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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2738 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 30.10.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Musumeci, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Pozzuoli (NA), alla I Traversa Pisciarelli, 2/C;
APPELLANTE
E
) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pietro Costa in Velletri Via Artemisia Mammucari n. 137/A;
APPELLATA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 2206/2022 emessa dal Giudice di Pace di Parte_2
Velletri nel giudizio n. R.G. 9414/2019 deducendo che tale giudizio era stato introitato dalla odierna appellante per ottenere la condanna dell'appellata al rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo stipulato con la odierna convenuta società, quantificati in € 2.575,63; che l'appellante aveva estinto anticipatamente il contratto di mutuo n. 473468 dell'11.7.2016; che in tale occasione l'appellante aveva corrisposto all'appellata i seguenti costi del credito:
€ 700.80 per commissioni , € 3.422,92 per commissioni di intermediazione, € 535,76 per premio Pt_3 assicurativo rischio vita ed € 323,06 per premio assicurativo rischio impiego;
che il costo totale del credito
(oltre gli interessi) era pari ad € 4993,54 da ammortizzare pro quota nella misura di € 41,61 per ognuna delle 120 rate da € 292,00; che la sentenza di prime cure aveva disatteso le domande spiegate dall'appellante; che la sentenza gravata era erronea;
che per la Corte di Giustizia nella sentenza CP_2 dell'11.9.19 sia gli oneri soggetti a maturazione nel tempo sia quelli non ripetibili in quanto remunerativi di servizi già prestati erano suscettibili di integrale retrocedibilità in caso di estinzione anticipata;
che l'art. 125 sexies TUB doveva quindi essere interpretato alla luce di detta giurisprudenza secondo la quale che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore;
che sul punto si era espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.
263/2022 in relazione all'art. 11 octies II comma d.l. 73/2021; che era evidente l'erroneità della sentenza impugnata;
che la clausola che escludeva il rimborso di somme era per altro vessatoria ex art. 33 codice del consumo;
che sussisteva la legittimazione passiva dell'appellata anche in relazione ai costi di intermediazione indicati in contratto;
che mancando la prova dell'esistenza di altro intermediatore, i costi in esame dovevano ritenersi imputati all'appellata, pena l'applicazione in relazione a tale pattuizione della mancanza di causa;
che i compensi di intermediazione non erano poi stati corrisposti ad un soggetto intermediatore terzo rispetto alla convenuta da parte del consumatore;
che sussisteva il diritto dell'appellante al rimborso dei costi di assicurazioni ai sensi dell'art. 1896 c.c.; che le somme versate dall'appellante a tale titolo erano state ricevute dalla stessa opposta.
Per questi motivi
, ha chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure.
Si è costituita l'appellata indicata in epigrafe eccependo l'inammissibilità dell'appello stante che non sussisteva la ragionevole probabilità di fondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito deducendo che l'appello era infondato;
che l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d.
EX era stato superato dalla sentenza C-555/21 emessa in data 9.2.23, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ; che l'applicazione dell'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 deve prevalere anche sull'applicazione dell'attuale art. 11 octies citato, così come emendato dalla Corte Costituzionale, nonché sull'applicazione dell'art. 125 sexies
TUB previgente come interpretato dalla EX;
che l'appellata aveva rimborsato all'attrice i costi di gestione del contratto, c.d. recurring, escludendo i costi c.d. up front quali spese di istruttoria e commissioni di attivazioni nonché le spese dell'agente in attività finanziaria per carenza di legittimazione passiva;
che le clausole contrattuali relative ai criteri di rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata erano valide ed efficaci;
che sul punto, il contratto faceva riferimento agli artt. 3 4 e 11 al modulo di
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; che, in caso di accoglimento della domanda di parte appellante, il criterio di determinazione dei costi da rimborsare doveva essere quello secondo la curva degli interessi e non secondo il criterio pro rata temporis;
che entrambe i criteri erano chiari;
che infatti nel metodo secondo la curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati al finanziamento (dividendo) per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione (divisore) e poi si divide il costo da rimborsare (dividendo) per il risultato della prima operazione (divisore); che tali termini erano stati riportati nel contratto di finanziamento e nel conteggio estintivo;
che la correttezza di tale calcolo era avvalorata dall'attuale formulazione dell'art. 125 sexies TUB, come novellato dalla l. 106/2021.
Per questi motivi
, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e di rigettarlo nel merito ovvero in subordine di determinare le somme dovute secondo il criterio proporzionale c.d. curva degli interessi.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
L'appello è parzialmente fondato.
Parte appellante ha agito in prime cure per ottenere in via integrale la ripetizione degli oneri connessi con il contratto di finanziamento n. 123679, da rimborsare mediante delegazione pro-solvendo di quote di stipendio per 120 quote mensili di importo fisso di € 292,00, estinto in data 24.5.17 mediante il pagamento della somma di € 18.060,53. Sul punto, parte appellante ha rappresentato a seguito dell'estinzione del contratto di finanziamento che la aveva rimborsato all'attrice la somma di € 257,16 Controparte_3 relativa agli oneri assicurativi non goduti e che la aveva rimborsato la somma di € 92,18 Controparte_4 sempre a titolo di oneri assicurativi non goduti;
che sussisteva il diritto dell'appellante alla restituzione da parte dell'appellata della somma di € 2.575,63.
A fronte di tale domanda, parte appellata in prime cure ha allegato che il contratto era stato stipulato tra l'appellante e la quale procuratrice della che poi CP_5 CP_1 CP_5 [...]
a decorrere dal 21.6.13, era diventata parte del Controparte_6 Controparte_7
e con effetto dal 30.11.15 era stata incorporata nell'appellata; che la aveva
[...] CP_5 svolto l'attività di collocamento di prestiti avvalendosi di una rete di agenti finanziari ed intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
che la banca aveva erogato il prestito al netto delle commissioni, imposte, tasse e premi assicurativi;
che il contratto individuava chiaramente i costi suscettibili di ripetizione in caso di estinzione anticipata;
che l'appellata aveva restituito le spese di gestione di finanziamento, chiaramente spese recurring, per l'importo di € 420,48, come da conteggio estintivo;
che non era previsto il rimborso della spesa di € 700,80 per le attività di perfezionamento del finanziamento incluse le spese di istruttoria, trattandosi di onere up front;
che tali somme erano state riconosciute a per conto di Sigla s.r.l., Parte_4 come risultava dal punto 1 del doc. 3; che i costi assicurativi di cui al contratto, dovuti per legge ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950, erano a carico del cliente e dovevano essere corrisposti dalla banca mediante trattenuta sull'importo erogato;
che le imprese assicuratrici avevano già restituito gli importi dovuti a fronte dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'appellante.
Il giudice di prime cure ha quindi disatteso la domanda spiegata da parte appellante ritenendo non dovuti gli importi richiesti in quanto inerenti a costi up front ossia relativi a servizi già interamente prestati e in relazione ai quali l'art. 11, IV comma del contratto prevedeva la non ripetibilità in caso di estinzione anticipata.
Ciò posto, occorre dare atto che risulta infondata la domanda spiegata da parte attrice in relazione al suo diritto alla ripetizione delle spese recurring per eccellenza previste nel contratto di finanziamento oggetto di causa ossia delle c.d. spese per la commissione per la gestione del rapporto (in quanto non Pt_3 maturate a fronte dell'estinzione anticipata) per € 420,48 e delle spese relative alle due polizze assicurative sottoscritte dall'attrice in occasione del contratto, ossia delle spese per l'assicurazione rischio vita e rischio impiego quantificate in contratto rispettivamente in € 535,76 per premio assicurativo rischio vita ed €
323,06 per premio assicurativo rischio impiego.
Quanto alle spese contrattualmente determinate in € 700,80 dovute per c.d. commissione , va Pt_3 infatti rilevato che l'odierna appellata aveva già conteggiato, nel conto estintivo elaborato a fronte della richiesta di estinzione anticipata del contratto (cfr. pag. 63 fascicolo di prime cure scansionato e depositato in atti), la somma oggi richiesta dall'appellante di € 420,48 a titolo “commissioni della mandataria/Unifin”, detraendola dalla somma dovuta (per sorte capitale, per quote insolute e per commissione di estinzione) dall'appellante per l'estinzione del rapporto in esame. Ne consegue che la predetta somma è stata già riconosciuta e restituita all'appellante in compensazione sul maggior credito dell'appellata in sede di estinzione del rapporto.
Parimenti infondata appare la domanda relativa alle spese indicate in contratto per la stipula delle due assicurazioni (rischio vita e rischio impiego) dal momento che, come affermato dalla stessa appellante in citazione, la aveva rimborsato all'attrice la somma di € 257,16 relativa agli oneri Controparte_3 Co assicurativi non goduti per la polizza rischio vita e che la Assicurazioni aveva rimborsato la somma di € 92,18 sempre a titolo di oneri assicurativi non goduti per la polizza rischio infortuni, evidentemente al netto delle spese di gestione delle relative pratiche, come allegato dall'appellata in prime cure e non contestato specificatamente dall'appellante.
Il punto cruciale della controversia attiene alla ripetibilità delle spese contrattuali pattuite per commissione di intermediazione pari ad € 3433,92 trattandosi di spese che sono state per lungo tempo ritenute ontologicamente non recurring e quindi up front e pertanto irripetibili, essendo erogate per un servizio già eseguito integralmente al momento della conclusione del contratto.
A fronte di tale domanda, parte appellata ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva dal momento che tali spese erano dovute non già alla banca finanziatrice ma all'intermediario finanziario che aveva di fatto svolto il lavoro propedeutico alla conclusione del contratto e che tale attività era stata svolta nel caso in esame da della Sigla s.r.l. cui aveva corrisposto in data 7.6.13 la somma di € Parte_4 Pt_3
3.433,92 a fronte della fattura Sigla s.r.l. n. 279/2013.
L'eccezione è infondata.
Va sul punto rilevato che, come dedotto dalla stessa appellata, dopo altre vicende societarie, CP_5
è stata incorporata nell'appellata dal 30.11.15; che la predetta somma, per quanto avente causale
“commissione di intermediazione”, è stata versata dall'appellante in favore della . Pertanto sussiste Pt_3 la legittimazione passiva della appellata, quale incorporante della , a ripetere in favore della CP_8 appellante tutte lee somme percepite dalla incorporata e non dovute a fronte dell'estinzione anticipata dal contratto di finanziamento, come per altro comprovato dal fatto che l'appellata ha riconosciuto, detraendole dal maggior credito, le somme versate dalla appellante per i costi di gestione del rapporto in quanto spese recurring.
In questo contesto, si comprende come il vero fulcro della vicenda sia la possibilità di riconoscere o meno il diritto dell'appellante alla ripetizione ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, come introdotto dall'art. 1 comma
I d.lgs. n. 141/2010, delle somme corrisposte a titolo di commissione di intermediazione, da sempre ricondotte nell'ambito delle non rimborsabili spese up front, in occasione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
Sul punto, va osservato che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'art. 125 sexies TUB circoscriveva la riduzione dei costi a carico del cliente solo con riferimento a quei costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (c.d. oneri recurring) con conseguente diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, escludendo invece da tale calcolo gli oneri c.d. up front ossia di spese a carattere istantaneo e connesse ad attività prodromiche alla concessione del credito.
Tale orientamento è mutato a seguito della nota pronuncia c.d. EX della Corte di Giustizia dell'11.9.2019 la quale ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", specificando che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32). In tal maniera, la Corte ha concluso nel senso di dover ritenere risarcibili tutti i costi totali del credito, senza alcuna distinzione tra costi up front e costi recurring, nell'ottica primaria di tutelare il consumatore da eventuali comportamenti abusivi del creditore nel determinare le spese del contratto in maniera eccessiva, traendone quindi profitto in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
L'interpretazione della disposizione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE ha imposto, come osservato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la rilettura dell'art. 125 sexies TUB in quanto norma sostanzialmente a tutela del medesimo interesse, ossia quello del consumatore alla riduzione del costo totale del credito (inteso, ai sensi dell'art. 121 lett. e) TUB, come “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”) in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In tale prospettiva, l'art. 125 sexies TUB deve quindi essere interpretato quale norma attuativa di quella sovranazionale di cui al predetto art. 16 par. 1 della direttiva n. 2008/48 e va quindi in tal senso interpretato, tenuto conto per altro che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della
Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva con il solo limite del giudicato o dei rapporti esauriti.
