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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 13/01/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5448/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Soriano ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta via Renella n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 06.09.2023, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
****
La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la 1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale;
parossismi di F.A. “ ritenendo non sussistenti i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge. (cfr. considerazioni medico legali
CTU in atti).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico ha analizzato la documentazione medica sopravvenuta, precisando che “la nuova documentazione, consistente in un ricovero, delle radiografie ed una Relazione Pneumologica, poco alterano la valutazione precedentemente espressa. Dal ricovero del Settembre 2023 si conclude con una Diagnosi di uscita più che favorevole.
Infatti è vero che la ricorrente era giunta in Ospedale con dispnea ingravescente, ma a seguito di pochi giorni di degenza con le opportune terapie, il quadro clinico e funzionale è stato ristabilito. A conferma di ciò, l'Ecocardiogramma effettuato in regime di ricovero, poco prima della dimissione, evidenziava una FE=55%. Si tenga presente che la F.E.(Frazione di eiezione) è il valore che meglio risalta la capacità del cuore di spingere il sangue. Il valore 55% di FE è un valore nella norma. Ciò sottintende che, nonostante le patologie valvolari, osservando una buona terapia, la funzionalità cardiaca è preservata. In merito agli esami radiografici del 25/10/2023 evidenziano una artrosi riguardante principalmente anca e ginocchia. Tale condizione va di pari passo con l'invecchiamento. Si parla di artrosi, non di grave rimaneggiamento articolare. Per quel che riguarda l'ultimo Certificato autorizzato, riguardante una valutazione Pneumologica, possiamo dire che ai fini dei benefici richiesti non toglie e non mette. Una bronchite cronica catarrale è una patologia molto diffusa che affligge principalmente i fumatori. Anche in questo caso, con l'aiuto di farmaci, essenzialmente mucolitici, si riesce a tenere un buon quadro funzionale polmonare. Lo Pneumologo conclude misurando la Saturazione di Ossigeno uguale al
96%, valore perfettamente nella norma. Oltretutto tale Relazione conferma ulteriormente che la dispnea sofferta dalla ricorrente all'atto del ricovero del Settembre 2023 sopra menzionata, era tutta di pertinenza cardiaca e non polmonare”.
Ha pertanto ribadito che le patologie sofferte dalla ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione medica allegata, non determinano l'impossibilità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
né comportano uno stato di “soggetto in situazione di handicap grave” così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 (cfr. integrazione peritale del
23.05.2024).
3 Nella successiva integrazione peritale all'esito del deposito di nuova documentazione il ctu ha confermato le medesime conclusioni - ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari rivendicati - come dettagliatamente chiarito nel supplemento di perizia in atti, depositato telematicamente, in data
28.11.2024 qui da intendersi integralmente trascritto.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima
Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n.
25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi
4 della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che NON ha i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Soriano ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta via Renella n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano Ida Verrengia e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 06.09.2023, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la 1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale;
parossismi di F.A. “ ritenendo non sussistenti i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge. (cfr. considerazioni medico legali
CTU in atti).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Il consulente tecnico ha analizzato la documentazione medica sopravvenuta, precisando che “la nuova documentazione, consistente in un ricovero, delle radiografie ed una Relazione Pneumologica, poco alterano la valutazione precedentemente espressa. Dal ricovero del Settembre 2023 si conclude con una Diagnosi di uscita più che favorevole.
Infatti è vero che la ricorrente era giunta in Ospedale con dispnea ingravescente, ma a seguito di pochi giorni di degenza con le opportune terapie, il quadro clinico e funzionale è stato ristabilito. A conferma di ciò, l'Ecocardiogramma effettuato in regime di ricovero, poco prima della dimissione, evidenziava una FE=55%. Si tenga presente che la F.E.(Frazione di eiezione) è il valore che meglio risalta la capacità del cuore di spingere il sangue. Il valore 55% di FE è un valore nella norma. Ciò sottintende che, nonostante le patologie valvolari, osservando una buona terapia, la funzionalità cardiaca è preservata. In merito agli esami radiografici del 25/10/2023 evidenziano una artrosi riguardante principalmente anca e ginocchia. Tale condizione va di pari passo con l'invecchiamento. Si parla di artrosi, non di grave rimaneggiamento articolare. Per quel che riguarda l'ultimo Certificato autorizzato, riguardante una valutazione Pneumologica, possiamo dire che ai fini dei benefici richiesti non toglie e non mette. Una bronchite cronica catarrale è una patologia molto diffusa che affligge principalmente i fumatori. Anche in questo caso, con l'aiuto di farmaci, essenzialmente mucolitici, si riesce a tenere un buon quadro funzionale polmonare. Lo Pneumologo conclude misurando la Saturazione di Ossigeno uguale al
96%, valore perfettamente nella norma. Oltretutto tale Relazione conferma ulteriormente che la dispnea sofferta dalla ricorrente all'atto del ricovero del Settembre 2023 sopra menzionata, era tutta di pertinenza cardiaca e non polmonare”.
Ha pertanto ribadito che le patologie sofferte dalla ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione medica allegata, non determinano l'impossibilità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
né comportano uno stato di “soggetto in situazione di handicap grave” così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 (cfr. integrazione peritale del
23.05.2024).
3 Nella successiva integrazione peritale all'esito del deposito di nuova documentazione il ctu ha confermato le medesime conclusioni - ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari rivendicati - come dettagliatamente chiarito nel supplemento di perizia in atti, depositato telematicamente, in data
28.11.2024 qui da intendersi integralmente trascritto.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima
Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n.
25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi
4 della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che NON ha i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
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Dott.ssa Roberta Gambardella
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