TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno2024, avente per oggetto: divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FLORIO ARMANDO presso il quale elettivamente domicilia in Nola alla Via Circumvallazione n.26 Parco delle Mimose Villetta n.13
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] ) rappresentata e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FIORE ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Antonio Campano n.3
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con a Napoli il 14.05.1997, che dalla loro relazione era nato un figlio: , ad CP_1 Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente avendo lo stesso intrapreso attività di assistente di volo, rappresentava che le parti si erano separate in forza di sentenza n. 6294/2002 resa dall'intestato
Tribunale in data 26.04.2002 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli
a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Sulla premessa che in sede di separazione il Tribunale aveva statuito a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando un importo mensile di Euro 258,29 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT e tenuto conto della intervenuta indipendenza economica del figlio, il ricorrente chiedeva:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del predetto matrimonio con la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg.ri e , in data 7 ottobre 1997 trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 CP_1 predetto comune al n.39 P.II° S. A Sez. W ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
Accertare e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e non hanno null'altro a chiedere e pretendere vicendevolmente.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP di legge e rimborso spese generali, in caso di opposizione.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda divorzile formulata dal resistente aderendo altresì alla richiesta di revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio a carico del ricorrente.
Successivamente i difensori depositavano un accordo sottoscritto dalle parti in cui queste ultime, dichiarando di non volersi riconciliare, insistevano per la sola pronuncia sullo status, concordando per la revoca delle ulteriori previsioni a carico del previste in sede di separazione. Pt_1
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto giudice delegato alla trattazione, atteso il trasferimento del magistrato originariamente titolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In ordine alle statuizioni accessorie, attesa la maggiore età raggiunta dal figlio e l'autosufficienza economica dello stesso, confermata da entrambe le parti, vanno revocate tutte le previsioni di cui alla sentenza di separazione in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale incluso quelle di carattere economico.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 CP_1 provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 14.05.1997 (atto n. 39, parte II , S. A, sez.W reg. Atti Matrimonio anno 1997 );
[...]
• revoca l'obbligo incombente su di contribuire al mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 2.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno2024, avente per oggetto: divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FLORIO ARMANDO presso il quale elettivamente domicilia in Nola alla Via Circumvallazione n.26 Parco delle Mimose Villetta n.13
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] ) rappresentata e difesa, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FIORE ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Antonio Campano n.3
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con a Napoli il 14.05.1997, che dalla loro relazione era nato un figlio: , ad CP_1 Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente avendo lo stesso intrapreso attività di assistente di volo, rappresentava che le parti si erano separate in forza di sentenza n. 6294/2002 resa dall'intestato
Tribunale in data 26.04.2002 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli
a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Sulla premessa che in sede di separazione il Tribunale aveva statuito a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando un importo mensile di Euro 258,29 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT e tenuto conto della intervenuta indipendenza economica del figlio, il ricorrente chiedeva:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del predetto matrimonio con la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg.ri e , in data 7 ottobre 1997 trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 CP_1 predetto comune al n.39 P.II° S. A Sez. W ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
Accertare e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e non hanno null'altro a chiedere e pretendere vicendevolmente.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre IVA e CAP di legge e rimborso spese generali, in caso di opposizione.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda divorzile formulata dal resistente aderendo altresì alla richiesta di revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio a carico del ricorrente.
Successivamente i difensori depositavano un accordo sottoscritto dalle parti in cui queste ultime, dichiarando di non volersi riconciliare, insistevano per la sola pronuncia sullo status, concordando per la revoca delle ulteriori previsioni a carico del previste in sede di separazione. Pt_1
Scardinato il procedimento sul ruolo del sottoscritto giudice delegato alla trattazione, atteso il trasferimento del magistrato originariamente titolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. In ordine alle statuizioni accessorie, attesa la maggiore età raggiunta dal figlio e l'autosufficienza economica dello stesso, confermata da entrambe le parti, vanno revocate tutte le previsioni di cui alla sentenza di separazione in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale incluso quelle di carattere economico.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro così Parte_1 CP_1 provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 14.05.1997 (atto n. 39, parte II , S. A, sez.W reg. Atti Matrimonio anno 1997 );
[...]
• revoca l'obbligo incombente su di contribuire al mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 2.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino