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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 695/2024 promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
) in persona del legale rappresentante (cod.fisc. P.IVA_1 Parte_1 [...]
con sede a Rimini in Via Sacco e Vanzetti n. 2 ; C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio SAVELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in C.so Giovanni XXIII n. 80
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_2
Iva ) rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e P.IVA_3
Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno 25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo - pec t. Email_1
- OPPOSTO –
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE
L'opposizione ritualmente avanzata in data 10\06\2024 da
[...] avverso l'Avviso di Addebito n. 437 2024 Parte_1 0000131690 000 formato dall' in data 24\04\2024 (notificato in data CP_1
30\04\2024) dell'importo di € 2.977,77 a titolo di omessi contributi previdenziali relativi ai mesi di marzo e maggio 2022 dovuti ai sensi dell'art. 2 comma 31 della
Legge n. 92/2012 per il licenziamento di tre marittimi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e sbarcati per morbosità , appare meritevole di integrale accoglimento.
Va in primo luogo ribadita l'infondatezza della eccezione di tardività sollevata dall' in relazione al fatto che, essendo stato l'AVA notificato il giorno CP_1
30\04\2024, il termine ultimo per radicare tempestivamente l'opposizione sarebbe scaduto il giorno 08\06\2024.
Infatti per come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente il giorno
8\06\2024 era un sabato , motivo per il quale ai sensi dell'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n.
263 del 2005) il termine di scadenza è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo , vale a dire a lunedì 10 ottobre .
Nel merito va detto che non appare condivisibile la tesi dell' che in caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro determinata da malattia del lavoratore trovi applicazione l'art. 2 comma 31 della L. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento) , essendo il ticket Naspi dovuto solo in caso di formale licenziamento da parte del datore di lavoro e non già nella diversa fattispecie verificatasi nel caso di specie di sbarco del lavoratore per provvedimento della autorità amministrativa dovuta allo stato di malattia del marittimo .
La circostanza − chiarita in aula dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini a nome il quale ha dichiarato che quando un marittimo Parte_2 versa in stato di malattia la Capitaneria di Porto impone all'armatore di sbarcarlo e inoltre non consente all'armatore di fare uscire in mare la propria barca in assenza del Comandante del peschereccio – è stata definitivamente ribadita in punto di diritto dalla Ordinanza della Cassazione Sez. L. n. 29774 del
12/10/2022 (Rv. 665815-01) che in tema di rapporti di lavoro nautico ha affermato come non si verifichi la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento, prevista dall'art. 343 n. 5 c.n., nel caso in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, debba essere sbarcato o non possa riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, in quanto il lavoratore marittimo può svolgere la sua attività nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, con tutte le garanzie di tutela della stabilità del posto di lavoro di cui alla l. n. 604 del 1966 e all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), pur senza godere dei benefici, di origine contrattuale, della CRL (continuità del rapporto di lavoro), non potendo ritenersi che, in assenza di tale regime, le prestazioni del lavoratore si estrinsechino in una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento. Risulta infine circostanza priva di fondamento giuridico la tesi dell' che il CP_1 ticket di licenziamento sia dovuto anche nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di malattia o di non idoneità alla navigazione del lavoratore.
Per questi motivi
consegue la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito opposto .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il giorno Parte_1
10\06\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 437 2024 0000131690 000 formato dall' in data 24\04\2024 (notificato in CP_1 data 30\04\2024) dell'importo di € 2.977,77 .
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad esborsi pari a € 43,00 e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 10 aprile 2025 .
Il Giudice
Lucio ARDIGO'