Articolo 1 della Legge 11 marzo 1953, n. 206
Articolo 2
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29 aprile 1953
Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Acciai in nastri laminati a caldo Per la fabbricazione di tubi saldati kg. 500 1 anno Conchiglie gregge Per la produzione di cammei kg. 100 1 anno Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da piu' fili elementari di qualsiasi diametro Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati kg. 500 2 anni Essenza di trementina Per la fabbricazione di canfora sintetica kg. 500 6 mesi Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi Per la fabbricazione di porta- abiti, sediame ed altri articoli dell'artigianato kg. 500 1 anno Luppolo Per la fabbricazione della birra kg. 50 1 anno Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco) Per la fabbricazione ed il condizionamento di sigarette nel quantitativo occorrente alla produzine ed al condizionamento di n. 10.000 sigarette 6 mesi Minerali di berillio (glucinio) Per la produzione di leghe di rame e berillio kg. 500 1 anno Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili kg. 100 6 mesi Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico Per la produzione di etifluido miscela al piombo tetraetile kg. 100 di ciascuna materia prima 6 mesi
Entrata in vigore il 29 aprile 1953