Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'QU in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 867 /2019 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Giosuè Carducci n.30 Parte_1
L'QU , presso e nello studio dell' Avv. VERINI CLAUDIO dal quale è rappresentato e difeso
Attore
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in via A. De Gasperi, 58/A L'QU presso e nello studio dell'Avv. DI ROCCO MARIA TERESA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. MARTA DI MASSIMO
Convenuta lettivamente domiciliata in Via Caserma Angelini n. 14, presso Controparte_2 lo studio dell'avv. FAUSTO CORTI dal quale è rappresentata e difesa
Convenuta
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 16/03/2019, ritualmente notificato via pec in pari data, il sig. , proprietario di unità immobiliare sita nel Centro Storico di Parte_1
L'QU, in Via dei Merletti n. 1, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la società , in qualità di società appaltatrice, e l'ing. Controparte_1
in qualità di progettista e direttore dei lavori, al fine di sentir accogliere CP_2
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, all'esito dell'istruttoria di rito, accogliere integralmente la presente domanda e previa ogni necessaria altra declaratoria:
2 - accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti, ovvero l'inesatto adempimento rispetto alle obbligazioni sui medesimi gravanti, per i fatti oggetto della precedente narrativa, accertando e dichiarando altresì la conseguente responsabilità risarcitoria a carico degli stessi;
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi descritti nella precedente narrativa e la conseguente sussistenza dei danni in essa indicati;
- condannare, conseguentemente, con il vincolo della solidarietà, i convenuti a risarcire all'attore l'entità dei predetti danni, secondo la seguente quantificazione:
a) euro 22.506,05 per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
b) euro 2,595,00 per pagamento del compenso per la direzione dei lavori e per la redazione delle occorrenti pratiche amministrative urbanistico – edilizie;
c) euro 300,00 per ripristino dell'armadio situato nella camera matrimoniale;
d) euro 4.200,00 per perdita di godimento dell'immobile per il periodo marzo 2019 – febbraio 2019;
e) ulteriori euro 350,00 al mese per ogni ulteriore mese che intercorrerà dal mese di marzio 2019 fino al momento in cui, anche all'esito di ctu e delle lavorazioni occorrenti, l'attore potrà ottenere la restituzione dell'immobile in perfetto stato, con quantificazione che verrà quindi definitivamente determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.”
Si costituiva l'Ing. con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2
in data18.06.2019 per eccepire sia la decadenza che la prescrizione ai sensi degli artt.
1665 e 1669 cod. civ. e per contestare ogni responsabilità alla medesima addebitata in solido alla Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “Conclude affinché l'On. Tribunale dell'QU voglia rigettare la domanda del sig.
, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite” Parte_1
Si costituiva in giudizio la società con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata in data 30/09/2019 per eccepire preliminarmente sia la decadenza della denuncia che la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 cod.civ. e per contestare, nel merito, ogni addebito di responsabilità e la quantificazione del danno.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ritenutane l'infondatezza fattuale e giuridica, rigettare la domanda formulata dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, prove orali (interrogatorio formale della convenuta e prova testimoniale) e CTU, sulle Controparte_1
conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente vanno esaminate, per il loro carattere potenzialmente assorbente, le eccezioni di decadenza e di prescrizione ai sensi degli artt. 1665, 1667 e/o 1669 cod. civ. sollevate da entrambe le parti convenute nelle rispettive memorie di costituzione.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione, essendo eccezioni in senso stretto, sollevate regolarmente dalla nella propria comparsa, non sono state Controparte_1
corroborate dalla tempestiva costituzione avvenuta soltanto in data 30/09/2019, laddove nella computazione «a ritroso», ovvero considerando il dies a quo la data dell'udienza fissata nell'atto di citazione al 08/07/2019 e quale dies ad quem il giorno della costituzione, il termine ultimo per la costituzione tempestiva andava a scadere il
4 giorno 18/06/2019. E'indubbio che la convenuta sia incorsa nella decadenza di proporre le suddette eccezioni.
Diversamente per la convenuta ing. costituitasi tempestivamente in CP_2
giudizio l'ultimo giorno utile del 18/06/2019.
Nella fattispecie, la convenuta ing. è stata evocata in giudizio nella sua CP_2
qualità di progettista e direttore dei lavori unitamente alla società appaltatrice.
Sebbene la responsabilità dell'appaltatore e del progettista direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale (come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d'opera e non e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell'appaltatore) nel caso in cui, come quello in esame, il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l'appaltatore che avesse costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, avessero contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione, è applicabile la responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobile avente natura extracontrattuale (cfr. Cass. civ. n.
6488/2025).
