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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2264 / 2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 2264/2023
Oggi 17 novembre 2025, alle ore 10:51 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree Perna e dal dott. Luca Facelli, addetti all'Ufficio per il
Processo, è presente per parte resistente l'Avv. Maria Ruberto.
Per parte ricorrente nessuno è comparso.
Il G.I. invita la parte presente a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
L'Avv. Ruberto si riporta al contenuto dei propri atti in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e a tutti i successivi atti difensivi depositati e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
in particolare il rigetto della domanda proposta da controparte, la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.-.
Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il Giudice, successivamente, riaperto il verbale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2264 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente,
TRA
(C.F. e P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via
Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'Avv. Alessio Spalma (pec:
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 in atti;
- RICORRENTE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), Via Rosa Jemma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Ruberto (pec: , dalla quale è Email_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: Reintegra nel possesso.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come
2 inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 703 cod. proc. civ. e 1168 – 1169 cod. civ., depositato in data
21 settembre 2023, la società (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, ha chiesto di essere reintegrata – ovvero, in Parte_1 linea gradata, di essere manutenuta – nel possesso della strada interpoderale sita sul terreno di proprietà della società ordinando a quest'ultima di Controparte_1 ripristinare il passaggio mediante la rimozione della catena divisoria dalla medesima collocata nonché delle balle di fieno, oltre ogni ulteriore eventuale ostacolo medio tempore posizionato, o in alternativa, mediante la consegna della chiave, ove esistente, e, in mancanza di esecuzione spontanea, accordando autorizzazione in favore della società ricorrente alla rimozione diretta della catena divisoria e delle balle di fieno, oltre ogni ulteriore eventuale ostacolo nel frattempo posizionato.
1.1. A sostegno della domanda proposta parte ricorrente ha rappresentato, in primo luogo, di svolgere la propria attività commerciale, prevalentemente nel settore di import – export di materiali edili industriali e di essere proprietaria e nel possesso di immobili siti nel
Comune di Nucetto (Cn), in via Case Regis e, segnatamente:
➢ terreno sul quale insiste un capannone industriale, censito al Catasto Terreni del
Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 679;
➢ terreno sul quale insiste un capannone industriale, censito al Catasto Terreni del
Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 618.
Ha precisato, altresì, che i menzionati capannoni erano sempre stati utilizzati come magazzini per il deposito di materiali industriali o edili, nonché come autorimessa di camion ed autoarticolati, mentre i terreni sui quali sorgono i fabbricati erano sempre stati utilizzati come area di manovra degli automezzi da lavoro e come area di deposito. ha evidenziato, inoltre, che la società è Parte_1 Controparte_1 proprietaria del terreno, sul quale è insistente un capannone industriale, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 426, in forza di atto di compravendita del 6 giugno 2023.
Parte ricorrente ha assunto, poi, che, sin dagli anni '80, essa stessa – e, altresì, i precedenti proprietari – al fine di accedere al proprio terreno (mappale 679), anche con automezzi di trasporto pesante, aveva attraversato il terreno identificato con il mappale n. 426, divenuto,
3 dal mese di giugno 2023, di proprietà della secondo il tracciato in Controparte_1 terra battuta presente, attesa l'inagibilità della originaria strada comunale a seguito della frana causata dall'attività erosiva del fiume Tanaro. Ha osservato, peraltro, che il terreno divenuto di proprietà della società non era mai stato recintato lungo Controparte_1 la linea di confine con i due terreni di proprietà della (mappali nn. Parte_1
618 e 679) proprio al fine di consentire tale passaggio. ha rappresentato, inoltre, di aver usufruito di tale passaggio in Parte_1 maniera continua, pacifica ed ininterrotta, sino a quando, in data 17 giugno 2023, la società aveva precluso l'accesso al terreno n. 679 mediante l'apposizione Controparte_1 di una catena divisoria di metallo lungo il confine tra i terreni n. 426, di sua proprietà, e n.
618, di proprietà di così impedendo anche l'accesso all'altro terreno Parte_1 di proprietà di quest'ultima; parte ricorrente ha altresì assunto che, mediante l'apposizione della catena divisoria, si era appropriata dei beni, posti lungo il Controparte_1 percorso, appartenenti alla medesima. Ha rilevato, poi, che, nel Parte_1 corso del mese di agosto 2023, la società aveva posizionato delle Controparte_1 balle di fieno lungo il confine tra il terreno di sua proprietà (particella n. 426) e quello di proprietà di (particella n. 679) al fine di ostacolare ulteriormente il Parte_1 transito di automezzi e di impedire l'accesso ai terreni dell'esponente. Ha rilevato, infine, che la controparte era ben consapevole dell'esistenza di una servitù di passaggio in quanto, all'epoca delle trattative per l'acquisto del terreno, erano risultate visibili le tracce del percorso veicolare utilizzato da tempo immemorabile da e, nell'atto Parte_1 notarile di acquisto, le parti avevano concordemente dichiarato che “Quanto forma oggetto di questa vendita si trasferisce a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui in oggi si trova, ben noto, conosciuto ed accettato dalla parte acquirente, con ogni diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, dipendenza, ente comune, servitù attive e passive come fino ad oggi esistenti e praticate”.
1.2. Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritenendo che il comportamento posto in essere dalla società resistente avesse concretizzato uno spoglio del passaggio da essa stessa esercitato – sia a piedi che con veicoli (mezzi agricoli ed industriali inclusi) – per accedere alle proprie unità immobiliari sin dal momento dell'acquisto dei terreni, posto in essere con animus spoliandi, ovvero con la consapevolezza di sovvertire la precedente situazione possessoria, ha chiesto di essere immediatamente reintegrata nel Parte_1
4 pieno ed esclusivo possesso del medesimo, o, in linea subordinata, di essere manutenuta nell'esercizio del passeggio.
2. Si è costituita in giudizio la società evidenziando la Controparte_1 temerarietà dell'azione proposta attesa l'assenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria.
2.1. In particolare, parte resistente, nel contestare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla società istante, ha rappresentato che, nei numerosi sopralluoghi effettuati in vista dell'acquisto e al momento dello stesso, l'immobile di proprietà della Pt_1 era abbandonato e alcuno aveva mai esercitato qualsivoglia Parte_1 CP_2 passaggio attraverso il terreno successivamente acquistato dalla società
[...]
ha rilevato, altresì, che al momento del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso cautelare, non svolgeva alcuna attività, avendo cessato quelle precedentemente svolte nell'anno 2013 e limitandosi esclusivamente ad affittare beni di sua proprietà.
2.2. Difesasi nel merito, poi, parte resistente ha contestato l'intervenuto spoglio ritenendo che non fossero state poste in essere azioni violente e/o clandestine, attesa la presenza della catena divisoria già in epoca antecedente a quella dell'asserito spoglio e difettando, altresì, in capo a sé medesima il relativo animus spoliandi; ha, peraltro, evidenziato che la controparte aveva tentato di costituire la servitù di passaggio mediante la sottoscrizione di atto notarile, trovando, tuttavia, il rifiuto del dante causa della società esponente. Ha contestato, inoltre, la sussistenza del possesso che la società ricorrente aveva posto a fondamento dell'azione proposta rilevando che il terreno dalla medesima
[...] acquistato era stato detenuto in comodato d'uso da CP_1 Pt_1 Parte_1 ed era stato da quest'ultima rilasciato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di
Cuneo in data 11 luglio 2022 nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 2479/2021. Parte resistente ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.-.
3. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione della controversia, assunte le dichiarazioni dei sommari informatori nel contraddittorio delle parti e sotto il vincolo del giuramento, all'esito della fase a cognizione sommaria, la domanda di reintegra è stata rigettata con ordinanza depositata in data 16 aprile 2024.
5 4. La società ricorrente, osservato di avere instaurato procedura di mediazione, con istanza del 13 giugno 2024 ha inteso proseguire il giudizio possessorio anche nella fase di merito, insistendo nell'accoglimento della domanda di reintegrazione.
