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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N 5368/2024 R.G.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°5368/2024 contenzioso vertente
TRA
e , rappresentatati e difesi Parte_1 Parte_2 dall' avv. Medina Francesco
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabrizia Florio, M. AD Berloco
CONVENUTO
avente ad oggetto: Opposizione a ordinanze di ingiunzione n
OI-001347123 e OI-001347672
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.05.2024 la parte ricorrente in epigrafe, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d' inefficacia delle ordinanze di ingiunzione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere in considerazione dell' annullamento delle ordinanze di ingiunzione n OI-001347123 e OI-001347672.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su concorde richiesta delle parti, poiché costituisce fatto pacifico l'avvenuto annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' avvenuto annullamento degli atti opposti di cui ha dato atto la difesa dell' e che emerge del resto dalla CP_1 documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Le spese di lite vanno in parte compensate, stante il contegno processuale dell' che ha comunque consentito la CP_1 sollecita definizione del giudizio, mentre per la restante parte vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 6.5.2024 da e Parte_1 Parte_3 contro ,così provvede: CP_1
a)- Dichiara cessata la materia del contendere e per l' effetto inefficaci le ordinanze di ingiunzione n OI-001347123
e OI-001347672 opposte.
b)- Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della residua parte, liquidata in complessivi EURO
1.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto e pagato, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell' avv Medina Francesco ex art 93 c.p.c..
Lecce, 15.10.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°5368/2024 contenzioso vertente
TRA
e , rappresentatati e difesi Parte_1 Parte_2 dall' avv. Medina Francesco
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabrizia Florio, M. AD Berloco
CONVENUTO
avente ad oggetto: Opposizione a ordinanze di ingiunzione n
OI-001347123 e OI-001347672
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.05.2024 la parte ricorrente in epigrafe, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d' inefficacia delle ordinanze di ingiunzione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere in considerazione dell' annullamento delle ordinanze di ingiunzione n OI-001347123 e OI-001347672.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su concorde richiesta delle parti, poiché costituisce fatto pacifico l'avvenuto annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' avvenuto annullamento degli atti opposti di cui ha dato atto la difesa dell' e che emerge del resto dalla CP_1 documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Le spese di lite vanno in parte compensate, stante il contegno processuale dell' che ha comunque consentito la CP_1 sollecita definizione del giudizio, mentre per la restante parte vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 6.5.2024 da e Parte_1 Parte_3 contro ,così provvede: CP_1
a)- Dichiara cessata la materia del contendere e per l' effetto inefficaci le ordinanze di ingiunzione n OI-001347123
e OI-001347672 opposte.
b)- Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della residua parte, liquidata in complessivi EURO
1.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto e pagato, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell' avv Medina Francesco ex art 93 c.p.c..
Lecce, 15.10.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)