Ciò posto, dagli atti di causa si evince che la presente azione è tempestiva risultando documentalmente che: la comunicazione di fine lavori è del 15.6.2016; che i fenomeni di infiltrazione si sono resi visibili successivamente al 01/05/2017 (ossia dopo la stipula del contratto di locazione, del 1.5.2017); che l'attore è venuto a conoscenza dei vizi e della loro gravità a seguito della lettera racc. a.r. di data 11/03/2018 del conduttore sig. che a mezzo pec di data 16/03/2018 l'attore ha denunciato Persona_1
la presenza dei vizi alla società e all' ing. che Controparte_1 CP_2
l'atto di citazione è stato notificato alle convenute a mezzo pec di data 16/03/2019 entro un anno dalla denuncia, come prescrive ancora l'art. 1669 cod. civ..
5 Dunque, anche l' eccezione di decadenza (denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta) e di prescrizione (un anno dalla denuncia) sollevata dalla convenuta ing. non è fondata e va rigettata. CP_2
Passando all'esame del merito va osservato quanto segue.
L'attore, premesso che è proprietario di una unità immobiliare ad uso abitativo facente parte di un edificio condominiale di maggiore consistenza, sito a L'QU, Via dei
Merletti n. 1; che il fabbricato è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione,
a seguito del sisma del 6 aprile 2009 (pratica AQ BCE 18936), eseguiti dall'
[...]
e diretti dall'Ing. per i quali sono state rilasciate le Controparte_3 Controparte_4
seguenti autorizzazioni: D.I.A. n. 92499 del 5 Dicembre 2103; S.C.I.A. in variante n.
47787 del 6 Maggio 2016; Provvedimento di Deposito rilasciato dal Genio Civile della
Provincia di L'QU con il n.144/14 prot. usc. n. 19562 del 25 Marzo 2014; che durante il corso dei lavori di ristrutturazione ha richiesto all'impresa Controparte_1
di eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contributo concesso affinché
l'immobile potesse essere restituitogli perfettamente fruibile, privo di vizi e con lavori eseguiti a regola d'arte, che sono stati regolarmente pagati;
che successivamente si sono verificati fenomeni di infiltrazione e di umidità diffusa, che hanno comportato la totale inutilizzabilità dell'immobile, lamenta i seguenti vizi:
1. la presenza di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall' estradosso del balcone e dalla copertura della porzione esterna della sua unità immobiliare;
2. la presenza di macchie di umidità all'interno della cucina, del locale pluriuso e del disimpegno a quota pavimento derivante dalla risalita capillare in occasione dello stillicidio di acqua piovana;
3. estese aree di umidità sulla parete controterra della camera matrimoniale e all'interno del vano tecnico;
4. numerose ed eloquenti lesioni in corrispondenza della parete portante della camera matrimoniale confinante con le cantine e del locale tecnico, dovute ad
6 un'esecuzione dell'intonaco chiaramente non a regola d'arte durante gli ultimi lavori di ristrutturazione;
5. la corte esclusiva, oggetto del completo rifacimento della pavimentazione e del rivestimento del muro di recinzione denota deficienze nella conformazione delle pendenze e l'acqua piovana tende a concentrarsi in un punto diverso del pozzetto di raccolta presente.
Il presente giudizio di merito, dall'analisi del petitum e della causa petendi, non può che trovare fondamento nelle risultanze della espletata CTU. Ciò in quanto il
Tribunale, ritiene condivisibili le conclusioni formulate dal CTU, svolte nel contraddittorio tra le parti, in quanto risultano suffragate dalla documentazione tecnica in atti e reperita presso i pubblici uffici, da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate.
Invero, il CTU in risposta ai quesiti, con cui si è chiesto di verificare se i vizi e le infiltrazioni lamentate dall'attore siano causalmente riconducibili alla errata progettazione ovvero esecuzione dei lavori realizzati sulle parti comuni dell'immobile beneficiate da contributo pubblico, dalla errata realizzazione dei lavori extra contributo eseguiti dalla , ovvero da cause ulteriori e diverse;
e di descrivere le CP_1
opere e quantificare l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi causalmente riconducibili alle parti convenute, comprensivo di spese amministrative e tecniche;
di verificare se gli elaborati, in cui sono previste le opere la cui cattiva esecuzione ha determinato la formazione dei vizi, fanno parte del progetto strutturale o del progetto architettonico, eventualmente quantificandone l'imputazione, nella esperita consulenza di data 10/09/2021e da altre due relazione rese a chiarimenti depositate rispettivamente in data 20/04/2022 e in data 03/08/2022 ha riportato quanto segue.
Il CTU, nel sopralluogo sui luoghi di causa, ha riscontrato la presenza dei difetti e vizi lamentati dall'attore: nel locale cucina la presenza macchie di umidità sulla parete a confine con la corte esclusiva;
nella camera da letto la presenza di muffa presumibilmente dovuta a fenomeni di condensa in particolare sul muro contro terra e
7 sull'angolo del soffitto lato locale pluriuso;
nel disimpegno, nel locale bagno e nel locale pluriuso la presenza nel soffitto di macchie di umidità e muffe molto diffuse, in particolare in bagno era stata rimossa una porzione di controsoffitto ed appariva evidente che si erano verificate infiltrazioni d'acqua dal terrazzo sovrastante;
il locale pluriuso era controsoffittato con lastre di cartongesso al di sopra del quale era presente una camera d'aria di circa quattro centimetri, all'estradosso il manto era stato realizzato con una lamiera ondulata “finto coppo”; il disimpegno ed il bagno presentano, dall'intradosso, un controsoffitto in cartongesso, una camera d'aria di circa quattro centimetri e la soletta del terrazzo sovrastante per uno spessore totale di circa trenta centimetri.
Procedendo alla disamina degli atti depositati in giudizio dalle parti con particolare attenzione agli interventi in esso previsti e ai danni riscontrati ha preso in considerazione:
1. Interventi in fondazione ed opere connesse correlati alla presenza umidità dovuta alla risalita per capillarità;
2. Interventi eseguiti sul terrazzo sovrastante i locali bagno e disimpegno per verificare le infiltrazioni d'acqua dal terrazzo;
3. interventi eseguiti sul terrazzo sovrastante i locali bagno e disimpegno per verificare la condensa sul soffitto del locale disimpegno e del locale bagno ed interventi eseguiti sulla copertura del locale pluriuso;
4. Interventi eseguiti sul muro controterra per verificare la formazione di muffe sul muro controterra.
Ha accertato che per quel che riguarda gli interventi in fondazione e in particolare le opere di drenaggio ed impermeabilizzazione che causano una risalita dell'umidità non sono stati eseguiti a regola d'arte; le infiltrazioni e muffe nei locali bagno e disimpegno sono dovuti ad un'errata esecuzioni degli interventi sul terrazzo in quanto nelle previsioni progettuali era previsto il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo, isolamento compreso, che però, salvo diversa contabilizzazione allo stato finale, non risultava essere presente agli atti;
la condensa sul soffitto del locale disimpegno e del locale bagno è imputabile alla mancata esecuzione della “posa in opera di massetto isolante” sulla copertura del locale;
sul muro controterra risultano essere stati eseguiti interventi di consolidamento strutturale e non risultano essere 8 previste opere tali da scongiurare il verificarsi di tale fenomeno a cui la camera da letto
è “fisiologicamente” esposta;
la realizzazione della controparete in laterizio è praticamente ininfluente, per risolvere il problema servirebbe un importante intervento di drenaggio da eseguirsi dall'esterno.
Il Ctu ha precisato che i lavori extra contributo non hanno influito sulla presenza dei vizi .
Ha individuato i seguenti interventi per la eliminazione dei vizi:
1. umidità per risalita:
è possibile eseguire la rimozione del battiscopa, la demolizione di una fascia di cinquanta centimetri di intonaco sulle pareti che confinano con la corte esclusiva, la realizzazione di una barriera chimica anti-umidità, il rifacimento dell'intonaco utilizzando una malta anti-umidità, il ripristino del battiscopa e della tinteggiatura;
2. umidità e condensa sul soffitto del disimpegno e del bagno: la soluzione può essere la demolizione del pavimento e del massetto del terrazzo ed il rifacimento dello stesso applicando dell'isolante ed impermeabilizzando;
all'intradosso ha previsto la sostituzione del controsoffitto in cartongesso ed alla tinteggiatura;
3.umidità e condensa sul soffitto del locale pluriuso: il CTU ha previsto lo smontaggio ed il rimontaggio del manto di copertura, l'impermeabilizzazione e la posa di isolante;
all'intradosso ha previsto la sostituzione del controsoffitto in cartongesso e la tinteggiatura.
Infine ha valutato il costo totale per la eliminazione dei vizi , come da allegato computo metrico, comprensivo di Iva e spese tecniche, in € 26.915,96.
La convenuta società appaltatrice, da ritenersi responsabile dei Controparte_1
danni riconducibili alla sua attività, dunque è tenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 26.915,96.
Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'ing. CP_2
quale direttore e progettista dei lavori, è da dire che dalla copiosa
[...]
documentazione in atti si evince che, in relazione ai lavori di riparazione e miglioramento sismico dell' edificio con esito “E” sito in L' QU in via Dei Merletti 9 n. 1, alla medesima era stato affidato l'incarico di progettista e direttore dei lavori architettonici, mentre l'incarico di progettista e direttore dei lavori strutturali era stato affidato all'ing. Il CTU nei chiarimenti resi in data 03/08/2022, Persona_2
in risposta al quesito di verificare se gli elaborati, in cui sono previste le opere la cui cattiva esecuzione ha determinato la formazione dei vizi, fanno parte del progetto strutturale o del progetto architettonico, con eventuale quantificazione dell'imputazione, ha risposto che dal collaudo statico e dall'attestazione di avvenuto deposito del Servizio del Genio Civile oltre che dai disciplinari di incarico professionale, risulta che la Direzione dei Lavori delle strutture sia stata eseguita dell'Ing. Pertanto, per la eliminazione dei vizi e delle Parte_2
infiltrazioni, causalmente riconducibili all'errata esecuzione dei lavori di cui alla progettazione e direzione lavori strutturali che abbiano riguardato gli interventi in fondazione ed opere connesse, partendo dal computo metrico allegato, le voci da computare nel paragrafo strutture ammontano ad € 16.401,81 a cui vanno aggiunte l'iva e la parcella, per un totale complessivo di € 21.163,58 (euro ventunomilacentosessantatre/58), al contrario le voci imputabili alla parte architettonica ammontano ad € 5.752,39 (euro cinquemilasettecentocinquantadue/39).
Ne consegue che la convenuta ing. direttore e progettista dei lavori CP_2
architettonici, in ragione del dovere di sorveglianza, non può che essere ritenuta responsabile, limitatamente a quanto di sua competenza, per aver ommesso di controllare l'inadeguatezza dell'attività dell'impresa per il mancato rispetto delle regole dell'arte della costruzione e per aver omesso l'imposizione di correttivi idonei in modo tale che il risultato finale sia esente da vizi. I danni per i conseguenti vizi imputabili alla convenuta ing. sono quantificati dal CTU in € 5.752,39. CP_2
Alla luce di quanto sopra, il costo totale per la eliminazione dei vizi comprensivo di
Iva e spese tecniche è stato quantificato in € 26.915,96; le convenute CP_1
e l'ing. sono tenute a rispondere in via solidale tra loro della
[...] CP_2
somma di € 5.752,39, rimanendo a carico della sola convenuta il Controparte_1
pagamento di € 21.163,58.
10 Sulla somma liquidata di € 26.915,96, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di deposito della CTU (10/09/2021) alla data di pronuncia della presente sentenza.
In relazione alla domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni per la perdita del godimento dell'immobile è risultato accertato dalla CTU che i vizi riscontrati nell'immobile sono significativi in termini di incidenza sulla fruibilità dell'immobile, rispetto alle infiltrazioni, alla umidità e alle muffe. SI , pertanto, il diritto dell'attore ad essere risarcito per il mancato godimento del bene in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura. Sul punto , con la produzione in atti del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile de quo dietro il corrispettivo annuo di € 4.200,00 (€ 350,00 mensili) va accolta da domanda di condanna delle convenute in solido tra di loro al pagamento di € 350,00 al mese con decorrenza dal marzo 2019 (data in cui il vigente contratto di locazione è stato disdetto dal conduttore) alla data della presente sentenza.
I lamentati danni all'armadio per € 300,00, invece, sono rimasti sforniti di prova.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022, ivi comprese le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda attorea, condanna le convenute e Controparte_1
l'ing. in favore dell'attore , al pagamento in via CP_2 Parte_1
solidale di € 5.752,39 oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivaluta dalla data della CTU (10/09/2021) sino alla data della presente sentenza, oltre ulteriori
11 interessi sulla somma così come rivalutata alla data della sentenza sino all'effettivo pagamento;
in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta in Controparte_1
favore dell'attore , al pagamento di € 21.163,58 oltre rivalutazione Parte_1
e interessi sulla somma via via rivaluta dalla data della CTU (10/09/2021) sino alla data della presente sentenza, oltre ulteriori interessi sulla somma così come rivalutata dalla data della sentenza sino all'effettivo pagamento;
in accoglimento della domanda attorea condanna le convenute e Controparte_1
l'ing. in favore dell'attore , al pagamento in via CP_2 Parte_1
solidale di € 350,00 mensili maturati dal marzo 2019 alla data della presente sentenza, oltre gli interessi dalla data delle relative scadenze sino all'effettivo pagamento;
condanna le convenute e l'ing. al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore dell'attore , in via solidale tra di loro, della complessiva Parte_1
somma di € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato e bolli.
Spese della CTU definitivamente a carico delle convenute e l'ing. Controparte_1
in via solidale. CP_2
Così deciso in L' QU 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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