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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 2168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2168 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.04.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Caterina Albano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Argine Destro
Calopinace, n. 3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16.11.1967, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Giuseppina Strangio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Fra Gesualdo
Malacrinò, n. 47, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 31.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 10.08.1991, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 536, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1991;
1 considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 10.08.1991; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (12.06.1993), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (07.11.2002), Persona_2 maggiorenne, e (30.12.2007) ancora minorenne;
Per_3
letta il decreto n. 237/2018 depositato il 26.07.2018, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in pari data;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 31.07.2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 536, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1991, alle seguenti condizioni:
1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Reggio Calabria in data 10.8.1991 e trascritto sul registro degli atti di
2 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n. 536 parte 2 serie A anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) MODIFICARE LE CONDIZIONI dell'omologa di separazione consensuale, come concordate dalle parti, nel seguente modo:
a) il figlio , unico minore, è affidato a entrambi i genitori secondo le Per_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Reggio Calabria via Prov. Trunca n. 11.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative Per_3 all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del ragazzo. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata su per le Per_3 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. potrà frequentare liberamente e senza limite alcuno il figlio CP_1
ovviamente tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali di Per_3 quest'ultimo;
c) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 250,00 CP_1 T_ quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versare entro il Per_3 giorno 5 di ogni mese su CC bancario intestato alla sig.ra come in uso, nonché T_ la somma di euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su CC bancario intestato alla sig.ra come in uso, quale mantenimento ordinario per il figlio T_
, ormai maggiorenne e al momento assunto con contratto di lavoro a Persona_2 tempo determinato, fino a quando il ragazzo sarà assunto con contratto a tempo indeterminato e raggiungerà piena autonomia anche allocativa;
d) le somme dovute per l'assegno ai figli saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
e) i ricorrenti prendono atto del protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria relativamente a tutte le spese per i figli;
f) entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese straordinarie per ciascuno dei figli – e – nella misura del 50%, secondo le regole contenute nel Per_3 Per_2 citato protocollo e sino alla loro indipendenza;
g) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
3) DISPORRE che la rata mensile del mutuo, stipulato da entrambi i coniugi con
Banco di Napoli spa e gravante sull'immobile di proprietà della sig.ra (già casa T_
3 coniugale in via Ciccarello n. 66), sarà pagata dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione prevista per il mese di febbraio 2039; dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2168 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.04.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Caterina Albano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Argine Destro
Calopinace, n. 3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16.11.1967, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Giuseppina Strangio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Fra Gesualdo
Malacrinò, n. 47, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 31.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 10.08.1991, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 536, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1991;
1 considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 10.08.1991; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (12.06.1993), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (07.11.2002), Persona_2 maggiorenne, e (30.12.2007) ancora minorenne;
Per_3
letta il decreto n. 237/2018 depositato il 26.07.2018, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in pari data;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 31.07.2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 536, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1991, alle seguenti condizioni:
1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Reggio Calabria in data 10.8.1991 e trascritto sul registro degli atti di
2 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto n. 536 parte 2 serie A anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) MODIFICARE LE CONDIZIONI dell'omologa di separazione consensuale, come concordate dalle parti, nel seguente modo:
a) il figlio , unico minore, è affidato a entrambi i genitori secondo le Per_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Reggio Calabria via Prov. Trunca n. 11.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative Per_3 all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del ragazzo. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata su per le Per_3 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) il sig. potrà frequentare liberamente e senza limite alcuno il figlio CP_1
ovviamente tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali di Per_3 quest'ultimo;
c) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 250,00 CP_1 T_ quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versare entro il Per_3 giorno 5 di ogni mese su CC bancario intestato alla sig.ra come in uso, nonché T_ la somma di euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su CC bancario intestato alla sig.ra come in uso, quale mantenimento ordinario per il figlio T_
, ormai maggiorenne e al momento assunto con contratto di lavoro a Persona_2 tempo determinato, fino a quando il ragazzo sarà assunto con contratto a tempo indeterminato e raggiungerà piena autonomia anche allocativa;
d) le somme dovute per l'assegno ai figli saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
e) i ricorrenti prendono atto del protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria relativamente a tutte le spese per i figli;
f) entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese straordinarie per ciascuno dei figli – e – nella misura del 50%, secondo le regole contenute nel Per_3 Per_2 citato protocollo e sino alla loro indipendenza;
g) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
3) DISPORRE che la rata mensile del mutuo, stipulato da entrambi i coniugi con
Banco di Napoli spa e gravante sull'immobile di proprietà della sig.ra (già casa T_
3 coniugale in via Ciccarello n. 66), sarà pagata dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione prevista per il mese di febbraio 2039; dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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