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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marsella, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Coscarella, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2
IO Fanigliuolo, terzo;
oggetto: retribuzione.
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 6.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'1.5.2016 al 31.12.2022, con qualifica di “conduttore di impianti termini e di generatori di vapori” ed inquadramento nel livello 4 del CCNL metalmeccanica-industria, ciò presso l'ospedale di San Cesario di Lecce, osservando durante l'intero periodo lavorativo “turni di 7 ore e 12 minuti, per l'esigenza rappresentata dall' Lecce di equiparare i turni dei lavoratori della con quelli Pt_2 CP_1
Part osservati dai dipendenti , con i quali lavoravano in sinergia”; sul presupposto di “aver svolto un numero di ore superiore a quelle per le quali è stato retribuito”, facendo leva sui conteggi acclusi al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare la società convenuta al pagamento di euro 10.325,55 (di cui euro 7.131,17 a titolo di lavoro straordinario al
25%, euro 2.954,96 per lavoro straordinario al 50%, euro 570,36 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto) oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della corrispondente posizione previdenziale e con vittoria di spese.
1 La società convenuta, costituitasi, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della parte ricorrente al pagamento di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituito l'istituto previdenziale che ha così concluso: “… nel caso di accertata fondatezza della domanda, condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali
CP_ dovuti all' nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dalla parte resistente, laddove l'atto introduttivo individua in maniera specifica le ragioni a fondamento della pretesa retributiva azionata, come accennato, imperniata sull'espletamento di attività lavorativa secondo un orario assertivamente eccedente rispetto a quello remunerato in busta paga, nei termini meglio illustrati nei conteggi acclusi allo stesso atto introduttivo.
Tanto premesso, assorbente e decisivo rilievo in termini preclusivi all'accoglimento della domanda attorea assume la considerazione che, a fronte delle allegazioni di cui al ricorso che indicano (quale presupposto delle differenze retributive per lavoro straordinario rivendicate) lo svolgimento di attività lavorativa secondo turni giornalieri di 7 ore e 12 minuti, anziché di 6 ore e
40 minuti, (segnatamente, lo svolgimento di attività lavorativa “per una quantità di ore eccedente quella posta alla base del calcolo della retribuzione mensile, che veniva calcolata considerando
6 ore e 40 minuti al giorno, così come si evince dalle buste paga allegate”) e delle annotazioni risultanti dalle buste paga in atti (in difetto di contestazioni in ordine alla corresponsione dei relativi importi), non vi sia in radice modo di accertare e stabilire che il ricorrente possa aver prestato lavoro straordinario per un numero di ore superiore a quello debitamente retribuito (e su ciò validamente fondare la pretesa creditoria azionata), laddove dette buste paga contabilizzano la remunerazione di ore di straordinario in termini, mese per mese, eccedenti rispetto alla differenza di orario di lavoro scaturente dall'effettuazione di turni giornalieri di 7 ore e 12 minuti (anziché di
6 ore e 40 minuti).
2 Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono (assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione dedotta in lite), difettando precipue allegazioni da cui possa trarsi lo svolgimento di
(ulteriori) ore di lavoro straordinario non già retribuite, la domanda proposta dal non può Pt_1
che risultare, per ciò solo, priva di sbocco.
Ugualmente da disattendere è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte convenuta, stante il difetto di allegazione, tanto con riferimento ai precipui elementi da cui desumere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (atteso, peraltro, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata, non può di per sé essere ritenuta condotta rimproverabile), quanto alla sussistenza del danno.
Né vi è modo di addivenire alla condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha in termini del tutto convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Fondandosi, in ogni caso, la domanda giudiziale al vaglio sulla valorizzazione (quale fatto costitutivo del diritto alle differenze di retribuzione rivendicate) dello svolgimento di turni di lavoro con modalità temporali diverse rispetto alle previsioni contrattuali, in termini potenzialmente utili a supportare le pretese creditorie azionate, non è, pertanto, nel caso configurabile alcun abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
3 Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 6.6.2024, nei Parte_1
CP_ confronti di e nel contraddittorio con l' nonché pronunciando sulla domanda CP_1
proposta in via riconvenzionale da nei confronti di con memoria di CP_1 Parte_1
costituzione depositata il 28.12.2024, così provvede: rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 25 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marsella, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Coscarella, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2
IO Fanigliuolo, terzo;
oggetto: retribuzione.
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 6.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'1.5.2016 al 31.12.2022, con qualifica di “conduttore di impianti termini e di generatori di vapori” ed inquadramento nel livello 4 del CCNL metalmeccanica-industria, ciò presso l'ospedale di San Cesario di Lecce, osservando durante l'intero periodo lavorativo “turni di 7 ore e 12 minuti, per l'esigenza rappresentata dall' Lecce di equiparare i turni dei lavoratori della con quelli Pt_2 CP_1
Part osservati dai dipendenti , con i quali lavoravano in sinergia”; sul presupposto di “aver svolto un numero di ore superiore a quelle per le quali è stato retribuito”, facendo leva sui conteggi acclusi al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare la società convenuta al pagamento di euro 10.325,55 (di cui euro 7.131,17 a titolo di lavoro straordinario al
25%, euro 2.954,96 per lavoro straordinario al 50%, euro 570,36 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto) oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della corrispondente posizione previdenziale e con vittoria di spese.
1 La società convenuta, costituitasi, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della parte ricorrente al pagamento di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituito l'istituto previdenziale che ha così concluso: “… nel caso di accertata fondatezza della domanda, condannare i resistenti al versamento dei contributi previdenziali
CP_ dovuti all' nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dalla parte resistente, laddove l'atto introduttivo individua in maniera specifica le ragioni a fondamento della pretesa retributiva azionata, come accennato, imperniata sull'espletamento di attività lavorativa secondo un orario assertivamente eccedente rispetto a quello remunerato in busta paga, nei termini meglio illustrati nei conteggi acclusi allo stesso atto introduttivo.
Tanto premesso, assorbente e decisivo rilievo in termini preclusivi all'accoglimento della domanda attorea assume la considerazione che, a fronte delle allegazioni di cui al ricorso che indicano (quale presupposto delle differenze retributive per lavoro straordinario rivendicate) lo svolgimento di attività lavorativa secondo turni giornalieri di 7 ore e 12 minuti, anziché di 6 ore e
40 minuti, (segnatamente, lo svolgimento di attività lavorativa “per una quantità di ore eccedente quella posta alla base del calcolo della retribuzione mensile, che veniva calcolata considerando
6 ore e 40 minuti al giorno, così come si evince dalle buste paga allegate”) e delle annotazioni risultanti dalle buste paga in atti (in difetto di contestazioni in ordine alla corresponsione dei relativi importi), non vi sia in radice modo di accertare e stabilire che il ricorrente possa aver prestato lavoro straordinario per un numero di ore superiore a quello debitamente retribuito (e su ciò validamente fondare la pretesa creditoria azionata), laddove dette buste paga contabilizzano la remunerazione di ore di straordinario in termini, mese per mese, eccedenti rispetto alla differenza di orario di lavoro scaturente dall'effettuazione di turni giornalieri di 7 ore e 12 minuti (anziché di
6 ore e 40 minuti).
2 Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono (assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione dedotta in lite), difettando precipue allegazioni da cui possa trarsi lo svolgimento di
(ulteriori) ore di lavoro straordinario non già retribuite, la domanda proposta dal non può Pt_1
che risultare, per ciò solo, priva di sbocco.
Ugualmente da disattendere è la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte convenuta, stante il difetto di allegazione, tanto con riferimento ai precipui elementi da cui desumere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (atteso, peraltro, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata, non può di per sé essere ritenuta condotta rimproverabile), quanto alla sussistenza del danno.
Né vi è modo di addivenire alla condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha in termini del tutto convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Fondandosi, in ogni caso, la domanda giudiziale al vaglio sulla valorizzazione (quale fatto costitutivo del diritto alle differenze di retribuzione rivendicate) dello svolgimento di turni di lavoro con modalità temporali diverse rispetto alle previsioni contrattuali, in termini potenzialmente utili a supportare le pretese creditorie azionate, non è, pertanto, nel caso configurabile alcun abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
3 Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 6.6.2024, nei Parte_1
CP_ confronti di e nel contraddittorio con l' nonché pronunciando sulla domanda CP_1
proposta in via riconvenzionale da nei confronti di con memoria di CP_1 Parte_1
costituzione depositata il 28.12.2024, così provvede: rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 25 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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