TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 22/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
DI GI , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, Controparte_1 convenuto nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLA MATTIA resistente oggetto: mansione e jus variandi
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di: “ accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto a far data dal 1/01/2020 mansioni di operatore ecologico inquadrabili nel livello 4B, siccome disciplinato e previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia alle dipendenze della società CP_1
– in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in
[...]
SC (10045 - TO) al Viale dell'Artigianato 10 (CF/PI ; - per l'effetto dichiararsi e riconoscersi il diritto P.IVA_1 dell'istante a percepire tutte le differenze di retribuzione maturate, indennità varie, per i periodi innanzi richiamati, siccome quantificati negli analitici conteggi che si notificano in uno al ricorso, del quale formano parte integrante;
- per l'effetto altresì condannare la resistente al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 6444,42 - oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre agli importi maturandi fino alla data della sentenza – a titolo di differenze retributive, per i titoli nella premessa indicati e così come meglio specificati negli analitici conteggi, che si allegano al presente ricorso, formandone parte integrante, oltre alle differenze di retribuzione che il ricorrente avrà maturato per i medesimi titoli nelle more del presente procedimento, oltre ancora al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art 429 c.p.c., o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Tribunale adito vorrà accertare, anche a mezzo CTU contabile che sin d'ora si invoca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione;
- conseguentemente ed altresì condannare la resistente a regolarizzare presso l la posizione assicurativo - CP_2 previdenziale del ricorrente come rapporto di lavoro full – time e al versamento in favore dell dei contributi previdenziali dovuti CP_2 all'istante per i titoli e le causali di cui in premessa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatario”. All'odierna udienza nessuno è comparso, per cui non vi è in atti prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto a . Controparte_1
Il ricorso proposto è, pertanto, improcedibile per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio
2 contro il disinteresse della parte (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251). Inoltre, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Nulla per le spese attesi i motivi della decisione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28/06/2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: CP_2
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
DI GI , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, Controparte_1 convenuto nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLA MATTIA resistente oggetto: mansione e jus variandi
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di: “ accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto a far data dal 1/01/2020 mansioni di operatore ecologico inquadrabili nel livello 4B, siccome disciplinato e previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia alle dipendenze della società CP_1
– in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in
[...]
SC (10045 - TO) al Viale dell'Artigianato 10 (CF/PI ; - per l'effetto dichiararsi e riconoscersi il diritto P.IVA_1 dell'istante a percepire tutte le differenze di retribuzione maturate, indennità varie, per i periodi innanzi richiamati, siccome quantificati negli analitici conteggi che si notificano in uno al ricorso, del quale formano parte integrante;
- per l'effetto altresì condannare la resistente al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 6444,42 - oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre agli importi maturandi fino alla data della sentenza – a titolo di differenze retributive, per i titoli nella premessa indicati e così come meglio specificati negli analitici conteggi, che si allegano al presente ricorso, formandone parte integrante, oltre alle differenze di retribuzione che il ricorrente avrà maturato per i medesimi titoli nelle more del presente procedimento, oltre ancora al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art 429 c.p.c., o di quella maggiore o minor somma che l'On.le Tribunale adito vorrà accertare, anche a mezzo CTU contabile che sin d'ora si invoca, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione;
- conseguentemente ed altresì condannare la resistente a regolarizzare presso l la posizione assicurativo - CP_2 previdenziale del ricorrente come rapporto di lavoro full – time e al versamento in favore dell dei contributi previdenziali dovuti CP_2 all'istante per i titoli e le causali di cui in premessa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatario”. All'odierna udienza nessuno è comparso, per cui non vi è in atti prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto a . Controparte_1
Il ricorso proposto è, pertanto, improcedibile per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio
2 contro il disinteresse della parte (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251). Inoltre, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Nulla per le spese attesi i motivi della decisione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28/06/2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: CP_2
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Brindisi, 22/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3