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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA NA IU Presidente dr. MA EN AT Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1378/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 50 35131 PADOVA presso il difensore avv.
BERTO DIEGO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
accertato che l'avv. ha eseguito le prestazioni professionali di cui in Parte_1
parte motiva, condannarsi a corrispondere all'avv. Controparte_1 Pt_1
€ 20.342,24, ovvero la minor o maggior somma ritenuta di giustizia all'esito
[...]
dell'istruttoria, a titolo di compenso dovuto e di rimborso delle spese anticipate, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dal dì della domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, ex D.M. 55/14 s.m.i.
In via istruttoria, laddove si ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente a fornire compiutamente prova dell'attività difensiva svolta, si chiede di disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento cui si riferisce il compenso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul finire dell'anno 2018, veniva introdotto giudizio dinanzi al Tribunale di Busto
Arsizio mediante atto di citazione notificato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo coinvolto nell'investimento del padre -deceduto a causa dell'incidente stradale- dell'odierno convenuto sig. nonché della compagnia CP_1
assicuratrice del mezzo. Con tale atto (doc. 3), l'attore – oggi resistente – agiva in giudizio domandando la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in circa € 165.000,00.
Il procedimento veniva iscritto al n. 7463/2018 del Registro Generale del Tribunale adito. Alla prima udienza, accertata la contumacia di tutti i convenuti, il giudice disponeva i termini per lo svolgimento delle attività istruttorie ex art. 183 c.p.c., con rinvio ad ulteriore udienza per la trattazione delle richieste istruttorie (doc. 4).
pagina 2 di 8 In un secondo momento si costituiva la compagnia assicuratrice, che depositava atto contenente anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., facendo poi seguire il deposito delle successive memorie istruttorie (doc. 5). Parimenti, l'odierno ricorrente depositava a memorie istruttorie e il relativo foglio di precisazione delle conclusioni
(doc. 6). All'udienza destinata all'esame delle istanze istruttorie, ciascuna parte ribadiva le rispettive richieste, sulle quali il giudice si riservava. In esito a tale riserva, veniva adottata ordinanza con la quale si disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale (doc. 4).
Nel corso di tale udienza le parti procedevano alla discussione, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'esito della trattazione, il giudice pronunciava sentenza di rigetto della domanda attorea (doc. 7).
Successivamente, l'odierno ricorrente sottoponeva il contenuto della decisione al sig.
rappresentando le ragioni di impugnazione e prospettando la fondatezza di un CP_1
possibile appello. Quest'ultimo esprimeva la volontà di impugnare la sentenza, confermando l'incarico al difensore avv. , che redigeva e notificava atto di Pt_1
citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Milano (doc. 8).
Il procedimento di secondo grado veniva iscritto al n. 505/2020 R.G. e si costituiva regolarmente l'appellata compagnia assicuratrice (doc. 9). Alla prima udienza la Corte disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di uno degli appellati non costituiti, con conseguente rinvio all'udienza del 9 marzo 2021 (doc. 10). In tale occasione, accertata la contumacia degli appellati non costituiti, si rinviava ulteriormente per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1 dicembre 2021, anticipata poi al
30 novembre 2021, con ordinanza che disponeva la trattazione in forma cartolare (doc.
10).
Entrambe le parti costituite depositavano note scritte in vista dell'udienza cartolare (doc.
11). Tuttavia, la Corte procedeva alla trattazione ordinaria in presenza e dava atto della pagina 3 di 8 mancata comparizione delle parti, disponendo il rinvio della causa (doc. 10). In seguito,
a seguito del deposito da parte del ricorrente di apposita memoria (doc. 11), la Corte revocava il provvedimento di rinvio, qualificandolo come frutto di mero disguido, e disponeva la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, successivamente effettivamente depositate (doc. 11). All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Milano pronunciava sentenza con la quale confermava integralmente la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dall'odierno ricorrente (doc. 12).
L'avv. , con RI EX ARTT. 28 R.D. 794/42 e 14 D.LGS. 150/11, Pt_1
all'esito del processo di primo e di secondo grado, allegando di aver concordato con il proprio cliente -al momento del conferimento del mandato- di applicare i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente, chiede alla Corte di liquidare i propri compensi professionali, maturati per l'attività professionale svolta.
Questa Corte, nella contumacia del convenuto, in data 17.6.2025 assumeva la causa in decisione.
Preliminarmente, questa Corte procede a dichiarare formalmente la contumacia del convenuto Controparte_1
Con provvedimento pubblicato il 16/5/2025 il Presidente fissava udienza per la discussione del ricorso per il 17/6/2025, con termine sino al 3/6/25 per notificare alla controparte.
Lo stesso 16/05/2025, il ricorrente tentava la notifica a mezzo pec, all'indirizzo pec - estratto da inipec (doc. a) - dell'impresa individuale del sig. di cui alla visura CP_1
camerale del 5/05/2025 (doc. b). Tuttavia, perveniva avviso di mancata consegna per l'errore “5.1.1 - ITnet S.r.l. - indirizzo non valido” (docc. c-d), ancorché l'indirizzo impiegato fosse esattamente quello risultante dalla visura camerale e dal Registro Inipec.
pagina 4 di 8 Lo stesso 16/05/2025 il ricorrente notificava il ricorso ed il provvedimento di fissazione udienza a mezzo posta all'indirizzo di residenza, previa estrazione, in pari data, di certificato di residenza aggiornato (doc. e), rispetto a quello ottenuto in vista del deposito del ricorso. La notifica non si perfezionava “per irreperibilità del destinatario” ed il plico veniva restituito (doc. f): nonostante il sig. risieda in quel luogo. CP_1
In data 28/05/2025 il ricorrente tentava nuovamente la notifica a mezzo pec, ma perveniva nuovamente perveniva avviso di mancata consegna per l'errore “5.1.1 - ITnet
S.r.l. - indirizzo non valido” (docc. g-h). Anche in tal caso l'indirizzo impiegato è quello indicato nella visura camerale e quello iscritto nel Registro . Pt_2
Dall'esame delle indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (nota 12 del
5/10/2015) emerge (doc. i) che il codice errore “5.1.1.” identifica un errore definitivo recapito”, in quanto l'utente o la casella sono inesistenti, la casella non è valida (o è sconosciuta) o l'utente è stato revocato. Nelle indicazioni fornite dai maggiori operatori commerciali del settore (Aruba e , si riconduce l'errore contraddistinto dal Per_1
codice “5.1.1.” al caso in cui “il destinatario, pur avendo un dominio certificato, non è mai esistito oppure non esiste più (in quanto, ad esempio, la casella sia stata cancellata)” (Namirial) o “l'email del destinatario è errata o non attiva” (Aruba).
Pur tuttavia, il recapito pec utilizzato (tanto il 16 quanto il 28 maggio 2025) è quello che isultava (al momento della notifica) e risulta ancora oggi indicato nel registro Inipec.
Ebbene, poiché l'indirizzo utilizzato è quello ricavato dal Registro Inipec (ovverosia, quello indicato nel Registro delle Imprese), il mancato esito positivo della notifica è da imputare al destinatario: egli ha comunicato un indirizzo pec errato e/o non ha poi comunicato la “chiusura” della casella pec.
Pertanto, trattandosi di un soggetto di cui all'art. 3 ter, c. 1, lett. a) L. n. 53/1994, cioè soggetto che ha l'obbligo per legge di munirsi di pec (egli esercita impresa individuale - che non ha personalità giuridica- per la quale è obbligatoria la pec, pec che può essere pagina 5 di 8 impiegata per la notifica di atti rivolti al resistente ancorché concernenti fatti del tutto avulsi dall'impresa individuale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1615/2025); è stata eseguita la notifica ai sensi del II comma del predetto art. 3 ter L. n. 53/1994, ovverosia mediante inserimento dell'atto nel portale ministeriale: il tutto in data 28/05/2025, ovverosia in un momento antecedente al 3 giugno 2025, che costituisce il termine concesso dalla Corte per la notifica: infatti, il citato art. 3 ter, II comma, dispone che “la notificazione si ha per eseguita” soltanto “per il destinatario”,
“nel decimo giorno successivo a quello in cui si è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata”, con la conseguenza che per il notificante essa deve dirsi eseguita al momento dell'inserimento, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
In conclusione, stante la possibilità di effettuare la notifica a mezzo pec nei confronti del destinatario e considerato che il mancato esito positivo è da imputare al destinatario, si è notificato l'atto mediante inserimento nel portale ministeriale, avvenuto il 28/05/2025, con notifica perfezionatasi per il destinatario il successivo 9/06/2025, come da certificato rilasciato dal portale stesso, che si produce (doc. j) unitamente a due estratti del portale (doc. k) da cui si evince altresì la documentazione caricata nel portale per la notifica, ovverosia la medesima documentazione (ricorso, decreto, relata di notifica) contenuta nella pec con cui si è tentata la notifica il 28/5/2025.
MERITO
Ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, il compenso spettante al professionista per la prestazione d'opera intellettuale deve essere commisurato all'importanza dell'attività svolta e al decoro della professione. La determinazione dello stesso può avvenire secondo un ordine gerarchico di criteri: in primo luogo, mediante accordo scritto tra le parti;
in mancanza, mediante l'applicazione delle tariffe professionali, degli usi o, infine, tramite valutazione equitativa del giudice. pagina 6 di 8 Nel caso di specie, non risultando stipulata alcuna convenzione scritta tra le parti circa l'ammontare del compenso, si rende necessaria l'applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in quanto l'attività professionale si è interamente svolta prima dell'entrata in vigore del successivo D.M. 147/2022 (cfr. Cass.
S.U. n. 33482/2022).
In conclusione, la liquidazione dovrà avvenire applicando i parametri previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della causa, pari a circa € 165.000,00. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, per la liquidazione a carico del cliente si assume quale valore di riferimento quello corrispondente all'entità della domanda, che nel caso di specie rientra nello scaglione tra € 52.001 ed € 260.000, con applicazione dei valori minimi così come richiesto dal ricorrente.
Sulla determinazione del compenso spettante e sul rimborso delle spese anticipate
In relazione all'attività svolta nel primo grado del giudizio, si ritiene dovuto il compenso professionale per ciascuna delle fasi processuali effettivamente espletate: in particolare, per la fase di studio della controversia (€ 1.215,00), per quella introduttiva (€ 775,00), per la fase istruttoria (€ 3.780,00) e per la fase decisoria (€ 2.025,00). La somma complessiva spettante a titolo di compenso per tale grado si attesta, dunque, in €
7.795,00, cui si devono aggiungere gli oneri accessori di legge (Cassa Forense 4%, IVA
22%), per un totale pari a € 11.373,84.
Per quanto attiene al secondo grado del giudizio, risulta maturato il diritto al compenso per le fasi di studio (€ 1.418,00), introduttiva (€ 910,00) e decisionale (€ 2.430,00), per un ammontare complessivo pari a € 4.758,00. Anche in questo caso, la somma va maggiorata degli accessori previsti per legge, per un totale pari a € 6.942,50.
Il compenso complessivamente maturato dall'avv. per l'attività professionale Pt_1
svolta nei due gradi del giudizio si determina, pertanto, in € 12.553,00 oltre accessori, pari a € 18.316,34 complessivi, inclusi IVA e CPA. pagina 7 di 8 In aggiunta, devono essere rimborsate le spese vive che il difensore ha anticipato in nome e per conto del proprio assistito, e che ammontano a € 822,85 per il primo grado e a € 1.203,05 per il secondo grado, per un totale di € 2.025,90, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (doc. 14). Il resistente dovrà, pertanto, essere condannato anche alla rifusione integrale di dette somme.
Da quanto premesso consegue la condanna del convenuto-resistente al pagamento della somma complessiva di € 20.342,24, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., a decorrere dalla data del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di le stesse sono liquidate ex DM 14/2022, nei valori Controparte_1
minimi (tenuto conto della minima complessità della questione trattata e della contumacia del convenuto), esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di € 20.342,24, oltre agli interessi legali di
[...]
cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali liquidate in Euro 237,00 per spese e Euro
[...]
