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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 246 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.Iva/C.Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via XX Settembre n. 65 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mandalà, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
p.iva ); Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 2809/2021, pubblicata in data 02.07.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 11798/2018, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3241/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in favore di
[...] ed ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite che ha Controparte_1 liquidato nella complessiva somma di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 19.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per l'eventuale deposito della comparsa conclusionale. ❖ Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado per violazione degli artt. 101, 112, 115 e 183 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di mutatio libelli.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 e 1362 c.c. e contesta nel merito la sentenza impugnata per avere accolto la domanda avversaria e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
1.Il primo motivo di appello è infondato.
La prospettazione di parte appellante in base alla quale con la costituzione nel giudizio di opposizione avrebbe formulato una domanda nuova rispetto a quella posta Parte_2
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non può essere condivisa. L'opposta ha, infatti, fondato la propria domanda monitoria su 6 fatture aventi ad oggetto “anticipazione spese p.r.a.” Deve, pertanto, ritenersi condivisibile l'argomentazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha chiarito che quella effettuata in sede di comparsa di costituzione in giudizio costituisse una mera precisazione della domanda, restando immutati sia il petitum che la causa petendi.
2 e 3. Il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati.
Parte opposta ha fondato il proprio credito su fatture che, in quanto documenti unilateralmente predisposti, non costituiscono prova dell'esistenza del credito. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo ha contestato di aver intrattenuto alcun rapporto Parte_1 contrattuale con ed anzi ha chiarito di beneficiare, quale concessionario Parte_2
“OPEL” di di un servizio gratuito di ritiro e smaltimento dei veicoli fuori uso svolto CP_2 dai centri di raccolta autorizzati della (tra i quali rientra la Controparte_3 [...]
. Parte_2
Come noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso che ci occupa, a fronte della specifica contestazione mossa da non può Parte_1 dirsi che abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente. Non Parte_2 vi è, infatti, alcuna prova che le fatture emesse abbiano ad oggetto costi di rottamazione anticipati per conto dell'opponente, né tale circostanza può in alcun modo desumersi dalla documentazione depositata la quale, da un lato si riferisce ad autovetture e soggetti che alcun collegamento hanno all'evidenza con l'opponente e dall'altro costituiscono pur sempre documenti di formazione unilaterale. In definitiva l'appello dev'essere accolto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3241/2018 emesso dal Tribunale di Palermo il 4 giugno 2018.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 avverso la sentenza n. 2809/2021 emessa il 2 Luglio 2021 all'esito del giudizio n.r.g. 11798/2018,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3241/2018, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 04.06.2018 in favore di Controparte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che Controparte_1 liquida per il primo grado di giudizio in € 1.700,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.09.2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 246 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.Iva/C.Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via XX Settembre n. 65 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mandalà, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
p.iva ); Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 2809/2021, pubblicata in data 02.07.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 11798/2018, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3241/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in favore di
[...] ed ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite che ha Controparte_1 liquidato nella complessiva somma di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 19.03.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per l'eventuale deposito della comparsa conclusionale. ❖ Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado per violazione degli artt. 101, 112, 115 e 183 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di mutatio libelli.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 e 1362 c.c. e contesta nel merito la sentenza impugnata per avere accolto la domanda avversaria e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
1.Il primo motivo di appello è infondato.
La prospettazione di parte appellante in base alla quale con la costituzione nel giudizio di opposizione avrebbe formulato una domanda nuova rispetto a quella posta Parte_2
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non può essere condivisa. L'opposta ha, infatti, fondato la propria domanda monitoria su 6 fatture aventi ad oggetto “anticipazione spese p.r.a.” Deve, pertanto, ritenersi condivisibile l'argomentazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha chiarito che quella effettuata in sede di comparsa di costituzione in giudizio costituisse una mera precisazione della domanda, restando immutati sia il petitum che la causa petendi.
2 e 3. Il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati.
Parte opposta ha fondato il proprio credito su fatture che, in quanto documenti unilateralmente predisposti, non costituiscono prova dell'esistenza del credito. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo ha contestato di aver intrattenuto alcun rapporto Parte_1 contrattuale con ed anzi ha chiarito di beneficiare, quale concessionario Parte_2
“OPEL” di di un servizio gratuito di ritiro e smaltimento dei veicoli fuori uso svolto CP_2 dai centri di raccolta autorizzati della (tra i quali rientra la Controparte_3 [...]
. Parte_2
Come noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso che ci occupa, a fronte della specifica contestazione mossa da non può Parte_1 dirsi che abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente. Non Parte_2 vi è, infatti, alcuna prova che le fatture emesse abbiano ad oggetto costi di rottamazione anticipati per conto dell'opponente, né tale circostanza può in alcun modo desumersi dalla documentazione depositata la quale, da un lato si riferisce ad autovetture e soggetti che alcun collegamento hanno all'evidenza con l'opponente e dall'altro costituiscono pur sempre documenti di formazione unilaterale. In definitiva l'appello dev'essere accolto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3241/2018 emesso dal Tribunale di Palermo il 4 giugno 2018.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 avverso la sentenza n. 2809/2021 emessa il 2 Luglio 2021 all'esito del giudizio n.r.g. 11798/2018,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3241/2018, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 04.06.2018 in favore di Controparte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che Controparte_1 liquida per il primo grado di giudizio in € 1.700,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 1.984,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.09.2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo