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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 601/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino in Novara, Via San Francesco
d'Assisi n. 26, che la difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente con l'Avv. Chiara Cimino per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' CP_1 presso l'Avv. Tommaso Parisi, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco
Pasut, lo difende per procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n. 37875,
Raccolta n. 7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
APPELLATO
Oggetto: indennità di malattia
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato l'11.12.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 19.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 199/2024 pubblicata il 9.7.2024, ha respinto il ricorso con cui ha chiesto la condanna dell' a pagarle l'indennità di Parte_1 CP_1
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malattia in relazione all'evento denunciato il 19.7.2022, prestazione respinta dall' in quanto la ricorrente era risultata assente alla visita di controllo del CP_1
24.7.2022 effettuata presso l'indirizzo di residenza in Novara, Via Ghiberti n. 2.
Il Tribunale ha premesso le circostanze rilevanti e non controverse tra le parti: la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia, in quanto positiva al Covid 19, dal
18.7.2022 al 27.7.2022, in isolamento presso l'indirizzo di Cameri Via Matteotti n. 70/C; in tale periodo il suo medico di base ha inviato telematicamente all' un primo CP_1 certificato medico, per il periodo 18.7.2022-25.7.2022, con indicato soltanto l'indirizzo di residenza in Novara, via Ghiberti n. 2, ed un secondo, per il periodo 25.7.2022-
27.7.2022, con indicati sia l'indirizzo di residenza in Novara via Ghiberti n. 2 sia l'indirizzo di reperibilità durante la malattia in Cameri via Matteotti n. 70/C; il 24.7.2022 il medico fiscale si è recato presso l'indirizzo di Novara via Ghiberti n. 2 e non vi ha trovato la ricorrente.
Il Tribunale ha osservato che al momento dell'assenza per malattia la residenza della ricorrente era in Novara e non in Cameri (il certificato di residenza prodotto dalla ricorrente che indica la residenza in Cameri è datato 9.9.2022 e quindi porta una data successiva al periodo di malattia, e pertanto, in mancanza di un certificato di residenza storico, esso nulla prova in merito all'effettiva residenza della ricorrente al momento della malattia) e quindi la mancata esecuzione della visita di controllo del medico fiscale presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in Novara non è giustificata dalla forza maggiore essendo al contrario imputabile alla ricorrente, che avrebbe dovuto comunicare al medico di base, già al momento del rilascio del primo certificato medico,
i dati anagrafici corretti per consentire lo svolgimento delle visite di controllo.
2. Propone appello , deducendo, con un unico motivo di gravame, l'errata Parte_1 applicazione dell'art. 5 della L. 683/1983 in quanto il Tribunale ha omesso di considerare la richiesta di iscrizione nel nucleo (convivenza coppia di persona
) presentata il 27.10.2021 dal Comune di Cameri in Via Matteotti n. Persona_2
70/C, prodotta sub doc. 5, e non ha inoltre tenuto conto che, a causa dell'isolamento in Cameri, disposto dall'ASL, ella era impossibilitata a muoversi da lì sino al termine dell'isolamento, avvenuto alla data del tampone con esito negativo (28.9.2022), e che, pertanto, la sua assenza presso il recapito di Novara, abitazione dei propri genitori, era dovuta ad un factum principis e non le era perciò imputabile.
Osserva l'appellante che la sua condizione di isolamento era desumibile dal certificato del medico curante che indicava la diagnosi di positività al Covid 19, in quanto all'epoca
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la legge imponeva l'isolamento, né, per le proprie condizioni, poteva recarsi presso l o presso il Patronato per comunicare l'indirizzo in cui era reperibile, e neppure, CP_1
considerate le sue limitate nozioni informatiche, poteva utilizzare i complessi programmi del portale web dell' previsti per simili comunicazioni. CP_1
Inoltre, osserva ancora l'appellante, il suono del campanello nella casa di Novara è stato sentito dai suoi genitori, che hanno informato il medico fiscale che ella era reperibile in Cameri, Via Matteotti n. 70/C (circostanza non smentita dall' ). CP_1
Resiste l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appello è fondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall' , “In materia di CP_1
assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all' ed al datore di lavoro il CP_1
relativo certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art.
2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l - a sua volta tenuto ad esperire le CP_1
opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando
l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia, con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato - e gravato del relativo onere
- a provare che l era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde CP_1
il dato carente (ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo)” (Cass.
Sez. Un. 1283/1993); principio ribadito da altre pronunce che evidenziano che l'inosservanza dell'onere del lavoratore di verificare che nel certificato di malattia sia
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stato indicato il proprio indirizzo non è equiparabile al mancato invio del certificato essendo il certificato inviato comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della L. 241/1990,
l'obbligo dell' di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti CP_1
nel documento (v. Cass. 7909/1997, Cass. 11286/2003).
3.2. Dunque, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità, la fattispecie per cui è causa non è sussumibile nell'ipotesi disciplinata dall'art. 5 comma 14 L. 638/1983
(che sanziona con la decadenza dalla prestazione l'assenza del lavoratore dalla visita di controllo), bensì nella diversa ipotesi relativa all'inesattezza dell'indirizzo indicato per le visite di controllo, in quanto - nel caso in esame - non coincidente con la residenza anagrafica, ancora non aggiornata: al momento della visita del medico fiscale, alla richiesta di iscrizione nel nucleo (convivenza coppia di persona
) del 27.10.2021 non aveva ancora fatto seguito, per quanto risulta Persona_2
dai documenti prodotti, il cambio di residenza (come osservato dal Tribunale, il certificato di residenza prodotto dall'appellante reca una data successiva a quella della visita fiscale e dell'intero periodo della malattia).
Precisato ancora che la giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla modalità di redazione e di trasmissione cartacea del certificato di malattia, ormai non più attuali e sostituite da modalità telematiche, occorre quindi verificare se a fronte della negligenza dell'appellante nel verificare che il primo certificato di malattia redatto dal medico di base (che indicava esclusivamente la residenza anagrafica in Novara e non anche l'indirizzo in Cameri in cui ella si trovava in isolamento) l si sia a sua volta CP_1
comportato o meno in modo diligente e, in particolare, se esso si trovasse nelle condizioni di desumere aliunde il luogo in cui l'appellante era reperibile e in cui pertanto sarebbe stato possibile svolgere la visita fiscale.
3.3. Il medico fiscale, nel redigere il verbale di accesso per il controllo domiciliare del
24.7.2022 presso l'indirizzo di Novara, ha indicato il seguente esito: “accesso – altre motivazioni: non abita all'indirizzo sopra indicato da circa un anno come riferitomi al citofono da un familiare” (doc. 3 ), in coerenza con quanto dedotto dall'appellante CP_1 nel proprio atto introduttivo nel capitolo di prova n. 3 e non contestato dall' : “Vero CP_1
è che la mattina del 24.07.2022 ho udito suonare il campanello dal medico incaricato
e abbiamo risposto al citofono che non era presente più lì, ma era rimasta Parte_1
allettata ed isolata per COVID-19 in altro appartamento in Cameri, nella sua residenza di Via Matteotti n. 70/c”.
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È pacifico che l'appellante fosse stata posta in isolamento dalla dal Parte_2
18.7.2022 a Cameri (cfr. doc. 4 fasc. primo grado appellato) e che vi sia rimasta fino al 28.7.2022 (doc. 4 bis fasc. primo grado appellato).
In base all'esito dell'accesso del medico fiscale in Novara, l , appreso da questo CP_1 che la lavoratrice non abitava da un anno presso l'abitazione dei genitori (indirizzo che costituiva ancora la sua formale residenza anagrafica) bensì presso altro indirizzo in
Cameri, ben avrebbe potuto verificare nel portale dell'ASL di Novara e/o della Regione
Piemonte, che, effettivamente, la lavoratrice trascorreva la malattia nel luogo – in cui si trovava in isolamento essendo affetta da Covid 19 – di proprio effettivo domicilio.
Un simile adempimento, certamente non particolarmente oneroso trattandosi della mera consultazione di un portale di un ente pubblico, alla luce delle circostanze comunicate dai genitori dell'appellante al medico fiscale era pertanto doveroso ed avrebbe consentito all di conoscere immediatamente il luogo in cui si trovava CP_1
l'appellante e in cui avrebbe pertanto potuto essere effettuata la visita fiscale.
3.4. Pertanto, a fronte della mancata indicazione, da parte dell'appellante, dell'indirizzo
– diverso dalla residenza anagrafica - in cui era reperibile per la visita di controllo, a sua volta l , diversamente da quanto ritenuto in capo allo stesso esigibile dalla CP_1
condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra citata, non ha svolto gli accertamenti che, tenuto conto della specifica situazione (informazioni ricevute dai genitori della lavoratrice, luogo dell'isolamento per Covid 19 verificabile su portali internet di altri enti pubblici), erano dovuti usando una minimale diligenza.
Non avendo l esercitato il potere-dovere, in base all'ordinaria diligenza, di CP_1 svolgere gli accertamenti che gli avrebbero consentito di desumere aliunde l'indirizzo di reperibilità della lavoratrice, l'inosservanza di questa dell'onere di verificare la correttezza dell'indirizzo indicato nel certificato medico non impedisce dunque l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia.
4. In accoglimento dell'appello, l è quindi tenuto a pagare all'appellante CP_1
l'indennità di malattia in relazione all'evento denunciato il 19.7.2022, oltre interessi legali.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
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in accoglimento dell'appello, dichiara tenuto e condanna l a pagare all'appellante CP_1
l'indennità di malattia in relazione all'evento denunciato il 19.7.2022; condanna l a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per CP_1 il primo in euro 700 e per l'appello in euro 700, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 24.4.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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