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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
RG OL, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 12/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26052/L/2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. 26052/L/2019, notificato in data 24 ottobre 2019, con il quale il Comune di Casamassima accertava l'omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2014, per un importo complessivo di € 846,00, in relazione a due unità immobiliari ad uso non domestico site nel centro commerciale "Il Baricentro", per una superficie complessiva di 600 mq.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Casamassima, il quale, resistendo alle avverse pretese, ne chiedeva il rigetto, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo motivazionale, sia nel merito della pretesa tributaria.
3. La Corte di prime cure, con la sentenza n. 1763/10/2021, rigettava integralmente il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
4. Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Ric_1 S.r.l. con atto depositato in data 9 maggio 2022, insistendo per la riforma della sentenza impugnata e per l'annullamento dell'atto impositivo, con vittoria di spese del doppio grado.
5. Si è costituito in seconde cure il Comune di Casamassima, depositando memoria difensiva con la quale ha contestato analiticamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza odierna, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa dalle parti e, all'esito, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti motivazioni.
I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione e per carenza di prova, lamentando che l'atto non espliciterebbe le fonti da cui l'Ente ha tratto la determinazione della superficie tassata (pari a 300 mq per ciascuna delle due unità immobiliari). La doglianza è priva di pregio e deve essere respinta.
Occorre premettere che l'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito in via generale dall'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e, per i tributi locali, dall'art. 1, comma 162, della
Legge n. 296/2006, deve ritenersi adempiuto quando l'atto impositivo ponga il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, di conseguenza, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
L'avviso di accertamento n. 26052/L/2019, oggetto di causa, soddisfa tali requisiti minimi, atteso che dall'esame dell'atto emergono con chiarezza tutti gli elementi necessari a circoscrivere l'an e il quantum della pretesa: il nominativo del contribuente, l'anno d'imposta (2014), il tributo richiesto (TARI), i dati catastali degli immobili, la categoria di utenza non domestica di riferimento ("NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA..."), le tariffe applicate (distinte in quota fissa e variabile), l'importo dovuto e la riduzione applicata ("Rid. perc. 60% ZONA NON SERVITA"), nonché la superficie tassata per ciascun immobile (mq 300): dato che non è mai stato adeguatamente contestato dal contribuente che non ha neppure presentato una dichiarazione di variazione.
L'atto, inoltre, richiama le delibere comunali di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI per l'anno
2014, nonché le principali disposizioni normative di riferimento.
Una simile motivazione, sebbene per relationem, è da considerarsi pienamente legittima, in quanto consente al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente per la determinazione del tributo, essendo noto che la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che l'obbligo motivazionale è assolto qualora l'atto contenga gli elementi essenziali della pretesa, non essendo richiesta una motivazione analitica su ogni singolo aspetto, soprattutto quando i dati utilizzati provengono da banche dati pubbliche o sono comunque nella disponibilità del contribuente (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 34635 del 16 novembre 2021).
L'appellante lamenta, inoltre, una presunta carenza probatoria in capo al Comune che tuttavia non coglie nel segno.
Se è vero, infatti, che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria incombe sull'Amministrazione finanziaria, è altrettanto vero che, in materia di tassa sui rifiuti, la legge pone a carico del contribuente un preciso onere dichiarativo (ai sensi dell'art. 1, comma 684, L. 147/2013).
In assenza di una dichiarazione del contribuente, o in presenza di una dichiarazione infedele, l'Ente può procedere all'accertamento d'ufficio basandosi sulle informazioni a sua disposizione, tipicamente i dati catastali. A questo punto, l'onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di circostanze che escludano o riducano la pretesa impositiva, quali una superficie imponibile inferiore a quella accertata, una diversa destinazione d'uso o la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, a fronte della presunzione di produttività di rifiuti, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cfr. Cass. Civ.,
09.07.2024, n.18715, in materia di tassa sui rifiuti incombe alla parte contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, poiché, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato oltre all'obbligo della denuncia un onere di informazione al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile (cfr. Cass. nn. 12979/2019, 22130/2017, 18054/2016, 16235/2015).)
Tanto premesso e riesaminata la produzione documentale in atti, non può che condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui la Ricorrente_1 S.r.l. non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di correttezza dei dati utilizzati dall'Ente.
Infine, per quanto attiene alla dedotta violazione del contraddittorio preventivo per l'assenza di una
"informativa" prima dell'emissione dell'atto, è agevole ribadire che, per i tributi "non armonizzati", qual è la
TARI, non sussiste, secondo la normativa applicabile alla fattispecie, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente rigetto della deduzione.
I.b. Con il secondo motivo di appello, la società contribuente insiste nel sostenere la non debenza della TARI per la quasi totalità della superficie occupata (mq 563,98 su 600), in quanto in essa si produrrebbero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari), smaltiti autonomamente a proprie spese.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
La norma di riferimento è l'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".
La disposizione in esame delinea un regime di esclusione dal tributo che, per costante giurisprudenza di legittimità, non opera in via automatica ma è subordinato alla rigorosa prova, da parte del contribuente che la invoca, della sussistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti.
L'onere probatorio a carico del contribuente richiede dunque: a) l'esatta delimitazione della specifica porzione di superficie in cui si formano i rifiuti speciali, con conseguente prova puntuale e documentata delle aree da escludere, distinguendole da quelle che producono rifiuti urbani (come uffici, servizi igienici, spogliatoi), le quali restano pienamente assoggettabili a tassazione;
b) la natura di rifiuto "speciale" di quanto prodotto in tali aree, tenendo conto che, con specifico riferimento ai rifiuti da imballaggio, la giurisprudenza ha chiarito che essi non sono ex se classificabili come speciali. In particolare, gli imballaggi secondari sono, di regola, assimilati ai rifiuti urbani, mentre per quelli terziari, che per legge non possono essere immessi nel circuito di raccolta urbano (art. 226, c. 3, D.Lgs. 152/2006),
è onere del produttore dimostrare documentalmente la loro effettiva natura terziaria e l'avvenuto avvio al recupero a proprie spese tramite operatori autorizzati, sottraendoli così al regime di privativa comunale (cfr.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4793 del 11 marzo 2016).
Inoltre, l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino "in via continuativa e prevalente", ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente": prova che deve essere fornita attraverso idonea documentazione, quali contratti con gestori autorizzati, formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.), Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.), e relative fatture.
Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal primo giudice e ampiamente argomentato dall'Ente appellato, la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio su di essa incombente e si è limitata a produrre una planimetria dei locali (peraltro inserita nello stesso atto di appello)
e a descrivere la filiera di smaltimento che coinvolge la società di gestione del centro commerciale ( Società_1 S.r.l.) e altri operatori specializzati, senza tuttavia fornire alcuna documentazione probante specificamente riferibile alla propria attività e ai rifiuti da essa prodotti nell'anno d'imposta in contestazione.
In tale situazione, non può che pervenirsi al rigetto della doglianza, in linea con quanto già espresso da questa Corte, in analogo precedente reso fra le stesse parti per l'anno d'imposta 2013 (cfr. CGT II grado
Puglia, Sez. 2, sent. n. 1745/2024), secondo cui "non risulta raggiunto un sufficiente livello di prova in ordine alla tipologia di rifiuti prodotti all'interno dell'area; difatti non risulta provata la circostanza che si tratti di materiali classificabili quali imballaggi terziari e/o secondari ove si consideri che non risultano agli atti i relativi
MUD".
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellante e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.
M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione III, definitivamente pronunciando sull'appello fra le parti in peigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
- Condanna la società appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Casamassima, che liquida in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
RG OL, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamassima - Piazza Aldo Moro, 2 70010 Casamassima BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 12/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26052/L/2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. 26052/L/2019, notificato in data 24 ottobre 2019, con il quale il Comune di Casamassima accertava l'omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2014, per un importo complessivo di € 846,00, in relazione a due unità immobiliari ad uso non domestico site nel centro commerciale "Il Baricentro", per una superficie complessiva di 600 mq.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Casamassima, il quale, resistendo alle avverse pretese, ne chiedeva il rigetto, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo motivazionale, sia nel merito della pretesa tributaria.
3. La Corte di prime cure, con la sentenza n. 1763/10/2021, rigettava integralmente il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
4. Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Ric_1 S.r.l. con atto depositato in data 9 maggio 2022, insistendo per la riforma della sentenza impugnata e per l'annullamento dell'atto impositivo, con vittoria di spese del doppio grado.
5. Si è costituito in seconde cure il Comune di Casamassima, depositando memoria difensiva con la quale ha contestato analiticamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza odierna, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa dalle parti e, all'esito, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti motivazioni.
I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione e per carenza di prova, lamentando che l'atto non espliciterebbe le fonti da cui l'Ente ha tratto la determinazione della superficie tassata (pari a 300 mq per ciascuna delle due unità immobiliari). La doglianza è priva di pregio e deve essere respinta.
Occorre premettere che l'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito in via generale dall'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e, per i tributi locali, dall'art. 1, comma 162, della
Legge n. 296/2006, deve ritenersi adempiuto quando l'atto impositivo ponga il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, di conseguenza, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
L'avviso di accertamento n. 26052/L/2019, oggetto di causa, soddisfa tali requisiti minimi, atteso che dall'esame dell'atto emergono con chiarezza tutti gli elementi necessari a circoscrivere l'an e il quantum della pretesa: il nominativo del contribuente, l'anno d'imposta (2014), il tributo richiesto (TARI), i dati catastali degli immobili, la categoria di utenza non domestica di riferimento ("NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA..."), le tariffe applicate (distinte in quota fissa e variabile), l'importo dovuto e la riduzione applicata ("Rid. perc. 60% ZONA NON SERVITA"), nonché la superficie tassata per ciascun immobile (mq 300): dato che non è mai stato adeguatamente contestato dal contribuente che non ha neppure presentato una dichiarazione di variazione.
L'atto, inoltre, richiama le delibere comunali di approvazione del regolamento e delle tariffe TARI per l'anno
2014, nonché le principali disposizioni normative di riferimento.
Una simile motivazione, sebbene per relationem, è da considerarsi pienamente legittima, in quanto consente al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente per la determinazione del tributo, essendo noto che la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che l'obbligo motivazionale è assolto qualora l'atto contenga gli elementi essenziali della pretesa, non essendo richiesta una motivazione analitica su ogni singolo aspetto, soprattutto quando i dati utilizzati provengono da banche dati pubbliche o sono comunque nella disponibilità del contribuente (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 34635 del 16 novembre 2021).
L'appellante lamenta, inoltre, una presunta carenza probatoria in capo al Comune che tuttavia non coglie nel segno.
Se è vero, infatti, che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria incombe sull'Amministrazione finanziaria, è altrettanto vero che, in materia di tassa sui rifiuti, la legge pone a carico del contribuente un preciso onere dichiarativo (ai sensi dell'art. 1, comma 684, L. 147/2013).
In assenza di una dichiarazione del contribuente, o in presenza di una dichiarazione infedele, l'Ente può procedere all'accertamento d'ufficio basandosi sulle informazioni a sua disposizione, tipicamente i dati catastali. A questo punto, l'onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di circostanze che escludano o riducano la pretesa impositiva, quali una superficie imponibile inferiore a quella accertata, una diversa destinazione d'uso o la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, a fronte della presunzione di produttività di rifiuti, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cfr. Cass. Civ.,
09.07.2024, n.18715, in materia di tassa sui rifiuti incombe alla parte contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, poiché, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato oltre all'obbligo della denuncia un onere di informazione al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile (cfr. Cass. nn. 12979/2019, 22130/2017, 18054/2016, 16235/2015).)
Tanto premesso e riesaminata la produzione documentale in atti, non può che condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui la Ricorrente_1 S.r.l. non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di correttezza dei dati utilizzati dall'Ente.
Infine, per quanto attiene alla dedotta violazione del contraddittorio preventivo per l'assenza di una
"informativa" prima dell'emissione dell'atto, è agevole ribadire che, per i tributi "non armonizzati", qual è la
TARI, non sussiste, secondo la normativa applicabile alla fattispecie, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente rigetto della deduzione.
I.b. Con il secondo motivo di appello, la società contribuente insiste nel sostenere la non debenza della TARI per la quasi totalità della superficie occupata (mq 563,98 su 600), in quanto in essa si produrrebbero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari), smaltiti autonomamente a proprie spese.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
La norma di riferimento è l'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".
La disposizione in esame delinea un regime di esclusione dal tributo che, per costante giurisprudenza di legittimità, non opera in via automatica ma è subordinato alla rigorosa prova, da parte del contribuente che la invoca, della sussistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti.
L'onere probatorio a carico del contribuente richiede dunque: a) l'esatta delimitazione della specifica porzione di superficie in cui si formano i rifiuti speciali, con conseguente prova puntuale e documentata delle aree da escludere, distinguendole da quelle che producono rifiuti urbani (come uffici, servizi igienici, spogliatoi), le quali restano pienamente assoggettabili a tassazione;
b) la natura di rifiuto "speciale" di quanto prodotto in tali aree, tenendo conto che, con specifico riferimento ai rifiuti da imballaggio, la giurisprudenza ha chiarito che essi non sono ex se classificabili come speciali. In particolare, gli imballaggi secondari sono, di regola, assimilati ai rifiuti urbani, mentre per quelli terziari, che per legge non possono essere immessi nel circuito di raccolta urbano (art. 226, c. 3, D.Lgs. 152/2006),
è onere del produttore dimostrare documentalmente la loro effettiva natura terziaria e l'avvenuto avvio al recupero a proprie spese tramite operatori autorizzati, sottraendoli così al regime di privativa comunale (cfr.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4793 del 11 marzo 2016).
Inoltre, l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino "in via continuativa e prevalente", ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente": prova che deve essere fornita attraverso idonea documentazione, quali contratti con gestori autorizzati, formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.), Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.), e relative fatture.
Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal primo giudice e ampiamente argomentato dall'Ente appellato, la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio su di essa incombente e si è limitata a produrre una planimetria dei locali (peraltro inserita nello stesso atto di appello)
e a descrivere la filiera di smaltimento che coinvolge la società di gestione del centro commerciale ( Società_1 S.r.l.) e altri operatori specializzati, senza tuttavia fornire alcuna documentazione probante specificamente riferibile alla propria attività e ai rifiuti da essa prodotti nell'anno d'imposta in contestazione.
In tale situazione, non può che pervenirsi al rigetto della doglianza, in linea con quanto già espresso da questa Corte, in analogo precedente reso fra le stesse parti per l'anno d'imposta 2013 (cfr. CGT II grado
Puglia, Sez. 2, sent. n. 1745/2024), secondo cui "non risulta raggiunto un sufficiente livello di prova in ordine alla tipologia di rifiuti prodotti all'interno dell'area; difatti non risulta provata la circostanza che si tratti di materiali classificabili quali imballaggi terziari e/o secondari ove si consideri che non risultano agli atti i relativi
MUD".
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellante e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.
M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione III, definitivamente pronunciando sull'appello fra le parti in peigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
- Condanna la società appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Casamassima, che liquida in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis