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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMACONTROVERSIE CIVILI
ll Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A. C.C. n° 30861/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (CF: ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
Largo dell'Olgiata n. 15, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Prof. Avv. Riccardo Restuccia (CF:
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Roma, in Via C.F._2
Monte Zebio n. 19, PEC: , fax: 06.45553767, giusta procura Email_1
in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
1) già e, dapprima, Controparte_1 Controparte_2
(CF e P.IVA: – REA: Controparte_3 P.IVA_1
MI-1599769), con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Dario Trevisan
(CF: del Foro di Milano e Gaetano Faconda C.F._3 (CF: ) del Foro di Trani, giusta procura su foglio separato C.F._4
materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del primo a Milano, in Viale Majno n. 45, FAX: 02 8690111 e
PEC: e Email_2
; Email_3
2) , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Bullicante n. 333, CF: , elettivamente domiciliato a Roma, C.F._5 in Via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'Avvocato Edoardo Scoppio (CF:
), fax: 06.97625733 e PEC: C.F._6
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_4
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
MATERIA: contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 143131.
OGGETTO: intermediazione finanziaria (S.I.M.)- Contratti di Borsa.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 3 dicembre 2024 comparivano l'Avv. Riccardo Restuccia per l'attore,
SI. , nonché l'Avv. Federica Rosati, in sostituzione degli Avv.ti Dario Trevisan e Gaetano Faconda, Parte_1
per e l'Avv. Edoardo Scoppio per il SI. . Controparte_2 Parte_2
L'Avv. Restuccia precisava le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni e richieste indicate nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma n. 1) cpc.
Rilevava, inoltre, l'avvenuto deposito telematico di un foglio di precisazione conclusioni non autorizzato, da parte di in data 29.11.2024, rispetto al quale dichiarava di non accettare il Controparte_2
contraddittorio e chiedendone lo stralcio.
In ordine alla quantificazione del danno richiesto per danno emergente e lucro cessante, precisava che, a seguito dell'accertata falsità delle firme apposte sui contratti quadro e sugli ordini d'investimento da parte della CTU, era stata redatta perizia di parte per la determinazione del pregiudizio, comprensivo di interessi legali e rivalutazione alla data del 30.09.2024 e chiedeva l'autorizzazione al deposito telematico della stessa. Eccepiva, infine, che il documento n. 6, depositato da , attestante un'asserita plusvalenza, CP_2
era un documento privo di data, ovvero un mero prospetto bancario privo di certificazione ex art. 6 comma 5 d. lgs 461/1997 e, quindi, irrilevante ai fini del decidere. L'avv. Rosati precisava le conclusioni come da foglio, depositato telematicamente in data 29.11.2024; impugnava e contestava le deduzioni svolte da parte attrice, opponendosi alla richiesta formulata dalla stessa.
L'Avv. Scoppio si riportava alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c., opponendosi alla richiesta di deposito della perizia di parte attrice. Il giudice non ammetteva la produzione della perizia di parte, in ordine al quantum debeatur, che parte attrice intendeva versare in atti e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la ed il Dott. , esponendo che: Controparte_2 Parte_2
- esso attore era titolare dei seguenti rapporti di natura bancaria e finanziaria, intrattenuti presso : CP_2
- C/C n. 0149345, acceso in virtù di contratto di servizi bancari e servizi di investimento e relativi contratti di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ed allegati di profilatura cliente, unitamente al relativo accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010; contratto di gestione portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato il 30.08.2010 e relativi allegati;
- i contratti quadro in data 17.03.2010 ed in data 30.08.2010, tuttavia, palesavano appostazione di firme false, non riconducibili ad esso istante, il quale, a distanza di anni dalla chiusura del rapporto contrattuale con , in data 22.06.2016, CP_2
aveva disconosciuto le sottoscrizioni apocrife in sede stragiudiziale;
- del pari tutti i moduli relativi alla profilatura dei clienti riferiti agli anni dal 2010 al 2016, pur classificando esso esponente come cliente al dettaglio, recavano sottoscrizioni palesemente non autentiche;
- di tali circostanze era stato reso edotto anche il Dott. , promotore finanziario, Pt_2
al quale esso attore, per il tramite della moglie, SI.ra aveva richiesto Parte_3
la esibizione della documentazione relativa alla propria posizione finanziaria con email del 3.04.2020; - Il Dott. aveva risposto con email del 14-27-28-30 Aprile 2020, allegando Pt_2
l'asserita rendicontazione complessiva degli investimenti dell'intero nucleo familiare, trasfusa su un documento in formato exel, che riportava valori numerici inveritieri;
- successivamente, il 7 Agosto 2020, esso istante aveva acquisito tutta la documentazione e modulistica degli ordini di investimento e disinvestimento, gli estratti conto corrente n. 0149345 e deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ufficiali richiesti;
- dagli stessi era emersa una perdita notevolmente superiore in relazione a quella che era stata indicata negli allegati exel, inoltrati dal Dott. ; Pt_2
- durante un incontro, a metà del mese di maggio 2020, presso l'abitazione di esso esponente, anche in presenza della moglie, il promotore finanziario aveva ammesso le omissioni e gli errori nella formalizzazione degli investimenti e disinvestimenti, privi di autorizzazioni della cliente, come risultava da documentazione audio registrata dal circuito interno installato presso l'unità immobiliare, prodotta in sede istruttoria;
- In particolare, dal 2010 al 2016, il Dott. aveva modificato le rendicontazioni Pt_2 relative ad operazioni d'acquisto e di vendita di strumenti finanziari, prive della preventiva sottoscrizione degli indefettibili ordini d'investimento, previsti dalla normativa di settore;
- risultava, inoltre, che avesse agito in aperto conflitto d'interessi rispetto CP_2
ad alcune operazioni in strumenti finanziari direttamente da sé emessi, o, comunque, emessi da società ad essa collegate da rapporti di infragruppo;
- in particolare, alla data di apertura del rapporto bancario tra esso attore e , CP_2
erano stati versati e/o trasferiti da altri conti correnti (già in essere presso CP_4
) i seguenti importi, così come risultanti dagli estratti del c/c n. 0149345:
[...]
Bonifico del 16.08.2010 pari ad € 101.890,44;
- alla data di chiusura del conto corrente, ossia al 17.05.2016, l'estratto del suddetto conto n. 0149345 intestato ad esso istante, palesava un saldo totale pari ad € 27.392,75 e, dunque, una perdita effettiva, salvo errori e/o omissioni, pari ad € 74.497,69;
- esso esponente aveva promosso la procedura di mediazione obbligatoria, presso l'Organismo di conciliazione “Fondazione Organismo di Mediazione Forense” di Roma, ma entrambi i convenuti non avevano aderito alla stessa, che si era conclusa con esito negativo;
- nel mese di ottobre 2020, la SI.ra moglie di esso attore, aveva sporto Parte_3
querela contro il Dott. , instaurando il procedimento n. 50495/2020; Pt_2
- così ricostruiti i fatti verificatisi, all'origine del presente giudizio, esso istante evidenziava che la Consulia aveva violato gli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla disciplina speciale primaria (art. 21 TUF) e secondaria ( art. 26-27-28-29 del Regolamento Consob n. 11522/98 e, dopo il recepimento della Direttiva MIFID, art. 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 del Regolamento Consob n. 16190/200), applicabile ratione temporis alla fattispecie;
- la violazione della disciplina richiamata era evidente nella misura in cui la banca convenuta aveva consentito l'addebito sul conto corrente di esso esponente per investimenti e/o disinvestimenti non autorizzati ed in base a contratti quadro sui quali erano state apposte firme false;
- su tali premesse esso attore domandava accertarsi la nullità degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e di disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, unitamente agli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al medesimo, per i seguenti motivi:
- 1) violazione degli art. 23, primo comma e 30, settimo comma, del TUF-:
- ed infatti gli investimenti ed i disinvestimenti de quibus, infatti, erano stati concretamente formalizzati fuori dai locali commerciali dell'istituto bancario, per il tramite del Dott. , senza la preventiva sottoscrizione di un valido contratto Pt_2
quadro e mediante il collocamento di alcuni modelli contrattuali, privi di sottoscrizione, nell'espletamento di “un'offerta fuori sede”, ai sensi dell'art. 30 del TUF, nonché ex art. 78 del Regolamento Consob n. 16190/2007;
- pertanto, ai fini del riconoscimento della validità di tali investimenti, ex art. 23, primo comma, TUF, sarebbe stata necessaria la preventiva sottoscrizione e la consegna di un contratto quadro (master agreement), relativo all'espletamento di uno dei servizi d'investimento contemplati dall'art.1, quinto comma, del TUF, nonché l'espressa indicazione del termine di sette (7) giorni legalmente previsto ( dall'art. 30, sesto comma, TUF), per consentire al cliente l'esercizio dello ius poenitendi;
- al contrario i moduli relativi ai servizi bancari e d'investimento ed i relativi allegati di profilatura clienti, stipulati in data 17.03.2010 ed il contratto di gestione di portafoglio
“Multilinea” Simphonia AT EC, concluso il 30.08.2010 ed i relativi allegati, non solo recavano, ictu oculi, firme false, non riconducibili ad esso istante, ma non indicavano la conformazione delle operazioni finanziarie, caratterizzanti il servizio d'investimento;
- 2) segnatamente, tra i servizi d'investimento, i richiamati moduli contrattuali non menzionavano la scelta fatta dal cliente, né esplicitavano quale tipo di servizio
Consulia sarebbe stata legittimata ad espletare, in palese violazione della disciplina regolamentare, mutuata dalle disposizioni di cui agli art. 30-32-33 del Regolamento
Consob n. 11522/98, che specificava con norme imperative il contenuto del contratto con l'investitore;
- 3) gli investimenti in contestazione, inoltre, erano nulli, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c., in quanto conclusi in violazione degli articoli: 29 del Regolamento
n. 11522/1998, nonché degli art. 39-40-41-42-46 del Regolamento CP_5 CP_5
n. 16190/2007;
- le citate disposizioni, infatti, ponevano a carico dell'intermediario finanziario un obbligo di informare per iscritto l'investitore dell'eventuale inadeguatezza dell'operazione finanziaria e delle ragioni per le quali non fosse opportuno procedere all'esecuzione della stessa, stabilendo anche che, qualora l'investitore avesse inteso comunque dare corso all'investimento, l'intermediario avrebbe potuto eseguirlo soltanto a fronte di un ordine impartito per iscritto, o, in caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui si fosse operato espresso riferimento alle avvertenze ricevute;
- l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, imponeva, quindi, il requisito della forma scritta, in ipotesi di rischiosità dell'operazione comunicata al cliente e la contestuale autorizzazione informata di quest'ultimo;
- 4) la nullità delle operazioni e dei rapporti in contestazione derivava dalla violazione della disciplina legale in materia di conflitto d'interessi, prevista, in materia finanziaria, dalle norme primarie, quali: l'art. 21, comma 1 bis, lett. a e b, TUF e secondarie
( art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998, ora sostituito dagli art. 23 e ss. Del
Regolamento Congiunto Consob- Banca d'Italia del 29.10.2007);
- l'intermediario , infatti, aveva formalizzato investimenti in palese conflitto CP_2
d'interessi, avendo rivenduto in contropartita diretta i titoli in contestazione al cliente e nutrendo un concreto interesse al compimento delle operazioni finanziarie de quibus, riguardanti l'acquisto di titoli emessi da società legate a , da rapporti CP_2
infragruppo; - il tutto, senza che il cliente ( consumatore) fosse preventivamente informato della circostanza e senza che potesse dare all'intermediario il consenso alla sottoscrizione delle singole operazioni d'acquisto.,
- tanto rappresentato in ordine ai motivi di nullità delle operazioni esso esponente, in via alternativa rispetto alle domande di accertamento della nullità, invocava pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento sia dell'ipotetico contratto quadro, inerente i servizi bancari e d'investimento e del relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140, sia del contratto di gestione portafoglio “Multilinea”
Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010, sia degli investimenti in contestazione rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre
2010 a marzo 2016, unitamente agli estratti di conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al medesimo;
- in particolare, ed il Dott. , quest'ultimo responsabile in solido CP_2 Pt_2 con la prima ai sensi dell'art. 31 TUF, erano stati inadempienti all'obbligo di specifica diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., in relazione all'operazione economica ed agli obiettivi d'investimento;
- il mancato assolvimento degli obblighi comportamentali incombenti sulla banca si era concretato in una lesione dell'interesse negativo di esso attore, nella duplice componente di danno emergente e di lucro cessante;
- in relazione a tale pregiudizio esso istante formulava espressa domanda risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
- da ultimo veniva formulata eccezione di disconoscimento dei seguenti documenti: contratto inerente servizi bancari e servizi d'investimento e relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 e relativi allegati di profilatura clienti ed accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010, contratto di gestione portafoglio “Multilinea”
Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010 e relativi allegati, ordini d'investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, intestati ad esso esponente ai sensi e per gli effetti degli art. 2719 c.c., 214 e 215 cpc;
- in particolare esso attore disconosceva la conformità delle copie fotostatiche ai relativi originali dei citati documenti, acquisiti presso di Roma, in data 7 Agosto CP_2
2020. - Chiedeva, quindi, che venisse ordinato a la produzione in giudizio CP_2
degli originali e disconosceva espressamente anche le sottoscrizioni asseritamente a sé riconducibili e pretesamente apposte sugli stessi;
- Tanto premesso e ritenuto esso istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare: previo disconoscimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2719 c.c., 214 e 215 cpc, dei seguenti documenti: - contratto inerente servizi bancari e servizi d'investimento e relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ed allegati di profilatura cliente ed accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010;
-contratto di gestione portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010 e relativi allegati
-ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, ai sensi e per gli effetti degli art. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inopponibilità nei confronti dell'attore dei documenti contrattuali medesimi e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al sig. e, per l'effetto, condannare la convenuta Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in solido con il Dott. , alla restituzione, in favore del SI.
[...] Parte_2
, dell'importo di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente Parte_1
investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore ( € 101.890,44 - € 27.392,75 ) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo effettivo;
b) sempre preliminarmente, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità, anche ex art. 1418, primo comma, c.c. degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e dal deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al SI. , per violazione degli articoli Parte_1
21,primo comma, lett. a, lett. b, lett. c ed art. 23, primo comma, art. 30, settimo comma TUF, nonché per violazione degli art. 26-27-28-29-30 del Regolamento n. 11522/1998 e degli articoli 37-39-40-41- CP_5
42-46 del Regolamento n. 16190/2007 e art. 21, comma 1 bis, lett. a e b, T.U.F, art. 23 e ss. Del CP_5
Regolamento Congiunto Banca d'Italia del 29.10.2007, nonché la nullità di tutti gli atti successivi e CP_6
conseguenziali, e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido con il Dott. , alla restituzione, in favore del SI. Parte_2
, dell'importo di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente Parte_1 investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore
(€ 101.890,44 - € 27.392,75) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo;
c) in via alternativa: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità pre e/o contrattuale dei convenuti in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Dott. Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare risolti per inadempimento dei convenuti sia il contratto inerente Parte_2
servizi bancari e servizi di investimento e relativo contratto deposito titoli n. 310808 e n. 311140 stipulati in data 17.03.2010, sia il contratto di gestione di portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010, sia i contratti di acquisto e vendita di strumenti finanziari rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140 intestati al SI. e, per l'effetto, Parte_1
condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2
con il dott. , al pagamento, in favore del SI. , dell'importo Parte_2 Parte_1
di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore ( € 101.890,44 - € 27.392,75) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo;
d) condannare, in ogni caso, i convenuti in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con il dott. , al risarcimento dei danni in favore del SI. Parte_2 Parte_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Costituitasi ritualmente in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, preso atto di tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni innanzi svolte e rigettata ogni avversa pretesa:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della causa petendi, in relazione, quantomeno, alla domanda alternativa del SI. , volta Parte_1
alla risoluzione per preteso inadempimento di al contratto di servizi bancari e servizi Controparte_2
d'investimento, all'accordo per la presentazione di attività di analisi finanziaria e assistenza sistematica continuativa e al contratto di gestione portafoglio “multilinea” SY AT EC;
in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'intervenuta prescrizione di tutte le domande avversarie e, conseguentemente, rigettarle con ogni conseguente declaratoria del caso;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria promossa dal SI. , dichiarare non tenuta al Parte_1 Controparte_2 risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, c.c. o, comunque, in via ulteriormente subordinata, limitare il risarcimento alla misura che poteva essere prevista al tempo in cui il danno è sorto ai sensi dell'art. 1225 c.c. e/o, alternativamente o cumulativamente, ridurre il risarcimento in misura pari all'apporto causale del SI. nella causazione del danno medesimo ai sensi dell'art. Parte_1
1227, co 1 c.c. o, comunque, in quella che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale condizionata: condizionatamente alla denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle avverse domande di nullità degli investimenti contestati dovesse essere accolta, condannare il SI. a Parte_1 restituire a i titoli e le cedole medio tempore incassate nonché, comunque, la Controparte_2 complessiva plusvalenza maturata, pari ad almeno 5.003,09, nonché in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, qualsiasi domanda del SI. , Parte_1
condannare il SI. a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza Parte_2 Controparte_2
dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare al SI. , nonché al Parte_1 risarcimento del danno alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
In via istruttoria: con espressa riserva di formulare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183,co 6, cpc, per le ragioni innanzi esposte, si disconoscono formalmente la paternità e, comunque, la conformità ai rispettivi originali dei documenti n. 6 e 6 bis prodotti dal SI. . Si formula espressa istanza di Parte_1
verificazione ai sensi dell'art. 216 e ss. C.p.c. delle sottoscrizioni apposte dal SI. sui Parte_1 documenti n. 1,2,3 e 7 prodotti dal medesimo, dichiarando di volersene valere. Con riserva di produrre gli originali qualora ritenuto necessario e di indicare e produrre ulteriori documenti anche pubblici, si indicano quali scritture di comparazione i documenti offerti in comunicazione con il presente atto n.
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22 e 23, nonché la sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 5 di controparte dal SI. . Dichiara di volere chiamare in causa il SI. (CF: ), Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...], residente a [...]333 e, per l'effetto, di volerlo citare a comparire all'udienza che sarà fissata dal Giudice ai sensi dell'art. 269, co 2 cpc, per sentire accogliere nel contraddittorio dello stesso le seguenti conclusioni: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, qualsiasi domanda del SI. , Parte_1
condannare il SI. a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza Parte_2 Controparte_2
dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare al SI. , nonché al Parte_1 risarcimento del danno alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per Legge e fa istanza ex art. 269 cpc affinchè il Tribunale adito disponga il differimento dell'udienza di prima comparizione già fissata allo scopo di consentire la chiamata del terzo, nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cpc”. A fondamento delle domande e conclusioni svolte, la Banca convenuta, in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, rappresentava che: l'attore era un soggetto qualificato, non un ignaro risparmiatore e/o semplice consumatore, che aveva svolto l'attività di imprenditore in svariati campi, ricoprendo anche cariche amministrative in diverse società (Mika s.r.l, Starter Srl Growth s.r.l.), nonché la qualifica di socio accomandante di C.C.R. di Catacci Daniele s.a.s.. Peraltro, anche in sede di profilazione del cliente, si era accreditato quale soggetto dotato di altissima conoscenza e competenza in materia finanziaria e propensione ad investimenti ad alto rischio, volti ad aumentare il proprio capitale in maniera rilevante. Con particolare riguardo ai rapporti contrattuali intercorsi con la deducente, precisava che: in data 17 Marzo
2010, dopo aver compilato il questionario Mifid, il SI. sottoscriveva il contratto di servizi bancari Parte_1
e d'investimento (“Contratto quadro”, cui era associato il conto corrente N. 149345 ed il conto deposito titoli n. 3010808. In pari data, l'attore sottoscriveva anche il contratto di home banking e richiedeva ed otteneva dalla banca la carta di credito “Carta si Oro”, la tessera bancomat “Kiwi” e un carnet di assegni non trasferibili. In data 14 Aprile 2010, il SI. richiedeva a di disporre la vendita Parte_1 Controparte_7
di tutti i Fondi/Sicav e accreditare il ricavato sul conto corrente collegato al dossier n. 4230144, acceso presso la stessa, nonché, in data 5 maggio 2010, con in copia conoscenza la deducente, di estinguere il conto corrente acceso presso la deducente, bonificando il relativo saldo sul conto corrente n. 149345. Il 24
Agosto 2010, domandava alla convenuta di caricare sul proprio dossier titoli n. 3010808 i fondi trasferiti e da trasferire provenienti da In data 30 Agosto 2010, l'attore sottoscriveva l'accordo per Controparte_7 la prestazione di attività di analisi finanziaria e assistenza sistematica continuativa (“Contratto di analisi finanziaria”) ed il contratto di gestione di portafoglio “multilinea” SY AT EC (“Contratto di consulenza”), con SY , in virtù del quale la banca collocava i prodotti di gestione CP_8
Con individuale e collettiva offerti dalla per conto del SI. . Sulla base di tali contratti, la Parte_1
convenuta eseguiva gli ordini d'investimento e di disinvestimento richiesti dall'attore, sempre rendicontati mediante l'invio di estratti conto deposito titoli dal 19 Marzo 2010 al 31 dicembre 2015 e con gli estratti di conto corrente dal 19 Marzo 2010 al 17 Maggio 2016. L'istituto di credito, infatti, sino al 31 dicembre 2015, aveva incaricato di produrre degli estratti di conto corrente e di deposito titoli, tra i quali, Controparte_9
quelli inviati all'attore. Inoltre, con raccomandate A.R nel mese di marzo 2014 e nel novembre del 2015, rimaste prive di riscontro, aveva inviato al cliente dei questionari di valutazione. Con comunicazione del 25
Marzo 2016, il SI. richiedeva l'estinzione, con decorrenza immediata, del conto corrente e del Parte_1
conto deposito titoli, con trasferimento delle somme in un altro conto corrente, acceso presso BNP Paribas. La richiesta veniva reiterata in data 22 Giugno 2016, sebbene la avesse estinto il rapporto, inviando il CP_2
saldo finale al 17 Maggio 2016. A distanza di oltre 4 anni, con comunicazione ricevuta dalla in data 8 CP_2
Giugno 2020, l'attore contestava genericamente tutte le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari. In data 7 agosto 2020, la deducente, in riscontro a tale comunicazione, contestava le avverse doglianze. Ricevuto ed accettato l'invito ad aderire alla procedura di mediazione, avanzato dal SI.
, in data 23 settembre 2020 si teneva l'incontro, senza la partecipazione del SI. , (che pure Parte_1 Pt_2
era stato invitato). All'incontro, tuttavia, entrambe le parti presenti dichiaravano l'insussistenza delle condizioni per entrare in mediazione.
Tanto rappresentato in fatto, , in diritto, deduceva: Controparte_2
1) in via preliminare la estinzione per prescrizione delle domande proposte, sul presupposto per cui le nullità contemplate dall'art. 30, co 7 del TUF fossero nullità relative o di protezione, assimilabili, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al regime dell'annullabilità, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 c.c., con decorrenza dalla conclusione del contratto.
Pertanto, avendo l'attore proposto la domanda di mediazione in data 7 settembre 2020, ovvero ben oltre il termine, non solo di 5, ma addirittura di 10 anni, dalla sottoscrizione del contratto quadro, del Contratto di analisi finanziaria e del Contratto di consulenza, la stessa sarebbe prescritta;
2) l'insussistenza della violazione da parte della degli art. 23, co 1 e 30, co 7 del TUF, in quanto il CP_2
contratto quadro era stato sottoscritto in originale ed in tutte le sue parti dall'attore con tre firme ( a pagina 2 e 3), dinnanzi al SI. ; inoltre, il SI. aveva sottoscritto la scheda informativa sul Pt_2 Parte_1
cliente e l'attestazione di ricevuta documentazione, il foglio informativo di internet banking, le norme relative ai servizi bancari e di investimento, il consenso al trattamento dei dati personali e lo specimen di firma. Inoltre, lo ius poenitendi era espressamente previsto a pag. 3 del contratto quadro;
3) l'insussistenza della pretesa violazione da parte della convenuta degli art. 23 TUF e 30 del Regolamento
n. 11522/1998, in quanto l'attore, diversamente da quanto affermato, aveva espressamente scelto CP_5 ed indicato i servizi richiesti alla Banca, ovvero “conto corrente corrispondenza” con profilo di internet banking, “servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari” e “servizio di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza”. Il contratto quadro, inoltre, era dettagliatamente disciplinato quanto all'oggetto, agli strumenti finanziari oggetto del deposito, al servizio di consulenza, al conferimento degli ordini, all'invio dell' estratto titoli, alle garanzie relative alle operazioni richieste;
4) l'insussistenza della violazione degli art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e 39,40,41,42 e 46 del Regolamento n. 16190/2007, in quanto il risultato complessivo di tutte le operazioni poste CP_5
in essere dal ha avuto come esito una plusvalenza complessiva di almeno € 5.003,09. Parte_1 Tutte le operazioni, inoltre, erano state sempre eseguite adeguatamente rispetto alle schede MIFID compilate dall'attore. Quanto agli obiettivi d'investimento, l'attore aveva dichiarato di essere disposto ad assumere “un alto rischio” ed il suo profilo, considerata l'esperienza nel settore degli investimenti, la professione svolta, il reddito, era tale da far ritenere che il cliente avesse “Il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio d'investimento offerto o richiesto comporta”;
5) l'insussistenza della violazione da parte della della disciplina legale sul conflitto d'interessi; CP_2
6) l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della convenuta al contratto quadro, al contratto di analisi finanziaria ed al contratto di consulenza e assenza di responsabilità della banca anche per l'eventuale fatto del SI. , ai sensi dell'art. 31 TUF.; Pt_2
7) in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della debenza da parte della deducente del pagamento di qualsivoglia importo a favore dell'attore, la riduzione del quantum debeatur in ragione del concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo e secondo comma;
8) in via riconvenzionale, condizionata alla condanna alla declaratoria di nullità degli investimenti contestati, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole medio tempore incassate, nonché, comunque, della complessiva plusvalenza maturata, pari ad almeno 5.003,09;
8) sempre in via riconvenzionale la sussistenza dei presupposti per la manleva nei confronti del SI. , Pt_2
in ordine a qualsiasi importo la dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'attore. CP_2
Con comparsa di risposta, ritualmente depositata, si costituiva il Dott.. , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
“piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, nel merito: respingere, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, ogni domanda proposta dal SI. nei propri confronti, in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare il medesimo SI. alla refusione delle Parte_1
spese, competenze ed onorari di causa, maggiorate del rimborso forfettario per le spese generali, IVA e CAP come per Legge.”
A sostegno delle domande svolte il Dott. precisava che il rapporto con l'attore e con la di lui Pt_2
moglie, SI.ra risaliva ai primi anni del 2000, quando Parte_3
il deducente era consulente finanziario di Unicredit Xelion Banca SpA e si era protratto anche in altri istituti finanziari, presso cui il medesimo operava, quali , e BNL;
Controparte_10 Controparte_2 Il SI. , insieme alla moglie titolare di un ingente patrimonio, gestito tramite l'esponente in Parte_1 Pt_3
Unicredit Xelion Banca S.p.A prima, poi, aveva deciso di trasferire il patrimonio, nel corso Controparte_10 del 2010, in , per poi chiudere tutte le proprie posizioni e trasferirle in BNL nei primi mesi del 2016; CP_2
la composizione del portafoglio dell'attore risultava dal documento denominato Posizione Cliente , direttamente estraibile dal Portale Consulia, in cui erano inseriti tutti i movimenti in entrata e in uscita compiuti dal Dell'Anno;
Il buon andamento del portafoglio aveva fatto si che, quando il deducente aveva deciso di interrompere la propria collaborazione con , per intraprendere un nuovo rapporto con BNL, l'attore e la moglie CP_2
avessero scelto di seguirlo e di continuare ad affidargli la gestione dei propri denari, senza nulla eccepire, per anni, in merito alla propria attività;
le accuse, rivolte contro esso convenuto di aver causato ingenti perdite al patrimonio del SI. erano infondate in quanto il conteggio fatto dall'attore non aveva tenuto in debita Parte_1
considerazione i vari parametri utili alla corretta definizione dell'andamento del proprio portafoglio, limitandosi al calcolo della differenza tra entrate ed uscite;
la domanda attorea avrebbe dovuto essere basata sull'andamento di ogni singolo prodotto, sulla plusvalenza o sulla minusvalenza da esso generata e poi sui movimenti in entrata e in uscita;
inoltre, in data 28.09.2010, il SI. aveva acceso un Fondo Pensione Anima Arti e Mestieri, Parte_1 trasferendovi la propria posizione individuale dal Fondo CreditRas Unipensione Codice Rapporto 235224, che non era stato trasferito presso BNL alla chiusura dei rapporti con e che non era stato preso in CP_2
considerazione nei conteggi effettuati dall'attore;
ad ogni modo e, pur prescindendo dai rilievi svolti, le violazioni contestate dal SI. riguardavano i doveri dell'intermediario, ovvero e non quelli del Parte_1 CP_2
consulente finanziario, avendo esso convenuto svolto i propri compiti sempre nel rispetto della normativa applicabile e delle istruzioni ricevute;
in particolare, tutte le sottoscrizioni erano state apposte dal SI. , anche Parte_1
e soprattutto sui contratti di apertura delle proprie posizioni in Consulia, nonché su tutti gli ordini di sottoscrizione, switch e rimborsi dal 2010 al 2016;
pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto di accogliere le tesi attoree, esso convenuto riteneva che il risarcimento da corrispondersi in favore dell'attore sarebbe stato pari a zero o, in subordine, avrebbe dovuto essere diminuito del diverso valore determinato dalla propria responsabilità, in ragione del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. o, comunque, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Sviluppatosi il contraddittorio il Giudice, all'udienza del 7.03.2022, ammetteva CTU di natura grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti appartenessero al SI. . Parte_1
Espletata la CTU la causa, all'udienza del 03 dicembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in epigrafe, ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea, volta alla declaratoria di nullità dei documenti contrattuali disconosciuti e degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini d'investimento e disinvestimento a far data dal mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al SI. , con ogni Parte_1
conseguenziale effetto restitutorio, meriti accoglimento per le motivazioni di seguito compendiate:
in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di estinzione per prescrizione, sollevata da
[...]
, del diritto vantato dall'attrice alla restituzione dell'importo di € 74.497,69. CP_2
La tesi di parte convenuta, per vero, si fonda sul presupposto per cui l'arco temporale di prescrizione delle azioni di nullità relative, in materia finanziaria, sarebbe quinquennale, essendo la relativa azione soggetta al regime dell'annullabilità, al quale sarebbe assimilabile per via analogica.
Ne deriva che la domanda di mediazione, proposta in data 7 settembre 2020, non avrebbe interrotto la maturazione della prescrizione, essendo stati i contratti stipulati oltre dieci anni prima.
Tale tesi, tuttavia, è resistita dai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( sentenza n. 28314/2019), secondo cui, anche in relazione al D. Lgs n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, il regime giuridico delle nullità di protezione opera sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali, esclusivamente a favore dell'investitore, in deroga agli artt. 1421 c.c. e 1422 c.c.
Ne deriva che l'azione rivolta a far valere la nullità di taluni ordini di acquisto presuppone l'accertamento dell'invalidità del contratto quadro. Pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di restituzione, in capo all'investitore, decorre dalla pronuncia che ha accertato la nullità, ovvero, in subordine, da quando il danno si è verificato in concreto, divenendo percepibile e riconoscibile dall'investitore.
Nel caso di specie, l'attore, il quale deteneva in portafoglio gli strumenti finanziari oggetto di contestazione sino al 17 Maggio 2016, ha avuto oggettiva percezione del danno subito soltanto in data 7.08.2020, quando ha materialmente appreso la documentazione inerente gli investimenti in contestazione.
Il primo atto interruttivo della prescrizione, inoltre, risale all'8 Giugno 2020, quando parte attrice ha inviato via PEC le contestazioni alle operazioni di investimento e di disinvestimento, estinte presso CP_2
al 17 Maggio 2016.
Ne deriva che, essendo tutti gli investimenti contestati risalenti al periodo a far data dal mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, quand'anche si volesse far risalire il termine iniziale di prescrizione al primo investimento del settembre 2010, il relativo termine decennale non sarebbe comunque decorso.
Nel merito occorre muovere dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, in ordine al quesito posto dal Giudice all'udienza del 28 Giugno 2022, del seguente tenore:
“riferire se le sottoscrizioni sugli originali dei documenti disconosciuti appartengono al SI. ”. Parte_1
Al riguardo l'ausiliario di giustizia ha precisato che quando, come nel caso di specie, tra due insiemi di sottoscrizioni, in verifica e in comparazione, non sono presenti né analogie sostanziali, né analogie esteriori o formali, l'unica conclusione possibile è che si tratti di firme di fantasia, vergate senza alcun tentativo di imitare il modello.
In ogni caso le sottoscrizioni sugli originali dei documenti disconosciuti non sono riconducibili al SI. e risultano, quindi, apocrife. Parte_1
A tali conclusioni il perito nominato dal Giudice è pervenuto previo confronto tra le sottoscrizioni in verifica e quelle in comparazione, utilizzando gli strumenti propri della perizia su base grafologica.
Le osservazioni conclusive del CTU non risultano confutate da quelle della Dott. ssa , consulente tecnica di parte per Persona_1 CP_2
la quale ha suddiviso le note critiche in tre parti: osservazioni procedurali, metodologiche ed “extragrafiche ai fini di giustizia”. Nell'ambito delle prime, la CTP ha ribadito quanto già rilevato in sede di inizio delle operazioni peritali, ossia che il CTU avrebbe dovuto ammettere i documenti 5 e 38 tra le comparative da acquisire.
In secondo luogo ha sostenuto che il CTU non avesse diritto di fare istanza al Giudice per dirimere il problema sollevato dalla CTP, ovvero se ammettere i suddetti documenti, in assenza di accordo tra le parti.
A tal proposito, il CTU replicava che, al contrario, fosse compito precipuo rivolgersi al giudice per tutto quanto esulava dalle proprie competenze: analisi e comparazione delle scritture, nonché questioni di natura giuridica.
La CTP affermava, inoltre, che l'istanza del Dott. rivolta al Giudice, di chiarimenti, in ordine alle Per_2 scritture comparative da utilizzare, fosse “ultra petita” e che, mediante la stessa, il CTU si sarebbe “sbilanciato” in difesa del SI. . Parte_1
Sul punto il perito nominato dal Tribunale si limitava a negare che non fosse possibile che, tramite un'istanza di chiarimenti, si potesse minare il convincimento obiettivo dell'organo giurisdizionale.
In ordine alle obiezioni di carattere metodologico la Dott.ssa sosteneva Per_1
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU fossero di natura residuale e che “ la conclusione in materia peritale giudiziaria non può essere possibile, cioè espressa in via ipotetica”.
Affermazione, quest'ultima, sulla quale il Dott. concordava, precisando, tuttavia, Per_2
di avere espresso le proprie conclusioni in maniera perentoria.
La CTP non concordava, infine, sulla definizione di “Firme di fantasia” di , rilevando come lo stesso CP_11
, nel caso di specie, avrebbe, piuttosto, parlato, di “Imitazione a mano libera”. CP_11
Citando la dottrina in materia, affermava, inoltre, che il modo migliore per sostenere l'apocrifia di una sottoscrizione sarebbe stato quello di compararla con “quella di soggetti sospettati”, poiché in tal caso
“la certezza peritale diventerebbe di altissima probabilità”.
A tal proposito il CTU replicava che la “certezza peritale” apparisse preferibile, per definizione, “all'altissima probabilità” e che qualsiasi accertamento sulla sottoscrizione di “soggetti sospettati” esulasse dal quesito posto dal giudice.
Il Dott. rappresentava, inoltre, che, nella terza parte, la CTU muovesse Per_2
dalle “osservazioni extragrafiche ai fini di giustizia”, rivolte al Giudice, il quale avrebbe dovuto cercare il confronto e valutare se questo fosse fondato sulla corretta formulazione e applicazione di un principio specialistico, ovvero se risultasse meritevole di contribuire alla decisione del caso concreto. Non avendo la Dott. ssa svolto osservazioni tali da inficiare l'elaborato peritale ritiene il Giudice Per_1
di non poter prescindere dalle conclusioni svolte dal Dott. Per_2 in ordine alla natura apocrifa dei documenti disconosciuti dall'attore ed alla non riconducibilità al SI. delle sottoscrizioni apposte sugli originali Parte_1
dei documenti disconosciuti.
Per tale via merita accoglimento la domanda di accertamento di nullità di tutti i rapporti contrattuali versati in atti (contratti quadro e ordini di investimento e disinvestimento), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1418 c.c., 1325 c.c. e 23 del TUF.
Ed invero la mera circostanza che le sottoscrizioni apposte sui contratti e sui documenti oggetto di causa non fossero riconducibili al SI. e risultassero, per l'effetto, apocrife, determina la carenza di uno Parte_1
degli elementi essenziali del contratto, ossia l'accordo tra le parti, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 1418 c.c., ai fini della declaratoria di nullità del rapporto contrattuale.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo , sebbene costituisca principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la forma scritta ad substantiam è richiesta unicamente in relazione al contratto quadro e non agli investimenti finanziari successivamente conclusi, in esecuzione dell'accordo stesso, nel caso di specie la CTU ha accertato la non riconducibilità all'investitore della sottoscrizione apposta al contratto principale (accordo quadro), con conseguente invalidità del rapporto contrattuale
“ a monte” degli investimenti successivamente operati.
Ne consegue l' irrilevanza delle eccezioni svolte dalla banca , poi , in ordine CP_2 Controparte_1
alla libertà delle forme dei singoli ordini di investimento e di disinvestimento ed alla possibilità che questi possano essere anche meramente “telefonici”, stante la nullità dell'accordo quadro, per difetto di sottoscrizione dell'attore, ovvero di una parte contrattuale.
Quanto alla caducazione degli ordini d'acquisto in ragione della nullità dell'accordo quadro, si segnala la sentenza della Suprema Corte n. 9331 dell'8 Aprile 2024, chiamata a pronunciarsi in tema di nullità del contratto quadro e delle successive operazioni negoziali compiute, nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi cointestatari del conto avesse siglato il contratto d'investimento, mentre l'altro non aveva apposto alcuna firma valida (risultando la stessa apocrifa in corso di causa).
La questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione, pertanto, concerneva l'invalidità dell'intero contratto d'investimento, in relazione ad entrambi i cointestatari e non della sola parte relativa all'apposizione della firma apocrifa.
Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema d'intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno soltanto dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del TUF, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell'altro, la cui sottoscrizione, nella specie, è risultata apocrifa, sia stata essenziale nell'economia del contratto.
In conclusione, ad opinamento dell'organo di , se il rapporto relativo all'investimento in Parte_4
strumenti finanziari è retto da un unico contratto quadro, sottoscritto però da uno soltanto dei due stipulanti, esso è nullo nella sua interezza per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto per entrambi i correntisti cointestatari, ovvero anche per colui la cui firma fosse risultata correttamente apposta.
La richiamata sentenza viene in rilievo ,quanto alla fattispecie dedotta in giudizio, non con riferimento all'apocrifa sottoscrizione dei rapporti contrattuali versati in atti, ma nella misura in cui individua un nesso di caducazione automatica tra le operazioni di investimento e disinvestimento successive alla stipula dell'accordo quadro e la nullità di quest'ultimo, per difetto di forma scritta.
Ne consegue che la circostanza che la sottoscrizione apposta al contratto quadro non sia riconducibile, secondo quanto accertato mediante CTU, al SI. , determina Parte_1
inesorabilmente la caducazione di tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento dal medesimo contestate e disconosciute.
Alla declaratoria di nullità di tutti i rapporti contrattuali e di tutte le operazioni disconosciute dall'attore consegue l'accoglimento della domanda attorea, volta alla restituzione dell'importo ( € 74.497,69), rinveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e quella residua in giacenza sui rapporti bancari, alla data del 17.05.2016. Somma dalla quale, tuttavia, deve essere sottratta quella che l'attore ha conseguito, a titolo di plusvalenza, in ragione delle operazioni dal medesimo contestate e disconosciute e pari ad € 5.003,09.
Ne consegue il diritto dell'istante a conseguire la restituzione dell'importo di € 69.493,79, oltre
( vertendosi in ambito di debito di valore) interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
L'obbligo alla restituzione del predetto importo, in favore del SI. , è da porsi solidalmente in capo Parte_1
ad entrambi i convenuti, ai sensi dell'art. 31 del TUF, avendo, comunque, il consulente finanziario, seguito la formazione dei contratti tra l'attore e dichiarando che “tutte le firme dei contraenti sono state CP_1
apposte in sua presenza” e di aver identificato il SI. , nonché di avergli consegnato una copia del Parte_1
contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 23, co 1 del TUF.
L'accoglimento della domanda di nullità, spiegata da parte attrice, importa assorbimento di ogni questione relativa alla risolubilità dei rapporti contrattuali versati in atti per inadempimento. In forza dei superiori rilievi le spese di lite- liquidate come da dispositivo- devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
Per il medesimo principio le spese di CTU- liquidate come in atti- devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., primo comma, degli investimenti in contestazione, rinvenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento con decorrenza del mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e 311140, intestati al SI. e, per l'effetto, tenuto conto della proposta Parte_1
domanda riconvenzionale, condanna , in solido con il Dott. , a Controparte_1 Parte_2
restituire, in favore dell'attore, la somma di € 69.493,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, rinveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e quella in giacenza sui rapporti bancari, alla data del 17.05.2016 nonché dalla plusvalenza maturata.
Condanna il Dott. , in solido con la a rifondere Parte_2 Controparte_1 in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di CTU- liquidate come in atti- in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
Roma 24.03.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMACONTROVERSIE CIVILI
ll Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A. C.C. n° 30861/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (CF: ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
Largo dell'Olgiata n. 15, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Prof. Avv. Riccardo Restuccia (CF:
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Roma, in Via C.F._2
Monte Zebio n. 19, PEC: , fax: 06.45553767, giusta procura Email_1
in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
1) già e, dapprima, Controparte_1 Controparte_2
(CF e P.IVA: – REA: Controparte_3 P.IVA_1
MI-1599769), con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Dario Trevisan
(CF: del Foro di Milano e Gaetano Faconda C.F._3 (CF: ) del Foro di Trani, giusta procura su foglio separato C.F._4
materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio del primo a Milano, in Viale Majno n. 45, FAX: 02 8690111 e
PEC: e Email_2
; Email_3
2) , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Bullicante n. 333, CF: , elettivamente domiciliato a Roma, C.F._5 in Via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'Avvocato Edoardo Scoppio (CF:
), fax: 06.97625733 e PEC: C.F._6
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_4
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
MATERIA: contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 143131.
OGGETTO: intermediazione finanziaria (S.I.M.)- Contratti di Borsa.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 3 dicembre 2024 comparivano l'Avv. Riccardo Restuccia per l'attore,
SI. , nonché l'Avv. Federica Rosati, in sostituzione degli Avv.ti Dario Trevisan e Gaetano Faconda, Parte_1
per e l'Avv. Edoardo Scoppio per il SI. . Controparte_2 Parte_2
L'Avv. Restuccia precisava le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni e richieste indicate nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma n. 1) cpc.
Rilevava, inoltre, l'avvenuto deposito telematico di un foglio di precisazione conclusioni non autorizzato, da parte di in data 29.11.2024, rispetto al quale dichiarava di non accettare il Controparte_2
contraddittorio e chiedendone lo stralcio.
In ordine alla quantificazione del danno richiesto per danno emergente e lucro cessante, precisava che, a seguito dell'accertata falsità delle firme apposte sui contratti quadro e sugli ordini d'investimento da parte della CTU, era stata redatta perizia di parte per la determinazione del pregiudizio, comprensivo di interessi legali e rivalutazione alla data del 30.09.2024 e chiedeva l'autorizzazione al deposito telematico della stessa. Eccepiva, infine, che il documento n. 6, depositato da , attestante un'asserita plusvalenza, CP_2
era un documento privo di data, ovvero un mero prospetto bancario privo di certificazione ex art. 6 comma 5 d. lgs 461/1997 e, quindi, irrilevante ai fini del decidere. L'avv. Rosati precisava le conclusioni come da foglio, depositato telematicamente in data 29.11.2024; impugnava e contestava le deduzioni svolte da parte attrice, opponendosi alla richiesta formulata dalla stessa.
L'Avv. Scoppio si riportava alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c., opponendosi alla richiesta di deposito della perizia di parte attrice. Il giudice non ammetteva la produzione della perizia di parte, in ordine al quantum debeatur, che parte attrice intendeva versare in atti e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la ed il Dott. , esponendo che: Controparte_2 Parte_2
- esso attore era titolare dei seguenti rapporti di natura bancaria e finanziaria, intrattenuti presso : CP_2
- C/C n. 0149345, acceso in virtù di contratto di servizi bancari e servizi di investimento e relativi contratti di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ed allegati di profilatura cliente, unitamente al relativo accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010; contratto di gestione portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato il 30.08.2010 e relativi allegati;
- i contratti quadro in data 17.03.2010 ed in data 30.08.2010, tuttavia, palesavano appostazione di firme false, non riconducibili ad esso istante, il quale, a distanza di anni dalla chiusura del rapporto contrattuale con , in data 22.06.2016, CP_2
aveva disconosciuto le sottoscrizioni apocrife in sede stragiudiziale;
- del pari tutti i moduli relativi alla profilatura dei clienti riferiti agli anni dal 2010 al 2016, pur classificando esso esponente come cliente al dettaglio, recavano sottoscrizioni palesemente non autentiche;
- di tali circostanze era stato reso edotto anche il Dott. , promotore finanziario, Pt_2
al quale esso attore, per il tramite della moglie, SI.ra aveva richiesto Parte_3
la esibizione della documentazione relativa alla propria posizione finanziaria con email del 3.04.2020; - Il Dott. aveva risposto con email del 14-27-28-30 Aprile 2020, allegando Pt_2
l'asserita rendicontazione complessiva degli investimenti dell'intero nucleo familiare, trasfusa su un documento in formato exel, che riportava valori numerici inveritieri;
- successivamente, il 7 Agosto 2020, esso istante aveva acquisito tutta la documentazione e modulistica degli ordini di investimento e disinvestimento, gli estratti conto corrente n. 0149345 e deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ufficiali richiesti;
- dagli stessi era emersa una perdita notevolmente superiore in relazione a quella che era stata indicata negli allegati exel, inoltrati dal Dott. ; Pt_2
- durante un incontro, a metà del mese di maggio 2020, presso l'abitazione di esso esponente, anche in presenza della moglie, il promotore finanziario aveva ammesso le omissioni e gli errori nella formalizzazione degli investimenti e disinvestimenti, privi di autorizzazioni della cliente, come risultava da documentazione audio registrata dal circuito interno installato presso l'unità immobiliare, prodotta in sede istruttoria;
- In particolare, dal 2010 al 2016, il Dott. aveva modificato le rendicontazioni Pt_2 relative ad operazioni d'acquisto e di vendita di strumenti finanziari, prive della preventiva sottoscrizione degli indefettibili ordini d'investimento, previsti dalla normativa di settore;
- risultava, inoltre, che avesse agito in aperto conflitto d'interessi rispetto CP_2
ad alcune operazioni in strumenti finanziari direttamente da sé emessi, o, comunque, emessi da società ad essa collegate da rapporti di infragruppo;
- in particolare, alla data di apertura del rapporto bancario tra esso attore e , CP_2
erano stati versati e/o trasferiti da altri conti correnti (già in essere presso CP_4
) i seguenti importi, così come risultanti dagli estratti del c/c n. 0149345:
[...]
Bonifico del 16.08.2010 pari ad € 101.890,44;
- alla data di chiusura del conto corrente, ossia al 17.05.2016, l'estratto del suddetto conto n. 0149345 intestato ad esso istante, palesava un saldo totale pari ad € 27.392,75 e, dunque, una perdita effettiva, salvo errori e/o omissioni, pari ad € 74.497,69;
- esso esponente aveva promosso la procedura di mediazione obbligatoria, presso l'Organismo di conciliazione “Fondazione Organismo di Mediazione Forense” di Roma, ma entrambi i convenuti non avevano aderito alla stessa, che si era conclusa con esito negativo;
- nel mese di ottobre 2020, la SI.ra moglie di esso attore, aveva sporto Parte_3
querela contro il Dott. , instaurando il procedimento n. 50495/2020; Pt_2
- così ricostruiti i fatti verificatisi, all'origine del presente giudizio, esso istante evidenziava che la Consulia aveva violato gli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla disciplina speciale primaria (art. 21 TUF) e secondaria ( art. 26-27-28-29 del Regolamento Consob n. 11522/98 e, dopo il recepimento della Direttiva MIFID, art. 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 del Regolamento Consob n. 16190/200), applicabile ratione temporis alla fattispecie;
- la violazione della disciplina richiamata era evidente nella misura in cui la banca convenuta aveva consentito l'addebito sul conto corrente di esso esponente per investimenti e/o disinvestimenti non autorizzati ed in base a contratti quadro sui quali erano state apposte firme false;
- su tali premesse esso attore domandava accertarsi la nullità degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e di disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, unitamente agli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al medesimo, per i seguenti motivi:
- 1) violazione degli art. 23, primo comma e 30, settimo comma, del TUF-:
- ed infatti gli investimenti ed i disinvestimenti de quibus, infatti, erano stati concretamente formalizzati fuori dai locali commerciali dell'istituto bancario, per il tramite del Dott. , senza la preventiva sottoscrizione di un valido contratto Pt_2
quadro e mediante il collocamento di alcuni modelli contrattuali, privi di sottoscrizione, nell'espletamento di “un'offerta fuori sede”, ai sensi dell'art. 30 del TUF, nonché ex art. 78 del Regolamento Consob n. 16190/2007;
- pertanto, ai fini del riconoscimento della validità di tali investimenti, ex art. 23, primo comma, TUF, sarebbe stata necessaria la preventiva sottoscrizione e la consegna di un contratto quadro (master agreement), relativo all'espletamento di uno dei servizi d'investimento contemplati dall'art.1, quinto comma, del TUF, nonché l'espressa indicazione del termine di sette (7) giorni legalmente previsto ( dall'art. 30, sesto comma, TUF), per consentire al cliente l'esercizio dello ius poenitendi;
- al contrario i moduli relativi ai servizi bancari e d'investimento ed i relativi allegati di profilatura clienti, stipulati in data 17.03.2010 ed il contratto di gestione di portafoglio
“Multilinea” Simphonia AT EC, concluso il 30.08.2010 ed i relativi allegati, non solo recavano, ictu oculi, firme false, non riconducibili ad esso istante, ma non indicavano la conformazione delle operazioni finanziarie, caratterizzanti il servizio d'investimento;
- 2) segnatamente, tra i servizi d'investimento, i richiamati moduli contrattuali non menzionavano la scelta fatta dal cliente, né esplicitavano quale tipo di servizio
Consulia sarebbe stata legittimata ad espletare, in palese violazione della disciplina regolamentare, mutuata dalle disposizioni di cui agli art. 30-32-33 del Regolamento
Consob n. 11522/98, che specificava con norme imperative il contenuto del contratto con l'investitore;
- 3) gli investimenti in contestazione, inoltre, erano nulli, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 c.c., in quanto conclusi in violazione degli articoli: 29 del Regolamento
n. 11522/1998, nonché degli art. 39-40-41-42-46 del Regolamento CP_5 CP_5
n. 16190/2007;
- le citate disposizioni, infatti, ponevano a carico dell'intermediario finanziario un obbligo di informare per iscritto l'investitore dell'eventuale inadeguatezza dell'operazione finanziaria e delle ragioni per le quali non fosse opportuno procedere all'esecuzione della stessa, stabilendo anche che, qualora l'investitore avesse inteso comunque dare corso all'investimento, l'intermediario avrebbe potuto eseguirlo soltanto a fronte di un ordine impartito per iscritto, o, in caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui si fosse operato espresso riferimento alle avvertenze ricevute;
- l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, imponeva, quindi, il requisito della forma scritta, in ipotesi di rischiosità dell'operazione comunicata al cliente e la contestuale autorizzazione informata di quest'ultimo;
- 4) la nullità delle operazioni e dei rapporti in contestazione derivava dalla violazione della disciplina legale in materia di conflitto d'interessi, prevista, in materia finanziaria, dalle norme primarie, quali: l'art. 21, comma 1 bis, lett. a e b, TUF e secondarie
( art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998, ora sostituito dagli art. 23 e ss. Del
Regolamento Congiunto Consob- Banca d'Italia del 29.10.2007);
- l'intermediario , infatti, aveva formalizzato investimenti in palese conflitto CP_2
d'interessi, avendo rivenduto in contropartita diretta i titoli in contestazione al cliente e nutrendo un concreto interesse al compimento delle operazioni finanziarie de quibus, riguardanti l'acquisto di titoli emessi da società legate a , da rapporti CP_2
infragruppo; - il tutto, senza che il cliente ( consumatore) fosse preventivamente informato della circostanza e senza che potesse dare all'intermediario il consenso alla sottoscrizione delle singole operazioni d'acquisto.,
- tanto rappresentato in ordine ai motivi di nullità delle operazioni esso esponente, in via alternativa rispetto alle domande di accertamento della nullità, invocava pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento sia dell'ipotetico contratto quadro, inerente i servizi bancari e d'investimento e del relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140, sia del contratto di gestione portafoglio “Multilinea”
Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010, sia degli investimenti in contestazione rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre
2010 a marzo 2016, unitamente agli estratti di conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al medesimo;
- in particolare, ed il Dott. , quest'ultimo responsabile in solido CP_2 Pt_2 con la prima ai sensi dell'art. 31 TUF, erano stati inadempienti all'obbligo di specifica diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., in relazione all'operazione economica ed agli obiettivi d'investimento;
- il mancato assolvimento degli obblighi comportamentali incombenti sulla banca si era concretato in una lesione dell'interesse negativo di esso attore, nella duplice componente di danno emergente e di lucro cessante;
- in relazione a tale pregiudizio esso istante formulava espressa domanda risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
- da ultimo veniva formulata eccezione di disconoscimento dei seguenti documenti: contratto inerente servizi bancari e servizi d'investimento e relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 e relativi allegati di profilatura clienti ed accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010, contratto di gestione portafoglio “Multilinea”
Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010 e relativi allegati, ordini d'investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, intestati ad esso esponente ai sensi e per gli effetti degli art. 2719 c.c., 214 e 215 cpc;
- in particolare esso attore disconosceva la conformità delle copie fotostatiche ai relativi originali dei citati documenti, acquisiti presso di Roma, in data 7 Agosto CP_2
2020. - Chiedeva, quindi, che venisse ordinato a la produzione in giudizio CP_2
degli originali e disconosceva espressamente anche le sottoscrizioni asseritamente a sé riconducibili e pretesamente apposte sugli stessi;
- Tanto premesso e ritenuto esso istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare: previo disconoscimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2719 c.c., 214 e 215 cpc, dei seguenti documenti: - contratto inerente servizi bancari e servizi d'investimento e relativo contratto di deposito titoli n. 310808 e n. 311140 ed allegati di profilatura cliente ed accordo per la prestazione di analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa, stipulati tutti in data 17.03.2010;
-contratto di gestione portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010 e relativi allegati
-ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, ai sensi e per gli effetti degli art. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inopponibilità nei confronti dell'attore dei documenti contrattuali medesimi e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al sig. e, per l'effetto, condannare la convenuta Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in solido con il Dott. , alla restituzione, in favore del SI.
[...] Parte_2
, dell'importo di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente Parte_1
investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore ( € 101.890,44 - € 27.392,75 ) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo effettivo;
b) sempre preliminarmente, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità, anche ex art. 1418, primo comma, c.c. degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e dal deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al SI. , per violazione degli articoli Parte_1
21,primo comma, lett. a, lett. b, lett. c ed art. 23, primo comma, art. 30, settimo comma TUF, nonché per violazione degli art. 26-27-28-29-30 del Regolamento n. 11522/1998 e degli articoli 37-39-40-41- CP_5
42-46 del Regolamento n. 16190/2007 e art. 21, comma 1 bis, lett. a e b, T.U.F, art. 23 e ss. Del CP_5
Regolamento Congiunto Banca d'Italia del 29.10.2007, nonché la nullità di tutti gli atti successivi e CP_6
conseguenziali, e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido con il Dott. , alla restituzione, in favore del SI. Parte_2
, dell'importo di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente Parte_1 investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore
(€ 101.890,44 - € 27.392,75) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo;
c) in via alternativa: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità pre e/o contrattuale dei convenuti in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Dott. Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare risolti per inadempimento dei convenuti sia il contratto inerente Parte_2
servizi bancari e servizi di investimento e relativo contratto deposito titoli n. 310808 e n. 311140 stipulati in data 17.03.2010, sia il contratto di gestione di portafoglio “Multilinea” Simphonia AT EC, stipulato in data 30.08.2010, sia i contratti di acquisto e vendita di strumenti finanziari rivenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento da settembre 2010 a marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140 intestati al SI. e, per l'effetto, Parte_1
condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2
con il dott. , al pagamento, in favore del SI. , dell'importo Parte_2 Parte_1
di € 74.497,69, riveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e la somma residua in giacenza sui rapporti bancari dell'attore ( € 101.890,44 - € 27.392,75) alla data del 17.05.2016, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo;
d) condannare, in ogni caso, i convenuti in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con il dott. , al risarcimento dei danni in favore del SI. Parte_2 Parte_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Costituitasi ritualmente in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, preso atto di tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni innanzi svolte e rigettata ogni avversa pretesa:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della causa petendi, in relazione, quantomeno, alla domanda alternativa del SI. , volta Parte_1
alla risoluzione per preteso inadempimento di al contratto di servizi bancari e servizi Controparte_2
d'investimento, all'accordo per la presentazione di attività di analisi finanziaria e assistenza sistematica continuativa e al contratto di gestione portafoglio “multilinea” SY AT EC;
in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'intervenuta prescrizione di tutte le domande avversarie e, conseguentemente, rigettarle con ogni conseguente declaratoria del caso;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria promossa dal SI. , dichiarare non tenuta al Parte_1 Controparte_2 risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, c.c. o, comunque, in via ulteriormente subordinata, limitare il risarcimento alla misura che poteva essere prevista al tempo in cui il danno è sorto ai sensi dell'art. 1225 c.c. e/o, alternativamente o cumulativamente, ridurre il risarcimento in misura pari all'apporto causale del SI. nella causazione del danno medesimo ai sensi dell'art. Parte_1
1227, co 1 c.c. o, comunque, in quella che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale condizionata: condizionatamente alla denegata e non creduta ipotesi in cui anche solo una delle avverse domande di nullità degli investimenti contestati dovesse essere accolta, condannare il SI. a Parte_1 restituire a i titoli e le cedole medio tempore incassate nonché, comunque, la Controparte_2 complessiva plusvalenza maturata, pari ad almeno 5.003,09, nonché in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, qualsiasi domanda del SI. , Parte_1
condannare il SI. a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza Parte_2 Controparte_2
dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare al SI. , nonché al Parte_1 risarcimento del danno alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
In via istruttoria: con espressa riserva di formulare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183,co 6, cpc, per le ragioni innanzi esposte, si disconoscono formalmente la paternità e, comunque, la conformità ai rispettivi originali dei documenti n. 6 e 6 bis prodotti dal SI. . Si formula espressa istanza di Parte_1
verificazione ai sensi dell'art. 216 e ss. C.p.c. delle sottoscrizioni apposte dal SI. sui Parte_1 documenti n. 1,2,3 e 7 prodotti dal medesimo, dichiarando di volersene valere. Con riserva di produrre gli originali qualora ritenuto necessario e di indicare e produrre ulteriori documenti anche pubblici, si indicano quali scritture di comparazione i documenti offerti in comunicazione con il presente atto n.
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22 e 23, nonché la sottoscrizione apposta in calce al doc. n. 5 di controparte dal SI. . Dichiara di volere chiamare in causa il SI. (CF: ), Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...], residente a [...]333 e, per l'effetto, di volerlo citare a comparire all'udienza che sarà fissata dal Giudice ai sensi dell'art. 269, co 2 cpc, per sentire accogliere nel contraddittorio dello stesso le seguenti conclusioni: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, qualsiasi domanda del SI. , Parte_1
condannare il SI. a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza Parte_2 Controparte_2
dannosa derivante a proprio carico e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare al SI. , nonché al Parte_1 risarcimento del danno alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per Legge e fa istanza ex art. 269 cpc affinchè il Tribunale adito disponga il differimento dell'udienza di prima comparizione già fissata allo scopo di consentire la chiamata del terzo, nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cpc”. A fondamento delle domande e conclusioni svolte, la Banca convenuta, in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, rappresentava che: l'attore era un soggetto qualificato, non un ignaro risparmiatore e/o semplice consumatore, che aveva svolto l'attività di imprenditore in svariati campi, ricoprendo anche cariche amministrative in diverse società (Mika s.r.l, Starter Srl Growth s.r.l.), nonché la qualifica di socio accomandante di C.C.R. di Catacci Daniele s.a.s.. Peraltro, anche in sede di profilazione del cliente, si era accreditato quale soggetto dotato di altissima conoscenza e competenza in materia finanziaria e propensione ad investimenti ad alto rischio, volti ad aumentare il proprio capitale in maniera rilevante. Con particolare riguardo ai rapporti contrattuali intercorsi con la deducente, precisava che: in data 17 Marzo
2010, dopo aver compilato il questionario Mifid, il SI. sottoscriveva il contratto di servizi bancari Parte_1
e d'investimento (“Contratto quadro”, cui era associato il conto corrente N. 149345 ed il conto deposito titoli n. 3010808. In pari data, l'attore sottoscriveva anche il contratto di home banking e richiedeva ed otteneva dalla banca la carta di credito “Carta si Oro”, la tessera bancomat “Kiwi” e un carnet di assegni non trasferibili. In data 14 Aprile 2010, il SI. richiedeva a di disporre la vendita Parte_1 Controparte_7
di tutti i Fondi/Sicav e accreditare il ricavato sul conto corrente collegato al dossier n. 4230144, acceso presso la stessa, nonché, in data 5 maggio 2010, con in copia conoscenza la deducente, di estinguere il conto corrente acceso presso la deducente, bonificando il relativo saldo sul conto corrente n. 149345. Il 24
Agosto 2010, domandava alla convenuta di caricare sul proprio dossier titoli n. 3010808 i fondi trasferiti e da trasferire provenienti da In data 30 Agosto 2010, l'attore sottoscriveva l'accordo per Controparte_7 la prestazione di attività di analisi finanziaria e assistenza sistematica continuativa (“Contratto di analisi finanziaria”) ed il contratto di gestione di portafoglio “multilinea” SY AT EC (“Contratto di consulenza”), con SY , in virtù del quale la banca collocava i prodotti di gestione CP_8
Con individuale e collettiva offerti dalla per conto del SI. . Sulla base di tali contratti, la Parte_1
convenuta eseguiva gli ordini d'investimento e di disinvestimento richiesti dall'attore, sempre rendicontati mediante l'invio di estratti conto deposito titoli dal 19 Marzo 2010 al 31 dicembre 2015 e con gli estratti di conto corrente dal 19 Marzo 2010 al 17 Maggio 2016. L'istituto di credito, infatti, sino al 31 dicembre 2015, aveva incaricato di produrre degli estratti di conto corrente e di deposito titoli, tra i quali, Controparte_9
quelli inviati all'attore. Inoltre, con raccomandate A.R nel mese di marzo 2014 e nel novembre del 2015, rimaste prive di riscontro, aveva inviato al cliente dei questionari di valutazione. Con comunicazione del 25
Marzo 2016, il SI. richiedeva l'estinzione, con decorrenza immediata, del conto corrente e del Parte_1
conto deposito titoli, con trasferimento delle somme in un altro conto corrente, acceso presso BNP Paribas. La richiesta veniva reiterata in data 22 Giugno 2016, sebbene la avesse estinto il rapporto, inviando il CP_2
saldo finale al 17 Maggio 2016. A distanza di oltre 4 anni, con comunicazione ricevuta dalla in data 8 CP_2
Giugno 2020, l'attore contestava genericamente tutte le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari. In data 7 agosto 2020, la deducente, in riscontro a tale comunicazione, contestava le avverse doglianze. Ricevuto ed accettato l'invito ad aderire alla procedura di mediazione, avanzato dal SI.
, in data 23 settembre 2020 si teneva l'incontro, senza la partecipazione del SI. , (che pure Parte_1 Pt_2
era stato invitato). All'incontro, tuttavia, entrambe le parti presenti dichiaravano l'insussistenza delle condizioni per entrare in mediazione.
Tanto rappresentato in fatto, , in diritto, deduceva: Controparte_2
1) in via preliminare la estinzione per prescrizione delle domande proposte, sul presupposto per cui le nullità contemplate dall'art. 30, co 7 del TUF fossero nullità relative o di protezione, assimilabili, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al regime dell'annullabilità, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 c.c., con decorrenza dalla conclusione del contratto.
Pertanto, avendo l'attore proposto la domanda di mediazione in data 7 settembre 2020, ovvero ben oltre il termine, non solo di 5, ma addirittura di 10 anni, dalla sottoscrizione del contratto quadro, del Contratto di analisi finanziaria e del Contratto di consulenza, la stessa sarebbe prescritta;
2) l'insussistenza della violazione da parte della degli art. 23, co 1 e 30, co 7 del TUF, in quanto il CP_2
contratto quadro era stato sottoscritto in originale ed in tutte le sue parti dall'attore con tre firme ( a pagina 2 e 3), dinnanzi al SI. ; inoltre, il SI. aveva sottoscritto la scheda informativa sul Pt_2 Parte_1
cliente e l'attestazione di ricevuta documentazione, il foglio informativo di internet banking, le norme relative ai servizi bancari e di investimento, il consenso al trattamento dei dati personali e lo specimen di firma. Inoltre, lo ius poenitendi era espressamente previsto a pag. 3 del contratto quadro;
3) l'insussistenza della pretesa violazione da parte della convenuta degli art. 23 TUF e 30 del Regolamento
n. 11522/1998, in quanto l'attore, diversamente da quanto affermato, aveva espressamente scelto CP_5 ed indicato i servizi richiesti alla Banca, ovvero “conto corrente corrispondenza” con profilo di internet banking, “servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari” e “servizio di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza”. Il contratto quadro, inoltre, era dettagliatamente disciplinato quanto all'oggetto, agli strumenti finanziari oggetto del deposito, al servizio di consulenza, al conferimento degli ordini, all'invio dell' estratto titoli, alle garanzie relative alle operazioni richieste;
4) l'insussistenza della violazione degli art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e 39,40,41,42 e 46 del Regolamento n. 16190/2007, in quanto il risultato complessivo di tutte le operazioni poste CP_5
in essere dal ha avuto come esito una plusvalenza complessiva di almeno € 5.003,09. Parte_1 Tutte le operazioni, inoltre, erano state sempre eseguite adeguatamente rispetto alle schede MIFID compilate dall'attore. Quanto agli obiettivi d'investimento, l'attore aveva dichiarato di essere disposto ad assumere “un alto rischio” ed il suo profilo, considerata l'esperienza nel settore degli investimenti, la professione svolta, il reddito, era tale da far ritenere che il cliente avesse “Il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio d'investimento offerto o richiesto comporta”;
5) l'insussistenza della violazione da parte della della disciplina legale sul conflitto d'interessi; CP_2
6) l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della convenuta al contratto quadro, al contratto di analisi finanziaria ed al contratto di consulenza e assenza di responsabilità della banca anche per l'eventuale fatto del SI. , ai sensi dell'art. 31 TUF.; Pt_2
7) in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della debenza da parte della deducente del pagamento di qualsivoglia importo a favore dell'attore, la riduzione del quantum debeatur in ragione del concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., primo e secondo comma;
8) in via riconvenzionale, condizionata alla condanna alla declaratoria di nullità degli investimenti contestati, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole medio tempore incassate, nonché, comunque, della complessiva plusvalenza maturata, pari ad almeno 5.003,09;
8) sempre in via riconvenzionale la sussistenza dei presupposti per la manleva nei confronti del SI. , Pt_2
in ordine a qualsiasi importo la dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'attore. CP_2
Con comparsa di risposta, ritualmente depositata, si costituiva il Dott.. , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
“piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, nel merito: respingere, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, ogni domanda proposta dal SI. nei propri confronti, in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare il medesimo SI. alla refusione delle Parte_1
spese, competenze ed onorari di causa, maggiorate del rimborso forfettario per le spese generali, IVA e CAP come per Legge.”
A sostegno delle domande svolte il Dott. precisava che il rapporto con l'attore e con la di lui Pt_2
moglie, SI.ra risaliva ai primi anni del 2000, quando Parte_3
il deducente era consulente finanziario di Unicredit Xelion Banca SpA e si era protratto anche in altri istituti finanziari, presso cui il medesimo operava, quali , e BNL;
Controparte_10 Controparte_2 Il SI. , insieme alla moglie titolare di un ingente patrimonio, gestito tramite l'esponente in Parte_1 Pt_3
Unicredit Xelion Banca S.p.A prima, poi, aveva deciso di trasferire il patrimonio, nel corso Controparte_10 del 2010, in , per poi chiudere tutte le proprie posizioni e trasferirle in BNL nei primi mesi del 2016; CP_2
la composizione del portafoglio dell'attore risultava dal documento denominato Posizione Cliente , direttamente estraibile dal Portale Consulia, in cui erano inseriti tutti i movimenti in entrata e in uscita compiuti dal Dell'Anno;
Il buon andamento del portafoglio aveva fatto si che, quando il deducente aveva deciso di interrompere la propria collaborazione con , per intraprendere un nuovo rapporto con BNL, l'attore e la moglie CP_2
avessero scelto di seguirlo e di continuare ad affidargli la gestione dei propri denari, senza nulla eccepire, per anni, in merito alla propria attività;
le accuse, rivolte contro esso convenuto di aver causato ingenti perdite al patrimonio del SI. erano infondate in quanto il conteggio fatto dall'attore non aveva tenuto in debita Parte_1
considerazione i vari parametri utili alla corretta definizione dell'andamento del proprio portafoglio, limitandosi al calcolo della differenza tra entrate ed uscite;
la domanda attorea avrebbe dovuto essere basata sull'andamento di ogni singolo prodotto, sulla plusvalenza o sulla minusvalenza da esso generata e poi sui movimenti in entrata e in uscita;
inoltre, in data 28.09.2010, il SI. aveva acceso un Fondo Pensione Anima Arti e Mestieri, Parte_1 trasferendovi la propria posizione individuale dal Fondo CreditRas Unipensione Codice Rapporto 235224, che non era stato trasferito presso BNL alla chiusura dei rapporti con e che non era stato preso in CP_2
considerazione nei conteggi effettuati dall'attore;
ad ogni modo e, pur prescindendo dai rilievi svolti, le violazioni contestate dal SI. riguardavano i doveri dell'intermediario, ovvero e non quelli del Parte_1 CP_2
consulente finanziario, avendo esso convenuto svolto i propri compiti sempre nel rispetto della normativa applicabile e delle istruzioni ricevute;
in particolare, tutte le sottoscrizioni erano state apposte dal SI. , anche Parte_1
e soprattutto sui contratti di apertura delle proprie posizioni in Consulia, nonché su tutti gli ordini di sottoscrizione, switch e rimborsi dal 2010 al 2016;
pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto di accogliere le tesi attoree, esso convenuto riteneva che il risarcimento da corrispondersi in favore dell'attore sarebbe stato pari a zero o, in subordine, avrebbe dovuto essere diminuito del diverso valore determinato dalla propria responsabilità, in ragione del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. o, comunque, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Sviluppatosi il contraddittorio il Giudice, all'udienza del 7.03.2022, ammetteva CTU di natura grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti appartenessero al SI. . Parte_1
Espletata la CTU la causa, all'udienza del 03 dicembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in epigrafe, ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea, volta alla declaratoria di nullità dei documenti contrattuali disconosciuti e degli investimenti in contestazione, rivenienti dagli ordini d'investimento e disinvestimento a far data dal mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e n. 311140, intestati al SI. , con ogni Parte_1
conseguenziale effetto restitutorio, meriti accoglimento per le motivazioni di seguito compendiate:
in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di estinzione per prescrizione, sollevata da
[...]
, del diritto vantato dall'attrice alla restituzione dell'importo di € 74.497,69. CP_2
La tesi di parte convenuta, per vero, si fonda sul presupposto per cui l'arco temporale di prescrizione delle azioni di nullità relative, in materia finanziaria, sarebbe quinquennale, essendo la relativa azione soggetta al regime dell'annullabilità, al quale sarebbe assimilabile per via analogica.
Ne deriva che la domanda di mediazione, proposta in data 7 settembre 2020, non avrebbe interrotto la maturazione della prescrizione, essendo stati i contratti stipulati oltre dieci anni prima.
Tale tesi, tuttavia, è resistita dai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( sentenza n. 28314/2019), secondo cui, anche in relazione al D. Lgs n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, il regime giuridico delle nullità di protezione opera sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali, esclusivamente a favore dell'investitore, in deroga agli artt. 1421 c.c. e 1422 c.c.
Ne deriva che l'azione rivolta a far valere la nullità di taluni ordini di acquisto presuppone l'accertamento dell'invalidità del contratto quadro. Pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di restituzione, in capo all'investitore, decorre dalla pronuncia che ha accertato la nullità, ovvero, in subordine, da quando il danno si è verificato in concreto, divenendo percepibile e riconoscibile dall'investitore.
Nel caso di specie, l'attore, il quale deteneva in portafoglio gli strumenti finanziari oggetto di contestazione sino al 17 Maggio 2016, ha avuto oggettiva percezione del danno subito soltanto in data 7.08.2020, quando ha materialmente appreso la documentazione inerente gli investimenti in contestazione.
Il primo atto interruttivo della prescrizione, inoltre, risale all'8 Giugno 2020, quando parte attrice ha inviato via PEC le contestazioni alle operazioni di investimento e di disinvestimento, estinte presso CP_2
al 17 Maggio 2016.
Ne deriva che, essendo tutti gli investimenti contestati risalenti al periodo a far data dal mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, quand'anche si volesse far risalire il termine iniziale di prescrizione al primo investimento del settembre 2010, il relativo termine decennale non sarebbe comunque decorso.
Nel merito occorre muovere dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, in ordine al quesito posto dal Giudice all'udienza del 28 Giugno 2022, del seguente tenore:
“riferire se le sottoscrizioni sugli originali dei documenti disconosciuti appartengono al SI. ”. Parte_1
Al riguardo l'ausiliario di giustizia ha precisato che quando, come nel caso di specie, tra due insiemi di sottoscrizioni, in verifica e in comparazione, non sono presenti né analogie sostanziali, né analogie esteriori o formali, l'unica conclusione possibile è che si tratti di firme di fantasia, vergate senza alcun tentativo di imitare il modello.
In ogni caso le sottoscrizioni sugli originali dei documenti disconosciuti non sono riconducibili al SI. e risultano, quindi, apocrife. Parte_1
A tali conclusioni il perito nominato dal Giudice è pervenuto previo confronto tra le sottoscrizioni in verifica e quelle in comparazione, utilizzando gli strumenti propri della perizia su base grafologica.
Le osservazioni conclusive del CTU non risultano confutate da quelle della Dott. ssa , consulente tecnica di parte per Persona_1 CP_2
la quale ha suddiviso le note critiche in tre parti: osservazioni procedurali, metodologiche ed “extragrafiche ai fini di giustizia”. Nell'ambito delle prime, la CTP ha ribadito quanto già rilevato in sede di inizio delle operazioni peritali, ossia che il CTU avrebbe dovuto ammettere i documenti 5 e 38 tra le comparative da acquisire.
In secondo luogo ha sostenuto che il CTU non avesse diritto di fare istanza al Giudice per dirimere il problema sollevato dalla CTP, ovvero se ammettere i suddetti documenti, in assenza di accordo tra le parti.
A tal proposito, il CTU replicava che, al contrario, fosse compito precipuo rivolgersi al giudice per tutto quanto esulava dalle proprie competenze: analisi e comparazione delle scritture, nonché questioni di natura giuridica.
La CTP affermava, inoltre, che l'istanza del Dott. rivolta al Giudice, di chiarimenti, in ordine alle Per_2 scritture comparative da utilizzare, fosse “ultra petita” e che, mediante la stessa, il CTU si sarebbe “sbilanciato” in difesa del SI. . Parte_1
Sul punto il perito nominato dal Tribunale si limitava a negare che non fosse possibile che, tramite un'istanza di chiarimenti, si potesse minare il convincimento obiettivo dell'organo giurisdizionale.
In ordine alle obiezioni di carattere metodologico la Dott.ssa sosteneva Per_1
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU fossero di natura residuale e che “ la conclusione in materia peritale giudiziaria non può essere possibile, cioè espressa in via ipotetica”.
Affermazione, quest'ultima, sulla quale il Dott. concordava, precisando, tuttavia, Per_2
di avere espresso le proprie conclusioni in maniera perentoria.
La CTP non concordava, infine, sulla definizione di “Firme di fantasia” di , rilevando come lo stesso CP_11
, nel caso di specie, avrebbe, piuttosto, parlato, di “Imitazione a mano libera”. CP_11
Citando la dottrina in materia, affermava, inoltre, che il modo migliore per sostenere l'apocrifia di una sottoscrizione sarebbe stato quello di compararla con “quella di soggetti sospettati”, poiché in tal caso
“la certezza peritale diventerebbe di altissima probabilità”.
A tal proposito il CTU replicava che la “certezza peritale” apparisse preferibile, per definizione, “all'altissima probabilità” e che qualsiasi accertamento sulla sottoscrizione di “soggetti sospettati” esulasse dal quesito posto dal giudice.
Il Dott. rappresentava, inoltre, che, nella terza parte, la CTU muovesse Per_2
dalle “osservazioni extragrafiche ai fini di giustizia”, rivolte al Giudice, il quale avrebbe dovuto cercare il confronto e valutare se questo fosse fondato sulla corretta formulazione e applicazione di un principio specialistico, ovvero se risultasse meritevole di contribuire alla decisione del caso concreto. Non avendo la Dott. ssa svolto osservazioni tali da inficiare l'elaborato peritale ritiene il Giudice Per_1
di non poter prescindere dalle conclusioni svolte dal Dott. Per_2 in ordine alla natura apocrifa dei documenti disconosciuti dall'attore ed alla non riconducibilità al SI. delle sottoscrizioni apposte sugli originali Parte_1
dei documenti disconosciuti.
Per tale via merita accoglimento la domanda di accertamento di nullità di tutti i rapporti contrattuali versati in atti (contratti quadro e ordini di investimento e disinvestimento), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1418 c.c., 1325 c.c. e 23 del TUF.
Ed invero la mera circostanza che le sottoscrizioni apposte sui contratti e sui documenti oggetto di causa non fossero riconducibili al SI. e risultassero, per l'effetto, apocrife, determina la carenza di uno Parte_1
degli elementi essenziali del contratto, ossia l'accordo tra le parti, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 1418 c.c., ai fini della declaratoria di nullità del rapporto contrattuale.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo , sebbene costituisca principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la forma scritta ad substantiam è richiesta unicamente in relazione al contratto quadro e non agli investimenti finanziari successivamente conclusi, in esecuzione dell'accordo stesso, nel caso di specie la CTU ha accertato la non riconducibilità all'investitore della sottoscrizione apposta al contratto principale (accordo quadro), con conseguente invalidità del rapporto contrattuale
“ a monte” degli investimenti successivamente operati.
Ne consegue l' irrilevanza delle eccezioni svolte dalla banca , poi , in ordine CP_2 Controparte_1
alla libertà delle forme dei singoli ordini di investimento e di disinvestimento ed alla possibilità che questi possano essere anche meramente “telefonici”, stante la nullità dell'accordo quadro, per difetto di sottoscrizione dell'attore, ovvero di una parte contrattuale.
Quanto alla caducazione degli ordini d'acquisto in ragione della nullità dell'accordo quadro, si segnala la sentenza della Suprema Corte n. 9331 dell'8 Aprile 2024, chiamata a pronunciarsi in tema di nullità del contratto quadro e delle successive operazioni negoziali compiute, nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi cointestatari del conto avesse siglato il contratto d'investimento, mentre l'altro non aveva apposto alcuna firma valida (risultando la stessa apocrifa in corso di causa).
La questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione, pertanto, concerneva l'invalidità dell'intero contratto d'investimento, in relazione ad entrambi i cointestatari e non della sola parte relativa all'apposizione della firma apocrifa.
Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema d'intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno soltanto dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del TUF, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell'altro, la cui sottoscrizione, nella specie, è risultata apocrifa, sia stata essenziale nell'economia del contratto.
In conclusione, ad opinamento dell'organo di , se il rapporto relativo all'investimento in Parte_4
strumenti finanziari è retto da un unico contratto quadro, sottoscritto però da uno soltanto dei due stipulanti, esso è nullo nella sua interezza per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto per entrambi i correntisti cointestatari, ovvero anche per colui la cui firma fosse risultata correttamente apposta.
La richiamata sentenza viene in rilievo ,quanto alla fattispecie dedotta in giudizio, non con riferimento all'apocrifa sottoscrizione dei rapporti contrattuali versati in atti, ma nella misura in cui individua un nesso di caducazione automatica tra le operazioni di investimento e disinvestimento successive alla stipula dell'accordo quadro e la nullità di quest'ultimo, per difetto di forma scritta.
Ne consegue che la circostanza che la sottoscrizione apposta al contratto quadro non sia riconducibile, secondo quanto accertato mediante CTU, al SI. , determina Parte_1
inesorabilmente la caducazione di tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento dal medesimo contestate e disconosciute.
Alla declaratoria di nullità di tutti i rapporti contrattuali e di tutte le operazioni disconosciute dall'attore consegue l'accoglimento della domanda attorea, volta alla restituzione dell'importo ( € 74.497,69), rinveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e quella residua in giacenza sui rapporti bancari, alla data del 17.05.2016. Somma dalla quale, tuttavia, deve essere sottratta quella che l'attore ha conseguito, a titolo di plusvalenza, in ragione delle operazioni dal medesimo contestate e disconosciute e pari ad € 5.003,09.
Ne consegue il diritto dell'istante a conseguire la restituzione dell'importo di € 69.493,79, oltre
( vertendosi in ambito di debito di valore) interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
L'obbligo alla restituzione del predetto importo, in favore del SI. , è da porsi solidalmente in capo Parte_1
ad entrambi i convenuti, ai sensi dell'art. 31 del TUF, avendo, comunque, il consulente finanziario, seguito la formazione dei contratti tra l'attore e dichiarando che “tutte le firme dei contraenti sono state CP_1
apposte in sua presenza” e di aver identificato il SI. , nonché di avergli consegnato una copia del Parte_1
contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 23, co 1 del TUF.
L'accoglimento della domanda di nullità, spiegata da parte attrice, importa assorbimento di ogni questione relativa alla risolubilità dei rapporti contrattuali versati in atti per inadempimento. In forza dei superiori rilievi le spese di lite- liquidate come da dispositivo- devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
Per il medesimo principio le spese di CTU- liquidate come in atti- devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., primo comma, degli investimenti in contestazione, rinvenienti dagli ordini di investimento e disinvestimento con decorrenza del mese di settembre 2010 sino al mese di marzo 2016, dagli estratti del conto corrente n. 0149345 e del deposito titoli n. 310808 e 311140, intestati al SI. e, per l'effetto, tenuto conto della proposta Parte_1
domanda riconvenzionale, condanna , in solido con il Dott. , a Controparte_1 Parte_2
restituire, in favore dell'attore, la somma di € 69.493,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, rinveniente dalla differenza tra la somma originariamente investita e quella in giacenza sui rapporti bancari, alla data del 17.05.2016 nonché dalla plusvalenza maturata.
Condanna il Dott. , in solido con la a rifondere Parte_2 Controparte_1 in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese di CTU- liquidate come in atti- in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
Roma 24.03.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi