TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 24.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1171/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di lorda di € 7.911,69 a titolo di retribuzioni arretrate
(anche per lavoro straordinario) di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.06.2024 al 19.08.2024 in forza di contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello B2
CCNL settore elettrico, come conduttore consollista della centrale termoelettrica di cogenerazione a biomassa, osservando gli orari di lavoro indicati in ricorso;
lamentava la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione luglio e agosto 2024, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR, oltre una quota a titolo di lavoro straordinario prestato e mai retribuito), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
In prima udienza, parte ricorrente rinunciava espressamente alla quota richiesta a titolo di lavoro straordinario, riducendo la propria pretesa ad € 6.340,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, insistendo per la decisione della causa allo stato degli atti.
Il Giudice, preso atto del ridimensionamento della domanda, all'esito della camera di consiglio, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, del cedolino paga, dei fogli presenza, della lettera di dimissioni (docc. 1 e ss.).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga allegate.
Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis,
Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
L'onere della prova in punto lavoro straordinario sarebbe stato a carico di parte ricorrente, ma con la rinuncia in parte qua della domanda, nulla quaestio.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 6.340,80 di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta, dal conteggio prodotto è bastato scomputare le somme relative allo straordinario rinunciato (pari a € 260,86 per il mese di luglio e ad €
1.310,03 per il mese di agosto)
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
6.340,80 di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 1.800,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 24.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1171/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di lorda di € 7.911,69 a titolo di retribuzioni arretrate
(anche per lavoro straordinario) di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.06.2024 al 19.08.2024 in forza di contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello B2
CCNL settore elettrico, come conduttore consollista della centrale termoelettrica di cogenerazione a biomassa, osservando gli orari di lavoro indicati in ricorso;
lamentava la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione luglio e agosto 2024, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR, oltre una quota a titolo di lavoro straordinario prestato e mai retribuito), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
In prima udienza, parte ricorrente rinunciava espressamente alla quota richiesta a titolo di lavoro straordinario, riducendo la propria pretesa ad € 6.340,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, insistendo per la decisione della causa allo stato degli atti.
Il Giudice, preso atto del ridimensionamento della domanda, all'esito della camera di consiglio, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, del cedolino paga, dei fogli presenza, della lettera di dimissioni (docc. 1 e ss.).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga allegate.
Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis,
Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
L'onere della prova in punto lavoro straordinario sarebbe stato a carico di parte ricorrente, ma con la rinuncia in parte qua della domanda, nulla quaestio.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 6.340,80 di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta, dal conteggio prodotto è bastato scomputare le somme relative allo straordinario rinunciato (pari a € 260,86 per il mese di luglio e ad €
1.310,03 per il mese di agosto)
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di €
[...] Parte_1
6.340,80 di cui € 604.02 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € 1.800,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta