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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785 /2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 785 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NOBILI GUIDO Parte_1 ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dai funzionari VICENTINI LAURA e D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1 provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 7.5.2025, come risulta dal verbale di autotutela prodotto dall' e parte ricorrente all'odierna udienza ha riconosciuto la correttezza CP_1 di detto accertamento, così riducendo la domanda e rinunciando alla provvidenza per il periodo intercorrente tra la data della domanda amministrativa e il 6.5.2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a compensare per metà le spese di lite
(alla luce del riconoscimento della provvidenza con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e della rinuncia parziale della domanda da parte del ricorrente) e a porre a carico della convenuta la restante metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore di parte CP_1
ricorrente della restante metà delle spese di lite, queste ultime nella misura di € 850,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice
Elisabetta Antoci
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 785 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NOBILI GUIDO Parte_1 ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dai funzionari VICENTINI LAURA e D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1 provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 7.5.2025, come risulta dal verbale di autotutela prodotto dall' e parte ricorrente all'odierna udienza ha riconosciuto la correttezza CP_1 di detto accertamento, così riducendo la domanda e rinunciando alla provvidenza per il periodo intercorrente tra la data della domanda amministrativa e il 6.5.2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a compensare per metà le spese di lite
(alla luce del riconoscimento della provvidenza con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e della rinuncia parziale della domanda da parte del ricorrente) e a porre a carico della convenuta la restante metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore di parte CP_1
ricorrente della restante metà delle spese di lite, queste ultime nella misura di € 850,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice
Elisabetta Antoci