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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06787/2025REG.PROV.COLL.
N. 01512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2025, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 14776/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’interno appella la sentenza n. 14776/2024 con la quale il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il decreto di revoca del precedente d.P.R. 26 luglio 2019, con cui gli era stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
1.2. La revoca è stata determinata dall’inclusione del suddetto d.P.R. fra quelli oggetto di un procedimento penale, concernente una dipendente del Ministero dell’interno, condannata per vari reati in relazione a numerose pratiche di cittadinanza abusivamente trattate attraverso accessi illeciti ai sistemi informatici dell’Amministrazione e definite favorevolmente in carenza della necessaria istruttoria sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di legge.
1.3. Con la suindicata sentenza il Tar Lazio ha accolto il ricorso, affermando che “il mancato adempimento agli incombenti istruttori (riguardanti la verifica della pratica di cittadinanza del ricorrente risulti compresa tra quelle inquinate) da parte della p.a. resistente, preclude al Collegio accertare la fondatezza di quanto posto alla base del d.P.R. di concessione della cittadinanza”.
1.4. Con un unico articolato motivo di impugnazione, l’Amministrazione appellante denuncia la insussistenza del vizio di motivazione, riproponendo le censure non adeguatamente valutate ovvero obliterate dal primo giudice .
1.5. Sebbene l’appello risulti tempestivamente notificato (l’ultimo giorno del termine lungo) agli indirizzi pec dei difensori in primo grado, il signor -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
1.6. Con ordinanza n. 999, emessa nella camera di consiglio del 13.3.2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
2. All’udienza del 3.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello è fondato.
3.1. Il Collegio richiama sinteticamente le conclusioni raggiunte in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in esame (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4167; id., 5 giugno 2023, n. 5508).
3.2. In tali precedenti, si è evidenziata l’irrilevanza – ove pure comprovata – della estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria dell’Amministrazione che, attraverso la commissione di plurimi reati (per i quali risulta condannata con sentenza oggi passata in giudicato), ha avuto un ruolo determinante nella loro formazione in assenza della necessaria istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
3.3. In particolare, è stato sottolineato (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4167) che, una volta acclarata (e non contestata) la circostanza che il decreto emesso a favore dell’odierno appellato sia nominativamente indicato fra quelli per la cui illecita formazione la suddetta dipendente è stata imputata e poi condannata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell’interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell’illecito commesso se del caso attraverso l’intermediazione di terzi; è stato altresì precisato che il deficit istruttorio che connota il provvedimento, come rilevato dall’Amministrazione nel decreto di revoca, non può essere colmato in sede giudiziale attraverso un diretto accertamento da parte del giudice della sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
3.4. Con specifico riguardo alla fattispecie che qui occupa, giova poi evidenziare che:
- il Ministero appellante ha formulato, nell’ambito dell’unico motivo di appello, una doglianza con cui contesta l’assunto del primo giudice circa l’omesso espletamento dell’istruttoria procedimentale;
- lo stesso appellante sottolinea che, per un mero errore informatico, la documentazione -sentenza di patteggiamento dell’11.5.2022 nei confronti della funzionaria infedele e del di lei coniuge e rinvio a giudizio in pari data di tutti gli altri imputati - era stata prodotta nel giudizio cautelare, innanzi al Consiglio di Stato (con R.G. 1830/2023): fase che resta preimpostata nel sistema informatico dell’Avvocatura dello Stato ;
- tale conclusione può essere agevolmente verificata, secondo la prospettazione della difesa erariale, “mediante la consultazione del sito della GA , dal quale risulta che in data 8 maggio 2024 la documentazione richiesta dal TAR - che comunque ad ogni buon conto si rideposita con la prova dell’avvenuto deposito – è stata prodotta nel giudizio con R.G. 1830/2023, pendente tra le parti innanzi al Consiglio di Stato a seguito dell’appello cautelare proposto dal Sig. -OMISSIS-”.
3.5. Ad avviso dell’amministrazione appellante non vi sarebbe stata, quindi, alcuna violazione dell’obbligo di collaborazione all’attività istruttoria disposta dal giudice, bensì un mero errore materiale nel deposito degli atti richiesti dal primo giudice, a causa dell’allegato disguido informatico.
3.6. Nella predetta sentenza di patteggiamento, così come nel citato decreto di rinvio a giudizio, risulta poi l’indicazione, tra gli altri, del numero di pratica di cittadinanza dell’odierno appellato.
3.7. Detto ordine di idee è condiviso dal Collegio, tenuto conto che nel decreto di rinvio a giudizio risulta effettivamente il corretto codice K10 454418 , riferito alla pratica riconducibile al signor -OMISSIS-. Del resto, come ha condivisibilmente evidenziato la difesa erariale, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali, ossia atti pubblici, gli stessi ben possono essere acquisiti dal Giudice amministrativo, ove ritenuti indispensabili alla decisione (art. 64, comma 4 c.p.a.).
3.8. In conclusione il ricorso deve essere accolto dovendosi ribadire che il numero di pratica riferita al signor -OMISSIS- era già presente nel decreto che disponeva il giudizio a carico della funzionaria del Ministero dell’interno: intervenuto il patteggiamento non si può, quindi, revocare in dubbio che l’ iter procedurale, relativo al rilascio della concessione della cittadinanza italiana, sia stato inquinato dalla ingerenza infedele della stessa funzionaria.
4. L’appello va conclusivamente accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso di primo grado.
5. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.