Tale impostazione è stata richiamata anche dalla Suprema Corte la quale ha affermato che l'art. 125 TUB, ante novella di cui al d.lgs. n. 141/2010 (che ha, tra l'altro introdotto, l'art. 125 sexies in esame), va interpretato nell'ottica di garantire al consumatore “un'equa riduzione del costo del credito”, concetto comprendente tutte le spese ed oneri corrisposti in occasione del contratto, alla luce delle direttive europee (87/102/CEE, oggi sostituita dalla direttiva 2008/48/CE e 90/88/CE) e che la clausola contrattuale che escluda il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, in quanto determinante uno squilibrio degli obblighi tra le parti, va qualificata quale clausola vessatoria ex art. 33 Codice del Consumo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977/2023). Non sposta tale valutazione la pronuncia CGUE del 9.2.23 nella causa C-555/21 in quanto relativa in primo luogo a contratti di credito ai consumatori relativi ad immobili residenziali, regolamentato dalla direttiva 2014/17/UE, nel cui ambito sono presenti numerose spese (ad es costi relativi alla valutazione dell'immobile) che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo di norma sfugge al controllo della banca con conseguente difficile ipotizzabilità di un suo margine di profitto sul punto in caso di estinzione anticipata. E' pur vero che l'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni rese in tale procedimento, ha dubitato della possibilità anche alla luce della sentenza c.d. EX di includere tra i costi rimborsabili i costi di intermediazione, pur costituenti pacificamente un costo del credito (per quanto corrisposto a terzi). Tale impostazione non convince se si comprende la ratio sottesa alla sentenza
EX, resa come anticipato in un contesto del tutto differente da quello nel quale è stata resa la sentenza nella causa C-555/21, che è quella di tutelare il consumatore da locupletazioni in suo danno da parte del creditore che, in sede contrattuale, autodetermini costi imposti al consumatore non suscettibili di ripetizione proporzionale in caso di estinzione anticipata del credito, con conseguente maggior profitto del primo.
In questa prospettiva quindi, si deve aderire all'interpretazione della portata della sentenza EX offerta dalla giurisprudenza di merito che sostiene l'inclusione dei costi di intermediazione nell'ambito dei costi suscettibili di riduzione proporzionale in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB nella sua interpretazione offerta dalla pronuncia c.d. EX sopra esaminata (cfr. ex multis, C.d.A.
Torino, Sez. I, n. 729/2025, Trib. Napoli, Sez. II, n. 7315/2024, Trib. Roma, Sez. XVII n. 123/2024,
Trib. Roma, Sez. XVII n. 484/2025).
Alla luce del predetto ragionamento, sussistono i presupposti per l'accoglimento (parziale) dell'appello e quindi per ritenere esistente il diritto dell'appellante alla riduzione ai sensi dell'art. 125 sexies TUB anche dei costi di intermediazione (c.d. commissione di intermediazione contrattualmente determinata in €
3.433,92) in quanto versati all'appellata (non apparendo rilevante il fatto poi che quest'ultima li abbia versati ad un suo agente, trattandosi in ogni caso di costi previsti dal contratto in esame). A ciò si aggiunga che parte appellata non ha dato conto della causale del pagamento in esame specificando quindi a quali tipi di servizi necessariamente up front – ossia esauriti in fase precontrattuale e fino alla stipula del contratto – ovvero costi vivi fossero posti a fondamento del pagamento in esame.
Dovendo procedere alla riduzione di tali costi, deve prendersi quale criterio di riferimento quello proporzionale – pro rata in quanto criterio maggiormente intuitivo e maggiormente aderente alle indicazioni di cui alla direttiva 2008/48/CE ossia alla tutela delle esigenze di trasparenza e comprensibilità della modalità di indennizzo in fase contrattuale e precontrattuale. Non persuade, in questo contesto, la richiesta formulata dall'appellata di determinazione della riduzione secondo il criterio della curva degli interessi in quanto maggiormente complesso e implicante un calcolo matematico meno intuitivo e pertanto non facilmente comprensibile dal consumatore in fase precontrattuale (cfr. sul punto C.d.A. Milano, n. 1936/2024). Da ultimo va poi evidenziato che il nuovo art. 125 sexies TUB, applicabile tuttavia ai contratti successivi al 25.7.21 (e quindi non al contratto di causa), prevede che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Va pertanto determinato in € 2060,35 il rimborso dovuto dall'appellata all'appellante per le commissioni di intermediazione ( € 3442,92/120 rate = 28,691 * 72 – rate a scadere al momento della estinzione anticipata), oltre interessi legali come da domanda.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va revocata e, ritenuta parzialmente fondata la domanda formulata in prime cure dall'appellante, l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2060,35, oltre interessi legali come da domanda.
Rigetta per il resto le domande spiegate da parte appellante in prime cure.
Le spese di lite di primo e di secondo grado possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'esistenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa, la complessità della materia e la parziale fondatezza dell'appello.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata;
2) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'appellante in prime cure e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento in favore della prima della somma di € 2060,35, oltre interessi legali come da domanda;
3) rigetta per il resto le domande spiegate in prime cure dall'appellante;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
Così deciso in Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2738 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 30.10.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Musumeci, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Pozzuoli (NA), alla I Traversa Pisciarelli, 2/C;
APPELLANTE
E
) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pietro Costa in Velletri Via Artemisia Mammucari n. 137/A;
APPELLATA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 2206/2022 emessa dal Giudice di Pace di Parte_2
Velletri nel giudizio n. R.G. 9414/2019 deducendo che tale giudizio era stato introitato dalla odierna appellante per ottenere la condanna dell'appellata al rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo stipulato con la odierna convenuta società, quantificati in € 2.575,63; che l'appellante aveva estinto anticipatamente il contratto di mutuo n. 473468 dell'11.7.2016; che in tale occasione l'appellante aveva corrisposto all'appellata i seguenti costi del credito:
€ 700.80 per commissioni , € 3.422,92 per commissioni di intermediazione, € 535,76 per premio Pt_3 assicurativo rischio vita ed € 323,06 per premio assicurativo rischio impiego;
che il costo totale del credito
(oltre gli interessi) era pari ad € 4993,54 da ammortizzare pro quota nella misura di € 41,61 per ognuna delle 120 rate da € 292,00; che la sentenza di prime cure aveva disatteso le domande spiegate dall'appellante; che la sentenza gravata era erronea;
che per la Corte di Giustizia nella sentenza CP_2 dell'11.9.19 sia gli oneri soggetti a maturazione nel tempo sia quelli non ripetibili in quanto remunerativi di servizi già prestati erano suscettibili di integrale retrocedibilità in caso di estinzione anticipata;
che l'art. 125 sexies TUB doveva quindi essere interpretato alla luce di detta giurisprudenza secondo la quale che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore;
che sul punto si era espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.
263/2022 in relazione all'art. 11 octies II comma d.l. 73/2021; che era evidente l'erroneità della sentenza impugnata;
che la clausola che escludeva il rimborso di somme era per altro vessatoria ex art. 33 codice del consumo;
che sussisteva la legittimazione passiva dell'appellata anche in relazione ai costi di intermediazione indicati in contratto;
che mancando la prova dell'esistenza di altro intermediatore, i costi in esame dovevano ritenersi imputati all'appellata, pena l'applicazione in relazione a tale pattuizione della mancanza di causa;
che i compensi di intermediazione non erano poi stati corrisposti ad un soggetto intermediatore terzo rispetto alla convenuta da parte del consumatore;
che sussisteva il diritto dell'appellante al rimborso dei costi di assicurazioni ai sensi dell'art. 1896 c.c.; che le somme versate dall'appellante a tale titolo erano state ricevute dalla stessa opposta.
Per questi motivi
, ha chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure.
Si è costituita l'appellata indicata in epigrafe eccependo l'inammissibilità dell'appello stante che non sussisteva la ragionevole probabilità di fondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito deducendo che l'appello era infondato;
che l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d.
EX era stato superato dalla sentenza C-555/21 emessa in data 9.2.23, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ; che l'applicazione dell'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 deve prevalere anche sull'applicazione dell'attuale art. 11 octies citato, così come emendato dalla Corte Costituzionale, nonché sull'applicazione dell'art. 125 sexies
TUB previgente come interpretato dalla EX;
che l'appellata aveva rimborsato all'attrice i costi di gestione del contratto, c.d. recurring, escludendo i costi c.d. up front quali spese di istruttoria e commissioni di attivazioni nonché le spese dell'agente in attività finanziaria per carenza di legittimazione passiva;
che le clausole contrattuali relative ai criteri di rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata erano valide ed efficaci;
che sul punto, il contratto faceva riferimento agli artt. 3 4 e 11 al modulo di
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; che, in caso di accoglimento della domanda di parte appellante, il criterio di determinazione dei costi da rimborsare doveva essere quello secondo la curva degli interessi e non secondo il criterio pro rata temporis;
che entrambe i criteri erano chiari;
che infatti nel metodo secondo la curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati al finanziamento (dividendo) per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione (divisore) e poi si divide il costo da rimborsare (dividendo) per il risultato della prima operazione (divisore); che tali termini erano stati riportati nel contratto di finanziamento e nel conteggio estintivo;
che la correttezza di tale calcolo era avvalorata dall'attuale formulazione dell'art. 125 sexies TUB, come novellato dalla l. 106/2021.
Per questi motivi
, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e di rigettarlo nel merito ovvero in subordine di determinare le somme dovute secondo il criterio proporzionale c.d. curva degli interessi.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
L'appello è parzialmente fondato.
Parte appellante ha agito in prime cure per ottenere in via integrale la ripetizione degli oneri connessi con il contratto di finanziamento n. 123679, da rimborsare mediante delegazione pro-solvendo di quote di stipendio per 120 quote mensili di importo fisso di € 292,00, estinto in data 24.5.17 mediante il pagamento della somma di € 18.060,53. Sul punto, parte appellante ha rappresentato a seguito dell'estinzione del contratto di finanziamento che la aveva rimborsato all'attrice la somma di € 257,16 Controparte_3 relativa agli oneri assicurativi non goduti e che la aveva rimborsato la somma di € 92,18 Controparte_4 sempre a titolo di oneri assicurativi non goduti;
che sussisteva il diritto dell'appellante alla restituzione da parte dell'appellata della somma di € 2.575,63.
A fronte di tale domanda, parte appellata in prime cure ha allegato che il contratto era stato stipulato tra l'appellante e la quale procuratrice della che poi CP_5 CP_1 CP_5 [...]
a decorrere dal 21.6.13, era diventata parte del Controparte_6 Controparte_7
e con effetto dal 30.11.15 era stata incorporata nell'appellata; che la aveva
[...] CP_5 svolto l'attività di collocamento di prestiti avvalendosi di una rete di agenti finanziari ed intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
che la banca aveva erogato il prestito al netto delle commissioni, imposte, tasse e premi assicurativi;
che il contratto individuava chiaramente i costi suscettibili di ripetizione in caso di estinzione anticipata;
che l'appellata aveva restituito le spese di gestione di finanziamento, chiaramente spese recurring, per l'importo di € 420,48, come da conteggio estintivo;
che non era previsto il rimborso della spesa di € 700,80 per le attività di perfezionamento del finanziamento incluse le spese di istruttoria, trattandosi di onere up front;
che tali somme erano state riconosciute a per conto di Sigla s.r.l., Parte_4 come risultava dal punto 1 del doc. 3; che i costi assicurativi di cui al contratto, dovuti per legge ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950, erano a carico del cliente e dovevano essere corrisposti dalla banca mediante trattenuta sull'importo erogato;
che le imprese assicuratrici avevano già restituito gli importi dovuti a fronte dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'appellante.
Il giudice di prime cure ha quindi disatteso la domanda spiegata da parte appellante ritenendo non dovuti gli importi richiesti in quanto inerenti a costi up front ossia relativi a servizi già interamente prestati e in relazione ai quali l'art. 11, IV comma del contratto prevedeva la non ripetibilità in caso di estinzione anticipata.
Ciò posto, occorre dare atto che risulta infondata la domanda spiegata da parte attrice in relazione al suo diritto alla ripetizione delle spese recurring per eccellenza previste nel contratto di finanziamento oggetto di causa ossia delle c.d. spese per la commissione per la gestione del rapporto (in quanto non Pt_3 maturate a fronte dell'estinzione anticipata) per € 420,48 e delle spese relative alle due polizze assicurative sottoscritte dall'attrice in occasione del contratto, ossia delle spese per l'assicurazione rischio vita e rischio impiego quantificate in contratto rispettivamente in € 535,76 per premio assicurativo rischio vita ed €
323,06 per premio assicurativo rischio impiego.
Quanto alle spese contrattualmente determinate in € 700,80 dovute per c.d. commissione , va Pt_3 infatti rilevato che l'odierna appellata aveva già conteggiato, nel conto estintivo elaborato a fronte della richiesta di estinzione anticipata del contratto (cfr. pag. 63 fascicolo di prime cure scansionato e depositato in atti), la somma oggi richiesta dall'appellante di € 420,48 a titolo “commissioni della mandataria/Unifin”, detraendola dalla somma dovuta (per sorte capitale, per quote insolute e per commissione di estinzione) dall'appellante per l'estinzione del rapporto in esame. Ne consegue che la predetta somma è stata già riconosciuta e restituita all'appellante in compensazione sul maggior credito dell'appellata in sede di estinzione del rapporto.
Parimenti infondata appare la domanda relativa alle spese indicate in contratto per la stipula delle due assicurazioni (rischio vita e rischio impiego) dal momento che, come affermato dalla stessa appellante in citazione, la aveva rimborsato all'attrice la somma di € 257,16 relativa agli oneri Controparte_3 Co assicurativi non goduti per la polizza rischio vita e che la Assicurazioni aveva rimborsato la somma di € 92,18 sempre a titolo di oneri assicurativi non goduti per la polizza rischio infortuni, evidentemente al netto delle spese di gestione delle relative pratiche, come allegato dall'appellata in prime cure e non contestato specificatamente dall'appellante.
Il punto cruciale della controversia attiene alla ripetibilità delle spese contrattuali pattuite per commissione di intermediazione pari ad € 3433,92 trattandosi di spese che sono state per lungo tempo ritenute ontologicamente non recurring e quindi up front e pertanto irripetibili, essendo erogate per un servizio già eseguito integralmente al momento della conclusione del contratto.
A fronte di tale domanda, parte appellata ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva dal momento che tali spese erano dovute non già alla banca finanziatrice ma all'intermediario finanziario che aveva di fatto svolto il lavoro propedeutico alla conclusione del contratto e che tale attività era stata svolta nel caso in esame da della Sigla s.r.l. cui aveva corrisposto in data 7.6.13 la somma di € Parte_4 Pt_3
3.433,92 a fronte della fattura Sigla s.r.l. n. 279/2013.
L'eccezione è infondata.
Va sul punto rilevato che, come dedotto dalla stessa appellata, dopo altre vicende societarie, CP_5
è stata incorporata nell'appellata dal 30.11.15; che la predetta somma, per quanto avente causale
“commissione di intermediazione”, è stata versata dall'appellante in favore della . Pertanto sussiste Pt_3 la legittimazione passiva della appellata, quale incorporante della , a ripetere in favore della CP_8 appellante tutte lee somme percepite dalla incorporata e non dovute a fronte dell'estinzione anticipata dal contratto di finanziamento, come per altro comprovato dal fatto che l'appellata ha riconosciuto, detraendole dal maggior credito, le somme versate dalla appellante per i costi di gestione del rapporto in quanto spese recurring.
In questo contesto, si comprende come il vero fulcro della vicenda sia la possibilità di riconoscere o meno il diritto dell'appellante alla ripetizione ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, come introdotto dall'art. 1 comma
I d.lgs. n. 141/2010, delle somme corrisposte a titolo di commissione di intermediazione, da sempre ricondotte nell'ambito delle non rimborsabili spese up front, in occasione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
Sul punto, va osservato che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'art. 125 sexies TUB circoscriveva la riduzione dei costi a carico del cliente solo con riferimento a quei costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (c.d. oneri recurring) con conseguente diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, escludendo invece da tale calcolo gli oneri c.d. up front ossia di spese a carattere istantaneo e connesse ad attività prodromiche alla concessione del credito.
Tale orientamento è mutato a seguito della nota pronuncia c.d. EX della Corte di Giustizia dell'11.9.2019 la quale ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", specificando che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32). In tal maniera, la Corte ha concluso nel senso di dover ritenere risarcibili tutti i costi totali del credito, senza alcuna distinzione tra costi up front e costi recurring, nell'ottica primaria di tutelare il consumatore da eventuali comportamenti abusivi del creditore nel determinare le spese del contratto in maniera eccessiva, traendone quindi profitto in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
L'interpretazione della disposizione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE ha imposto, come osservato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la rilettura dell'art. 125 sexies TUB in quanto norma sostanzialmente a tutela del medesimo interesse, ossia quello del consumatore alla riduzione del costo totale del credito (inteso, ai sensi dell'art. 121 lett. e) TUB, come “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”) in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In tale prospettiva, l'art. 125 sexies TUB deve quindi essere interpretato quale norma attuativa di quella sovranazionale di cui al predetto art. 16 par. 1 della direttiva n. 2008/48 e va quindi in tal senso interpretato, tenuto conto per altro che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della
Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva con il solo limite del giudicato o dei rapporti esauriti.
