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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16787 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1218/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025, con termine per memorie di repliche al 29 settembre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avvocati Alberto Marsaglia ed Angelo Parte_1
Rocchi
ATTORE
( ), con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1 Controparte_2
EL CL
CONVENUTA
, con il patrocinio degli avvocati Angelo L. Pizzorno e Francesco CP_3
Pizzorno
CONVENUTO
E
, con il patrocinio dell'Avvocato EL CL Controparte_4
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di precisazione delle conclusioni, e, segnatamente:
Per il sig. Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e avversa deduzione
1) Accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in relazione CP_3 all'incidente di cui in premessa, e per l'effetto,
2) Condannarlo unitamente alla signora ed alla Controparte_4 Controparte_1
(già , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_2 nella misura di € 1.611.849,80 (euro Un milione seicentoundicimila ottocentoquarantanove//80 centesimi) o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi DAL FATTO e rivalutazione monetaria, avendo già detratto da quanto richiesto l'acconto ricevuto di € 670.000,00 (euro seicentosettantamila) [di cui €. 500.000 offerti ante causa e €. 170.000 offerti nell'ultima udienza del 5.2.2024];
3) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
4) Condannare l'assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 148 co. 10 Codice delle
Assicurazioni private << in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei co. 1 o 2, sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il Giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo> >
Per e per la sig.ra Controparte_1 CP_4
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione;
-in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata, ritenere e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 c.c. dell'attore, e per l'effetto, ritenere congrua ed esaustiva di ogni pretesa la somma di €
670.000,00 già percepita dallo stesso ante causam e banco judicis il 5.02.24, con conseguente rigetto di ogni altra domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in via gradata, contenere la condanna dei convenuti, tenuto conto della concorrente condotta attorea nella determinazione del sinistro e per l'effetto limitare proporzionalmente il risarcimento dovuto, parametrandolo ai soli danni provati, ritenuti congrui ed eziologicamente riconducibili all'evento, tenendo conto, comunque, della somma di € 670.000,00 già percepita dall'attore ante causam e a seguito dell'offerta banco judicis de. 5.02.24, nell'ambito del massimale di polizza;
2 -rigettare in ogni caso il richiesto cumulo di rivalutazione ed interessi perché non dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per il sig. CP_3
Note di trattazione scritta
“Per il sig. ci si riporta e si ribadiscono tutte le istanze, contestazioni ed
CP_3 eccezioni già formulate nella depositata comparsa costitutiva. Per il resto il convenuto chiede l'accoglimento delle conclusioni principali e subordinate rese nella
CP_3 predetta comparsa costitutiva ed in udienza. Si insiste – in caso di accoglimento della domanda attorea – per la condanna della a manlevare in convenuto sig. CP_2 per quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte
CP_3 attrice, nonché anche ai sensi dell'art. 1917 cc., provvedere in ragione delle spese gravanti sul sig. per la costituzione in giudizio e per la propria difesa
CP_3 processuale.
In tutti i casi con vittoria di spese, onorari e competenze”.
Comparsa di costituzione
“In via principale respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, non provata, né dimostrata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la spa a manlevare il convenuto per quanto questi CP_2 CP_3 fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e rivalsa previdenziale, oltre 15,00 T.F. o compensazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio e la Parte_1 CP_5 Controparte_4
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della loro CP_2 esclusiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in euro 1.781.849,40 oltre interessi e rivalutazione (al netto degli acconti percepiti) – subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 22 giugno 2017.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 22 giugno 2017, alle ore 11.00 circa, in Roma, alla guida del proprio motoveicolo
Honda modello “Dylan 125”, tg. BV23717, stava percorrendo la via Trionfale quando, giunto all'altezza del civico 7687, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat 500 tg.
3 EV460PC, condotta dal sig. e di proprietà della sig.ra CP_3 Controparte_4 che, percorrendo la predetta via nella stessa direzione, aveva effettuato una “sterzata” repentina verso destra, urtando il motoveicolo condotto dall'attore;
- il motoveicolo per effetto dell'urto era scivolato sul manto stradale ed il conducente era stato scaraventato contro una palina della segnaletica stradale;
- su luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale XIV gruppo
“Monte Mario”, che aveva redatto il rapporto di incidente;
- a causa della gravità delle lesioni riportate, il sig. era stato soccorso dagli Parte_1 operatori del Servizio 118 e trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico A. Gemelli ove era stato ricoverato con la seguente diagnosi:
“Frattura esposta di gamba bilaterale con perdita di sostanza. Ischemia gamba sinistra.
Prognosi di gg. 90 s.c.”;
- il danneggiato era stato dimesso in data 22 agosto 2017 con la seguente diagnosi:
“frattura pluriframmentaria diafisi tibiale sinistra in sub-amputazione gamba sinistra.
Frattura pluriframmentaria esposta diafisi tibiale gamba destra. Lesione complessa da schiacciamento dell'arto inferiore sinistro con frattura esposta della tibia”;
- l'attore era stato visitato dal dott. – proprio consulente medico legale Persona_1 di fiducia – che aveva valutato le lesioni come segue: Inabilità temporanea assoluta al
100% gg. 220, Invalidità permanente 80%, Incidenza sulla capacità lavorativa specifica
100%;
- lo specialista interpellato dall'attore aveva quantificato la spesa per la protesizzazione dell'arto in complessivi euro 511.516,76, a cui doveva aggiungersi la spesa per i viaggi ed i soggiorni necessari per le future forniture protesiche e riparazioni;
- il danno materiale subito dal ciclomotore, pari ad € 1.050,00, era stato risarcito integralmente dalla in regime di indennizzo diretto;
Controparte_6
- in data 10.10.2017 l'attore aveva richiesto il risarcimento di tutti gli altri danni subiti alla , compagnia assicuratrice del veicolo civilmente responsabile, la quale CP_2 aveva versato inizialmente una provvisionale di 50.000,00 euro;
- la compagnia assicuratrice aveva poi incaricato il proprio medico legale, dott. il Per_2 quale così aveva valutato le lesioni riportate dall'attore e le spese conseguenti: IP 65 –
68%, Inabilità temporanea assoluta 210 gg, € 384.079,01 per le future forniture protesiche e le riparazioni del caso, oltre a spese mediche documentate, spese per viaggi e soggiorni, terapie riabilitative e cicli di addestramento;
4 - la con comunicazione dell'11.07.2019, aveva quindi inviato al Controparte_2 danneggiato una ulteriore offerta di € 450.000,00; in tale comunicazione era stato indicato il dettaglio della liquidazione: € 60.000,00 per danno patrimoniale, € 390.000,00 per il danno non patrimoniale, specificandosi che “nella somma inviata è stato conteggiato il costo di acquisto e rinnovo della protesi relative all'arto inferiore della gamba sinistra”;
- la liquidazione era stata effettuata ex art. 2054 co. 2 c.c., con attribuzione al sig. di una responsabilità concorsuale pari al 50%; Parte_1
- in data 16/09/2019 l'attore aveva dato corso alla procedura per negoziazione assistita alla quale, però, la compagnia assicuratrice aveva dichiarato di non voler aderire.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e di quelle per la protesizzazione dell'arto (per le quali ha accettato la quantificazione del consulente della compagnia assicuratrice), oltre a quelle per i viaggi ed i soggiorni necessari all'impianto, alla sostituzione ed alla manutenzione delle protesi (quantificate in Euro 32.088,00); ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, avendo perso l'occupazione svolta anteriormente al sinistro, del danno da perdita di chance, per la perdita della possibilità di incrementare la propria retribuzione e di poter aspirare ad un'attività lavorativa maggiormente remunerativa, del danno contributivo ai fini pensionistici e del danno relativo alle spese legali relative alla fase stragiudiziale.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_2 contestandone integralmente il contenuto e deducendo che:
- la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta, quantomeno in misura concorrente, all'attore per avere viaggiato ad una velocità non compatibile con lo stato dei luoghi e per non avere mantenuto la prescritta distanza di sicurezza;
- attesa la responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro, doveva Parte_1 ritenersi congrua e satisfattiva la somma di € 500.000,00 corrisposta dalla CP_2 nella fase stragiudiziale;
[...]
- erano infondate, in quanto non provate, le richieste di risarcimento del danno morale, del danno da lesione dala capacità lavorativa specifica e del danno da perdita di chance
(danni che comunque, ove liquidati, avrebbe dovuto essere quantificati tenendo conto delle indennità corrisposte da INPS), di rimborso delle spese per le consulenze di parte, delle spese per l'impianto e rinnovazione della protesi (e per i relativi viaggi e soggiorni) nonché di quelle per l'assistenza legale stragiudiziale.
5 1.3 e si sono costituiti in giudizio, contestando CP_3 Controparte_4 integralmente la domanda attorea. ha chiesto di essere manlevato dalla CP_3 compagnia assicuratrice per tutte le ulteriori somme che dovessero essere liquidate al danneggiato.
1.4 La causa, istruita mediante ordine di esibizione documentale, prova orale e CTU, è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 22 giugno 2017, alle ore 6.30 circa, in
Roma, sulla Via Trionfale, all'altezza del civico 7687, ed ha interessato l'autovettura Fiat
500 EV460PC, di proprietà della sig.ra e condotta nell'occasione dal Controparte_4 sig. ed il motociclo Honda Dylan 125 con targa BV23717, di proprietà e CP_3 condotto dal sig. Parte_1
Dal verbale di incidente si evince che:
- la strada teatro dell'evento è composta da due carreggiate separate, ciascuna per un senso di marcia;
- all'arrivo dei verbalizzanti l'autovettura era già stata rimossa mentre il motociclo si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento;
- la strada si presenta delimitata sul lato destro da marciapiede rialzato, linea di margine ed attraversamento pedonale integrato da segnaletica verticale;
- l'autovettura ha riportato danni alla fiancata destra, abrasioni ed incisioni sul paraurti posteriore spigolo destro, ammaccatura ed abrasioni al parafango posteriore destro, ammaccatura e incisioni allo sportello anteriore destro. Il motociclo ha riportato, tra l'altro, la rottura ed il distacco della sella, la rottura dello scudo anteriore, del parabrezza, del parafango posteriore (incluso gruppo ottico), della modanatura laterale destra e sinistra, la rottura di cruscotto e cupolino, il parziale distacco modanatura scudo anteriore, abrasioni fiancata sinistra.
Il conducente dell'autovettura, sig. sentito dai verbalizzanti, ha riferito CP_3
“percorrevo Via Trionfale direzione fuori Roma quando giunto poco prima dell'attraversamento pedonale posto all'altezza del civ. 7687 sentivo un urto nella parte posteriore destra del mio veicolo. Non ricordo altro”.
Durante i rilievi è stato sentito il sig. il quale aveva assistito ai fatti. Testimone_1
Questi ha riferito “percorrevo Via Trionfale quando giunto di fronte al benzinaio del civico 7687 vedevo davanti a me una vettura che procedeva nella mia stessa direzione a velocità moderata e poco più dietro era preceduta da un motociclo alla destra della
6 vettura, poco prima delle strisce pedonali ivi presenti (circa 10 mt prima) vedevo la macchina effettuare una sterzata repentina verso destra e facendo tale manovra toccava il motociclo che tentava di frenare uscendo fuori strada ma scivolava contro la palina della segnaletica stradale di attraversamento pedonale”.
All'esito, i verbalizzanti hanno ricostruito il sinistro come segue: “Il motoveicolo Honda
Dylan targato BV23717 percorreva Via Trionfale, proveniente da P.zza Monte Gaudio, diretto verso Via Fronte Trionfale, marciando sul lato destro della carreggiata.
All'altezza del f.c. 7687 (area benzinaio “Agip”) il veicolo Fiat 500 targato EV460PC, che aveva lo stesso senso di marcia del motoveicolo e si trovava poco più avanti rispetto
a lui, sterzava verso la sua destra ostacolando la marcia del motoveicolo facendolo cadere a terra con il suo conducente. Il motoveicolo finiva la sua marcia contro il marciapiede lato destro. Il suo conducente presumibilmente finiva contro la palina dell'attraversamento pedonale ivi presente ove sono state rinvenute tracce ematiche.”
In corso di causa, sentito in interrogatorio formale, il sig. ha dichiarato “nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo che mi si leggono, io procedevo alla destra della corsia, mentre l'autovettura condotta dall' procedeva sulla sinistra, leggermente più CP_3 avanti a me…l'autovettura, prima che raggiungesse le strisce pedonali, ha deviato verso destra repentinamente, urtandomi e scaraventandomi contro un palo della segnaletica stradale”.
E' stato, poi, sentito come teste il sig. il quale ha riferito: “Ricordo che Testimone_1 era una mattina di giugno, io avevo appena ritirato una moto dalla concessionaria Aureli
e avevo iniziato a percorrere via Trionfale in direzione via Cortina D'Ampezzo, quando ho visto una macchina modello 500 di colore scuro che procedeva davanti a me e poi, senza apparente motivo, ha superato il motorino che procedeva davanti a me per poi sterzare a destra urtandolo. Il contatto ha interessato il parafango posteriore destro dell'autovettura e la parte anteriore sinistra del motorino. L'autovettura non si è fermata inizialmente ma solo dopo circa 70/80 metri dall'impatto dopo che avevo richiamato
l'attenzione suonando ripetutamente il clacson. Al momento del sinistro tutti procedevamo a velocità moderata;
non c'era molto traffico… L'impatto è avvenuto a circa 20/30 metri prima di un attraversamento pedonale, nelle vicinanze di un benzinaio, collocato sulla parte opposta rispetto alla corsia dove è avvenuto il sinistro…L'autovettura procedeva su via Trionfale in direzione fuori città, ma sulla corsia di sinistra, perché sulla corsia di destra vi era il motorino e subito dietro io, a circa trenta metri. Preciso che in quel tratto la strada è a senso unico con due corsie. In
7 quel tratto la strada ha una leggera curvatura a destra, ma la visibilità è piena. Ribadisco che l'autovettura ha cambiato corsia da sinistra a destra e nel fare ciò ha urtato il motorino che procedeva sulla corsia di destra…”.
Va evidenziato che non vi è motivo alcuno per dubitare dell'attendibilità del teste Tes_1
(come invece argomentato dalla compagnia assicurativa in sede di scritti conclusionali), essendo rimasto essenzialmente identico, nei suoi tratti essenziali, il narrato del teste rispetto a quanto già dichiarato quattro anni prima ai verbalizzanti nel rapporto di incidente.
Essendo questi gli elementi istruttori a disposizione, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., sicché la responsabilità dell'evento deve essere ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta di guida del sig. il quale, in totale spregio delle disposizioni di cui agli artt. 140 co. 1 e 154 co. 1 CP_3
e 5 CdS, ha effettuato un repentino e non segnalato cambio di direzione, spostandosi da sinistra verso destra, andando così ad urtare contro il motociclo che sopraggiungeva, il quale stava regolarmente marciando nel proprio senso di marcia e che nulla poteva fare per prevenire od evitare l'impatto.
Ciò si desume, oltre che dalle dichiarazioni rese dall'attore e dal teste nonché dalle osservazioni formulate dai verbalizzanti nel rapporto di incidente, anche dall'esame dei danni riportati dai due veicoli, siccome sopra descritti. Ed infatti, il punto d'urto si è concretizzato tra la parte latero-posteriore destra dell'autovettura e la fiancata sinistra del motociclo.
Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti secondo cui il sinistro sarebbe stato determinato dalla velocità eccessiva del motociclo e dalla inosservanza della distanza di sicurezza da parte del suo conducente rispetto al mezzo antagonista.
Premesso che la distanza di sicurezza va osservata rispetto ai veicoli che precedono, e non a quelli posti lateralmente (e la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza è rilevante solo nelle ipotesi in cui ciò sfoci in un tamponamento, mentre nel caso di specie la dinamica del sinistro porta ad escludere la sua riconducibilità alle ipotesi della specie, visto, tra l'altro, che i danni sull'autoveicolo hanno interessato la fiancata destra e non la parte posteriore della Fiat 500), va aggiunto - non solo che mancano evidenze di una velocità eccessiva del motociclo condotto dal sig. (il teste Parte_1 fferma infatti che entrambi i mezzi viaggiavano a velocità moderata) – ma anche Tes_1 che il sig. con la manovra di deviazione a destra, non si limitò a “tagliare la CP_7
8 strada” al motociclo (ipotesi nella quale avrebbe potuto avere rilievo la verifica della velocità del centauro), ma colpì la moto, determinandone la caduta, lo scivolamento sul manto stradale (cfr. tracce di incisione metallica) ed il finale impatto contro la palina dell'attraversamento pedonale (ove sono stante rinvenute tracce ematiche).
Ciò porta ad escludere ogni concorso di colpa del sig. Parte_1
3. Sulla liquidazione del danno
In conseguenza del sinistro il sig. (il quale aveva 23 anni al momento Parte_1 dell'incidente) ha subito lesioni personali che il CTU incaricato in corso di causa ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “frattura gamba destra, perdita anatomica gamba sinistra, contusione spalla destra.”
Pur essendovi accordo tra le parti in ordine all'IP (66,5%) ed all'ITA (215 gg), non così quanto alle spese mediche, indicate dal CTU in euro 450.000,00.
Non essendo stato raggiunto l'accordo tra le parti - e non potendo qualificarsi come tale quello di cui si dà atto in sede di operazioni peritali (alle quali comunque non era presente l'avvocato della compagnia assicurativa), e ciò anche in ragione delle contestazioni in ordine alla circostanza che la somma di euro 450.000,00 fosse al lordo o al netto del contributo a carico del SSN - occorre la riconvocazione del CTU, in contradditorio con i
CCTTPP, per i necessari chiarimenti, oltre che per la stima dei costi (sostenuti e da sostenersi) con specifica per singole voci.
Sotto tale profilo deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria, onde riconvocare il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del sig. CP_3
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma il 28.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1218/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 9 giugno 2025, con termine per memorie di repliche al 29 settembre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio degli avvocati Alberto Marsaglia ed Angelo Parte_1
Rocchi
ATTORE
( ), con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1 Controparte_2
EL CL
CONVENUTA
, con il patrocinio degli avvocati Angelo L. Pizzorno e Francesco CP_3
Pizzorno
CONVENUTO
E
, con il patrocinio dell'Avvocato EL CL Controparte_4
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di precisazione delle conclusioni, e, segnatamente:
Per il sig. Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e avversa deduzione
1) Accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in relazione CP_3 all'incidente di cui in premessa, e per l'effetto,
2) Condannarlo unitamente alla signora ed alla Controparte_4 Controparte_1
(già , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore Controparte_2 nella misura di € 1.611.849,80 (euro Un milione seicentoundicimila ottocentoquarantanove//80 centesimi) o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi DAL FATTO e rivalutazione monetaria, avendo già detratto da quanto richiesto l'acconto ricevuto di € 670.000,00 (euro seicentosettantamila) [di cui €. 500.000 offerti ante causa e €. 170.000 offerti nell'ultima udienza del 5.2.2024];
3) Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
4) Condannare l'assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 148 co. 10 Codice delle
Assicurazioni private << in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei co. 1 o 2, sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il Giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo> >
Per e per la sig.ra Controparte_1 CP_4
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione;
-in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata, ritenere e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 c.c. dell'attore, e per l'effetto, ritenere congrua ed esaustiva di ogni pretesa la somma di €
670.000,00 già percepita dallo stesso ante causam e banco judicis il 5.02.24, con conseguente rigetto di ogni altra domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in via gradata, contenere la condanna dei convenuti, tenuto conto della concorrente condotta attorea nella determinazione del sinistro e per l'effetto limitare proporzionalmente il risarcimento dovuto, parametrandolo ai soli danni provati, ritenuti congrui ed eziologicamente riconducibili all'evento, tenendo conto, comunque, della somma di € 670.000,00 già percepita dall'attore ante causam e a seguito dell'offerta banco judicis de. 5.02.24, nell'ambito del massimale di polizza;
2 -rigettare in ogni caso il richiesto cumulo di rivalutazione ed interessi perché non dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per il sig. CP_3
Note di trattazione scritta
“Per il sig. ci si riporta e si ribadiscono tutte le istanze, contestazioni ed
CP_3 eccezioni già formulate nella depositata comparsa costitutiva. Per il resto il convenuto chiede l'accoglimento delle conclusioni principali e subordinate rese nella
CP_3 predetta comparsa costitutiva ed in udienza. Si insiste – in caso di accoglimento della domanda attorea – per la condanna della a manlevare in convenuto sig. CP_2 per quanto questi fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte
CP_3 attrice, nonché anche ai sensi dell'art. 1917 cc., provvedere in ragione delle spese gravanti sul sig. per la costituzione in giudizio e per la propria difesa
CP_3 processuale.
In tutti i casi con vittoria di spese, onorari e competenze”.
Comparsa di costituzione
“In via principale respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, non provata, né dimostrata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la spa a manlevare il convenuto per quanto questi CP_2 CP_3 fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e rivalsa previdenziale, oltre 15,00 T.F. o compensazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio e la Parte_1 CP_5 Controparte_4
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della loro CP_2 esclusiva responsabilità, al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in euro 1.781.849,40 oltre interessi e rivalutazione (al netto degli acconti percepiti) – subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 22 giugno 2017.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 22 giugno 2017, alle ore 11.00 circa, in Roma, alla guida del proprio motoveicolo
Honda modello “Dylan 125”, tg. BV23717, stava percorrendo la via Trionfale quando, giunto all'altezza del civico 7687, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat 500 tg.
3 EV460PC, condotta dal sig. e di proprietà della sig.ra CP_3 Controparte_4 che, percorrendo la predetta via nella stessa direzione, aveva effettuato una “sterzata” repentina verso destra, urtando il motoveicolo condotto dall'attore;
- il motoveicolo per effetto dell'urto era scivolato sul manto stradale ed il conducente era stato scaraventato contro una palina della segnaletica stradale;
- su luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale XIV gruppo
“Monte Mario”, che aveva redatto il rapporto di incidente;
- a causa della gravità delle lesioni riportate, il sig. era stato soccorso dagli Parte_1 operatori del Servizio 118 e trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico A. Gemelli ove era stato ricoverato con la seguente diagnosi:
“Frattura esposta di gamba bilaterale con perdita di sostanza. Ischemia gamba sinistra.
Prognosi di gg. 90 s.c.”;
- il danneggiato era stato dimesso in data 22 agosto 2017 con la seguente diagnosi:
“frattura pluriframmentaria diafisi tibiale sinistra in sub-amputazione gamba sinistra.
Frattura pluriframmentaria esposta diafisi tibiale gamba destra. Lesione complessa da schiacciamento dell'arto inferiore sinistro con frattura esposta della tibia”;
- l'attore era stato visitato dal dott. – proprio consulente medico legale Persona_1 di fiducia – che aveva valutato le lesioni come segue: Inabilità temporanea assoluta al
100% gg. 220, Invalidità permanente 80%, Incidenza sulla capacità lavorativa specifica
100%;
- lo specialista interpellato dall'attore aveva quantificato la spesa per la protesizzazione dell'arto in complessivi euro 511.516,76, a cui doveva aggiungersi la spesa per i viaggi ed i soggiorni necessari per le future forniture protesiche e riparazioni;
- il danno materiale subito dal ciclomotore, pari ad € 1.050,00, era stato risarcito integralmente dalla in regime di indennizzo diretto;
Controparte_6
- in data 10.10.2017 l'attore aveva richiesto il risarcimento di tutti gli altri danni subiti alla , compagnia assicuratrice del veicolo civilmente responsabile, la quale CP_2 aveva versato inizialmente una provvisionale di 50.000,00 euro;
- la compagnia assicuratrice aveva poi incaricato il proprio medico legale, dott. il Per_2 quale così aveva valutato le lesioni riportate dall'attore e le spese conseguenti: IP 65 –
68%, Inabilità temporanea assoluta 210 gg, € 384.079,01 per le future forniture protesiche e le riparazioni del caso, oltre a spese mediche documentate, spese per viaggi e soggiorni, terapie riabilitative e cicli di addestramento;
4 - la con comunicazione dell'11.07.2019, aveva quindi inviato al Controparte_2 danneggiato una ulteriore offerta di € 450.000,00; in tale comunicazione era stato indicato il dettaglio della liquidazione: € 60.000,00 per danno patrimoniale, € 390.000,00 per il danno non patrimoniale, specificandosi che “nella somma inviata è stato conteggiato il costo di acquisto e rinnovo della protesi relative all'arto inferiore della gamba sinistra”;
- la liquidazione era stata effettuata ex art. 2054 co. 2 c.c., con attribuzione al sig. di una responsabilità concorsuale pari al 50%; Parte_1
- in data 16/09/2019 l'attore aveva dato corso alla procedura per negoziazione assistita alla quale, però, la compagnia assicuratrice aveva dichiarato di non voler aderire.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e di quelle per la protesizzazione dell'arto (per le quali ha accettato la quantificazione del consulente della compagnia assicuratrice), oltre a quelle per i viaggi ed i soggiorni necessari all'impianto, alla sostituzione ed alla manutenzione delle protesi (quantificate in Euro 32.088,00); ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, avendo perso l'occupazione svolta anteriormente al sinistro, del danno da perdita di chance, per la perdita della possibilità di incrementare la propria retribuzione e di poter aspirare ad un'attività lavorativa maggiormente remunerativa, del danno contributivo ai fini pensionistici e del danno relativo alle spese legali relative alla fase stragiudiziale.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, CP_2 contestandone integralmente il contenuto e deducendo che:
- la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta, quantomeno in misura concorrente, all'attore per avere viaggiato ad una velocità non compatibile con lo stato dei luoghi e per non avere mantenuto la prescritta distanza di sicurezza;
- attesa la responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro, doveva Parte_1 ritenersi congrua e satisfattiva la somma di € 500.000,00 corrisposta dalla CP_2 nella fase stragiudiziale;
[...]
- erano infondate, in quanto non provate, le richieste di risarcimento del danno morale, del danno da lesione dala capacità lavorativa specifica e del danno da perdita di chance
(danni che comunque, ove liquidati, avrebbe dovuto essere quantificati tenendo conto delle indennità corrisposte da INPS), di rimborso delle spese per le consulenze di parte, delle spese per l'impianto e rinnovazione della protesi (e per i relativi viaggi e soggiorni) nonché di quelle per l'assistenza legale stragiudiziale.
5 1.3 e si sono costituiti in giudizio, contestando CP_3 Controparte_4 integralmente la domanda attorea. ha chiesto di essere manlevato dalla CP_3 compagnia assicuratrice per tutte le ulteriori somme che dovessero essere liquidate al danneggiato.
1.4 La causa, istruita mediante ordine di esibizione documentale, prova orale e CTU, è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 22 giugno 2017, alle ore 6.30 circa, in
Roma, sulla Via Trionfale, all'altezza del civico 7687, ed ha interessato l'autovettura Fiat
500 EV460PC, di proprietà della sig.ra e condotta nell'occasione dal Controparte_4 sig. ed il motociclo Honda Dylan 125 con targa BV23717, di proprietà e CP_3 condotto dal sig. Parte_1
Dal verbale di incidente si evince che:
- la strada teatro dell'evento è composta da due carreggiate separate, ciascuna per un senso di marcia;
- all'arrivo dei verbalizzanti l'autovettura era già stata rimossa mentre il motociclo si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento;
- la strada si presenta delimitata sul lato destro da marciapiede rialzato, linea di margine ed attraversamento pedonale integrato da segnaletica verticale;
- l'autovettura ha riportato danni alla fiancata destra, abrasioni ed incisioni sul paraurti posteriore spigolo destro, ammaccatura ed abrasioni al parafango posteriore destro, ammaccatura e incisioni allo sportello anteriore destro. Il motociclo ha riportato, tra l'altro, la rottura ed il distacco della sella, la rottura dello scudo anteriore, del parabrezza, del parafango posteriore (incluso gruppo ottico), della modanatura laterale destra e sinistra, la rottura di cruscotto e cupolino, il parziale distacco modanatura scudo anteriore, abrasioni fiancata sinistra.
Il conducente dell'autovettura, sig. sentito dai verbalizzanti, ha riferito CP_3
“percorrevo Via Trionfale direzione fuori Roma quando giunto poco prima dell'attraversamento pedonale posto all'altezza del civ. 7687 sentivo un urto nella parte posteriore destra del mio veicolo. Non ricordo altro”.
Durante i rilievi è stato sentito il sig. il quale aveva assistito ai fatti. Testimone_1
Questi ha riferito “percorrevo Via Trionfale quando giunto di fronte al benzinaio del civico 7687 vedevo davanti a me una vettura che procedeva nella mia stessa direzione a velocità moderata e poco più dietro era preceduta da un motociclo alla destra della
6 vettura, poco prima delle strisce pedonali ivi presenti (circa 10 mt prima) vedevo la macchina effettuare una sterzata repentina verso destra e facendo tale manovra toccava il motociclo che tentava di frenare uscendo fuori strada ma scivolava contro la palina della segnaletica stradale di attraversamento pedonale”.
All'esito, i verbalizzanti hanno ricostruito il sinistro come segue: “Il motoveicolo Honda
Dylan targato BV23717 percorreva Via Trionfale, proveniente da P.zza Monte Gaudio, diretto verso Via Fronte Trionfale, marciando sul lato destro della carreggiata.
All'altezza del f.c. 7687 (area benzinaio “Agip”) il veicolo Fiat 500 targato EV460PC, che aveva lo stesso senso di marcia del motoveicolo e si trovava poco più avanti rispetto
a lui, sterzava verso la sua destra ostacolando la marcia del motoveicolo facendolo cadere a terra con il suo conducente. Il motoveicolo finiva la sua marcia contro il marciapiede lato destro. Il suo conducente presumibilmente finiva contro la palina dell'attraversamento pedonale ivi presente ove sono state rinvenute tracce ematiche.”
In corso di causa, sentito in interrogatorio formale, il sig. ha dichiarato “nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo che mi si leggono, io procedevo alla destra della corsia, mentre l'autovettura condotta dall' procedeva sulla sinistra, leggermente più CP_3 avanti a me…l'autovettura, prima che raggiungesse le strisce pedonali, ha deviato verso destra repentinamente, urtandomi e scaraventandomi contro un palo della segnaletica stradale”.
E' stato, poi, sentito come teste il sig. il quale ha riferito: “Ricordo che Testimone_1 era una mattina di giugno, io avevo appena ritirato una moto dalla concessionaria Aureli
e avevo iniziato a percorrere via Trionfale in direzione via Cortina D'Ampezzo, quando ho visto una macchina modello 500 di colore scuro che procedeva davanti a me e poi, senza apparente motivo, ha superato il motorino che procedeva davanti a me per poi sterzare a destra urtandolo. Il contatto ha interessato il parafango posteriore destro dell'autovettura e la parte anteriore sinistra del motorino. L'autovettura non si è fermata inizialmente ma solo dopo circa 70/80 metri dall'impatto dopo che avevo richiamato
l'attenzione suonando ripetutamente il clacson. Al momento del sinistro tutti procedevamo a velocità moderata;
non c'era molto traffico… L'impatto è avvenuto a circa 20/30 metri prima di un attraversamento pedonale, nelle vicinanze di un benzinaio, collocato sulla parte opposta rispetto alla corsia dove è avvenuto il sinistro…L'autovettura procedeva su via Trionfale in direzione fuori città, ma sulla corsia di sinistra, perché sulla corsia di destra vi era il motorino e subito dietro io, a circa trenta metri. Preciso che in quel tratto la strada è a senso unico con due corsie. In
7 quel tratto la strada ha una leggera curvatura a destra, ma la visibilità è piena. Ribadisco che l'autovettura ha cambiato corsia da sinistra a destra e nel fare ciò ha urtato il motorino che procedeva sulla corsia di destra…”.
Va evidenziato che non vi è motivo alcuno per dubitare dell'attendibilità del teste Tes_1
(come invece argomentato dalla compagnia assicurativa in sede di scritti conclusionali), essendo rimasto essenzialmente identico, nei suoi tratti essenziali, il narrato del teste rispetto a quanto già dichiarato quattro anni prima ai verbalizzanti nel rapporto di incidente.
Essendo questi gli elementi istruttori a disposizione, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., sicché la responsabilità dell'evento deve essere ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta di guida del sig. il quale, in totale spregio delle disposizioni di cui agli artt. 140 co. 1 e 154 co. 1 CP_3
e 5 CdS, ha effettuato un repentino e non segnalato cambio di direzione, spostandosi da sinistra verso destra, andando così ad urtare contro il motociclo che sopraggiungeva, il quale stava regolarmente marciando nel proprio senso di marcia e che nulla poteva fare per prevenire od evitare l'impatto.
Ciò si desume, oltre che dalle dichiarazioni rese dall'attore e dal teste nonché dalle osservazioni formulate dai verbalizzanti nel rapporto di incidente, anche dall'esame dei danni riportati dai due veicoli, siccome sopra descritti. Ed infatti, il punto d'urto si è concretizzato tra la parte latero-posteriore destra dell'autovettura e la fiancata sinistra del motociclo.
Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti secondo cui il sinistro sarebbe stato determinato dalla velocità eccessiva del motociclo e dalla inosservanza della distanza di sicurezza da parte del suo conducente rispetto al mezzo antagonista.
Premesso che la distanza di sicurezza va osservata rispetto ai veicoli che precedono, e non a quelli posti lateralmente (e la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza è rilevante solo nelle ipotesi in cui ciò sfoci in un tamponamento, mentre nel caso di specie la dinamica del sinistro porta ad escludere la sua riconducibilità alle ipotesi della specie, visto, tra l'altro, che i danni sull'autoveicolo hanno interessato la fiancata destra e non la parte posteriore della Fiat 500), va aggiunto - non solo che mancano evidenze di una velocità eccessiva del motociclo condotto dal sig. (il teste Parte_1 fferma infatti che entrambi i mezzi viaggiavano a velocità moderata) – ma anche Tes_1 che il sig. con la manovra di deviazione a destra, non si limitò a “tagliare la CP_7
8 strada” al motociclo (ipotesi nella quale avrebbe potuto avere rilievo la verifica della velocità del centauro), ma colpì la moto, determinandone la caduta, lo scivolamento sul manto stradale (cfr. tracce di incisione metallica) ed il finale impatto contro la palina dell'attraversamento pedonale (ove sono stante rinvenute tracce ematiche).
Ciò porta ad escludere ogni concorso di colpa del sig. Parte_1
3. Sulla liquidazione del danno
In conseguenza del sinistro il sig. (il quale aveva 23 anni al momento Parte_1 dell'incidente) ha subito lesioni personali che il CTU incaricato in corso di causa ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “frattura gamba destra, perdita anatomica gamba sinistra, contusione spalla destra.”
Pur essendovi accordo tra le parti in ordine all'IP (66,5%) ed all'ITA (215 gg), non così quanto alle spese mediche, indicate dal CTU in euro 450.000,00.
Non essendo stato raggiunto l'accordo tra le parti - e non potendo qualificarsi come tale quello di cui si dà atto in sede di operazioni peritali (alle quali comunque non era presente l'avvocato della compagnia assicurativa), e ciò anche in ragione delle contestazioni in ordine alla circostanza che la somma di euro 450.000,00 fosse al lordo o al netto del contributo a carico del SSN - occorre la riconvocazione del CTU, in contradditorio con i
CCTTPP, per i necessari chiarimenti, oltre che per la stima dei costi (sostenuti e da sostenersi) con specifica per singole voci.
Sotto tale profilo deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria, onde riconvocare il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del sig. CP_3
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma il 28.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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