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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/08/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina RoSAto Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2023 promoSA da:
con avv. Marco Brasiliani Parte_1
ricorrente nei confronti di con avv. Gianfranco Gallo Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica della regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, disporre in via principale:
1.l'affidamento esclusivo della minore alla madre sig.ra Persona_1
, con possibilità per la steSA di adottare autonomamente anche le Parte_1 decisioni di maggiore interesse ex art. 337 ter, comma 3, c.c. e con collocamento presso la residenza della madre, attualmente sita in Pontelongo (PD) Via Oriana Fallaci n. 97; pagina 1 di 13 2. il diritto-dovere per il sig. di vedere la figlia, secondo le modalità e Controparte_1 con i tempi che il Tribunale vorrà disporre, prevedendo che la minore poSA essere prelevata dalla dimora materna ed ivi riaccompagnata dal padre;
3. che il sig. versi alla ricorrente, per il contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia, la somma mensile di € 500,00 (Euro cinquecento//00) entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di prima comparizione delle parti, alle coordinate bancarie che saranno indicate
4. che rimborsi alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie che si Controparte_1 renderanno neceSArie per la figlia in conformità a quanto previsto di seguito: Per_1 spese mediche che non richiedono preventiva comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di euro
500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
e) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) cure dentistiche che superino il costo di euro 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
spese scolastiche che non richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura spese extrascolastiche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
5. il rimborso a carico del sig. alla sig.ra del 50% delle spese straordinarie dalla steSA già CP_1 Pt_1 sostenute per la figlia sin dal concepimento e mai versate, comprese le spese per Per_1 visite ed esami sostenute durante la gravidanza.
In via istruttoria: pagina 2 di 13 Parte ricorrente, in ragione di quanto previsto dall'art. 473 bis.2 c.p.c., atteso che le informazioni di carattere economico fornite dal nel corso del Controparte_1 procedimento RG n. 2082/2019 V.G. Tribunale di Treviso per il riconoscimento della figlia non risultano sufficientemente documentate e appaiono inverosimili e non Per_1 conferenti con il suo tenore di vita, insta affinché il Giudice adito voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio e disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e le sue reali disponibilità economiche, anche per quanto riguarda i beni (immobili e mobili registrati) che erano di sua proprietà e di cui si è spogliato in favore dei suoi familiari (padre, madre e fratello), dopo aver saputo del concepimento della figlia conferendo a tal fine delega alla Guardia di Finanza di acquisire i dati dai Per_1 sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria;
voglia inoltre disporre che il consulente tecnico d'ufficio dopo avere acquisito tutti i dati li compari secondo le linee guida “Linee guida sulla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari” redatta cura del Gruppo di Lavoro Separazioni e Divorzi della Commissione
CTU – Area Funzioni Giudiziarie del CNDCEC – maggio 2016.
Ancora in via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto, nonché della prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che sin dal giugno 2021 ha seguito il percorso di supporto alla Parte_1 genitorialità stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
2082/2019 V.G.?
2) Vero che dal giugno 2021 ha seguito il percorso di supporto Controparte_1 alla genitorialità stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
2082/2019 V.G?
3) Vero che sin dal giugno 2021 ha intrapreso il percorso di Parte_1 mediazione genitoriale proposto dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G.
n. 2082/2019 V.G.?
4) Vero che ha seguito il percorso di supporto alla genitorialità Controparte_1 stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n. 2082/2019 V.G.?
5) Vero che nel maggio 2023 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
pagina 3 di 13 6) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2023, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
7) Vero che nel maggio 2021 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
8) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2022, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
9) Vero che nel maggio 2022 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
10) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2021, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
11) Vero che pur di far trascorrere a il periodo di visita col padre stabilito dal Per_1
Tribunale di Treviso, la ricorrente aveva comunicato al che era anche Controparte_1 disposta a portargli la bimba fino a Cesena ?
12) Vero che quando ha deciso di tenere con sé per esercitare il diritto di visita, Per_1 il sig. ha preteso che la bimba gli fosse consegnata nel luogo indicato Controparte_1 dal Tribunale di Treviso all'orario indicato nel provvedimento con cui è stato definito il procedimento RG n. 2082/2019
13) Vero che la GNa ha sempre condiviso con i Servizi Sociali del Parte_1
Comune di Pontelongo le comunicazioni inoltrate al per concordare le Controparte_1 decisioni afferenti la figlia minore Per_1
14) Vero che sin dal 2020 e a tutt'oggi, si è presa cura della figlia Parte_1 [...]
, provvedendo alle sue necessità di vita e di salute, alle sue esigenze Persona_1 scolastiche, ludiche e sportive?
Si indicano come testi: - DO.SA assistente sociale presso comune di Testimone_1
Pontelongo (PD) - DO.SA , responsabile servizio assistente sociale Testimone_2 comune di Pontelongo (PD) - DO.SA , dipendente Azienda ULSS 6 Euganea, Tes_3
Distretto Padova Piovese - DO.SA , dipendente Azienda ULSS 6 Testimone_4
pagina 4 di 13 Euganea, Distretto Padova Piovese - DO.SA dipendente Azienda Testimone_5
ULSS 6 Euganea, Distretto Padova Piovese
Chiede inoltre di essere ammesso alla prova testimoniale contraria a quella eventualmente formulata da parte avversa, nei limiti in cui eSA verrà ammeSA con i medesimi testi e con altri che si riserva di indicare in seguito.
In ogni caso: Spese e compenso professionale integralmente rifusi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
- disporre l'affido congiunto e condiviso della minore Persona_1 nata a Rovigo il [...], ad [...] i genitori sotto il controllo e la
[...] vigilanza dei Servizi Sociali competenti e con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre in Pontelongo, Via Oriana Fallaci n.97, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con prelievo dal casello autostradale di Ferrara Sud alle ore 16,00 del venerdì pomeriggio e rientro allo stesso sito nella giornata di domenica alle ore 16,00. Il padre terrà la figlia con sé, altresì, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dalle ore 10,00 del primo giorno sino alle ore
16.00 dell'ultimo, comprendendovi, ad anni alterni, i giorni di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, Natale o Santo Stefano, ed il 31 Dicembre. Nei mesi estivi, il padre potrà stare con la bambina per 15 giorni anche non consecutivi.
-Disporre che il padre della minore, sig. corrisponda alla madre la Controparte_1 somma di €.300,00 (euro trecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, secondo il protocollo del
Tribunale di Padova che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, respingendo tutte le domande avversarie perché illegittime, infondate ed immotivate sia in punto di fatto, che di diritto;
ed in particolare respingendo la richiesta di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sin dal concepimento della figlia, perché la domanda è Pt_1 inammissibile in questo procedimento, oltre che infondata. In ogni caso, con integrale vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge con sentenza provvisoriamente esecutiva”” pagina 5 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 09.08.2023 la ricorrente , premesso che dall'unione Parte_1 non matrimoniale con è nata la figlia (il 01.12.2017), ha Controparte_1 Per_1 chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Treviso datato 13.04.2021 ed emesso nel procedimento n. 2082/2019 RG nel quale si disponeva l'affido della minore ai servizi sociali di Pontelongo e il suo collocamento presso la madre, si disciplinava il diritto di visita paterno e si poneva a carico del padre un contributo al mantenimento di euro 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha chiesto ora l'affido in via esclusiva a sé della minore e la rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento.
Allegava a sostegno che, dopo il provvedimento del Tribunale di Treviso, ella si era subito attivata e resa disponibile agli incontri e alle verifiche programmate dai Servizi del
Comune di Pontelongo, mentre il si era sostanzialmente disintereSAto della CP_1 questione, senza favorire le scelte neceSArie nell'interesse della minore e senza intereSArsi alle sue condizioni di vita quotidiane (ad esempio informandosi dell'andamento scolastico), non cercando mai alcun contatto telefonico con la figlia né mostrando interesse al rispetto dei tempi di visita previsti, con tutto ciò provocando grave sofferenza in depositava a sostegno le relazioni dei servizi sociali evidenziando Per_1 come dal momento dell'affidamento della minore ai s.s. le capacità genitoriali della ricorrente si siano consolidate mentre non altrettanto quelle della figura paterna, tanto che nell'ultima relazione i servizi sociali proponevano l'affido esclusivo della minore proprio alla madre;
con riguardo alle condizioni economiche rappresentava di essere al momento priva di occupazione, mentre il viveva con i genitori e, pur dichiarando di CP_1 lavorare come operaio con uno stipendio di euro 1100, svolgeva mansioni diverse e più remunerative di quelle dichiarate, essendo occupato nella società di proprietà della propria famiglia di origine.
Costituitosi in giudizio in data 11.12.2023, parte resistente contestava la ricostruzione dei fatti come svolta da controparte, opponendosi sia alla richiesta di affido esclusivo che alla richiesta di modifica dei provvedimenti economici.
Allegava a sostegno di avere sempre sostenuto economicamente la figlia e di intereSArsi
a lei, anche se in una situazione non facile a causa della distanza rispetto all'abitazione materna;
riferiva che era la madre ad impedirgli di vedere regolarmente la figlia cambiando repentinamente gli accordi, anche senza avvisare. Quanto alle questioni pagina 6 di 13 economiche riferiva che non vi erano i presupposti per una modifica non essendo mutato nulla dall'emissione del provvedimento di disciplina primaria.
All'udienza del 11.01.2024 le parti comparivano personalmente avanti al giudice delegato rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. All'esito con ordinanza del 02.02.2024 il
Giudice del. disponeva che il Servizio sociale affidatario (Pontelongo) depositasse una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare al fine di chiarire quali fossero stati gli interventi e/o i percorsi attivati e/o proposti alle parti, chiarire se tali interventi/percorsi siano in atto e se le parti vi abbiano o meno aderito e con quale esito, verificare se gli attuali provvedimenti inerenti la minore (affido ai Servizi, collocazione presso la Per_1 madre e disciplina del diritto di visita paterno come da decreto del Tribunale di Treviso del 13.04.2021 reso nella causa n. 2082/2019 RG) siano attualmente adeguati alle sue esigenze e rispondenti al suo preminente interesse con indicazione di ogni circostanza utile al fine di valutare eventuali modifiche (con particolare riferimento alla domanda della madre di affido esclusivo a sé).
All'udienza del 06.06.2024 veniva sottoposta alle parti la questione relativa alla attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale e veniva concesso un rinvio per consentire di verificare il raggiungimento di un accordo in ordine alla adesione a tale proposta, tuttavia, le parti comunicavano con le note scritte per l'udienza del 11.07.2024
l'impossibilità di concordare l'accesso al percorso. Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice fiSAva udienza di rimessione della causa al collegio al 01.04.2025.
A tale udienza veniva disposto un ulteriore rinvio per verificare nuovamente la possibilità di accesso delle parti ad un percorso di coordinazione genitoriale.
All'udienza del 30.5.2025, preso atto dell'esito negativo della possibilità per le parti di accedere alla co.ge., la causa veniva discuSA e rimeSA al collegio per la decisione.
***
1. Affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore Per_1
La ricorrente ha chiesto venga disposto l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore a sé, mentre il resistente ha chiesto l'affido condiviso.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda da un lato l'avere ella svolto con risultati positivi il percorso presso i s.s. con un recupero delle competenze genitoriali, dall'altro il sostanziale disinteresse del padre al concreto accudimento della figlia, sia morale che materiale, le sue condotte ostruzionistiche alla assunzione condivisa di scelte inerenti la vita della minore, la limitatezza delle relazioni padre-figlia, legata anche alla pagina 7 di 13 distanza della abitazione paterna.
Il resistente ha negato la ricostruzione del rapporto padre-figlia fornita dalla controparte, evidenziando di aver sempre provveduto ai bisogni della figlia e di aver mantenuto con lei una relazione positiva e caratterizzata da un forte legame affettivo, pur se in ciò ostacolato dalle condotte materne. Ha concluso evidenziando come la mera conflittualità non poSA essere motivo di un affido esclusivo.
Sul punto occorre premettere che il procedimento originario instaurato presso il Tribunale di Treviso si era concluso, sulla scorta di una valutazione negativa circa le capacità genitoriali di entrambe le parti, con l'affido della minore ai servizi sociali del luogo di residenza. Si veda sul punto pag.
7-8 decreto cit. che riprende le conclusioni cui era giunta la CTU svolta in corso di causa:
“Per quanto riguarda l'affidamento di va disposto l'affidamento della steSA ai Per_1 servizi sociali competenti per il Comune di Ponte Longo (PD), con collocazione prevalente presso la casa abitata dalla madre, attualmente sita in Ponte Longo (PD). I
Servizi avranno facoltà di dirimere le questioni relative alla gestione ordinaria della minore. Si precisa invece, con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, che la decisione avverrà in modo congiunto ad opera dei genitori, previa audizione degli da parte dei Servizi in caso di contrasto. Ove il dissidio non si ricomponga potrà essere coinvolto il Giudice tutelare ex art. c.c., nel rispetto delle facoltà e dei poteri spettanti allo stesso ex lege, ferma la possibilità per i genitori di adire l'Autorità Giudiziaria.
Ritiene infatti il Collegio di richiamare integralmente le argomentazioni condivisibili e lineari della c.t.u., ove si legge (con sottolineature apposte dal Collegio):
L'adattamento al ruolo del genitore.
Rispetto alle cure fisiche ed emotive appropriate: – la madre se ne è occupa in prima persona con l'aiuto costante del GN , il padre non può essere valutato visto Per_2
l'impossibilità il riconoscimento di tardivo. Per_1
Rispetto al rapporto educativo ed affettivo con la figlia: – entrambi faticano ad entrare empaticamente dentro ai bisogni della figlia soprattutto quando litigano tra loro in sua presenza, la madre sta facendo sviluppare alla figlia un modello di attaccamento insicuro rispetto al quale la piccola faticherà a non acquisire i modelli operativi interni che sono disadattivi;
il padre non può essere valutato pienamente anche se è evidente il trasporto di quest'ultimo per la figlia. Dal punto di vista educativo entrambi non sono valutabili ancora visto l'età evolutiva di Per_1
pagina 8 di 13 Rispetto all'importanza del processo di attaccamento-autonomia: - Le relazioni oggettuali intercorrenti tra i genitori e la figlia potrebbero evolvere in modo non sano, rendendo nel futuro difficile il percorso di separazione ed individuazione di Per_1 verso un'autentica autonomia.
Rispetto all'accettazione, da parte dei genitori, delle responsabilità connesse al proprio ruolo: – la madre sembra aver accettato totalmente le responsabilità che comporta il ruolo genitoriale atto a educare e sostenere la figlia, il padre sembra averlo fatto solo recentemente e consecutivamente al ricorso;
Rispetto al rapporto con l'altro genitore: si sono dimostrati non sempre in Parte_2 grado di gestire il conflitto.
La relazione con il figlio.
Rispetto alla capacità di anteporre i bisogni primari della figlia ai propri desideri: – entrambi non hanno dimostrato di avere una sufficiente capacità di mettere in primo piano i bisogni della figlia: il padre ha messo in primo piano il suo diritto di essere padre di e non i bisogni della figlia, la madre confonde la propria esperienza affettiva Per_1 con il GN con la relazione della figlia con il padre esprimendo la sua poca CP_1 fiducia in quest'ultimo;
Rispetto al provare empatia: – il GN non sempre è stato in grado di mettersi CP_1 nei panni della figlia, soprattutto quando anch'esso non è in grado di tutelare la figlia da presenziare a discussioni poco serene con la madre e/o con il GN;
la madre Per_2 confonde le sue emozioni con quelle della bimba seppur sia palese che sta Per_1 serenamente con il padre.
Rispetto alla capacità di mantenere una relazione di reciproco sostegno con il partner: – entrambi non si sono sostenuti reciprocamente.
L'interazione con il mondo esterno.
Di reti sociali di sostegno alla famiglia: - Sono presenti i nonni e lo zio paterno, il GN
, compagno della madre Per_2
Sia il padre che la madre dimostrano ad oggi di avere insufficienti capacità genitoriali.
Si rileva, ad oggi, la necessità di una diversa scelta rispetto all'applicazione dell'affidamento condiviso, suggerendo un affido ai Servizi Sociali del territorio di residenza della minore.” (cfr. pagine da 44 a 46 di cui alla relazione in atti).
Inoltre, vanno conseguentemente richiamate le conclusioni dell'istruttoria tecnicospecialistica, secondo cui “Considerate le insufficienti capacità genitoriali di pagina 9 di 13 entrambi i genitori e la situazione familiare già descritta sopra, si suggerisce l'affido ai servizi sociali della zona di residenza (Ulss 2 sede di Montebelluna), collocamento presso la casa della madre e con la possibilità del padre di frequentare la figlia nel periodo scolastico presso la sua abitazione a Cesena a week-end alterni dal venerdi pomeriggio a domenica pomeriggio con scambio della minore a Ferrara Sud come sperimentato in consulenza tecnica. Qualora la minore dovesse saltare dei week-end del padre per malattia certificata dalla pediatra di base lo stesso recupererà nel periodo estivo da giugno a settembre (fino anche a poter godere nel periodo estivo di 3 week-end consecutivi al mese).” (cfr. pagine 53 e 61 di cui alla relazione peritale in atti).
Le risultanze della c.t.u. trovano puntuale conferma anche all'esito di una complessiva valutazione della conflittualità continua delle parti in ordine ai più basici accordi della vita da genitori, per come emersa nel corso del giudizio”.
È da questo dato di partenza che occorre prendere le mosse per valutare, nell'ambito del presente procedimento per la modifica delle condizioni allora stabilite, se vi sia stata un recupero delle capacità genitoriali delle parti.
Alla luce della documentazione acquista agli atti, il Collegio deve rilevare che, mentre la madre ha svolto in maniera positiva il percorso presso i servizi riuscendo a superare le difficoltà iniziali che avevano portato alla adozione dell'affido ai s.s., non altrettanto può dirsi per il padre.
Nella relazione del Consultorio familiare datata 29.5.2024 risulta quanto alla madre quanto segue: “la sig.ra ha mostrato sempre un atteggiamento collaborativo sia Pt_1 rispetto ad una riflessione sulle sue modalità di rapporto con la figlia sia sul Per_1 proprio ruolo genitoriale che in questi anni è maturato. Anche nel lavoro sugli aspetti di co-genitorialità ha sempre manifestato disponibilità e una favorevole apertura alla figura paterna”. Il positivo giudizio sulla evoluzione della madre risulta anche nella precedente relazione del C.F. del 3.11.2022 (“l'adesione della sig.ra alle Pt_1
Pa disposizioni del è stata positiva in quanto si è dimostrata collaborativa durante gli incontri, mantenendo un atteggiamento adeguato con gli operatori e nei confronti del percorso stesso … in conclusione si ritiene che un affido esclusivo alla madre poSA essere una soluzione più adeguata alla gestione della quotidianità nella relazione con la figlia (es. nelle firme scolastiche e nelle autorizzazioni per le attività sportive ecc.) .
Infatti, sino ad oggi la coppia non è riuscita in autonomia ad accordarsi sulle scelte relative a , ma la madre ha dovuto interpellare i servizi per ottenere una Per_1
pagina 10 di 13 collaborazione con il padre” ).
Nelle precedenti relazioni emergeva inoltre come fosse sempre la madre la figura di riferimento nella vita quotidiana di . Per_1
Permane, invece, anche nella relazione del CF del 29.5.2024, il giudizio negativo con riguardo alla figura paterna: “l'atteggiamento del sig. resta sempre di rigidità CP_1
e ridotta disponibilità sia con il servizio che nel cercare un punto di incontro con la sig.ra con la quale il conflitto resta elevato. A seguito dell'ultimo decreto del Pt_1
02/02/2024 fino ad oggi sono stati effettuati n. 3 incontri individuali con la sig.ra
, n. 2 incontri congiunti e n. 2 colloqui non effettuati in quanto il sig. Pt_1 CP_1 in uno non ha dato disponibilità e nell'ultimo ha comunicato, a colloquio concluso, la sua impossibilità a partecipare da remoto per malattia. Il consultorio, che ha tentato un lavoro sugli aspetti di collaborazione genitoriale, anche avvalendosi della griglia del piano genitoriale (art. 473bis. 12), in cui vengono elencate le aree di accordo relative ai figli, ha trovato resistenza da parte del sig. che verbalmente ha dichiarato la CP_1 sua apertura ma che alla proposta delle date e degli orari si è mostrato inflessibile”.
Ancora il C.F. precisa come le capacità genitoriali del permangono deficitarie CP_1 anche rispetto al rapporto con la figlia, laddove riferisce che il padre, pur mostrando un buon coinvolgimento affettivo, evidenzia “una incapacità ad anteporre i bisogni primari della minore rispetto ai propri desideri, con scarsa maturazione del proprio ruolo paterno… tende a privilegiare il suo diritto di visita rispetto alle esigenze di Per_1 faticando nel comprendere sia i bisogni specifici delle fasi evolutive che le necessità pratiche della bambina”.
Tali valutazioni si pongono in continuità con quanto emerge dalle precedenti relazioni del
14.4.2022 e del 17.11.2022.
Alla luce del mancato superamento delle criticità come già evidenziate nel precedente decreto, non appare condivisibile l'affermazione di parte resistente laddove riduce la questione ad una mera situazione di conflittualità nella coppia genitoriale. E infatti, se è pur vero che la comunicazione tra le parti permane critica e il conflitto molto elevato
(situazione rispetto alla quale è stato inutilmente tentato l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale), va dato atto che dalle relazioni dei s.s. sociali emerge come la madre sia riuscita a svolgere positivamente il percorso proposto sviluppando adeguate capacità genitoriali, mentre per il padre non vi è stata rispetto al paSAto alcuna evoluzione che poSA portare oggi a un affido anche in suo favore. pagina 11 di 13 Alla luce, dunque, delle osservazioni svolte dai s.s., deve essere condivisa la proposta di questi ultimi di prevedere l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, in questo momento figura più tutelante e in grado di provvedere a svolgere i compiti di cura e accudimento di Tenuto conto del permanere dei problemi comunicativi tra le Per_1 parti appare inoltre opportuno mantenere il monitoraggio del s.s. per ulteriori 12 mesi.
Quanto al diritto di visita paterno non vi sono elementi per procedere a modifiche rispetto al calendario già stabilito, risultando il permanere di un buon attaccamento di alla Per_1 figura paterna.
2. Contributo di mantenimento.
La ricorrente chiede un aumento del contributo a euro 500 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente chiede il rigetto.
Sul punto occorre evidenziare che la situazione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente non è mutata. La sig.ra è tuttora priva di stabile occupazione, pur Pt_1 avendo svolto nel tempo dei lavori precari. Svolge attualmente attività irregolare come addetta alle pulizie e percepisce l'assegno di inclusione. Abita in locazione con un canone di euro 400.
Quanto al sig. egli continua a svolgere la medesima attività lavorativa alle CP_1 dipendenze della società di famiglia che svolgeva all'esito del precedente procedimento.
In mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, occorre confermare le condizioni già in essere.
3. Spese di lite.
In ragione dell'andamento dell'istruttoria e della reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Treviso di data 13.4.2021 così dispone:
1.Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con Persona_1 facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse ex art. 337 ter co. 3 c.c.;
2. dispone che il Servizio sociale competente mantenga il monitoraggio del nucleo familiare per 1 anno dalla pubblicazione della sentenza.
pagina 12 di 13 3.Conferma le altre condizioni di cui al decreto;
4.Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina RoSAto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina RoSAto Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2023 promoSA da:
con avv. Marco Brasiliani Parte_1
ricorrente nei confronti di con avv. Gianfranco Gallo Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica della regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, disporre in via principale:
1.l'affidamento esclusivo della minore alla madre sig.ra Persona_1
, con possibilità per la steSA di adottare autonomamente anche le Parte_1 decisioni di maggiore interesse ex art. 337 ter, comma 3, c.c. e con collocamento presso la residenza della madre, attualmente sita in Pontelongo (PD) Via Oriana Fallaci n. 97; pagina 1 di 13 2. il diritto-dovere per il sig. di vedere la figlia, secondo le modalità e Controparte_1 con i tempi che il Tribunale vorrà disporre, prevedendo che la minore poSA essere prelevata dalla dimora materna ed ivi riaccompagnata dal padre;
3. che il sig. versi alla ricorrente, per il contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia, la somma mensile di € 500,00 (Euro cinquecento//00) entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di prima comparizione delle parti, alle coordinate bancarie che saranno indicate
4. che rimborsi alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie che si Controparte_1 renderanno neceSArie per la figlia in conformità a quanto previsto di seguito: Per_1 spese mediche che non richiedono preventiva comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di euro
500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario nazionale;
e) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) cure dentistiche che superino il costo di euro 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
spese scolastiche che non richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura spese extrascolastiche che richiedono la preventiva comunicazione all'altro genitore: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
5. il rimborso a carico del sig. alla sig.ra del 50% delle spese straordinarie dalla steSA già CP_1 Pt_1 sostenute per la figlia sin dal concepimento e mai versate, comprese le spese per Per_1 visite ed esami sostenute durante la gravidanza.
In via istruttoria: pagina 2 di 13 Parte ricorrente, in ragione di quanto previsto dall'art. 473 bis.2 c.p.c., atteso che le informazioni di carattere economico fornite dal nel corso del Controparte_1 procedimento RG n. 2082/2019 V.G. Tribunale di Treviso per il riconoscimento della figlia non risultano sufficientemente documentate e appaiono inverosimili e non Per_1 conferenti con il suo tenore di vita, insta affinché il Giudice adito voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio e disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e le sue reali disponibilità economiche, anche per quanto riguarda i beni (immobili e mobili registrati) che erano di sua proprietà e di cui si è spogliato in favore dei suoi familiari (padre, madre e fratello), dopo aver saputo del concepimento della figlia conferendo a tal fine delega alla Guardia di Finanza di acquisire i dati dai Per_1 sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria;
voglia inoltre disporre che il consulente tecnico d'ufficio dopo avere acquisito tutti i dati li compari secondo le linee guida “Linee guida sulla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari” redatta cura del Gruppo di Lavoro Separazioni e Divorzi della Commissione
CTU – Area Funzioni Giudiziarie del CNDCEC – maggio 2016.
Ancora in via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto, nonché della prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che sin dal giugno 2021 ha seguito il percorso di supporto alla Parte_1 genitorialità stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
2082/2019 V.G.?
2) Vero che dal giugno 2021 ha seguito il percorso di supporto Controparte_1 alla genitorialità stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
2082/2019 V.G?
3) Vero che sin dal giugno 2021 ha intrapreso il percorso di Parte_1 mediazione genitoriale proposto dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G.
n. 2082/2019 V.G.?
4) Vero che ha seguito il percorso di supporto alla genitorialità Controparte_1 stabilito dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n. 2082/2019 V.G.?
5) Vero che nel maggio 2023 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
pagina 3 di 13 6) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2023, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
7) Vero che nel maggio 2021 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
8) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2022, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
9) Vero che nel maggio 2022 la GNa comunicava via mail al Parte_1
il piano per organizzare il periodo di vacanze estive di col Controparte_1 Per_1 papà?
10) Vero che, nonostante l'intervento dei servizi sociali del comune di Pontelongo nell'estate 2021, il sig. ha trascorso una settimana con la figlia Controparte_1
in luogo delle due stabilite dal Tribunale di Treviso e proposte dai Servizi? Per_1
11) Vero che pur di far trascorrere a il periodo di visita col padre stabilito dal Per_1
Tribunale di Treviso, la ricorrente aveva comunicato al che era anche Controparte_1 disposta a portargli la bimba fino a Cesena ?
12) Vero che quando ha deciso di tenere con sé per esercitare il diritto di visita, Per_1 il sig. ha preteso che la bimba gli fosse consegnata nel luogo indicato Controparte_1 dal Tribunale di Treviso all'orario indicato nel provvedimento con cui è stato definito il procedimento RG n. 2082/2019
13) Vero che la GNa ha sempre condiviso con i Servizi Sociali del Parte_1
Comune di Pontelongo le comunicazioni inoltrate al per concordare le Controparte_1 decisioni afferenti la figlia minore Per_1
14) Vero che sin dal 2020 e a tutt'oggi, si è presa cura della figlia Parte_1 [...]
, provvedendo alle sue necessità di vita e di salute, alle sue esigenze Persona_1 scolastiche, ludiche e sportive?
Si indicano come testi: - DO.SA assistente sociale presso comune di Testimone_1
Pontelongo (PD) - DO.SA , responsabile servizio assistente sociale Testimone_2 comune di Pontelongo (PD) - DO.SA , dipendente Azienda ULSS 6 Euganea, Tes_3
Distretto Padova Piovese - DO.SA , dipendente Azienda ULSS 6 Testimone_4
pagina 4 di 13 Euganea, Distretto Padova Piovese - DO.SA dipendente Azienda Testimone_5
ULSS 6 Euganea, Distretto Padova Piovese
Chiede inoltre di essere ammesso alla prova testimoniale contraria a quella eventualmente formulata da parte avversa, nei limiti in cui eSA verrà ammeSA con i medesimi testi e con altri che si riserva di indicare in seguito.
In ogni caso: Spese e compenso professionale integralmente rifusi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
- disporre l'affido congiunto e condiviso della minore Persona_1 nata a Rovigo il [...], ad [...] i genitori sotto il controllo e la
[...] vigilanza dei Servizi Sociali competenti e con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre in Pontelongo, Via Oriana Fallaci n.97, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con prelievo dal casello autostradale di Ferrara Sud alle ore 16,00 del venerdì pomeriggio e rientro allo stesso sito nella giornata di domenica alle ore 16,00. Il padre terrà la figlia con sé, altresì, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, dalle ore 10,00 del primo giorno sino alle ore
16.00 dell'ultimo, comprendendovi, ad anni alterni, i giorni di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, Natale o Santo Stefano, ed il 31 Dicembre. Nei mesi estivi, il padre potrà stare con la bambina per 15 giorni anche non consecutivi.
-Disporre che il padre della minore, sig. corrisponda alla madre la Controparte_1 somma di €.300,00 (euro trecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, secondo il protocollo del
Tribunale di Padova che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, respingendo tutte le domande avversarie perché illegittime, infondate ed immotivate sia in punto di fatto, che di diritto;
ed in particolare respingendo la richiesta di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sin dal concepimento della figlia, perché la domanda è Pt_1 inammissibile in questo procedimento, oltre che infondata. In ogni caso, con integrale vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge con sentenza provvisoriamente esecutiva”” pagina 5 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 09.08.2023 la ricorrente , premesso che dall'unione Parte_1 non matrimoniale con è nata la figlia (il 01.12.2017), ha Controparte_1 Per_1 chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Treviso datato 13.04.2021 ed emesso nel procedimento n. 2082/2019 RG nel quale si disponeva l'affido della minore ai servizi sociali di Pontelongo e il suo collocamento presso la madre, si disciplinava il diritto di visita paterno e si poneva a carico del padre un contributo al mantenimento di euro 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha chiesto ora l'affido in via esclusiva a sé della minore e la rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento.
Allegava a sostegno che, dopo il provvedimento del Tribunale di Treviso, ella si era subito attivata e resa disponibile agli incontri e alle verifiche programmate dai Servizi del
Comune di Pontelongo, mentre il si era sostanzialmente disintereSAto della CP_1 questione, senza favorire le scelte neceSArie nell'interesse della minore e senza intereSArsi alle sue condizioni di vita quotidiane (ad esempio informandosi dell'andamento scolastico), non cercando mai alcun contatto telefonico con la figlia né mostrando interesse al rispetto dei tempi di visita previsti, con tutto ciò provocando grave sofferenza in depositava a sostegno le relazioni dei servizi sociali evidenziando Per_1 come dal momento dell'affidamento della minore ai s.s. le capacità genitoriali della ricorrente si siano consolidate mentre non altrettanto quelle della figura paterna, tanto che nell'ultima relazione i servizi sociali proponevano l'affido esclusivo della minore proprio alla madre;
con riguardo alle condizioni economiche rappresentava di essere al momento priva di occupazione, mentre il viveva con i genitori e, pur dichiarando di CP_1 lavorare come operaio con uno stipendio di euro 1100, svolgeva mansioni diverse e più remunerative di quelle dichiarate, essendo occupato nella società di proprietà della propria famiglia di origine.
Costituitosi in giudizio in data 11.12.2023, parte resistente contestava la ricostruzione dei fatti come svolta da controparte, opponendosi sia alla richiesta di affido esclusivo che alla richiesta di modifica dei provvedimenti economici.
Allegava a sostegno di avere sempre sostenuto economicamente la figlia e di intereSArsi
a lei, anche se in una situazione non facile a causa della distanza rispetto all'abitazione materna;
riferiva che era la madre ad impedirgli di vedere regolarmente la figlia cambiando repentinamente gli accordi, anche senza avvisare. Quanto alle questioni pagina 6 di 13 economiche riferiva che non vi erano i presupposti per una modifica non essendo mutato nulla dall'emissione del provvedimento di disciplina primaria.
All'udienza del 11.01.2024 le parti comparivano personalmente avanti al giudice delegato rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. All'esito con ordinanza del 02.02.2024 il
Giudice del. disponeva che il Servizio sociale affidatario (Pontelongo) depositasse una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare al fine di chiarire quali fossero stati gli interventi e/o i percorsi attivati e/o proposti alle parti, chiarire se tali interventi/percorsi siano in atto e se le parti vi abbiano o meno aderito e con quale esito, verificare se gli attuali provvedimenti inerenti la minore (affido ai Servizi, collocazione presso la Per_1 madre e disciplina del diritto di visita paterno come da decreto del Tribunale di Treviso del 13.04.2021 reso nella causa n. 2082/2019 RG) siano attualmente adeguati alle sue esigenze e rispondenti al suo preminente interesse con indicazione di ogni circostanza utile al fine di valutare eventuali modifiche (con particolare riferimento alla domanda della madre di affido esclusivo a sé).
All'udienza del 06.06.2024 veniva sottoposta alle parti la questione relativa alla attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale e veniva concesso un rinvio per consentire di verificare il raggiungimento di un accordo in ordine alla adesione a tale proposta, tuttavia, le parti comunicavano con le note scritte per l'udienza del 11.07.2024
l'impossibilità di concordare l'accesso al percorso. Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice fiSAva udienza di rimessione della causa al collegio al 01.04.2025.
A tale udienza veniva disposto un ulteriore rinvio per verificare nuovamente la possibilità di accesso delle parti ad un percorso di coordinazione genitoriale.
All'udienza del 30.5.2025, preso atto dell'esito negativo della possibilità per le parti di accedere alla co.ge., la causa veniva discuSA e rimeSA al collegio per la decisione.
***
1. Affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore Per_1
La ricorrente ha chiesto venga disposto l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore a sé, mentre il resistente ha chiesto l'affido condiviso.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda da un lato l'avere ella svolto con risultati positivi il percorso presso i s.s. con un recupero delle competenze genitoriali, dall'altro il sostanziale disinteresse del padre al concreto accudimento della figlia, sia morale che materiale, le sue condotte ostruzionistiche alla assunzione condivisa di scelte inerenti la vita della minore, la limitatezza delle relazioni padre-figlia, legata anche alla pagina 7 di 13 distanza della abitazione paterna.
Il resistente ha negato la ricostruzione del rapporto padre-figlia fornita dalla controparte, evidenziando di aver sempre provveduto ai bisogni della figlia e di aver mantenuto con lei una relazione positiva e caratterizzata da un forte legame affettivo, pur se in ciò ostacolato dalle condotte materne. Ha concluso evidenziando come la mera conflittualità non poSA essere motivo di un affido esclusivo.
Sul punto occorre premettere che il procedimento originario instaurato presso il Tribunale di Treviso si era concluso, sulla scorta di una valutazione negativa circa le capacità genitoriali di entrambe le parti, con l'affido della minore ai servizi sociali del luogo di residenza. Si veda sul punto pag.
7-8 decreto cit. che riprende le conclusioni cui era giunta la CTU svolta in corso di causa:
“Per quanto riguarda l'affidamento di va disposto l'affidamento della steSA ai Per_1 servizi sociali competenti per il Comune di Ponte Longo (PD), con collocazione prevalente presso la casa abitata dalla madre, attualmente sita in Ponte Longo (PD). I
Servizi avranno facoltà di dirimere le questioni relative alla gestione ordinaria della minore. Si precisa invece, con riguardo alle decisioni di straordinaria amministrazione, che la decisione avverrà in modo congiunto ad opera dei genitori, previa audizione degli da parte dei Servizi in caso di contrasto. Ove il dissidio non si ricomponga potrà essere coinvolto il Giudice tutelare ex art. c.c., nel rispetto delle facoltà e dei poteri spettanti allo stesso ex lege, ferma la possibilità per i genitori di adire l'Autorità Giudiziaria.
Ritiene infatti il Collegio di richiamare integralmente le argomentazioni condivisibili e lineari della c.t.u., ove si legge (con sottolineature apposte dal Collegio):
L'adattamento al ruolo del genitore.
Rispetto alle cure fisiche ed emotive appropriate: – la madre se ne è occupa in prima persona con l'aiuto costante del GN , il padre non può essere valutato visto Per_2
l'impossibilità il riconoscimento di tardivo. Per_1
Rispetto al rapporto educativo ed affettivo con la figlia: – entrambi faticano ad entrare empaticamente dentro ai bisogni della figlia soprattutto quando litigano tra loro in sua presenza, la madre sta facendo sviluppare alla figlia un modello di attaccamento insicuro rispetto al quale la piccola faticherà a non acquisire i modelli operativi interni che sono disadattivi;
il padre non può essere valutato pienamente anche se è evidente il trasporto di quest'ultimo per la figlia. Dal punto di vista educativo entrambi non sono valutabili ancora visto l'età evolutiva di Per_1
pagina 8 di 13 Rispetto all'importanza del processo di attaccamento-autonomia: - Le relazioni oggettuali intercorrenti tra i genitori e la figlia potrebbero evolvere in modo non sano, rendendo nel futuro difficile il percorso di separazione ed individuazione di Per_1 verso un'autentica autonomia.
Rispetto all'accettazione, da parte dei genitori, delle responsabilità connesse al proprio ruolo: – la madre sembra aver accettato totalmente le responsabilità che comporta il ruolo genitoriale atto a educare e sostenere la figlia, il padre sembra averlo fatto solo recentemente e consecutivamente al ricorso;
Rispetto al rapporto con l'altro genitore: si sono dimostrati non sempre in Parte_2 grado di gestire il conflitto.
La relazione con il figlio.
Rispetto alla capacità di anteporre i bisogni primari della figlia ai propri desideri: – entrambi non hanno dimostrato di avere una sufficiente capacità di mettere in primo piano i bisogni della figlia: il padre ha messo in primo piano il suo diritto di essere padre di e non i bisogni della figlia, la madre confonde la propria esperienza affettiva Per_1 con il GN con la relazione della figlia con il padre esprimendo la sua poca CP_1 fiducia in quest'ultimo;
Rispetto al provare empatia: – il GN non sempre è stato in grado di mettersi CP_1 nei panni della figlia, soprattutto quando anch'esso non è in grado di tutelare la figlia da presenziare a discussioni poco serene con la madre e/o con il GN;
la madre Per_2 confonde le sue emozioni con quelle della bimba seppur sia palese che sta Per_1 serenamente con il padre.
Rispetto alla capacità di mantenere una relazione di reciproco sostegno con il partner: – entrambi non si sono sostenuti reciprocamente.
L'interazione con il mondo esterno.
Di reti sociali di sostegno alla famiglia: - Sono presenti i nonni e lo zio paterno, il GN
, compagno della madre Per_2
Sia il padre che la madre dimostrano ad oggi di avere insufficienti capacità genitoriali.
Si rileva, ad oggi, la necessità di una diversa scelta rispetto all'applicazione dell'affidamento condiviso, suggerendo un affido ai Servizi Sociali del territorio di residenza della minore.” (cfr. pagine da 44 a 46 di cui alla relazione in atti).
Inoltre, vanno conseguentemente richiamate le conclusioni dell'istruttoria tecnicospecialistica, secondo cui “Considerate le insufficienti capacità genitoriali di pagina 9 di 13 entrambi i genitori e la situazione familiare già descritta sopra, si suggerisce l'affido ai servizi sociali della zona di residenza (Ulss 2 sede di Montebelluna), collocamento presso la casa della madre e con la possibilità del padre di frequentare la figlia nel periodo scolastico presso la sua abitazione a Cesena a week-end alterni dal venerdi pomeriggio a domenica pomeriggio con scambio della minore a Ferrara Sud come sperimentato in consulenza tecnica. Qualora la minore dovesse saltare dei week-end del padre per malattia certificata dalla pediatra di base lo stesso recupererà nel periodo estivo da giugno a settembre (fino anche a poter godere nel periodo estivo di 3 week-end consecutivi al mese).” (cfr. pagine 53 e 61 di cui alla relazione peritale in atti).
Le risultanze della c.t.u. trovano puntuale conferma anche all'esito di una complessiva valutazione della conflittualità continua delle parti in ordine ai più basici accordi della vita da genitori, per come emersa nel corso del giudizio”.
È da questo dato di partenza che occorre prendere le mosse per valutare, nell'ambito del presente procedimento per la modifica delle condizioni allora stabilite, se vi sia stata un recupero delle capacità genitoriali delle parti.
Alla luce della documentazione acquista agli atti, il Collegio deve rilevare che, mentre la madre ha svolto in maniera positiva il percorso presso i servizi riuscendo a superare le difficoltà iniziali che avevano portato alla adozione dell'affido ai s.s., non altrettanto può dirsi per il padre.
Nella relazione del Consultorio familiare datata 29.5.2024 risulta quanto alla madre quanto segue: “la sig.ra ha mostrato sempre un atteggiamento collaborativo sia Pt_1 rispetto ad una riflessione sulle sue modalità di rapporto con la figlia sia sul Per_1 proprio ruolo genitoriale che in questi anni è maturato. Anche nel lavoro sugli aspetti di co-genitorialità ha sempre manifestato disponibilità e una favorevole apertura alla figura paterna”. Il positivo giudizio sulla evoluzione della madre risulta anche nella precedente relazione del C.F. del 3.11.2022 (“l'adesione della sig.ra alle Pt_1
Pa disposizioni del è stata positiva in quanto si è dimostrata collaborativa durante gli incontri, mantenendo un atteggiamento adeguato con gli operatori e nei confronti del percorso stesso … in conclusione si ritiene che un affido esclusivo alla madre poSA essere una soluzione più adeguata alla gestione della quotidianità nella relazione con la figlia (es. nelle firme scolastiche e nelle autorizzazioni per le attività sportive ecc.) .
Infatti, sino ad oggi la coppia non è riuscita in autonomia ad accordarsi sulle scelte relative a , ma la madre ha dovuto interpellare i servizi per ottenere una Per_1
pagina 10 di 13 collaborazione con il padre” ).
Nelle precedenti relazioni emergeva inoltre come fosse sempre la madre la figura di riferimento nella vita quotidiana di . Per_1
Permane, invece, anche nella relazione del CF del 29.5.2024, il giudizio negativo con riguardo alla figura paterna: “l'atteggiamento del sig. resta sempre di rigidità CP_1
e ridotta disponibilità sia con il servizio che nel cercare un punto di incontro con la sig.ra con la quale il conflitto resta elevato. A seguito dell'ultimo decreto del Pt_1
02/02/2024 fino ad oggi sono stati effettuati n. 3 incontri individuali con la sig.ra
, n. 2 incontri congiunti e n. 2 colloqui non effettuati in quanto il sig. Pt_1 CP_1 in uno non ha dato disponibilità e nell'ultimo ha comunicato, a colloquio concluso, la sua impossibilità a partecipare da remoto per malattia. Il consultorio, che ha tentato un lavoro sugli aspetti di collaborazione genitoriale, anche avvalendosi della griglia del piano genitoriale (art. 473bis. 12), in cui vengono elencate le aree di accordo relative ai figli, ha trovato resistenza da parte del sig. che verbalmente ha dichiarato la CP_1 sua apertura ma che alla proposta delle date e degli orari si è mostrato inflessibile”.
Ancora il C.F. precisa come le capacità genitoriali del permangono deficitarie CP_1 anche rispetto al rapporto con la figlia, laddove riferisce che il padre, pur mostrando un buon coinvolgimento affettivo, evidenzia “una incapacità ad anteporre i bisogni primari della minore rispetto ai propri desideri, con scarsa maturazione del proprio ruolo paterno… tende a privilegiare il suo diritto di visita rispetto alle esigenze di Per_1 faticando nel comprendere sia i bisogni specifici delle fasi evolutive che le necessità pratiche della bambina”.
Tali valutazioni si pongono in continuità con quanto emerge dalle precedenti relazioni del
14.4.2022 e del 17.11.2022.
Alla luce del mancato superamento delle criticità come già evidenziate nel precedente decreto, non appare condivisibile l'affermazione di parte resistente laddove riduce la questione ad una mera situazione di conflittualità nella coppia genitoriale. E infatti, se è pur vero che la comunicazione tra le parti permane critica e il conflitto molto elevato
(situazione rispetto alla quale è stato inutilmente tentato l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale), va dato atto che dalle relazioni dei s.s. sociali emerge come la madre sia riuscita a svolgere positivamente il percorso proposto sviluppando adeguate capacità genitoriali, mentre per il padre non vi è stata rispetto al paSAto alcuna evoluzione che poSA portare oggi a un affido anche in suo favore. pagina 11 di 13 Alla luce, dunque, delle osservazioni svolte dai s.s., deve essere condivisa la proposta di questi ultimi di prevedere l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, in questo momento figura più tutelante e in grado di provvedere a svolgere i compiti di cura e accudimento di Tenuto conto del permanere dei problemi comunicativi tra le Per_1 parti appare inoltre opportuno mantenere il monitoraggio del s.s. per ulteriori 12 mesi.
Quanto al diritto di visita paterno non vi sono elementi per procedere a modifiche rispetto al calendario già stabilito, risultando il permanere di un buon attaccamento di alla Per_1 figura paterna.
2. Contributo di mantenimento.
La ricorrente chiede un aumento del contributo a euro 500 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente chiede il rigetto.
Sul punto occorre evidenziare che la situazione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente non è mutata. La sig.ra è tuttora priva di stabile occupazione, pur Pt_1 avendo svolto nel tempo dei lavori precari. Svolge attualmente attività irregolare come addetta alle pulizie e percepisce l'assegno di inclusione. Abita in locazione con un canone di euro 400.
Quanto al sig. egli continua a svolgere la medesima attività lavorativa alle CP_1 dipendenze della società di famiglia che svolgeva all'esito del precedente procedimento.
In mancanza di elementi nuovi sopravvenuti, occorre confermare le condizioni già in essere.
3. Spese di lite.
In ragione dell'andamento dell'istruttoria e della reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Treviso di data 13.4.2021 così dispone:
1.Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con Persona_1 facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse ex art. 337 ter co. 3 c.c.;
2. dispone che il Servizio sociale competente mantenga il monitoraggio del nucleo familiare per 1 anno dalla pubblicazione della sentenza.
pagina 12 di 13 3.Conferma le altre condizioni di cui al decreto;
4.Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina RoSAto
pagina 13 di 13