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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3014/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14898/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119845718000 IRES-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119845718000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 894/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:V
Voglia, in RIFORMA dell'impugnata decisione, contrariis reiectis, NEL MERITO 1) Dichiararsi la NULLITA' della Sentenza n. 14898/31/2024 depositata in data 18/12/2023 dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI ROMA - SEZIONE 31 in appello e, per l'effetto, accogliersi il ricorso introduttivo;
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario" .
Resitente- appellata:
" chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Lazio il rigetto integrale dell'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza nr. 14898/2023 e depositata in data 18/12/2023 dalla 5 Ricorrente_1 SRL - P.IVA_2 Sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza ex art.15 del D.Lgs. nr.546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14898/2023, depositata il 18/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio - decidendo sul ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. contro l'A.D.E.R. avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata per l'importo di € 987,07 emessa a seguito di controllo automatizzato mod.
770 anno 2017, mod. Unico redditi 2017, respingeva il ricorso sul rillevo della regolare notifica della cartella e della infondatezza delle eccezioni in rito sollevate per non aver convenuto in giudizio l'ente impositore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate -Riscossione che ha resistito al gravame, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellante ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza, presente il difensore dell'Ufficio, collegato da remoto, assente il difensore del contribuente, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con l'unico primo motivo di gravame rubricato " NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA PRONUNCIA
SUL LITISCONSORZIO NECESSARIO" l'appellante lamenta che i primi Giudici avrebbero errato nel rigettare il ricorso per non aver il contribuente chiamato in giudizo l'Ente impositore al fine di verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate sulla formazione del ruolo e la tardiva consegna all'A.D.E.R. in difetto di un litisconsorzio necessario e della conseguente decadenza dell'ADER dal chiamare in giudizio l'A.D.E. in violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992.
Nel diffuso motivo di gravame l'appellante richiama il principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c. dei fatti posti a base del ricorso introduttivo nel processo tributario per ritenere, a suo dire, fondate tutte le eccezioni sollevate dal contribuente in primo grado.
Il motivo non merita condivisione.
In primo grado l'appellante a fondamento della domanda ha dedotto::
1)la nullità della cartella di pagamento in questione per inesistenza giuridica della relativa notificazione avvenuta a mezzo PEC da indirizzo di provenienza di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri;
.2) la nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza;
.3) la nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici e conseguente assenza di contraddittorio preventivo;
.4) la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per tardiva formazione e notifica dei ruoli sottesi alla stessa;
5) la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
Così sintetizzati, in breve, i motivi del ricorso, la Corte rileva che si è formato il giudicato interno su tutte le eccezioni sollevate in primo grado e non riproposte in appello ai sensi del'art. 346 c.p.c.,:" Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate"
Ciò detto, esaminati gli atti, la Corte rileva che l'appellante nel ricorso introduttivo ha contestato la regolarità della notificazione, in data 14.10.2022 a Ricorrente_1 s.r.l. della cartella di pagamento n.097/2022/01198457/18 per complessivi € 987,07 per errata notifica dell'indirizzo pec dell'Ente della riscossione : nEmail_3
. in luogo della notifica a Email_4. Tale eccezione non è condivisibile, posto che il legislatore ha richiesto, per la validità della notifica dell'atto impositivo al contribuente che l'indirizzo pec debba provenire da indirizzo pec indicato nei pubblici registri con riferimento non al mittente A.D.E.R., ma al destinatario della cartella.
Sul punto la Corte condivide pertanto il percorso logico argomentativo dei Primi Giudici nella sentenza impugnata là dove si legge che la questione è stata risolta univocamente dalla giurisprudenza richiamando correttamente l'ordinanza della Cass. n. 982/2023 , ulterirorme confermata da Cass. n. 186849/2023.
"In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro".
Ciò detto, neppure coglie nel segno l' unico motivo di gravame sopra richiamato non sussistendo alcun litisconsoorzio necessario a carico dell'ADER posto che il motivo del preteso vizio di notifica riguarda il processo notificatorio della cartella, e non vizi di merito non più riproponibili per defintività degli atti prodromici non impugnati tempestivamente..
In ogni caso, vale la pena rimarcare il principio di diirtto dei giudici di legittimità secondo cui " In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento". ( V.
Cass. Ordinanza n. 5062/2022) ed ancora "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( cfr. Cass. n.15224/2024).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte. la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza imougnata che merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge
Così deciso in roma il 18 febbario 2026
Il Presidente rel. Pannullo
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3014/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14898/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119845718000 IRES-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119845718000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 894/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:V
Voglia, in RIFORMA dell'impugnata decisione, contrariis reiectis, NEL MERITO 1) Dichiararsi la NULLITA' della Sentenza n. 14898/31/2024 depositata in data 18/12/2023 dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI ROMA - SEZIONE 31 in appello e, per l'effetto, accogliersi il ricorso introduttivo;
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario" .
Resitente- appellata:
" chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Lazio il rigetto integrale dell'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza nr. 14898/2023 e depositata in data 18/12/2023 dalla 5 Ricorrente_1 SRL - P.IVA_2 Sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza ex art.15 del D.Lgs. nr.546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14898/2023, depositata il 18/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio - decidendo sul ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. contro l'A.D.E.R. avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata per l'importo di € 987,07 emessa a seguito di controllo automatizzato mod.
770 anno 2017, mod. Unico redditi 2017, respingeva il ricorso sul rillevo della regolare notifica della cartella e della infondatezza delle eccezioni in rito sollevate per non aver convenuto in giudizio l'ente impositore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate -Riscossione che ha resistito al gravame, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellante ha depositato memoria integrativa.
All'odierna udienza, presente il difensore dell'Ufficio, collegato da remoto, assente il difensore del contribuente, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con l'unico primo motivo di gravame rubricato " NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA PRONUNCIA
SUL LITISCONSORZIO NECESSARIO" l'appellante lamenta che i primi Giudici avrebbero errato nel rigettare il ricorso per non aver il contribuente chiamato in giudizo l'Ente impositore al fine di verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate sulla formazione del ruolo e la tardiva consegna all'A.D.E.R. in difetto di un litisconsorzio necessario e della conseguente decadenza dell'ADER dal chiamare in giudizio l'A.D.E. in violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992.
Nel diffuso motivo di gravame l'appellante richiama il principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c. dei fatti posti a base del ricorso introduttivo nel processo tributario per ritenere, a suo dire, fondate tutte le eccezioni sollevate dal contribuente in primo grado.
Il motivo non merita condivisione.
In primo grado l'appellante a fondamento della domanda ha dedotto::
1)la nullità della cartella di pagamento in questione per inesistenza giuridica della relativa notificazione avvenuta a mezzo PEC da indirizzo di provenienza di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri;
.2) la nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza;
.3) la nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente notifica degli atti prodromici e conseguente assenza di contraddittorio preventivo;
.4) la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per tardiva formazione e notifica dei ruoli sottesi alla stessa;
5) la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
Così sintetizzati, in breve, i motivi del ricorso, la Corte rileva che si è formato il giudicato interno su tutte le eccezioni sollevate in primo grado e non riproposte in appello ai sensi del'art. 346 c.p.c.,:" Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate"
Ciò detto, esaminati gli atti, la Corte rileva che l'appellante nel ricorso introduttivo ha contestato la regolarità della notificazione, in data 14.10.2022 a Ricorrente_1 s.r.l. della cartella di pagamento n.097/2022/01198457/18 per complessivi € 987,07 per errata notifica dell'indirizzo pec dell'Ente della riscossione : nEmail_3
. in luogo della notifica a Email_4. Tale eccezione non è condivisibile, posto che il legislatore ha richiesto, per la validità della notifica dell'atto impositivo al contribuente che l'indirizzo pec debba provenire da indirizzo pec indicato nei pubblici registri con riferimento non al mittente A.D.E.R., ma al destinatario della cartella.
Sul punto la Corte condivide pertanto il percorso logico argomentativo dei Primi Giudici nella sentenza impugnata là dove si legge che la questione è stata risolta univocamente dalla giurisprudenza richiamando correttamente l'ordinanza della Cass. n. 982/2023 , ulterirorme confermata da Cass. n. 186849/2023.
"In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro".
Ciò detto, neppure coglie nel segno l' unico motivo di gravame sopra richiamato non sussistendo alcun litisconsoorzio necessario a carico dell'ADER posto che il motivo del preteso vizio di notifica riguarda il processo notificatorio della cartella, e non vizi di merito non più riproponibili per defintività degli atti prodromici non impugnati tempestivamente..
In ogni caso, vale la pena rimarcare il principio di diirtto dei giudici di legittimità secondo cui " In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento". ( V.
Cass. Ordinanza n. 5062/2022) ed ancora "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( cfr. Cass. n.15224/2024).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte. la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza imougnata che merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge
Così deciso in roma il 18 febbario 2026
Il Presidente rel. Pannullo