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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1791/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060304062/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2890/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente,difesa tecnicamente in giudizio impugna l'avviso di accertamento in atti nei confronti della Agenzia delle Entrate di Bari relativo all'anno di imposta 2018.
Con detto atto si recupera l'IVA indebitamente detratta ,oltre sanzioni, per una somma pari a E.53.448,00 circa
L'avviso di accertamento impugnato trova origine da una complessa indagine condotta dalla G.d.F che aveva accertato una frode fiscale finalizzata alla evasione dell'Iva con utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Trattasi di compravendita di carburanti.
La parte sostiene di essere stata in perfetta buona fede ed ignara di quanto messo in atto dai propri fornitori,che quindi mancava la consapevolezza della evasione dell'IVA
L'Ufficio si costituisce in giudizio contestando la domanda e conclude per il rigetto con spese.
Ribadisce che è stata accertata una “frode carosello”finalizzata alla evasione dell' IVA-
La causa veniva riservata in decisione previa discussione orale,alla udienza del 15 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Va precisato che per altra annualità,e precisamente per l'anno 2016 questa Corte di Giustizia Sez 9,con sentenza n 474/2024 ha già esaminato la medesima fattispecie e si è pronunciata in senso negativo per la ricorrente, rigettando il ricorso introduttivo con condanna alle spese processuali.
La sentenza de qua è del tutto condivisibile perché esente da vizi logico giuridici.
Tornando al caso di specie, per l'anno di imposta di cui trattasi,anno 2018,non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nel precedente giudiziario di questa Corte,motivazione ampia ed esauriente cui si fa espresso rinvio.
Motivazione " per relationem" ammissibile ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c.
(Solo per completezza va evidenziato che l'annualità 2017 è stata definita con sentenza n 549/2024 di
CMC- stante la avvenuta rateizzazione del debito erariale).
Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia, liquidandole in euro 5.000,00
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1791/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF060304062/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2890/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente,difesa tecnicamente in giudizio impugna l'avviso di accertamento in atti nei confronti della Agenzia delle Entrate di Bari relativo all'anno di imposta 2018.
Con detto atto si recupera l'IVA indebitamente detratta ,oltre sanzioni, per una somma pari a E.53.448,00 circa
L'avviso di accertamento impugnato trova origine da una complessa indagine condotta dalla G.d.F che aveva accertato una frode fiscale finalizzata alla evasione dell'Iva con utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Trattasi di compravendita di carburanti.
La parte sostiene di essere stata in perfetta buona fede ed ignara di quanto messo in atto dai propri fornitori,che quindi mancava la consapevolezza della evasione dell'IVA
L'Ufficio si costituisce in giudizio contestando la domanda e conclude per il rigetto con spese.
Ribadisce che è stata accertata una “frode carosello”finalizzata alla evasione dell' IVA-
La causa veniva riservata in decisione previa discussione orale,alla udienza del 15 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Va precisato che per altra annualità,e precisamente per l'anno 2016 questa Corte di Giustizia Sez 9,con sentenza n 474/2024 ha già esaminato la medesima fattispecie e si è pronunciata in senso negativo per la ricorrente, rigettando il ricorso introduttivo con condanna alle spese processuali.
La sentenza de qua è del tutto condivisibile perché esente da vizi logico giuridici.
Tornando al caso di specie, per l'anno di imposta di cui trattasi,anno 2018,non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nel precedente giudiziario di questa Corte,motivazione ampia ed esauriente cui si fa espresso rinvio.
Motivazione " per relationem" ammissibile ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c.
(Solo per completezza va evidenziato che l'annualità 2017 è stata definita con sentenza n 549/2024 di
CMC- stante la avvenuta rateizzazione del debito erariale).
Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita Agenzia, liquidandole in euro 5.000,00