Decreto cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2022, proposto da
NG Hu, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Casale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto n. prot. uscita 0132365, emesso dal Questore di Milano in data 23.03.2022 e notificato all'interessato in data 16 aprile 2022, con il quale è stata disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I14697273.
– di ogni altro atto, oltre quello specificato, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente instava per il rinnovo del permesso di soggiorno e, stante, il diniego frapposto dalla Amministrazione, insorgeva avanti questo TAR.
In prossimità della odierna udienza di trattazione, la Questura di Milano rappresentava che “ preso atto di quanto documentato dal cittadino cinese successivamente alla data di adozione del decreto impugnato, in particolare rispetto alla presenza di importanti legami familiari in Italia ed alla mutata situazione lavorativa e reddituale, questo Ufficio ha provveduto a revocare in autotutela il decreto impugnato. Conseguentemente, in data 20/10/2022, al cittadino cinese veniva consegnato il permesso di soggiorno n. I17987934 per motivi di lavoro autonomo ”.
Lo stesso ricorrente, di poi, dichiarava la sua piena soddisfazione, avendo la Amministrazione provveduto a riconoscergli l’anelato bene della vita, instando per la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la rimozione dell’atto gravato e il rilascio di un titolo di soggiorno, determinano il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse azionato con la domanda giudiziale, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE TE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | TE TE |
IL SEGRETARIO