Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 24.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA letti gli atti della controversia iscritta al n. 2247/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Barbagallo e Dario C.F._1
Barbagallo
- ricorrente
-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cirillo - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.10.2020 la ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 7258 del 29.11.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, previo accertamento del suo diritto ad essere inquadrata nel III livello del CCNL relativo al personale dipendente da Parte_2 dall'1.12.2014 al 29.9.2022, ha emesso condanna generica della
[...] al pagamento in proprio favore delle conseguenti differenze Controparte_1 retributive;
- che “intende acquisire tutte le spettanze economiche dovute in esecuzione della sentenza richiamata”. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna della Controparte_1 l pagamento in proprio favore del complessivo importo di € 25.915,38
[...]
“comprensivo di interessi legali e rivalutazione alla data del 31/12/2023 ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre accessori maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento”, vinte le spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si è costituita in giudizio la d'ora in poi (per Controparte_1 brevità) , che preliminarmente ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio in CP_1 attesa della definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza posta a base della domanda. Sempre in via preliminare, poi, ha eccepito la nullità del ricorso per carenza degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., ciò in quanto la ricorrente non avrebbe fornito “un'adeguata ricostruzione dei fatti” oltre che “le norme contrattuali collettive che giustificano la sua richiesta”. Nel merito ha contestato i conteggi, evidenziando:
- che essi sono stati elaborati sulla base del solo CCNL del 30.07.2019;
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1/4/2015 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2019. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con gli accordi di rinnovo del 2011 e del 2015, nonché degli ulteriori accordi intervenuti in data successiva, decorrono dalla data di sottoscrizione degli stessi” – si legge che “Con accordo del 13 maggio 2019 le Parti hanno stabilito che: “la scadenza del CCNL TDS del 30 marzo 2015 è prolungata al 31 dicembre 2019, ferme restando le disdette già inviate in conformità con il secondo comma dell'art. 236 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta scadenza;
la traduzione operativa dell'accordo del 26 settembre 2017 costituirà oggetto di valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL Terziario 30 marzo 2015”.
Rinviata la causa per discussione con termine per note, la stessa è stata nuovamente rinviata per consentire a parte ricorrente di depositare i minimi tabellari relativi all'intero periodo per cui è causa.
*** In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n.
6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
Vertendosi in giudizio di quantificazione di sentenza di condanna generica, infatti, la ricorrente non avrebbe dovuto effettuare una “ricostruzione dei fatti”, né avrebbe dovuto indicare “le norme contrattuali collettive che giustificano la sua richiesta”, trattandosi di elementi indicati nella sentenza posta a base della domanda.
Sempre in via preliminare, si rileva che - pacifico che l'esecutività provvisoria della sentenza posta a base della domanda non è stata sospesa - non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio, per come richiesto da parte resistente.
2 Ed invero, poiché l'art. 295 cod. proc. civ. - la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati - fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi, come quella in esame, di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'“an debeatur” e di quello sul
“quantum”, tra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico.
In tale evenienza è, invece, applicabile l'art. 337, secondo comma, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo.
Nel giudizio in esame, però, la convenuta non ha allegato alcun elemento da cui desumersi l'opportunità di tale sospensione.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
Deve premettersi che, come già innanzi esposto, la causa ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente in ragione della sentenza di condanna generica n. 7258 del 29.11.2023.
Nel dispositivo di tale sentenza, per quanto rileva in questa sede, di legge: a) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello del CCNL relativo al personale dipendente da a Parte_2 decorrere dall'1.12.2014; b) per l'effetto, condanna la pagare in Controparte_2 favore della ricorrente le conseguenti differenze economiche (pari alla differenza tra la retribuzione prevista per il suindicato III livello e quella percepita, nonché a quella tra il TFR dovuto in ragione di tale superiore livello riconosciuto e quello percepito) dall'1.12.2014 al 29.9.2022, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
Deve, inoltre, rilevarsi che è pacifico tra le parti che la non ha ancora erogato alla CP_1 ricorrente le differenze economiche di cui alla suindicata condanna generica.
Il nodo residuo della presente controversia, pertanto, attiene esclusivamente al quantum.
Orbene, la contestazione della resistente in merito alla vigenza dei CCNL che si sono susseguiti nel tempo è superata dalla circostanza per la quale dalle tabelle contenenti i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nel periodo per cui è causa si evince che i conteggi attorei allegati al ricorso sono stati redatti proprio sulla base di questi ultimi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati tali conteggi attorei, in quanto correttamente elaborati.
Per tali motivi, la deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente la CP_1 complessiva somma di € 25.915,38 (come da conteggi allegati al ricorso che vengono richiamati per relationem), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati fino al 31/12/2023, oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale delle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna la a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente la complessiva somma di € 25.915,38 (come da conteggi allegati al ricorso che vengono richiamati per relationem), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati fino al 31/12/2023, oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale delle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
b) condanna la a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed € 118,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
In Napoli, il 24.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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