CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna, mentre un analogo diritto non sussiste con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, tra i quali l'atto che ha ordinato l'arresto, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2023, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
06560-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.271 Massimo AR -Presidente - EL AN CC 14/02/2023 EL ZZ R.G.N. 2854/2023 -Relatore - IA AL EN LL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 15 AR LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente EL ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pierluigi Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Jacopo Vivaldi in sostituzione dell'avv. Raffaele Missere, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Я RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di LI AR alla Autorità giudiziaria della Grecia a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di LA in relazione al delitto di tentato omicidio di Prifti Valis di Aristidhi commesso in data 14/10/2009. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo:
2.1. Con il primo motivo nullità degli atti del procedimento, segnatamente dell'atto che ordinava l'arresto e proveniente dalla Autorità Giudiziari Greca, per mancata traduzione in lingua albanese, unica lingua parlata dal AR.
2.2. Con il secondo motivo violazione del ne bis in idem internazionale in relazione alla dedotta circostanza per la quale il ricorrente è stato già condannato in Albania per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, avendo interamente espiato la pena, salvo benefici così come indicati nello stesso mandato tradotto in inglese. Detto principio deve potersi applicare anche agli Stati non aderenti all'accordo di Schengen e alla Carta di Nizza in violazione dell'art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 1957. 2.3. Con il terzo motivo mancato accertamento delle condizioni di sovraffollamento o detenzione inumana nelle carceri greche, essendo noto come da denuncia del settembre 2022 del Consiglio di Europa delle "cattive - condizioni di detenzione, violenza tra detenuti, grava carenza di personale e servizi sanitari inadeguati" accertati a seguito di ispezione del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, risultano varie decisioni e denunce di Autorità internazionali che rinvengono un illegittimo aggravamento delle misure carcerarie anche a carico dei detenuti nei confronti dei quali non è intervenuta sentenza definitiva per i reati per i quali è accusato il AR e la Corte Edu ha più volte sottolineato come in Gracia non verrebbero rispettati alcuni dei requisiti in ordine alla metratura delle celle.
2.4. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dei precedenti motivi di ricorso. Я 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. Il primo motivo è infondato. In tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639); ancora, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna;
un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e. (Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili Rv. 268359). Nella specie, non solo non risulta alcuna richiesta del consegnando a riguardo della traduzione degli atti essendo la relativa questione proposta per - la prima volta in sede di legittimità - ma la deduzione del ricorrente riguarda atti del procedimento straniero, rispetto ai quali è escluso il diritto alla traduzione da parte della autorità giudiziaria di esecuzione.
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente proposto rispetto alla risposta data dalla sentenza impugnata con la quale il ricorrente - non si confronta secondo la quale né le asserzioni in sede di interrogatorio né la documentazione esibita in udienza dimostrano l'assunto secondo il quale egli è stato condannato e detenuto in Albania.
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. La Corte di appello ha rigettato il dedotto pericolo di trattamento inumano e degradante sul rilievo della mancata allegazione da parte della difesa di specifici elementi a riguardo e, comunque, non risultando tanto all'evidenza della stessa Corte. Я 3 4.2. Secondo costante orientamento questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E.(in particolare, la sentenza 5 aprile 2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu), ha stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211). Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione;
Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione). Laddove invece tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione;
Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780). -4.3. Ebbene, in relazione al caso in esame risultano come dedotto dal ricorrente sin dinanzi alla Corte di appello (v. verbale di udienza in atti) elementi notori provenienti dal Comitato sulla prevenzione della tortura della Consiglio d'Europa in ordine all'esistenza di problemi di natura strutturale delle le carceri in Grecia. Da ultimo, il Comitato ha pubblicato il rapporto sulla visita effettuata in Grecia (dal 22 novembre al 1° dicembre 2021) per esaminare il trattamento delle persone detenute nelle carceri e fare il punto sui progressi compiuti dalle autorità del paese per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni formulate in questi ultimi dieci anni. Tali raccomandazioni miravano essenzialmente a porre rimedio ai seguenti problemi: sovraffollamento 4 delle carceri e pessime condizioni detentive, violenze tra detenuti, grave carenza di personale e servizi sanitari inadeguati. Il rapporto del Comitato sulla prevenzione della tortura conclude che in Grecia sono ancora troppo numerose le persone detenute in condizioni "che sono un affronto alla dignità umana". Il Comitato sollecita le autorità greche a evitare di "ammassare" le persone detenute in istituti penitenziari "sovraffollati, in pessime condizioni detentive, che mettono in pericolo la loro sicurezza", dove non viene proposta alcuna attività costruttiva, essendo, inoltre, necessario che le autorità greche dotino il sistema penitenziario di personale competente e in numero sufficiente per gestire gli istituti penali e fornire alle persone detenute il sostegno di cui hanno bisogno.
4.4. Sussisteva, pertanto, obbligo in capo alla Corte di appello di acquisire informazioni individualizzate presso l'Autorità greca per escludere il pericolo di trattamenti inumani e degradanti conseguenti alla carcerazione del consegnando.
5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso il 14/02/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo, AR EL ZZ Fire Depositato in Cancelleria 15 FEB 2023 A L A E R P T oggi, U S R O C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NAK ZIARIO OS EP IM 5
udita la relazione svolta dal componente EL ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pierluigi Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Jacopo Vivaldi in sostituzione dell'avv. Raffaele Missere, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Я RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna di LI AR alla Autorità giudiziaria della Grecia a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di LA in relazione al delitto di tentato omicidio di Prifti Valis di Aristidhi commesso in data 14/10/2009. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo:
2.1. Con il primo motivo nullità degli atti del procedimento, segnatamente dell'atto che ordinava l'arresto e proveniente dalla Autorità Giudiziari Greca, per mancata traduzione in lingua albanese, unica lingua parlata dal AR.
2.2. Con il secondo motivo violazione del ne bis in idem internazionale in relazione alla dedotta circostanza per la quale il ricorrente è stato già condannato in Albania per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, avendo interamente espiato la pena, salvo benefici così come indicati nello stesso mandato tradotto in inglese. Detto principio deve potersi applicare anche agli Stati non aderenti all'accordo di Schengen e alla Carta di Nizza in violazione dell'art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 1957. 2.3. Con il terzo motivo mancato accertamento delle condizioni di sovraffollamento o detenzione inumana nelle carceri greche, essendo noto come da denuncia del settembre 2022 del Consiglio di Europa delle "cattive - condizioni di detenzione, violenza tra detenuti, grava carenza di personale e servizi sanitari inadeguati" accertati a seguito di ispezione del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, risultano varie decisioni e denunce di Autorità internazionali che rinvengono un illegittimo aggravamento delle misure carcerarie anche a carico dei detenuti nei confronti dei quali non è intervenuta sentenza definitiva per i reati per i quali è accusato il AR e la Corte Edu ha più volte sottolineato come in Gracia non verrebbero rispettati alcuni dei requisiti in ordine alla metratura delle celle.
2.4. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno dei precedenti motivi di ricorso. Я 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. Il primo motivo è infondato. In tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639); ancora, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna;
un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e. (Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili Rv. 268359). Nella specie, non solo non risulta alcuna richiesta del consegnando a riguardo della traduzione degli atti essendo la relativa questione proposta per - la prima volta in sede di legittimità - ma la deduzione del ricorrente riguarda atti del procedimento straniero, rispetto ai quali è escluso il diritto alla traduzione da parte della autorità giudiziaria di esecuzione.
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente proposto rispetto alla risposta data dalla sentenza impugnata con la quale il ricorrente - non si confronta secondo la quale né le asserzioni in sede di interrogatorio né la documentazione esibita in udienza dimostrano l'assunto secondo il quale egli è stato condannato e detenuto in Albania.
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. La Corte di appello ha rigettato il dedotto pericolo di trattamento inumano e degradante sul rilievo della mancata allegazione da parte della difesa di specifici elementi a riguardo e, comunque, non risultando tanto all'evidenza della stessa Corte. Я 3 4.2. Secondo costante orientamento questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E.(in particolare, la sentenza 5 aprile 2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu), ha stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211). Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione;
Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione). Laddove invece tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione;
Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780). -4.3. Ebbene, in relazione al caso in esame risultano come dedotto dal ricorrente sin dinanzi alla Corte di appello (v. verbale di udienza in atti) elementi notori provenienti dal Comitato sulla prevenzione della tortura della Consiglio d'Europa in ordine all'esistenza di problemi di natura strutturale delle le carceri in Grecia. Da ultimo, il Comitato ha pubblicato il rapporto sulla visita effettuata in Grecia (dal 22 novembre al 1° dicembre 2021) per esaminare il trattamento delle persone detenute nelle carceri e fare il punto sui progressi compiuti dalle autorità del paese per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni formulate in questi ultimi dieci anni. Tali raccomandazioni miravano essenzialmente a porre rimedio ai seguenti problemi: sovraffollamento 4 delle carceri e pessime condizioni detentive, violenze tra detenuti, grave carenza di personale e servizi sanitari inadeguati. Il rapporto del Comitato sulla prevenzione della tortura conclude che in Grecia sono ancora troppo numerose le persone detenute in condizioni "che sono un affronto alla dignità umana". Il Comitato sollecita le autorità greche a evitare di "ammassare" le persone detenute in istituti penitenziari "sovraffollati, in pessime condizioni detentive, che mettono in pericolo la loro sicurezza", dove non viene proposta alcuna attività costruttiva, essendo, inoltre, necessario che le autorità greche dotino il sistema penitenziario di personale competente e in numero sufficiente per gestire gli istituti penali e fornire alle persone detenute il sostegno di cui hanno bisogno.
4.4. Sussisteva, pertanto, obbligo in capo alla Corte di appello di acquisire informazioni individualizzate presso l'Autorità greca per escludere il pericolo di trattamenti inumani e degradanti conseguenti alla carcerazione del consegnando.
5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso il 14/02/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo, AR EL ZZ Fire Depositato in Cancelleria 15 FEB 2023 A L A E R P T oggi, U S R O C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NAK ZIARIO OS EP IM 5