Articolo 1165 del Codice della navigazione
Articolo 1174Articolo 1174
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 1165.
(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate).

E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli ((50 e 57)) senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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