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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona della giudice dott.ssa Caterina
Stasi, all'esito dell'udienza dell'8.10.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12457/2018 R.G., avente ad oggetto: usucapione, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mazzeo;
Parte_1
- attore - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Marzo;
Controparte_1
- convenuta -
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Astuto;
Controparte_2
- convenuto - nonché contro
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e ; Controparte_7 Controparte_8
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_2
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e , chiedendo dichiararsi, nei
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
loro confronti ed in suo favore, l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo dei convenuti sito in Tuglie, Via fg. 10 part.lla 739, e, precisamente, su un percorso stradale sterrato carrabile, avvenuto con mezzi meccanici, così come autorizzato dai convenuti sin dal 1985 nel corpo dell'atto pubblico di vendita allegato. Costituitisi in giudizio, tanto , tanto , hanno Controparte_1 Controparte_2
contestato in fatto ed in diritto la pretesa attorea, la prima sollevando numerose eccezioni preliminari, ed entrambi replicando, nel merito, che il diritto reale di servitù di passaggio, preteso in questa sede dal era già stato oggetto di contratto sottoscritto tra le Pt_1
medesime parti, odierne contendenti, sicché non di acquisito a titolo originario, bensì a titolo derivativo occorre discorrere, nei limiti di quanto previsto con la scrittura del 9.4.1994.
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti ed il Controparte_7 Controparte_8
processo è continuato in loro contumacia.
La causa, introdotta con il rito sommario di cognizione, è proseguita con il rito a cognizione piena ed è stata istruita a mezzo delle prove orali;
all'udienza dell'8.10.2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Possono superarsi le eccezioni preliminari, prive di pregio, in quanto i convenuti, che peraltro non ha contestato la specifica conformità dell'atto notificato rispetto all'originale, risultano essere stati perfettamente in grado di esprimere tutte le proprie difese ed essendo state le parti rimesse all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che con scrittura privata del
9.4.1994 i comproprietari della particella 7 del fg. 10 del Comune di Tuglie concedevano ai comproprietari dei lotti identificati nella planimetria versata agli atti – tra cui il la Pt_1
cui abitazione coincide con il “lotto 4” – servitù di passaggio per accesso alle rispettive proprietà sulla striscia di terreno di detta particella per la lunghezza di m. 48,50 e la larghezza di ml. 3.00, come da planimetria citata.
Ciò in coerenza con quanto riportato nella nota di trascrizione del 21.10.1985, ove si legge che l'abitazione di confinava ad est con “via da denominarsi e dalla quale Parte_1
si accede”.
Tuttavia, a ben vedere, nel ritenersi del tutto ignaro ed estraneo rispetto a tale contratto, neppure sottoscritto dal l'attore, nel precisare la domanda originaria, Pt_1
sostiene di aver usucapito una fascia di terreno diversa, che si estende più ad est del suddetto tracciato, oltre il suddetto passaggio ed al di là del trullo rappresentato nella riproduzione fotografica versata agli atti, che riguarda il sentiero a destra del manufatto per chi proviene da via Gramsci. Definito così l'oggetto della pretesa, l'istruttoria orale sembra aver confortato la tesi attorea, in quanto i testimoni indifferenti escussi hanno confermato che il ed i suoi Pt_1
incaricati attraversavano il passaggio sterrato che costeggia sulla destra il trullo per accedere alla propria abitazione. In particolare, ha riferito, tra l'altro, di esser Testimone_1
passato a destra del trullo con il suo camion al fine di trasportare i tufi per la realizzazione della casa del circa trent'anni fa, e successivamente “in tutti questi anni, con il mio Pt_1
camion ho trasportato acqua per il pozzo artesiano in quanto il non è collegato Pt_1
all'acquedotto”; la testimone allo stesso modo, ha confermato gli Testimone_2
assunti attorei, ribadendo di aver transitato sulla porzione di strada sterrata a destra del trullo per andare a trovare il e così ha dichiarato il teste , Pt_1 Testimone_3
specificando che la strada rettilinea che costeggia le abitazioni dei frontisti fosse stata oggetto di convenzione, ma che non fosse utilizzata dal in quanto scomoda, mentre Pt_1
la strada dal medesimo percorsa è quella a destra del trullo.
Nel rammentare che, secondo l'orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di
Cassazione, “ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (Cass. n. 29555/2023), la domanda attorea può dunque trovare accoglimento.
Si deve dunque dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore di sulla striscia di terreno che si estende sulla part. 7 fg 10 del Comune Parte_2
di Tuglie e diparte da via Gramsci, fiancheggiando a destra il trullo ivi insistente e che conduce all'abitazione del medesimo, ad esclusione della strada rettilinea larga 3 m. e lunga
48,50 già oggetto di costituzione di servitù di passaggio con terzi estranei alla lite, sulla quale, ad ogni modo, non risulta che il abbia mai esercitato in via di fatto il relativo Pt_1
possesso del passaggio.
Data la peculiarità della vicenda e la necessità di precisare la domanda effettuata dall'attore per consentire ai convenuti di esprimere le proprie difese, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, oltre ulteriore contraria istanza disattesa, - accoglie la domanda e dichiara l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore di sulla striscia di terreno che si estende sulla part. 7 fg 10 del Comune Parte_2
di Tuglie, meglio individuata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 28.1.2025
La giudice
Caterina Stasi