Articolo 5 della Legge 17 ottobre 1952, n. 1502
Articolo 4
Versione
7 dicembre 1952
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione della entrata ed a quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1952