Tale impostazione è stata richiamata anche dalla Suprema Corte la quale ha affermato che l'art. 125 TUB, ante novella di cui al d.lgs. n. 141/2010 (che ha, tra l'altro introdotto, l'art. 125 sexies in esame), va interpretato nell'ottica di garantire al consumatore “un'equa riduzione del costo del credito”, concetto comprendente tutte le spese ed oneri corrisposti in occasione del contratto, alla luce delle direttive europee (87/102/CEE, oggi sostituita dalla direttiva 2008/48/CE e 90/88/CE) e che la clausola contrattuale che escluda il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, in quanto determinante uno squilibrio degli obblighi tra le parti, va qualificata quale clausola vessatoria ex art. 33 Codice del Consumo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977/2023). Non sposta tale valutazione la pronuncia CGUE del 9.2.23 nella causa C-555/21 in quanto relativa in primo luogo a contratti di credito ai consumatori relativi ad immobili residenziali, regolamentato dalla direttiva 2014/17/UE, nel cui ambito sono presenti numerose spese (ad es costi relativi alla valutazione dell'immobile) che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo di norma sfugge al controllo della banca con conseguente difficile ipotizzabilità di un suo margine di profitto sul punto in caso di estinzione anticipata. E' pur vero che l'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni rese in tale procedimento, ha dubitato della possibilità anche alla luce della sentenza c.d. EX di includere tra i costi rimborsabili i costi di intermediazione, pur costituenti pacificamente un costo del credito (per quanto corrisposto a terzi). Tale impostazione non convince se si comprende la ratio sottesa alla sentenza
EX, resa come anticipato in un contesto del tutto differente da quello nel quale è stata resa la sentenza nella causa C-555/21, che è quella di tutelare il consumatore da locupletazioni in suo danno da parte del creditore che, in sede contrattuale, autodetermini costi imposti al consumatore non suscettibili di ripetizione proporzionale in caso di estinzione anticipata del credito, con conseguente maggior profitto del primo.
In questa prospettiva quindi, si deve aderire all'interpretazione della portata della sentenza EX offerta dalla giurisprudenza di merito che sostiene l'inclusione dei costi di intermediazione nell'ambito dei costi suscettibili di riduzione proporzionale in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB nella sua interpretazione offerta dalla pronuncia c.d. EX sopra esaminata (cfr. ex multis, C.d.A.
Torino, Sez. I, n. 729/2025, Trib. Napoli, Sez. II, n. 7315/2024, Trib. Roma, Sez. XVII n. 123/2024,
Trib. Roma, Sez. XVII n. 484/2025).
Alla luce del predetto ragionamento, sussistono i presupposti per l'accoglimento (parziale) dell'appello e quindi per ritenere esistente il diritto dell'appellante alla riduzione ai sensi dell'art. 125 sexies TUB anche dei costi di intermediazione (c.d. commissione di intermediazione contrattualmente determinata in €
3.433,92) in quanto versati all'appellata (non apparendo rilevante il fatto poi che quest'ultima li abbia versati ad un suo agente, trattandosi in ogni caso di costi previsti dal contratto in esame). A ciò si aggiunga che parte appellata non ha dato conto della causale del pagamento in esame specificando quindi a quali tipi di servizi necessariamente up front – ossia esauriti in fase precontrattuale e fino alla stipula del contratto – ovvero costi vivi fossero posti a fondamento del pagamento in esame.
Dovendo procedere alla riduzione di tali costi, deve prendersi quale criterio di riferimento quello proporzionale – pro rata in quanto criterio maggiormente intuitivo e maggiormente aderente alle indicazioni di cui alla direttiva 2008/48/CE ossia alla tutela delle esigenze di trasparenza e comprensibilità della modalità di indennizzo in fase contrattuale e precontrattuale. Non persuade, in questo contesto, la richiesta formulata dall'appellata di determinazione della riduzione secondo il criterio della curva degli interessi in quanto maggiormente complesso e implicante un calcolo matematico meno intuitivo e pertanto non facilmente comprensibile dal consumatore in fase precontrattuale (cfr. sul punto C.d.A. Milano, n. 1936/2024). Da ultimo va poi evidenziato che il nuovo art. 125 sexies TUB, applicabile tuttavia ai contratti successivi al 25.7.21 (e quindi non al contratto di causa), prevede che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Va pertanto determinato in € 2060,35 il rimborso dovuto dall'appellata all'appellante per le commissioni di intermediazione ( € 3442,92/120 rate = 28,691 * 72 – rate a scadere al momento della estinzione anticipata), oltre interessi legali come da domanda.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va revocata e, ritenuta parzialmente fondata la domanda formulata in prime cure dall'appellante, l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2060,35, oltre interessi legali come da domanda.
Rigetta per il resto le domande spiegate da parte appellante in prime cure.
Le spese di lite di primo e di secondo grado possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'esistenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa, la complessità della materia e la parziale fondatezza dell'appello.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata;
2) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'appellante in prime cure e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento in favore della prima della somma di € 2060,35, oltre interessi legali come da domanda;
3) rigetta per il resto le domande spiegate in prime cure dall'appellante;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
Così deciso in Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani