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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1132/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11517/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250000492088000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20330/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.6.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania
AR BA ha impugnato “la cartella nr. 02820250000492088000 notificata in data 17/04/2025 relativa alla tassa automobilistica regionale 2019 dell'importo di €239,01.
Ha eccepito la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione a tutte le censure afferenti la fase procedimentale antecedente alla formazione del ruolo.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica è pari ad anni tre.
La tassa richiesta con l'atto impugnato afferisce all'anno 2019.
La stessa poteva essere esatta finto al 31.12.2022.
Il primo atto di esercizio della pretesa di cui è stata fornita la prova è la notifica della cartella oggetto di impugnazione è avvenuta in data 2.4.2025 e quindi oltre il termine di tre anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto con condanna della Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 250,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11517/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250000492088000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20330/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.6.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania
AR BA ha impugnato “la cartella nr. 02820250000492088000 notificata in data 17/04/2025 relativa alla tassa automobilistica regionale 2019 dell'importo di €239,01.
Ha eccepito la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione a tutte le censure afferenti la fase procedimentale antecedente alla formazione del ruolo.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica è pari ad anni tre.
La tassa richiesta con l'atto impugnato afferisce all'anno 2019.
La stessa poteva essere esatta finto al 31.12.2022.
Il primo atto di esercizio della pretesa di cui è stata fornita la prova è la notifica della cartella oggetto di impugnazione è avvenuta in data 2.4.2025 e quindi oltre il termine di tre anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto con condanna della Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 250,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.