Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05257/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, parte rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento datato 05.10.2021, notificato al ricorrente in data16.02.2022, avente n. K-OMISSIS- con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 15.4.2022 e depositato il giorno 12.5.2022 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che le ha negato la cittadinanza italiana, allegando di vivere in Italia unitamente alla prole da oltre dieci anni e di aver sempre svolto regolare attività lavorativa, essendo titolare di partita IVA, avendo un’attività di vendita al dettaglio di bigiotteria.
Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo considerato l’Amministrazione le difficolta del ricorrente, rimasto il solo genitore a farsi carico dei figli, nella relazione con due soggetti minori, uno dei quali affetto da disabilità.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La motivazione adottata dall’Amministrazione risulta logica e coerente, indicando espressamente le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di rigetto, in particolare la commissione di fatti che hanno determinato la sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale dei minori.
In particolare, convincono gli argomenti spesi dall’Amministrazione, che ha richiamato le risultanze della Questura, la quale – facendo espresso riferimento al verbale di audizione della persona minore – ha riferito di violenza assistita, incapacità di gestione delle cure materiali e morali della prole, che peraltro dormiva in un letto infestato di cimici ed al quale era stato già prospettato un matrimonio combinato, pena il rientro in Bangladesh.
L'istruttoria condotta dall’Amministrazione ha tenuto conto del mancato rispetto delle norme civili oltre che sociali: profili che possono giustificare il diniego dell'istanza a prescindere dal fatto che non si configurino fattispecie penalmente rilevanti, proprio considerando tali fattori come spie – sostanzialmente decisive – della totale estraneità del soggetto ai valori a cui la nostra comunità nazionale deve ispirarsi, trovando fondamento nella Carta Costituzionale e nelle Convenzioni internazionali.
In sede di concessione della cittadinanza il Ministero dell'Interno non si limita a verificare il possesso dei requisiti formali richiesti dalla legge, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta e dell'integrazione del richiedente. Tale potere valutativo investe diversi aspetti della vita dell'interessato, tra cui la sua condizione lavorativa, economica, familiare, nonché la sua condotta morale e civile (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5262/2018).
La concessione della cittadinanza rappresenta, d’altra parte, un atto di ampia discrezionalità amministrativa, subordinato all'esistenza di un interesse pubblico, oltre che al possesso da parte del richiedente di uno status di piena irreprensibilità morale e civile (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 104/2022), che nel caso di specie è stato ritenuto assente.
In definitiva, l’operato dell'Amministrazione è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui la commissione di fatti specifici, pur non determinando automaticamente il diniego della cittadinanza, costituisce un elemento rilevante nell'apprezzamento complessivo del livello di integrazione del richiedente.
La decisione di rigettare la richiesta di cittadinanza risulta altresì proporzionata e ragionevole.
Il diniego impugnato non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: il richiedente potrà infatti ripresentare l'istanza una volta decorso il periodo di osservazione decennale senza ulteriori elementi pregiudizievoli (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione n. 1557 del 27 aprile 2022). Inoltre, il rigetto non incide sui diritti di soggiorno e sulle altre prerogative riconosciute agli stranieri regolarmente residenti in Italia.
La cittadinanza, infatti, non è un diritto soggettivo assoluto, bensì una concessione fondata su valutazioni di interesse pubblico, il cui rilascio non può prescindere da un rigoroso apprezzamento della condotta e dell'affidabilità del richiedente, a garanzia della coesione sociale e della sicurezza della collettività.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese possono compensarsi alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.