Art. 1. Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell' art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210 , si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che gia' in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.
A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell' art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210 , si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che gia' in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.