Articolo 8 della Legge 13 ottobre 1969, n. 743
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21 novembre 1969
Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 novembre 1969