Art. 1165.
(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate).
E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli ((50 e 57)) senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate).
E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli ((50 e 57)) senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.