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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA EO
all'udienza dell'11 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3400/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/9/1977, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Armeli Iapichino giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LA Furcas e dall'avv. Marina Olla giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024, n. Persona_1 repertorio 37875, n. raccolta 7313. OPPOSTO
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/6/2025 spiegava opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001373000 dell'importo di €. 52.447,97, notificatagli in data 16/6/2025, relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 59520140003435377000 asseritamente notificato il 27/11/2014 anni
2012 e 2014 per €. 3.690,60;
avviso di addebito n. 59520160005021090000 asseritamente notificato il 27/12/2016 anni 2014
e 2016 per €. 21.797,31;
avviso di addebito n. 59520170003549451000 asseritamente notificato il 23/12/2017 anni 2015
e 2017 per €. 830,07;
avviso di addebito n. 59520210000266677000 asseritamente notificato il 18/10/2021 anni 2018
e 2021 per €. 7.284,68;
avviso di addebito n. 59520220004435282000 asseritamente notificato il 19/01/2023 anni
2019, 2020 e 2022 per €. 6.037,45.
Denunciava, innanzitutto, la violazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973. Lamentava, poi, che nessuna notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata effettuata in mani di egli ricorrente. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del credito ex adverso vantato ai sensi dell'art.3, comma 9, legge n.,
335/1995.
Chiedeva, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e dei sottostanti avvisi di addebito, di dichiarare la nullità degli stessi perché mai notificati e dichiarare in ogni caso la prescrizione, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/10/2025 contestando CP_1 la fondatezza del ricorso. Assumeva la regolare notifica dei titoli presupposti e deduceva, quanto alla prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva, che essa poteva derivare dall'inerzia del Concessionario che non si sarebbe attivato in termini con atti esecutivi o comunque con atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
2 3. All'udienza dell'11 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente si rileva che l' , nonostante la rituale Controparte_3 notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva. Essa compete, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, all'Ente Impositore, quale titolare del credito, vertendo la presente opposizione esclusivamente sull'omessa notifica degli avvisi di addebito
(atti di competenza dell' e sulla prescrizione del credito (di cui è titolare l' . CP_1 CP_1
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
6. Nel merito, giova innanzitutto rilevare che dalla documentazione versata in atti dall' risulta che con provvedimenti del 16/10/2025 l'Istituto ha disposto lo sgravio dei CP_1 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59520140003435377000, n. 5952016 0005021090000
e n. 59520170003549451000. In relazione ad essi va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
7. Per quanto concerne la notifica dei restanti avvisi di addebito contestati, l' in CP_1 conformità a quanto disposto dall'art. 30 D.L. 78/2010 (conv. in l. 122/2010), ha legittimamente e regolarmente provveduto alla notifica dei superiori avvisi di addebito (n.
59520210000266677000 in data 18/10/2021 e n. 59520220004435282000 in data 19/01/2023).
Come è noto, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973.
Si tratta di notifica diretta, che per espressa previsione normativa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3: destinatario o persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero ancora portiere del relativo stabile. Anche l'art. 30, comma 4, seconda parte, del d.l. n. 78/2010 dispone genericamente che l'avviso di addebito può essere notificato dall' mediante raccomandata CP_1 con avviso di ricevimento. In mancanza di specifica disciplina, è da ritenere che l' debba CP_1 seguire le regole poste per la cartella dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, alla stregua del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30 del d.l. suddetto.
Tale modalità di notifica diretta è anche “semplificata” (vedi Cassazione n. 9400/2022 per la cartella, e n. 39159/2021 per l'avviso di addebito), atteso che qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della
3 raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario relative all'inoltro delle raccomandata ordinarie, con esclusione, quindi, sia delle norme della legge 890/1982 per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari (art. 149 c.p.c.) che dell'art. 60 del d.p.r 600/1973 in materia di avviso di ricevimento (vedi sul punto Cass. n.
6121/2023, dalla quale si desume che l'avviso ex art. 60 cit. sia necessario nei soli casi in cui la notifica sia effettuata dai soggetti di cui al comma 1 prima parte dell'art. 26 -ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale-).
Con particolare riguardo all'avviso di addebito, la S.C. ha chiarito che, in caso di notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non si applicano le disposizioni della legge 890/2012 che riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e che non è, conseguentemente, necessaria la redazione della relata di notifica o l'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico: sicchè l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo sia prova di esseri trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (cfr Cass. n. 39159/2021).
8. Quanto all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (18/10/2021 e 19/01/2023) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (16/5/2025) essa non può dirsi maturata.
L'eccezione si appalesa pertanto infondata.
9. Le considerazioni che precedono impongono, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione agli avvisi di addebito ad essa sottesi n.
59520140003435377000, n. 59520160005021090000 e n. 59520170003549451000, dichiarando per essi cessata la materia del contendere. Per il resto, l'opposizione va rigettata.
10. La parziale fondatezza dell'opposizione nei termini sopra esposti giustifica la compensazione di metà spese giudiziali nei rapporti tra il ricorrente e l' . La restante quota CP_1 segue il principio della soccombenza virtuale e si liquida come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore
4 della controversia ed applicando i valori tariffari minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata.
Non si provvede alla liquidazione delle spese giudiziali nei confronti del concessionario, rimasto contumace.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 25/6/2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in Controparte_3 opposizione avverso la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.
29576202500001373000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia nonché il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione agli avvisi di addebito n. 59520140003435377000, n. 59520160005021090000 e n.
59520170003549451000;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in ragione di metà in favore del CP_1 ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 21,50 per rimborso metà c.u. ed € 2.318,25 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Fabio ARMELI IAPICHINO, compensando la restante quota;
- nulla in ordine alle spese di giudizio nei confronti dell' Controparte_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 11 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA EO
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