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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3004 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FONTANA ELISABETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: «1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18.06.2016; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sovizzo al n. 9, Serie A, P. II;
2) ordinare al Comune di Sovizzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario: confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori secondo il regime della Legge n. 54/2006 in Per_1 Per_2 materia di affidamento condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna sita in Montecchio Maggiore (VI) – Corso Matteotti n. 69.
Confermare che il sig. , coniuge non collocatario, rimarrà nella disponibilità della casa CP_2 coniugale ubicata a Montecchio Maggiore (VI) – Via Padova n. 31, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) Dal venerdì alle ore 18:00 alla sera della domenica successiva alle ore 21:00 di ogni altra settimana e, dunque, a week-end alternati.
b) Oltre al week-end alternato di cui al punto a), il padre terrà con sé i figli i seguenti giorni:
Nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indicano nelle giornate del martedì e giovedì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli due pomeriggi alla settimana almeno dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00.
Nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli un pomeriggio/sera alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 in un giorno che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indica nella giornata del mercoledì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli un pomeriggio/sera alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di Natale
e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori.
d) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis.
e) due settimane di vacanza estiva con il padre e due settimane con la madre. I periodi di vacanza saranno da concordare di anno in anno con congruo anticipo tra i genitori. Le modalità di visita dei figli sono comunque indicative e potranno essere modificate in ragione delle esigenze degli stessi e dei coniugi. Pertanto, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, essi potranno concordemente modificare di volta in volta in maniera differente i giorni e gli orari di visita del padre, tenuto conto anche dell'interesse dei minori.
5) Assegno di mantenimento a favore dei figli minori e spese straordinarie: Confermare che l'assegno di mantenimento per i figli minori verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra CP_2 nella misura di Euro 400,00= mensili (dicasi euro quattrocento/00), € 200,00 per CP_1 ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note.
Confermare che il marito contribuirà altresì nella misura del 100% (cento per cento) al pagamento delle seguenti spese straordinarie: le spese scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni, libri di testo e materiale di corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, doposcuola, gite, mensa scolastica, pulmino, corsi di sostegno ed integrativi es. lingua anche all'estero, personal computer, strumenti informatici, se richiesti dalla scuola, assicurazioni, tasse universitarie, centri estivi e centri vacanza etc.), spese non di modesto importo sostenute per l'acquisto di abbigliamento/vestiario, spese medico-specialistiche non coperte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o da diverso professionista al quale i genitori concordassero di rivolgersi (spese dentistiche, farmaci debitamente prescritti dal medico o specialista, escluse le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana - a titolo esemplificativo antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco -, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, lenti a contatto) e dei relativi tickets nonché sportivo-ricreative (iscrizione, vestiario ed attrezzatura per le attività sportive praticate) dei figli minori nonché le future spese di patentino e patente.
I genitori stabiliscono, in ogni caso, che qualsiasi spesa straordinaria dovrà essere documentata e, salve le urgenze, che sarà previamente concordata tra di loro nell'an, nel quantum e circa i professionisti/medici/educatori/insegnanti a cui i coniugi si rivolgeranno ai fini dell'effettuazione della prestazione straordinaria. Per quanto non previsto si richiama quanto stabilito dal
Protocollo di intesa dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 26 ottobre 2017, che le parti dichiarano di conoscere. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal sig. . CP_2
6) Mantenimento altro coniuge: I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, così che viene concordemente stabilito che, persistenti le attuali condizioni economiche, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
7) Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. .». CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SOVIZZO (VI) in data 18/06/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 11.03.2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n 399/2025 pubblicata in data 14/05/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 399/2025 del 14/05/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, sono poste interamente a carico di , CP_2 alle condizioni accordate tra le parti e riportate in epigrafe;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-spese a carico di . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in SOVIZZO (VI) il 18/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da CP_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOVIZZO (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2016;
c) spese di lite a carico di . CP_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3004 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FONTANA ELISABETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: «1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18.06.2016; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sovizzo al n. 9, Serie A, P. II;
2) ordinare al Comune di Sovizzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario: confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori secondo il regime della Legge n. 54/2006 in Per_1 Per_2 materia di affidamento condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna sita in Montecchio Maggiore (VI) – Corso Matteotti n. 69.
Confermare che il sig. , coniuge non collocatario, rimarrà nella disponibilità della casa CP_2 coniugale ubicata a Montecchio Maggiore (VI) – Via Padova n. 31, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) Dal venerdì alle ore 18:00 alla sera della domenica successiva alle ore 21:00 di ogni altra settimana e, dunque, a week-end alternati.
b) Oltre al week-end alternato di cui al punto a), il padre terrà con sé i figli i seguenti giorni:
Nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indicano nelle giornate del martedì e giovedì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli due pomeriggi alla settimana almeno dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00.
Nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli durante il fine settimana, avrà diritto di tenere con sé i figli un pomeriggio/sera alla settimana dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 in un giorno che, tenuto conto degli attuali impegni dei minori, si indica nella giornata del mercoledì, salva la modifica concordata tra i coniugi del giorno in modo da consentire al padre di avere con sé i figli un pomeriggio/sera alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di Natale
e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori.
d) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis.
e) due settimane di vacanza estiva con il padre e due settimane con la madre. I periodi di vacanza saranno da concordare di anno in anno con congruo anticipo tra i genitori. Le modalità di visita dei figli sono comunque indicative e potranno essere modificate in ragione delle esigenze degli stessi e dei coniugi. Pertanto, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, essi potranno concordemente modificare di volta in volta in maniera differente i giorni e gli orari di visita del padre, tenuto conto anche dell'interesse dei minori.
5) Assegno di mantenimento a favore dei figli minori e spese straordinarie: Confermare che l'assegno di mantenimento per i figli minori verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra CP_2 nella misura di Euro 400,00= mensili (dicasi euro quattrocento/00), € 200,00 per CP_1 ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note.
Confermare che il marito contribuirà altresì nella misura del 100% (cento per cento) al pagamento delle seguenti spese straordinarie: le spese scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni, libri di testo e materiale di corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, doposcuola, gite, mensa scolastica, pulmino, corsi di sostegno ed integrativi es. lingua anche all'estero, personal computer, strumenti informatici, se richiesti dalla scuola, assicurazioni, tasse universitarie, centri estivi e centri vacanza etc.), spese non di modesto importo sostenute per l'acquisto di abbigliamento/vestiario, spese medico-specialistiche non coperte dal SSN, purché prescritte dal medico di base o da diverso professionista al quale i genitori concordassero di rivolgersi (spese dentistiche, farmaci debitamente prescritti dal medico o specialista, escluse le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana - a titolo esemplificativo antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco -, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, lenti a contatto) e dei relativi tickets nonché sportivo-ricreative (iscrizione, vestiario ed attrezzatura per le attività sportive praticate) dei figli minori nonché le future spese di patentino e patente.
I genitori stabiliscono, in ogni caso, che qualsiasi spesa straordinaria dovrà essere documentata e, salve le urgenze, che sarà previamente concordata tra di loro nell'an, nel quantum e circa i professionisti/medici/educatori/insegnanti a cui i coniugi si rivolgeranno ai fini dell'effettuazione della prestazione straordinaria. Per quanto non previsto si richiama quanto stabilito dal
Protocollo di intesa dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 26 ottobre 2017, che le parti dichiarano di conoscere. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal sig. . CP_2
6) Mantenimento altro coniuge: I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente, così che viene concordemente stabilito che, persistenti le attuali condizioni economiche, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
7) Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. .». CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SOVIZZO (VI) in data 18/06/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 11.03.2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n 399/2025 pubblicata in data 14/05/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 399/2025 del 14/05/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, sono poste interamente a carico di , CP_2 alle condizioni accordate tra le parti e riportate in epigrafe;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-spese a carico di . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in SOVIZZO (VI) il 18/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da CP_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOVIZZO (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2016;
c) spese di lite a carico di . CP_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo