Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2025, proposto da
AC RL, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento emesso in data 05/02/2025 dal Comune di Torino, Ufficio SUAP - Comparto Licenze di Pubblica Sicurezza), a mezzo del quale la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attivazione giochi leciti in esercizio privo di art. 86 o 88 t.u.l.p.s.” proposta in data 03/01/2025 da AC RL, in relazione all’esercizio di “Bar e tabacchi” sito a Torino in Via De NC n. 47 è stata dichiarata inammissibile e archiviata « con esito negativo »;
b) della Determinazione Dirigenziale n. 8903 del 24/12/2024 del Comune di Torino, che individua – fra le cause di inammissibilità, in caso di subingresso – la fattispecie di « dante causa non autorizzato »;
c) del Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 0428864/19 (R.C.N.) emesso in data 18/02/2025 dal Corpo di Polizia Municipale della città di Torino, a mezzo del quale è stata irrogata a AC RL una sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00, per affermata violazione degli artt. 16 co. 2 e 23 co.1 della Legge Regionale del 15/07/2021 n. 19;
d) nonché, in quanto occorrer possa, di tutti gli atti e di tutti i documenti presupposti, connessi e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. – Con ricorso notificato in data 04/04/2025, AC RL, quale titolare del “Bar Tabaccheria” sito a Torino in Via De NC n. 47, ha impugnato la nota con cui l’Amministrazione comunale ha dichiarato inammissibile la “SCIA per subingresso per l’attivazione di giochi leciti in esercizio privo di art. 86 o 88 TULPS”, da lui presentata in data 03/01/2025, nonché la sanzione amministrativa successivamente irrogatagli per violazione dell’art. 16, co. 2 e 23 co. 1 della Legge Regionale n. 19/2021. Il Comune ha contestato al ricorrente, in particolare, la mancanza in capo al suo dante causa di un titolo abilitante all’installazione di apparecchi da gioco, in quanto nessuna SCIA sarebbe mai stata presentata a tal fine prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/2016.
L’impugnazione di RL è affidata a quattro motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« 1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 86, 88 e 110 del Rd 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 152 del Rd 6 maggio 1940, n. 635, del Dm. del 27 luglio 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti », a mezzo del quale il ricorrente sostiene che, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, l’autorizzazione all’attività di Bar/somministrazione al pubblico consentisse l’installazione e l’utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento con vincita in denaro (c.d. Slot Machine ), di talché nessuna ulteriore istanza o SCIA sarebbe stata necessaria;
« 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti », diretto a contestare la tardività ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 della determinazione impugnata, in quanto adottata a più di dieci anni dalla presentazione della SCIA per subingresso del dante causa di RL;
« 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti in relazione al perfezionamento del silenzio-assenso », con cui RL invoca in proprio favore la disciplina del silenzio-assenso ex art. 20 legge n. 241/1990, che la stessa Amministrazione aveva richiamato nella ricevuta di presentazione della SCIA per subingresso proposta dal dante causa del ricorrente;
« 4. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva UE n. 2015/1535 per mancata notifica della L.R. n. 19/2021 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea », diretto a rivendicare la disapplicazione delle regole tecniche sul gioco d’azzardo introdotte con L.R. n. 19/2021 (e con Determina Dirigenziale del 24/12/2024 n. 8903 che ne ha fatto applicazione), in quanto non notificate alla Commissione dell’Unione Europea ex art. 5.1, co. 1 della Direttiva 2015/1535, ovvero a sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE per verificare la compatibilità di tale disciplina con il diritto unionale.
2. – Il Comune di Torino si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per contrasto tra l’affermata irrilevanza del titolo abilitativo rivendicata nel primo motivo di impugnazione, e l’affermata formazione del silenzio-assenso, rivendicata nel terzo motivo di censura. Il ricorrente avrebbe, cioè, fondato le proprie pretese su diversi e reciprocamente incompatibili presupposti giuridici e fattuali.
Nel merito, il Comune di Torino ha sostenuto che l’art. 26 Legge Regionale n. 19/2021 limiti il diritto alla reinstallazione di apparecchi da gioco ai soli esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 (ossia alle rivendite di tabacchi), non già alle attività di somministrazione al pubblico, ancorché iscritte nel c.d. registro RIES. Sarebbero dunque errati i presupposti giuridici dell’impugnazione avversa. Ha inoltre rilevato che la SCIA presentata nel 2009 dal precedente gestore del Bar/tabaccheria riguardasse un locale diverso da quello assunto in gestione da RL (via de NC n. 51 anziché via de NC n. 47 ) e, pertanto, non consentisse al ricorrente di beneficiare del meccanismo di riattivazione previsto dall’art. 26 Legge Regionale n. 19/2021. Ha infine escluso che sulla SCIA presentata dal dante causa di RL potesse mai essersi formato il silenzio-assenso, in quanto la materia della pubblica sicurezza sarebbe sottratta al meccanismo assentivo per silentium (art. 20, co. 4 legge n. 241/1990) e in quanto il dante causa del ricorrente avrebbe rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, legittimando ad nutum l’esercizio del potere di autotutela (art. 21-nonies, co. 2- bis legge n. 241/1990). Sarebbe quindi superflua – e comunque inammissibile per diretto di interesse – ogni ulteriore questione circa la compatibilità unionale dell’art. 16 L.R. 19/2021.
3. – Con ordinanza del 30/04/2025 n. 176, il Tribunale, pur prospettando il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione della sanzione amministrativa, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e ha conseguente sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione impugnata.
4. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 18/03/2026, senza discussione, come da istanze congiuntamente proposte dalle parti.
5. – La domanda di annullamento proposta dal ricorrente avverso la sanzione amministrativa comminata dal Comune di Torino con verbale di accertamento n. 0428864/19 del 18/02/2025 (doc. 3 RL) è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Per espressa previsione dell’art. 22 legge n. 689/1981, la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. La situazione giuridica di cui si chiede la tutela assume, infatti, la consistenza di diritto soggettivo, in quanto l’esercizio di attività sanzionatoria è riconnesso al verificarsi della fattispecie tipica e l’unico margine di discrezionalità conferito all’Amministrazione attiene alla misura della sanzione inflitta. Sono invece appannaggio del Giudice Amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (c.d. sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l’interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni di cura dell’interesse pubblico suddetto, mediante l’uso della discrezionalità che ne connota l’azione (cfr. ex plurimis TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3/06/2025, n. 4173; nonché Cass. Civ., SS.UU., 21/07/2025, n. 20324).
Non rileva a fini decisori che l’impugnazione del provvedimento del 05/02/2025, che costituisce il presupposto logico-giuridico della sanzione amministrativa inferta, sia devoluta alla giurisdizione amministrativa, giacché il riparto di giurisdizione non può essere derogato per ragioni di connessione (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2025, n. 26743; Id. SS.UU., 01/03/2023 n. 6099; Id. 07/06/2012, n. 9185; nonché TAR Lazio, III- bis 08/01/2025 n. 290; TAR Sardegna Sez. II, 18/04/2018, n. 341).
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a. è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine ivi indicato.
6. – È invece infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, in ragione dell’affermata contraddittorietà dei motivi di fatto e diritto posti a fondamento dell’impugnazione.
Le argomentazioni difensive del ricorrente poggiano sulle medesime circostanze di fatto e sono congruenti sul piano del petitum , in quanto unitariamente dirette all’annullamento della determinazione gravata. La diversità dei vizi denunciati e financo la parzialmente incompatibilità del primo e del terzo motivo di gravame non comportano l’inammissibilità del ricorso, giacché sottendono l’alternatività delle rispettive censure (ovvero l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra di esse, ancorché implicito) e possono essere risolte mediante eventuale assorbimento dei motivi (Cons. Stato, Ad. Plen. 27/04/2015 n. 5).
7. – Venendo al merito della controversia, i fatti di causa sono bene riassunti nella memoria di costituzione dell’Amministrazione comunale intimata (pag. 4 e 5, memoria del 24/04/2025). Per quanto di interesse in questa sede, vi si legge:
« 7.1. Titolare […] in data 27/07/2005 subentra a […] nella titolarità di attività di TABACCHI, in Via De NC n° 51 - Torino (TO) (doc. 5);
- in data 18/03/2009 presenta SCIA per l’installazione di numero uno apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S. e/o altri giochi leciti in esercizio privo di art. 86 o 88 TULPS presso i locali di via de NC n.51 per una superficie mi metri quadri 25(doc.5bis) e con dichiarazione 11/05/2009 il summenzionato dichiara di iniziare l’attività (doc.5 ter);
- in data 19/12/2012 trasferisce la sola attività di TABACCHI in Via De NC n° 47 (doc.6);
- in data 12/06/2015, sempre in Via De NC n. 47 - Torino (TO) presenta SCIA per Esercizio Pubblico di somministrazione - BAR. (doc. 6bis).
7.2. Titolare […] in data 16/11/2017 subentra al sig. […] nella titolarità di attività di TABACCHI e BAR in Via De NC n° 47 - Torino (TO) (doc. 7);
- in data 22/09/2021 presenta la comunicazione di reinstallazione di giochi leciti, priva di riferimento alla SCIA di installazione e per un numero di tre apparecchi giochi cat. comma 6/A e due apparecchi giochi Cat. dardi elettronici (doc.8) ».
Si legge altresì:
« In data 03/01/2025, tramite PEC, N. Prot. 610 del 13/01/2025 il Sig. LA […] presentava pratica di subingresso […]. comunicando anche il subingresso nell’attività del Sig. […] presso l’esercizio di “Bar e tabacchi” sito in Via De NC n° 47 - Torino (TO), indicando quale prot. della SCIA/DIA/autorizzazione il n. 26730 del 22/09/2021.
[…] Poiché dagli accertamenti istruttori compiuti era risultato che presso l’unità commerciale di via De NC n. 47 non era mai stata presentata alcuna SCIA di inizio attività “per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S. e/o altri giochi leciti in esercizio privo di art. 86 o 88 TULPS” […] l’ufficio SUAP adottava provvedimento di inammissibilità e conseguente archiviazione negativa della pratica, prot. n. 2118 del 05/02/2025 ».
8. – Così delimitati i fatti di causa, il ricorso si appalesa fondato nei limiti di cui appresso.
8.1 - La ricostruzione del quadro giuridico sottesa al primo motivo di impugnazione non è condivisibile.
In estrema sintesi, il ricorrente osserva che, al momento dell’entrata in vigore delle Legge Regionale n. 9/2016, l’autorizzazione amministrativa alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti consentiva l’installazione di slot machines di tipo AWP (art. 110 co. 6 lett. a) TULPS) senza la necessità di ulteriori titoli abilitativi. In questa misura, gli esercenti di attività di somministrazione dovevano ritenersi lato sensu titolari di un’autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed erano infatti assoggettati alla relativa attività di monitoraggio (derivante dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1, commi 533, 533 bis e 533 ter legge n. 266/2005: c.d. elenco “RIES”). Ne conseguirebbe il diritto per RL alla reinstallazione delle slot machines già legittimamente utilizzate dal proprio dante causa, in forza dell’art. 26 della Legge Regionale n. 19/2021, a nulla rilevando l’omessa formale presentazione di una SCIA da parte di quest’ultimo.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Per quanto di interesse, l’art. 26 della Legge Regionale n. 19/2021, richiamato dal ricorrente, prevede che:
« 1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 , hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale , senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all’articolo 18 […]».
Il primo comma della disposizione non è conferente a fini decisori, giacché riguarda le “sale gioco” e le “sale scommesse” (art. 3, lett. c) e d) della LR 19/2021). Quanto invece al secondo comma, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che la locuzione “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” deve intendersi riferita unicamente ai titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1 (ossia ai titolari di tabaccherie), non invece ai soggetti iscritti presso il registro RIES (« In disparte la difficoltà di equiparare il rilascio di un’autorizzazione all’iscrizione ad un elenco che avviene mediante la sola verifica formale della presentazione di tutte le prescritte autocertificazioni (art. 6, comma 6, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9.09.2011), salvo successivo accertamento a campione della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti iscritti (art. 11, comma 1, d.m. cit.), si deve rilevare che l’interpretazione prospettata dalla ricorrente avrebbe l’effetto di estendere la legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016 a tutti i soggetti presso cui tali apparecchi erano collocati (essendo obbligatoria per tutti l’iscrizione all’elenco c.d. “RIES”, cfr. art. 3 d.m. cit.), e ciò in contrasto sia con la lettera dell’art. 26 l.r. n. 19/2021 sia con la ratio della disciplina regionale. Ed invero, l’estensione indiscriminata della legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco a tutti i soggetti titolari di esercizi presso i quali erano installati tali apparecchi (e come tali obbligatoriamente iscritti nell’elenco c.d. “RIES”, cfr. in particolare l’art. 3, comma 1 e comma 4, lett. b), d.m. cit.) non risulta compatibile né con la delimitazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, individuati in modo specifico dall’art. 26 l.r. n. 19/2021 solamente nei titolari di sale da gioco e sale scommesse (comma 1) e nei titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2), né con la finalità della legge regionale n. 19/2021 (cfr. art. 1), recante come oggetto “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”, la quale, sotto tale profilo, si pone in linea di continuità rispetto alla previgente disciplina della l.r. n. 9/2016 (cfr. art. 1). Pertanto, ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. »: TAR Piemonte, Sez. I, 23/01/2025 n. 165).
Ne consegue che la titolarità di un’autorizzazione alla somministrazione pubblica in capo al dante causa di RL non consente a quest’ultimo di beneficiare della disciplina derogatoria di cui all’art. 26, co. 2 L.R. 19/2021.
8.2 - Pur con tali precisazioni, il Comune di Torino ha nondimeno travisato il quadro fattuale di riferimento sotto un diverso e determinante aspetto.
Come anticipato ( supra §7), uno dei precedenti titolari della tabaccheria aveva presentato una SCIA per l’installazione di slot machines di tipo AWP, prima ancora di avviare l’attività di somministrazione al pubblico (SCIA del 18/03/2009: doc. 5- bis Comune di Torino). L’Amministrazione sostiene, in modo del tutto apodittico, che il trasferimento della sede dell’esercizio commerciale dal civico 51 al civico 47 di via De NC, avvenuto nel dicembre 2012, fosse limitato alla rivendita di generi di monopolio e non abbia riguardato l’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo degli apparecchi da gioco. Per tale ragione, RL non potrebbe beneficiare di tale autorizzazione ai fini di cui all’art. 26, co. 2 L.R. 19/2021.
Tali affermazioni non sono giustificate sul piano logico-giuridico né sul piano probatorio.
Il modulo sottoscritto dal gestore della rivendita di Tabacchi in data 19/12/2012 (rubricato « SCIA di trasferimento di esercizio commerciale al dettaglio di ‘vicinato’ con eventuale ampliamento fino a mq 250 »: doc. 6 Comune di Torino) non contiene alcuna indicazione testuale del fatto che il trasferimento del compendio aziendale fosse “parziale” o comunque che non includesse l’installazione e l’impiego degli apparecchi da gioco presenti nella tabaccheria. In tal senso non può ritenersi decisivo che la SCIA del 18/03/2009 non sia richiamata in modo espresso nel documento, giacché il modulo risulta stato compilato nella sua integralità e non prevede campi (o possibili allegati) riferibili direttamente o indirettamente all’installazione di slot machines. È significativo d’altronde che, pur a fronte delle difese articolate sul punto dal ricorrente, l’Amministrazione non abbia chiarito quale modulo (o campo compilabile) avrebbe determinato il trasferimento (anche) della “componente gioco” del compendio aziendale.
Sul piano sistematico, il modulo riguardava la variazione della sede dell’esercizio commerciale, dunque una modifica del luogo fisico in cui era svolta l’attività aziendale (peraltro da un civico a quello immediatamente adiacente), non invece della composizione del compendio aziendale o comunque della natura dell’attività svolta. Inoltre, la variazione non ha comportato una modifica nella titolarità della rivendita di tabacchi, di talché nessuna questione si pone in ordine alla possibilità di qualificare la SCIA del 18/03/2009 quale “bene aziendale” in senso stretto (sul punto, in termini negativi, ex plurimis TAR Lazio, Sez. II- bis , 12/02/2025 n. 3116; nonché Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2023 n. 13363).
È infine indubbio che il gestore della tabaccheria abbia inteso trasferire la propria attività commerciale nella sua integralità: l’affermazione attorea secondo il titolare avesse installato le slot machines nella nuova sede – genericamente contestata dall’Amministrazione comunale in atti – trova indiretto ma inequivoco riscontro nel fatto che egli è stato iscritto al Registro RIES fino al 2015, fino cioè a quando, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 9/2016, ha dismesso gli apparecchi da gioco (doc. 5 RL).
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione in atti, nella Tabaccheria (e bar) di Via De NC n. 47, alla data del 19/05/2016, erano collocati apparecchi per il gioco di tipo slot machines di tipo AWP di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) TULPS, successivamente dismessi in conformità alle previsioni regionali. Tanto consente ai successivi titolari, ivi incluso RL, di provvedere alla reinstallazione degli apparecchi da gioco a norma dell’art. 26, co. 2 L.R. 19/2021.
Sotto questo profilo, l’Amministrazione ha fondamentalmente travisato il quadro fattuale di riferimento, assumendo in modo unilaterale (e contro le evidenze probatorie) che nessun apparecchio da gioco fosse installato nella tabaccheria al momento dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/2016 e che pertanto una nuova SCIA fosse necessaria. Le censure sottese al primo motivo di impugnazione sono dunque fondate e conducono all’integrale accoglimento del ricorso, poiché minano il fondamento (l’unico) della determinazione impugnata, ossia il difetto del titolo abilitante all’installazione delle slot machines in capo al proprio dante causa.
8.3 - Parimenti fondate, sia pur nei limiti evidenziati ( supra 8.1), sono le censure contenute nel secondo motivo di gravame, dirette a denunciare la tardività dell’iniziativa assunta dall’Amministrazione resistente.
Ove infatti il Comune di Torino avesse inteso esercitare i propri poteri inibitori/repressivi/conformativi rispetto agli effetti della SCIA presentata in data 18/03/2009, avrebbe dovuto operare nelle forme e nei limiti dell’autotutela, come espressamente previsto dall’art. 19, co. 4 legge n. 241/1990 (« Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »). Deve d’altronde escludersi, per le ragioni evidenziate, che la dichiarazione di RL, in ordine alla presenza degli apparecchi da gioco nella Tabaccheria di via De NC n. 47 alla data del 19/05/2016, non fosse “veritiera” ai fini di cui all’art. 75 d.p.r. 445/2000 ovvero dell’art. 21- nonies co. 2- bis legge n. 241/1990.
Anche sotto questo profilo, dunque, la determinazione impugnata è viziata, in quanto il potere è stato esercitato oltre il termine temporale previsto dalla legge e senza una previa ponderazione degli interessi del privato (cfr. sul punto ex multis TAR Friuli Venezia Giulia, 01/12/2023 n. 374; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 17/03/2025 n. 571; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 16/06/2025 n. 4502).
9. – Resta invece assorbito il terzo motivo di impugnazione, invero di dubbia fondatezza, in quanto proposto in via alternativa e insuscettibile di conferire al ricorrente utilità maggiori di quelle derivanti dall’accoglimento dei primi due motivi di censura.
Il quarto motivo si appalesa infine inammissibile per difetto di interesse, giacché il prospettato contrasto tra la disciplina della Legge Regionale 19/2021 e il diritto euro-unitario non ha rilevanza a fini decisori.
10. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa legittima l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, in relazione alla domanda di annullamento del verbale di accertamento di illecito amministrativo emesso a carico del ricorrente;
- accoglie per il resto il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | FF PR |
IL SEGRETARIO