CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17828 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO TA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 24/07/2023 dalla Corte d'Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/07/2023, la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da RO TA avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce in data 11/10/1994, in relazione ai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione delle sostanze medesime. 2. Ricorre per cassazione il RO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta, con ampi richiami giurisprudenziali, l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'istanza, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17828 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/03/2024 adottata dalla Corte territoriale senza alcun vaglio delle risultanze dedotte a sostegno. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta, condividendo i rilievi della Corte territoriale e sottolineando che la fondatezza di tali rilievi emergeva dallo stesso tenore del ricorso, nella parte in cui si riconosceva che "gli' elementi di prova evidenziati riguardavano sia alcune circostanze emerse recentemente, sia circostanze già conosciute nel procedimento interessato, che valutate unitamente, inficiavano la credibilità dei racconti ricostruiti in sede dibattimentale e la stessa credibilità dei testi d'accusa in ordine la versione dei fatti sulla quale è stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. 2. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di revisione del processo attribuendo dirimente rilievo al fatto che, con le nuove prove addotte a sostegno della richiesta, si intendeva screditare quelle a suo tempo poste a base della condanna: con ciò entrando in rotta di collisione con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna» (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01), Come già accennato, la decisione della Corte territoriale ha trovato piena condivisione da parte del Procuratore Generale, che ha nella propria requisitoria riportato testualmente un passaggio del ricorso indicativo della violazione del principio qui appena richiamato. In tale contesto, l'impugnazione proposta dal RO appare del tutto priva delle necessarie connotazioni di specificità, risolvendosi in ampi richiami giurisprudenziali e in ripetute considerazioni critiche concernenti la decisione emessa de plano, senza assumere le prove indicate. Difetta totalmente, in altri termini, non solo qualsiasi illustrazione della vicenda e della prospettata valenza demolitoria delle nuove prove rispetto alla ricostruzione recepita nella sentenza divenuta irrevocabile, ma anche qualsiasi confutazione della fondatezza giuridica del percorso argomentativo posto a base della declaratoria di inammissibilità, e della sua applicabilità alla fattispecie in esame. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 marzo 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/07/2023, la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da RO TA avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Lecce in data 11/10/1994, in relazione ai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione delle sostanze medesime. 2. Ricorre per cassazione il RO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta, con ampi richiami giurisprudenziali, l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'istanza, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17828 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/03/2024 adottata dalla Corte territoriale senza alcun vaglio delle risultanze dedotte a sostegno. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta, condividendo i rilievi della Corte territoriale e sottolineando che la fondatezza di tali rilievi emergeva dallo stesso tenore del ricorso, nella parte in cui si riconosceva che "gli' elementi di prova evidenziati riguardavano sia alcune circostanze emerse recentemente, sia circostanze già conosciute nel procedimento interessato, che valutate unitamente, inficiavano la credibilità dei racconti ricostruiti in sede dibattimentale e la stessa credibilità dei testi d'accusa in ordine la versione dei fatti sulla quale è stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. 2. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di revisione del processo attribuendo dirimente rilievo al fatto che, con le nuove prove addotte a sostegno della richiesta, si intendeva screditare quelle a suo tempo poste a base della condanna: con ciò entrando in rotta di collisione con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna» (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01), Come già accennato, la decisione della Corte territoriale ha trovato piena condivisione da parte del Procuratore Generale, che ha nella propria requisitoria riportato testualmente un passaggio del ricorso indicativo della violazione del principio qui appena richiamato. In tale contesto, l'impugnazione proposta dal RO appare del tutto priva delle necessarie connotazioni di specificità, risolvendosi in ampi richiami giurisprudenziali e in ripetute considerazioni critiche concernenti la decisione emessa de plano, senza assumere le prove indicate. Difetta totalmente, in altri termini, non solo qualsiasi illustrazione della vicenda e della prospettata valenza demolitoria delle nuove prove rispetto alla ricostruzione recepita nella sentenza divenuta irrevocabile, ma anche qualsiasi confutazione della fondatezza giuridica del percorso argomentativo posto a base della declaratoria di inammissibilità, e della sua applicabilità alla fattispecie in esame. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 marzo 2024