1984,00, per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese generali
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA EN AT MA NA IU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA NA IU Presidente dr. MA EN AT Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1378/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTO DIEGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 50 35131 PADOVA presso il difensore avv.
BERTO DIEGO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
accertato che l'avv. ha eseguito le prestazioni professionali di cui in Parte_1
parte motiva, condannarsi a corrispondere all'avv. Controparte_1 Pt_1
€ 20.342,24, ovvero la minor o maggior somma ritenuta di giustizia all'esito
[...]
dell'istruttoria, a titolo di compenso dovuto e di rimborso delle spese anticipate, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dal dì della domanda sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, ex D.M. 55/14 s.m.i.
In via istruttoria, laddove si ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente a fornire compiutamente prova dell'attività difensiva svolta, si chiede di disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento cui si riferisce il compenso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul finire dell'anno 2018, veniva introdotto giudizio dinanzi al Tribunale di Busto
Arsizio mediante atto di citazione notificato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo coinvolto nell'investimento del padre -deceduto a causa dell'incidente stradale- dell'odierno convenuto sig. nonché della compagnia CP_1
assicuratrice del mezzo. Con tale atto (doc. 3), l'attore – oggi resistente – agiva in giudizio domandando la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in circa € 165.000,00.
Il procedimento veniva iscritto al n. 7463/2018 del Registro Generale del Tribunale adito. Alla prima udienza, accertata la contumacia di tutti i convenuti, il giudice disponeva i termini per lo svolgimento delle attività istruttorie ex art. 183 c.p.c., con rinvio ad ulteriore udienza per la trattazione delle richieste istruttorie (doc. 4).
pagina 2 di 8 In un secondo momento si costituiva la compagnia assicuratrice, che depositava atto contenente anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., facendo poi seguire il deposito delle successive memorie istruttorie (doc. 5). Parimenti, l'odierno ricorrente depositava a memorie istruttorie e il relativo foglio di precisazione delle conclusioni
(doc. 6). All'udienza destinata all'esame delle istanze istruttorie, ciascuna parte ribadiva le rispettive richieste, sulle quali il giudice si riservava. In esito a tale riserva, veniva adottata ordinanza con la quale si disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale (doc. 4).
Nel corso di tale udienza le parti procedevano alla discussione, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'esito della trattazione, il giudice pronunciava sentenza di rigetto della domanda attorea (doc. 7).
Successivamente, l'odierno ricorrente sottoponeva il contenuto della decisione al sig.
rappresentando le ragioni di impugnazione e prospettando la fondatezza di un CP_1
possibile appello. Quest'ultimo esprimeva la volontà di impugnare la sentenza, confermando l'incarico al difensore avv. , che redigeva e notificava atto di Pt_1
citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Milano (doc. 8).
Il procedimento di secondo grado veniva iscritto al n. 505/2020 R.G. e si costituiva regolarmente l'appellata compagnia assicuratrice (doc. 9). Alla prima udienza la Corte disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di uno degli appellati non costituiti, con conseguente rinvio all'udienza del 9 marzo 2021 (doc. 10). In tale occasione, accertata la contumacia degli appellati non costituiti, si rinviava ulteriormente per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1 dicembre 2021, anticipata poi al
30 novembre 2021, con ordinanza che disponeva la trattazione in forma cartolare (doc.
10).
Entrambe le parti costituite depositavano note scritte in vista dell'udienza cartolare (doc.
11). Tuttavia, la Corte procedeva alla trattazione ordinaria in presenza e dava atto della pagina 3 di 8 mancata comparizione delle parti, disponendo il rinvio della causa (doc. 10). In seguito,
a seguito del deposito da parte del ricorrente di apposita memoria (doc. 11), la Corte revocava il provvedimento di rinvio, qualificandolo come frutto di mero disguido, e disponeva la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, successivamente effettivamente depositate (doc. 11). All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Milano pronunciava sentenza con la quale confermava integralmente la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dall'odierno ricorrente (doc. 12).
L'avv. , con RI EX ARTT. 28 R.D. 794/42 e 14 D.LGS. 150/11, Pt_1
all'esito del processo di primo e di secondo grado, allegando di aver concordato con il proprio cliente -al momento del conferimento del mandato- di applicare i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente, chiede alla Corte di liquidare i propri compensi professionali, maturati per l'attività professionale svolta.
Questa Corte, nella contumacia del convenuto, in data 17.6.2025 assumeva la causa in decisione.
Preliminarmente, questa Corte procede a dichiarare formalmente la contumacia del convenuto Controparte_1
Con provvedimento pubblicato il 16/5/2025 il Presidente fissava udienza per la discussione del ricorso per il 17/6/2025, con termine sino al 3/6/25 per notificare alla controparte.
Lo stesso 16/05/2025, il ricorrente tentava la notifica a mezzo pec, all'indirizzo pec - estratto da inipec (doc. a) - dell'impresa individuale del sig. di cui alla visura CP_1
camerale del 5/05/2025 (doc. b). Tuttavia, perveniva avviso di mancata consegna per l'errore “5.1.1 - ITnet S.r.l. - indirizzo non valido” (docc. c-d), ancorché l'indirizzo impiegato fosse esattamente quello risultante dalla visura camerale e dal Registro Inipec.
pagina 4 di 8 Lo stesso 16/05/2025 il ricorrente notificava il ricorso ed il provvedimento di fissazione udienza a mezzo posta all'indirizzo di residenza, previa estrazione, in pari data, di certificato di residenza aggiornato (doc. e), rispetto a quello ottenuto in vista del deposito del ricorso. La notifica non si perfezionava “per irreperibilità del destinatario” ed il plico veniva restituito (doc. f): nonostante il sig. risieda in quel luogo. CP_1
In data 28/05/2025 il ricorrente tentava nuovamente la notifica a mezzo pec, ma perveniva nuovamente perveniva avviso di mancata consegna per l'errore “5.1.1 - ITnet
S.r.l. - indirizzo non valido” (docc. g-h). Anche in tal caso l'indirizzo impiegato è quello indicato nella visura camerale e quello iscritto nel Registro . Pt_2
Dall'esame delle indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (nota 12 del
5/10/2015) emerge (doc. i) che il codice errore “5.1.1.” identifica un errore definitivo recapito”, in quanto l'utente o la casella sono inesistenti, la casella non è valida (o è sconosciuta) o l'utente è stato revocato. Nelle indicazioni fornite dai maggiori operatori commerciali del settore (Aruba e , si riconduce l'errore contraddistinto dal Per_1
codice “5.1.1.” al caso in cui “il destinatario, pur avendo un dominio certificato, non è mai esistito oppure non esiste più (in quanto, ad esempio, la casella sia stata cancellata)” (Namirial) o “l'email del destinatario è errata o non attiva” (Aruba).
Pur tuttavia, il recapito pec utilizzato (tanto il 16 quanto il 28 maggio 2025) è quello che isultava (al momento della notifica) e risulta ancora oggi indicato nel registro Inipec.
Ebbene, poiché l'indirizzo utilizzato è quello ricavato dal Registro Inipec (ovverosia, quello indicato nel Registro delle Imprese), il mancato esito positivo della notifica è da imputare al destinatario: egli ha comunicato un indirizzo pec errato e/o non ha poi comunicato la “chiusura” della casella pec.
Pertanto, trattandosi di un soggetto di cui all'art. 3 ter, c. 1, lett. a) L. n. 53/1994, cioè soggetto che ha l'obbligo per legge di munirsi di pec (egli esercita impresa individuale - che non ha personalità giuridica- per la quale è obbligatoria la pec, pec che può essere pagina 5 di 8 impiegata per la notifica di atti rivolti al resistente ancorché concernenti fatti del tutto avulsi dall'impresa individuale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1615/2025); è stata eseguita la notifica ai sensi del II comma del predetto art. 3 ter L. n. 53/1994, ovverosia mediante inserimento dell'atto nel portale ministeriale: il tutto in data 28/05/2025, ovverosia in un momento antecedente al 3 giugno 2025, che costituisce il termine concesso dalla Corte per la notifica: infatti, il citato art. 3 ter, II comma, dispone che “la notificazione si ha per eseguita” soltanto “per il destinatario”,
“nel decimo giorno successivo a quello in cui si è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata”, con la conseguenza che per il notificante essa deve dirsi eseguita al momento dell'inserimento, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
In conclusione, stante la possibilità di effettuare la notifica a mezzo pec nei confronti del destinatario e considerato che il mancato esito positivo è da imputare al destinatario, si è notificato l'atto mediante inserimento nel portale ministeriale, avvenuto il 28/05/2025, con notifica perfezionatasi per il destinatario il successivo 9/06/2025, come da certificato rilasciato dal portale stesso, che si produce (doc. j) unitamente a due estratti del portale (doc. k) da cui si evince altresì la documentazione caricata nel portale per la notifica, ovverosia la medesima documentazione (ricorso, decreto, relata di notifica) contenuta nella pec con cui si è tentata la notifica il 28/5/2025.
MERITO
Ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, il compenso spettante al professionista per la prestazione d'opera intellettuale deve essere commisurato all'importanza dell'attività svolta e al decoro della professione. La determinazione dello stesso può avvenire secondo un ordine gerarchico di criteri: in primo luogo, mediante accordo scritto tra le parti;
in mancanza, mediante l'applicazione delle tariffe professionali, degli usi o, infine, tramite valutazione equitativa del giudice. pagina 6 di 8 Nel caso di specie, non risultando stipulata alcuna convenzione scritta tra le parti circa l'ammontare del compenso, si rende necessaria l'applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in quanto l'attività professionale si è interamente svolta prima dell'entrata in vigore del successivo D.M. 147/2022 (cfr. Cass.
S.U. n. 33482/2022).
In conclusione, la liquidazione dovrà avvenire applicando i parametri previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della causa, pari a circa € 165.000,00. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, per la liquidazione a carico del cliente si assume quale valore di riferimento quello corrispondente all'entità della domanda, che nel caso di specie rientra nello scaglione tra € 52.001 ed € 260.000, con applicazione dei valori minimi così come richiesto dal ricorrente.
Sulla determinazione del compenso spettante e sul rimborso delle spese anticipate
In relazione all'attività svolta nel primo grado del giudizio, si ritiene dovuto il compenso professionale per ciascuna delle fasi processuali effettivamente espletate: in particolare, per la fase di studio della controversia (€ 1.215,00), per quella introduttiva (€ 775,00), per la fase istruttoria (€ 3.780,00) e per la fase decisoria (€ 2.025,00). La somma complessiva spettante a titolo di compenso per tale grado si attesta, dunque, in €
7.795,00, cui si devono aggiungere gli oneri accessori di legge (Cassa Forense 4%, IVA
22%), per un totale pari a € 11.373,84.
Per quanto attiene al secondo grado del giudizio, risulta maturato il diritto al compenso per le fasi di studio (€ 1.418,00), introduttiva (€ 910,00) e decisionale (€ 2.430,00), per un ammontare complessivo pari a € 4.758,00. Anche in questo caso, la somma va maggiorata degli accessori previsti per legge, per un totale pari a € 6.942,50.
Il compenso complessivamente maturato dall'avv. per l'attività professionale Pt_1
svolta nei due gradi del giudizio si determina, pertanto, in € 12.553,00 oltre accessori, pari a € 18.316,34 complessivi, inclusi IVA e CPA. pagina 7 di 8 In aggiunta, devono essere rimborsate le spese vive che il difensore ha anticipato in nome e per conto del proprio assistito, e che ammontano a € 822,85 per il primo grado e a € 1.203,05 per il secondo grado, per un totale di € 2.025,90, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (doc. 14). Il resistente dovrà, pertanto, essere condannato anche alla rifusione integrale di dette somme.
Da quanto premesso consegue la condanna del convenuto-resistente al pagamento della somma complessiva di € 20.342,24, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., a decorrere dalla data del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di le stesse sono liquidate ex DM 14/2022, nei valori Controparte_1
minimi (tenuto conto della minima complessità della questione trattata e della contumacia del convenuto), esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma complessiva di € 20.342,24, oltre agli interessi legali di
[...]
cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali liquidate in Euro 237,00 per spese e Euro
[...]
1984,00, per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese generali
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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