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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
CA, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7283/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli Avv. EDGARDO SILVESTRO e Parte_1
GIUSEPPE VELOTTI;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GIUSEPPE
[...]
MAZZARELLA;
OPPOSTA
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. GIULIANA PETITO
INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, parte ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2023 emesso il 13/11/2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 97.044,07 come da Attestazione del Credito rilasciata dal Direttore Generale della ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 635, comma 2, c.p.c.,
Tale credito era fondato sul mancato pagamento di contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni e sanzioni per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021.
Ciò premesso, parte ricorrente agiva nei confronti della per ottenere la revoca del decreto Pt_2 ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del diritto ex R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936.
Si costituiva in giudizio la che, in via pregiudiziale, chiedeva di essere autorizzata a chiamare Pt_2 in causa l' nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_3 opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese e competenze di lite.
All'udienza del 29/01/2025 il giudice che precedeva la scrivente rilevava che non era stata data esecuzione da parte dell' alla richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata con ordinanza del CP_4
25/09/2024, pertanto reiterava tale richiesta e disponeva ex art. 213 c.p.c. che fornisse CP_4 informazioni scritte relativamente alle notifiche delle cartelle esattoriali/ruoli 2000, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2020.
Si costituiva in giudizio l' che in ottemperanza all'ordine del Giudice ex art. 213 c.p.c. CP_4 depositava in giudizio gli atti interruttivi dell'eccepita prescrizione dei crediti.
All'udienza del 17.12.2025 la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2023 emesso il
13/11/2023, per il pagamento di somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017,
2018, 2020, di cui parte opponente assume la non debenza per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ebbene, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi è infondata.
Invero, la disciplina dettata in materia di contributi dalla l. n. 773/82 fa decorrere il termine di prescrizione dei contributi solo dalla trasmissione, da parte dell'iscritto alla della dichiarazione CP_1 obbligatoria di cui all'art. 17.
L'art. 17 della L. 773/1982 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” prevede: “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.” L'art. 19 poi stabilisce che: “… Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui all'articolo 17”.
Come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento della che fa riferimento al momento in cui la ha CP_1 CP_1 ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF (Cass.
n. 4981 del 04/03/2014 e Cass. n. 29664 del 18/12/2008, Cfr,. Corte di Appello Napoli 1654/2023.
Tribunale Roma 271/2025). Recentemente tali principi sono stati ribaditi anche da Cassazione 2023
n. 15787.
Tanto precisato, nel caso oggetto del giudizio non risulta provato che il ricorrente abbia provveduto, nei termini di legge, a trasmettere alla la dichiarazione prevista dall'art. 17 della L. 773/1982 CP_1 in relazione agli anni cui si riferiscono i contributi oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che per tali contributi il termine di prescrizione non è mai cominciato a decorrere. Ciò preclude la valutazione della riferibilità o meno degli atti interruttivi depositati a tutte le pretese azionate dalla CP_1
In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 304/2023.
Attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa,
Lorenza CA, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 304/2023;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 23/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
CA, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7283/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli Avv. EDGARDO SILVESTRO e Parte_1
GIUSEPPE VELOTTI;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. GIUSEPPE
[...]
MAZZARELLA;
OPPOSTA
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. GIULIANA PETITO
INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, parte ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2023 emesso il 13/11/2023, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 97.044,07 come da Attestazione del Credito rilasciata dal Direttore Generale della ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 635, comma 2, c.p.c.,
Tale credito era fondato sul mancato pagamento di contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni e sanzioni per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021.
Ciò premesso, parte ricorrente agiva nei confronti della per ottenere la revoca del decreto Pt_2 ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del diritto ex R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936.
Si costituiva in giudizio la che, in via pregiudiziale, chiedeva di essere autorizzata a chiamare Pt_2 in causa l' nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_3 opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese e competenze di lite.
All'udienza del 29/01/2025 il giudice che precedeva la scrivente rilevava che non era stata data esecuzione da parte dell' alla richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata con ordinanza del CP_4
25/09/2024, pertanto reiterava tale richiesta e disponeva ex art. 213 c.p.c. che fornisse CP_4 informazioni scritte relativamente alle notifiche delle cartelle esattoriali/ruoli 2000, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2020.
Si costituiva in giudizio l' che in ottemperanza all'ordine del Giudice ex art. 213 c.p.c. CP_4 depositava in giudizio gli atti interruttivi dell'eccepita prescrizione dei crediti.
All'udienza del 17.12.2025 la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 304/2023 emesso il
13/11/2023, per il pagamento di somme dovute a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2017,
2018, 2020, di cui parte opponente assume la non debenza per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ebbene, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi è infondata.
Invero, la disciplina dettata in materia di contributi dalla l. n. 773/82 fa decorrere il termine di prescrizione dei contributi solo dalla trasmissione, da parte dell'iscritto alla della dichiarazione CP_1 obbligatoria di cui all'art. 17.
L'art. 17 della L. 773/1982 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” prevede: “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.” L'art. 19 poi stabilisce che: “… Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui all'articolo 17”.
Come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento della che fa riferimento al momento in cui la ha CP_1 CP_1 ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF (Cass.
n. 4981 del 04/03/2014 e Cass. n. 29664 del 18/12/2008, Cfr,. Corte di Appello Napoli 1654/2023.
Tribunale Roma 271/2025). Recentemente tali principi sono stati ribaditi anche da Cassazione 2023
n. 15787.
Tanto precisato, nel caso oggetto del giudizio non risulta provato che il ricorrente abbia provveduto, nei termini di legge, a trasmettere alla la dichiarazione prevista dall'art. 17 della L. 773/1982 CP_1 in relazione agli anni cui si riferiscono i contributi oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che per tali contributi il termine di prescrizione non è mai cominciato a decorrere. Ciò preclude la valutazione della riferibilità o meno degli atti interruttivi depositati a tutte le pretese azionate dalla CP_1
In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo n. 304/2023.
Attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa,
Lorenza CA, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 304/2023;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 23/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza CA