Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 173/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 27/01/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il 26/06/1974, Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ILARIA CARETTI (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata in ER (VB), viale Azari n. 4, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21/07/1959, residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ILARIA CARETTI (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato in ER (VB), viale Azari n. 4, presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si obbligano a consultarsi reciprocamente per ogni questione di rilevante importanza, con riguardo all'educazione, alla salute e all'istruzione scolastica dei minori;
la casa coniugale, di proprietà del NO , sita in Stresa, via Duchessa Di Genova n. 32 CP_1
viene assegnata alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli minori, con quanto l'arreda e correda, il NO , trasferirà altrove la propria residenza, provvedendo ad asportare da predetta CP_1
abitazione tutti i beni ed oggetti personali;
si precisa che la casa necessita di urgenti manutenzioni, che dovranno essere eseguite almeno entro mese di marzo 2025, quali l'imbiancatura e la sistemazione di alcune finestre, il tutto finalizzato ad eliminare i danni causati dall'umidità. Dovrà inoltre essere ripulita la camera che era destinata alla madre del NO , deceduta lo scorso anno, perché possa diventare la cameretta dei ragazzi CP_1
che oramai cresciuti non possono più condividere la camera da letto con i genitori. Di detti costi si farà carico il NO che potrà valutare i preventivi di spesa e decidere, in accordo con la CP_1 moglie, a chi affidare l'esecuzione dei lavori suddetti;
poiché il NO svolge il lavoro di portiere notturno presso un hotel di Baveno, i figli minori CP_1
e dormiranno prevalentemente presso l'abitazione della madre, che svolge attività Per_1 Per_2
diurna come inserviente presso un ristorante, e rimarranno a dormire presso il padre quando quest'ultimo potrà garantire la propria presenza notturna in casa;
il padre vedrà e terrà con sé e a settimane alterne dal venerdì alle 18 sino alla domenica Per_1 Per_2
alle ore 19, il tutto compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici dei minori;
una sera alla settimana, che viene fissata in corrispondenza della giornata di riposo lavorativo del padre, i ragazzi trascorreranno con lui la giornata, dalla fine delle lezioni, sino alle ore 19, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi;
il NO collaborerà con la NOa per coadiuvarla ad accompagnare i ragazzi, CP_1 _1 presso le strutture sportive ove stessi si allenano, nell'ambito delle attività dagli stessi prescelte. Le parti, in funzione di detti impegni, si consulteranno e organizzeranno sempre con anticipo, di almeno ventiquattrore, al fine di non ostacolare i rispettivi impegni lavorativi o personali;
nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre di ogni anno, compatibilmente con i termini delle lezioni scolastiche, sia il padre sia la madre potranno recare con sé i figli per almeno due settimane, al fine di trascorrere le vacanze con i minori, previo accordo fra di essi in relazione al periodo specifico e con indicazione del luogo prescelto per le vacanze, da comunicarsi al coniuge entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
il padre e la madre potranno tenere con sé i figli e una settimana durante le vacanze Per_1 Per_2
scolastiche natalizie, le giornate di Natale e Santo Stefano verranno trascorse ad anni alterni con i genitori. Stessa dinamica per le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo dei genitori, sempre nell'interesse dei minori;
il IG corrisponderà alla IGa , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo integrativo per il mantenimento dei figli minori – e finché gli stessi non avranno raggiunto la propria autosufficienza economica –la somma complessiva mensile di Euro 600,00 (seicento/00) ossia Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, versandola sul conto corrente bancario n.
[...] 00000001350 poggiato presso la filiale di Baveno, di intestato alla CP_2
NOa , somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi, Parte_1
entro il giorno quindici di ciascun mese;
i genitori sosterranno, in misura pari al 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e le spese scolastiche e sportive dei figli, in ordine alle quali le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente, sempre divise al 50% le spese per abbigliamento, mensa scolastica, spese di trasporto, viaggi d'istruzione e materiale informatico ed in ordine a detto punto, entrambi faranno sempre riferimento alle indicazioni del “Piano genitoriale” vigente presso il
Tribunale di ER, che le parti dichiarano di aver letto e ricevuto in copia.
Tutte le spese dovranno essere giustificate dalle corrispondenti ricevute fiscali.
il NO si impegna, fino a che nella casa coniugale di Stresa abiteranno i figli, a CP_1
continuare a pagare le spese relative alle utenze, che rimarranno allo stesso intestate e che sono già domiciliate sul conto corrente di quest'ultimo. Il NO si impegna al pagamento delle CP_1
spese condominiali della casa coniugale, ivi compresi i costi del riscaldamento;
l'automobile Fiat Panda, di proprietà del NO , targata GA369HK, rimarrà a lui CP_1
intestata, ma in uso esclusivo alla NOa alla quale verranno consegnate entrambe le copie _1 delle chiavi, e la NOa potrà utilizzare l'automobile liberamente, senza alcun vincolo. La NOa
si impegna a pagare gli importi relativi ai tagliandi ed alla polizza assicurativa di detta _1
automobile, sino a che il veicolo rimarrà a lei in uso. Il NO , si impegna altresì ad CP_1
informare la NOa della propria eventuale intenzione di alienare il veicolo, con un _1
preavviso di almeno novanta giorni, detto preavviso dovrà essere redatto in forma scritta e uguale forma dovrà avere l'attestazione di avvenuta conoscenza da parte della NOa (doc. n. 5); _1 l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ER522LW intesta al NO , rimane allo stesso CP_1
in uso ivi compresi i costi di manutenzione ed assicurativi;
i coniugi dichiarano espressamente di essere ciascuno dotato di reddito adeguato ed idoneo e di non avere alcuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
le spese del presente procedimento vengono poste interamente a carico della NOa _1
;
[...]
i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
entrambe le parti si rilasciano reciproco assenso al rinnovo o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 27/01/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Stresa (VB) il 22.11.2008.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che la casa famigliare necessita di urgenti manutenzioni, che dovranno essere eseguite almeno entro mese di marzo 2025, quali l'imbiancatura e la sistemazione di alcune finestre, il tutto finalizzato ad eliminare i danni causati dall'umidità; dovrà inoltre essere ripulita la camera che era destinata alla madre del NO , deceduta lo scorso anno, perché possa diventare la cameretta CP_1 dei ragazzi. Di detti costi si farà carico il NO che potrà valutare i preventivi di spesa e CP_1 decidere, in accordo con la moglie, a chi affidare l'esecuzione dei lavori suddetti.
Va dato atto, inoltre, che poiché il NO svolge il lavoro di portiere notturno presso un hotel CP_1
di Baveno, i figli minori e dormiranno prevalentemente presso l'abitazione della madre, Per_1 Per_2
che svolge attività diurna come inserviente presso un ristorante, e rimarranno a dormire presso il padre quando quest'ultimo potrà garantire la propria presenza notturna in casa.
Il si impegna a collaborar con la per coadiuvarla ad accompagnare i ragazzi, presso CP_1 _1 le strutture sportive ove stessi si allenano, nell'ambito delle attività dagli stessi prescelte. Le parti, in funzione di detti impegni, si consulteranno e organizzeranno sempre con anticipo, di almeno ventiquattrore, al fine di non ostacolare i rispettivi impegni lavorativi o personali.
Il si impegna, fino a che nella casa coniugale di Stresa abiteranno i figli, a continuare a CP_1
pagare le spese relative alle utenze, che rimarranno allo stesso intestate e che sono già domiciliate sul conto corrente di quest'ultimo nonché a provvedere al pagamento delle spese condominiali della casa coniugale, ivi compresi i costi del riscaldamento.
Va dato atto, altrettanto, che l'automobile Fiat Panda, di proprietà del NO , targata CP_1
GA369HK, rimarrà a lui intestata, ma in uso esclusivo alla NOa alla quale verranno _1 consegnate entrambe le copie delle chiavi, e la NOa potrà utilizzare l'automobile liberamente, senza alcun vincolo. La NOa si impegna a pagare gli importi relativi ai tagliandi ed alla _1
polizza assicurativa di detta automobile, sino a che il veicolo rimarrà a lei in uso. Il NO , CP_1
si impegna altresì ad informare la NOa della propria eventuale intenzione di alienare il _1
veicolo, con un preavviso di almeno novanta giorni, detto preavviso dovrà essere redatto in forma scritta e uguale forma dovrà avere l'attestazione di avvenuta conoscenza da parte della NOa
(doc. n. 5); l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ER522LW intestata al NO _1
, rimarrà allo stesso in uso ivi compresi i costi di manutenzione ed assicurativi. CP_1
I coniugi dichiarano espressamente di essere ciascuno dotato di reddito adeguato ed idoneo e di non avere alcuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Si dà atto, infine, che entrambe le parti si rilasciano reciproco assenso al rinnovo o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
PQM
il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio il 22.11.2008 a Stresa (VB)
affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé e a settimane alterne dal venerdì alle 18 Per_1 Per_2
sino alla domenica alle ore 19, il tutto compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici dei minori;
una sera alla settimana, da fissarsi in corrispondenza della sua giornata di riposo lavorativo,
i ragazzi trascorreranno con lui la giornata, dalla fine delle lezioni, sino alle ore 19, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi;
nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre di ogni anno, compatibilmente con i termini delle lezioni scolastiche, sia il padre sia la madre potranno recare con sé i figli per almeno due settimane, al fine di trascorrere le vacanze con i minori, previo accordo fra di essi in zione al periodo specifico e con indicazione del luogo prescelto per le vacanze, da comunicarsi al coniuge entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
il padre e la madre potranno tenere con sé i figli e una settimana durante le vacanze scolastiche Per_1 Per_2
natalizie, le giornate di Natale e Santo Stefano verranno trascorse ad anni alterni con i genitori. Stessa dinamica per le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo dei genitori, sempre nell'interesse dei minori;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli minori – e finché gli stessi non avranno raggiunto la propria autosufficienza economica –la somma complessiva mensile di Euro 600,00 (seicento/00) ossia Euro 300,00
(trecento/00) per ciascun figlio, versandola sul conto corrente bancario n. [...]
00000001350 poggiato presso la filiale di Baveno, di intestato alla NOa CP_2 _1
somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi, entro il giorno
[...]
quindici di ciascun mese;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di l'sostenere, in misura pari al 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e le spese scolastiche e sportive dei figli, in ordine alle quali le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente, sempre divise al 50% le spese per abbigliamento, mensa scolastica, spese di trasporto, viaggi d'istruzione e materiale informatico ed in ordine a detto punto, entrambi faranno sempre riferimento al Protocollo vigente presso il
Tribunale di ER, che le parti dichiarano di aver letto e ricevuto in copia.
Tutte le spese dovranno essere giustificate dalle corrispondenti ricevute fiscali. assegna la casa coniugale, di proprietà del , sita in Stresa, via Duchessa Di Genova n. 32, in CP_1
uso alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli minori, con quanto l'arreda e correda, il CP_1
dovrà trasferire altrove la propria residenza, provvedendo ad asportare da predetta abitazione tutti i beni ed oggetti personali;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in ER il 12/05/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco