Articolo 5 della Legge 15 febbraio 1952, n. 80
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 marzo 1952
Art. 5.
Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:
a) le attivita' e le passivita' derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;
b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.
Entrata in vigore il 5 marzo 1952