sostituiva delle 32,44 ore di ferie non fruite, pari alla somma di € 312,55; il TFR, pari all'importo di € 299,79. Chiede, quindi, al
Tribunale adito, ai sensi degli artt. 2999 c.c. e 36 Cost., la condanna della
BULLDOZER63 S.r.l.s. al pagamento in suo favore del credito retributivo pari alla somma complessiva di € 2.851,09, come calcolata nei conteggi in atti, oltre accessori di legge. Allega documentazione.
Le società BULLDOZER63 S.r.l.s, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per cui gli veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore del ricorrente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del l.r. della società resistente. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del sig. egli scritti difensivi e a verbale il Giudice decideva Pt_1 la causa pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 6 Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza - straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Ebbene nel caso in esame l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro tra le parti dal 29.07.2023 al 21.01.2024 nonché la qualifica di addetto inserimento dati con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario e l'orario di lavoro part- time al 35% (65 ore settimanali) risultano per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Visura camerale della società convenuta, bozza di contratto di lavoro a tempo determinato poi sottoscritta, Modello C2 storico e buste paga).
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n.
205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di pagina 3 di 6 lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Nel caso che ci occupa la società datrice di lavoro è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese -posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite-, si è comunque volontariamente sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio.
Inoltre il l.r. della società resistente non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre
a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere
pagina 4 di 6 interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che
l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28293).
Tanto premesso, a parere del giudicante, deve, quindi, concludersi che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato avendo fornito la prova, seria e rigorosa, di non avere percepito le retribuzioni a lui spettanti relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché i ratei delle mensilità aggiuntive, l'indennità sostituiva delle 6 ore di permessi e delle 32,44 ore di ferie non goduti, e il TFR. Deve, quindi, concludersi che, nel corso del periodo di lavoro di cui innanzi, il ricorrente non è stato retribuito in modo adeguato e proporzionato alla quantità del lavoro prestato ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., avendo così maturato nei confronti della società ex datrice di lavoro un credito retributivo. Per quanto attiene al quantum debeatur ritiene il giudicante che sia stato correttamente determinato nel conteggio in atti che risulta immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Pertanto, la società BULLDOZER63 S.r.l.s., in persona del l.r.p.t., va condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 2.851,09. Parte_1
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di pagina 5 di 6 legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi
a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6