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, la parte resistente si è costituita nella fase del merito, evidenziando che, nelle more del giudizio, in data 2 luglio 2024, all'esito di un frazionamento, parte dell'immobile oggetto di causa era stata ceduta al sig. Per_1
, e ha chiesto il rigetto della domanda proposta sulla base delle difese già svolte nel
[...] corso della fase sommaria.
6. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione del merito, pertanto, acquisita la documentazione prodotta e considerata l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
• Merito.
7. La domanda giudiziale proposta da è infondata e non Parte_1 merita, pertanto, di trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
7.1. Ed invero, come già chiarito nell'ordinanza del 16 aprile 2024, resa all'esito della fase sommaria, non sono risultati sussistenti i presupposti valevoli all'emanazione del provvedimento interdittale di reintegrazione o manutenzione nel possesso richiesto dalla società ricorrente.
Al riguardo, occorre in primo luogo porre in evidenza come quest'ultima, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, abbia lamentato di essere stata illegittimamente spogliata del possesso – e, quindi, del suo potere di fatto sulla cosa manifestato in un'attività corrispondente al diritto preteso – della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di identificato con mappale n. 426. Controparte_1
7.2. Ebbene, deve rilevarsi, in via preliminare, che presupposto necessario per la stessa possibilità di configurare uno spoglio o una turbativa di una determinata situazione possessoria – la cui dimostrazione è certamente a carico di colui che propone una domanda diretta alla reintegrazione o manutenzione nel possesso – è costituito dalla preesistenza del potere di fatto di cui viene invocata tutela rispetto al momento in cui si sono realizzati gli atti eventualmente suscettibili di essere qualificati in termini di lesione possessoria.
6 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori interrogati sull'argomento, è emerso come alcun passaggio, né pedonale né con mezzi meccanici o veicolari, era stato effettuato da parte di in persona del suo legale rappresentante Parte_1
, attraverso il terreno acquistato da ed indicato al Parte_1 Controparte_1 mappale n. 426 nel periodo anteriore e prossimo all'asserito sofferto spoglio.
Al riguardo, il teste informatore di parte ricorrente, , cantoniere del Testimone_1 CP_3
, ha infatti dichiarato di recarsi sui luoghi oggetto di giudizio, circa una volta al mese,
[...] per controllare il pozzetto dell'acquedotto comunale presente a cavallo tra i capannoni di e di e di non aver “mai visto passare Parte_1 Controparte_1 mezzi pesanti attraversare l'area di parcheggio antistante al primo capannone per arrivare nel capannone di proprietà di . Non ho mai visto alcuno di Parte_1
passare con i propri mezzi di lì, né tanto meno la sig.ra . Io però sono sui Pt_1 Pt_1 luoghi solo al mattino e non tutto il giorno” (cfr. verbale d'udienza dell'8 febbraio 2024); circostanze, queste ultime, che sono state confermate da tutti gli ulteriori testi informatori assunti in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese da e , Testimone_2 Testimone_3 rispettivamente cugino e zio di , legale rappresentante della società Parte_1 ricorrente, alle udienze dell'8 febbraio 2024 e del 19 marzo 2024), finanche da quelli escussi su richiesta della ricorrente medesima (cfr. dichiarazioni rese da , fratello di Testimone_4
– legale rappresentante della società ricorrente –, il quale, all'udienza del Parte_1
19 marzo 2024, ha rappresentato di recarsi sui luoghi da solo e a chiamata e che “Mia OR non era presente le volte che mi recavo lì. Non so se autonomamente mia OR si è recata sui luoghi”).
Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure mosse dalla società ricorrente avverso l'ordinanza interdittale e contenute nell'istanza formulata ex art. 703, comma 4 cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio ai fini dell'esame del merito della pretesa possessoria;
ha, infatti, rilevato la necessità che il teste informatore Parte_1 Testimone_5 fosse nuovamente sentito in quanto “all'udienza dell'8 febbraio 2024, tenutasi nel corso della fase sommaria, il medesimo intendeva dire di non aver mai visto passare alcuno lungo un altro, differente tragitto rispetto a quello per cui è causa, ossia lungo “l'area antistante al primo capannone per arrivare al capannone di proprietà della ”” (cfr. ricorso Parte_1 del 13 giugno 2024, pag. 6).
7 Ed invero, come già chiarito con l'ordinanza emessa in data 16 aprile 2024, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso della fase interdittale – sia su indicazione di parte ricorrente sia su indicazione di parte resistente – sono risultate tra loro univoche nel senso di escludere che in persona del suo legale rappresentante p.t., avesse mai Parte_1 esercitato il passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di
[...] identificato con mappale n. 426. CP_1
Orbene, posto che la valutazione circa l'attendibilità delle testimonianze, ovvero circa l'irrilevanza delle stesse, deve fondarsi, com'è noto, sull'esistenza di fatti certi che contrastino, senza alcun margine di dubbio, con il contenuto delle deposizioni o che risultino valevoli a renderle inefficaci ai fini della decisione, è innegabile come, nella specie, non possano dirsi emersi, a seguito dell'istruttoria espletata in fase sommaria, elementi di contraddizione intrinseci alle dichiarazioni fornite dai testi, né ulteriori risultanze che permettessero di considerare inattendibile la versione dei fatti descritta dagli informatori escussi.
Ne consegue che, alla fattispecie in esame deve senz'altro trovare applicazione il disposto dell'art. 2697 del Codice Civile, secondo cui, in base al principio dell'onere della prova, chi affermi l'esistenza di un diritto o – come nel caso specifico – del possesso, deve fornire la prova della sua esistenza, ovvero dimostrare la sussistenza di elementi indiziari da cui la stessa possa essere desunta. Pertanto, la domanda di reintegrazione proposta dalla società ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto le risultanze probatorie non permettono di ritenere sussistente il presupposto della pretesa azionata, ossia l'esercizio del possesso del passaggio attraverso l'area di proprietà di parte resistente menzionata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.3. Peraltro, la documentazione allegata al fascicolo di parte resistente, coincidente con i rilevi dello stato dei luoghi e con le fotografie estratte dal satellite di Google Maps ed aggiornate al mese di settembre 2023, dal quale è dato evincere lo stato di totale abbandono ed inutilizzo dei luoghi per cui è causa (denotante la totale incuria da parte dei proprietari ovvero dei possessori degli stessi, anche in considerazione dello stato delle erbacce ivi esistenti) contrastano in maniera palese con il possesso ed utilizzazione dei terreni fatta valere in giudizio dalla società ricorrente.
7.4. Va, inoltre, evidenziato che nessuna rilevanza possono avere, in mancanza di prova positiva del potere di fatto esercitato dalla ricorrente sulla cosa, i titoli di proprietà nonché la
8 restante documentazione esibita in giudizio dalla stessa parte ricorrente. Va, in merito, evidenziato che “nel giudizio possessorio anche se l'esame dei titoli di proprietà può essere compiuto "ad colorandam possessionem" e cioè per trarre elementi qualificativi di una già accertata relazione di fatto, la prova dell'effettivo esercizio del possesso esclusivo o del composesso della cosa non può trarsi dai medesimi titoli, ma deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 1981 n. 4948;
Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 1987 n. 4625). E, infatti, ai fini della tutela possessoria,
l'attore ha l'onere di fornire la prova dell'esercizio di fatto del possesso, indipendentemente dal titolo, non potendosi detta prova desumere dal regime, legale o convenzionale, del diritto reale corrispondente (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 1997, n. 2247). Peraltro, nel procedimento possessorio, la funzione dei documenti è di suffragare, mediante lo stato di diritto, una già delineata (e rigorosamente provata) situazione di fatto. Pertanto, se quest'ultima viene negata, non giova invocare una risultanza documentale lamentandone l'omesso esame da parte del giudice del merito, perché tale risultanza non può comunque indurre ad una soluzione diversa da quella adottata (cfr. Cassazione ci-vile, sez. II, 15 aprile
1982 n. 2275).
7.5. Né, infine, la società ricorrente può dolersi della mancata ammissione dei mezzi di prova pronunciata con riguardo alla fase a cognizione piena, giacché questi ultimi, in quanto aventi ad oggetto le stesse testimonianze già rese nell'ambito della fase a cognizione sommaria, non potevano non essere ritenuti manifestamente irrilevanti ai fini della decisione.
Al riguardo, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede si intende dare seguito, “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01)).
Pertanto, il contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi in corso di causa – che assumono la veste di testimoni essendo stati escussi sotto il vincolo del giuramento ed
9 in contraddittorio tra le parti – si risolve, di fatto, in danno di parte ricorrente (art. 2697 c.c.), non essendovi agli atti elementi di prova certi idonei a dimostrare la situazione di possesso dell'area da parte della società ricorrente, circostanza quest'ultima in ogni caso smentita dalla documentazione fotografica attestante lo stato di abbandono in cui versano i luoghi ed i terreni oggetto di causa.
7.6. Dalle considerazioni finora svolte discende, dunque e con tutta evidenza,
l'infondatezza della pretesa azionata, con conseguente rigetto della stessa.
• Spese del giudizio.
8. Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in assenza di nota specifica) ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, in base al valore della domanda (cause di valore indeterminabile – complessità bassa), facendo applicazione dei valori minimi in ragione della modesta attività svolta, dell'importo oggetto del giudizio e della sua non particolare complessità.
8.1. Infine, avuto riguardo alla domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
10 1. rigetta la domanda proposta da in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.;
2. condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 3,809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
11
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 2264/2023
Oggi 17 novembre 2025, alle ore 10:51 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, assistita dalla dott.ssa Angelica Desiree Perna e dal dott. Luca Facelli, addetti all'Ufficio per il
Processo, è presente per parte resistente l'Avv. Maria Ruberto.
Per parte ricorrente nessuno è comparso.
Il G.I. invita la parte presente a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
L'Avv. Ruberto si riporta al contenuto dei propri atti in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e a tutti i successivi atti difensivi depositati e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
in particolare il rigetto della domanda proposta da controparte, la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.-.
Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il Giudice, successivamente, riaperto il verbale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2264 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente,
TRA
(C.F. e P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via
Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'Avv. Alessio Spalma (pec:
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 in atti;
- RICORRENTE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), Via Rosa Jemma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Ruberto (pec: , dalla quale è Email_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: Reintegra nel possesso.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come
2 inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 703 cod. proc. civ. e 1168 – 1169 cod. civ., depositato in data
21 settembre 2023, la società (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, ha chiesto di essere reintegrata – ovvero, in Parte_1 linea gradata, di essere manutenuta – nel possesso della strada interpoderale sita sul terreno di proprietà della società ordinando a quest'ultima di Controparte_1 ripristinare il passaggio mediante la rimozione della catena divisoria dalla medesima collocata nonché delle balle di fieno, oltre ogni ulteriore eventuale ostacolo medio tempore posizionato, o in alternativa, mediante la consegna della chiave, ove esistente, e, in mancanza di esecuzione spontanea, accordando autorizzazione in favore della società ricorrente alla rimozione diretta della catena divisoria e delle balle di fieno, oltre ogni ulteriore eventuale ostacolo nel frattempo posizionato.
1.1. A sostegno della domanda proposta parte ricorrente ha rappresentato, in primo luogo, di svolgere la propria attività commerciale, prevalentemente nel settore di import – export di materiali edili industriali e di essere proprietaria e nel possesso di immobili siti nel
Comune di Nucetto (Cn), in via Case Regis e, segnatamente:
➢ terreno sul quale insiste un capannone industriale, censito al Catasto Terreni del
Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 679;
➢ terreno sul quale insiste un capannone industriale, censito al Catasto Terreni del
Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 618.
Ha precisato, altresì, che i menzionati capannoni erano sempre stati utilizzati come magazzini per il deposito di materiali industriali o edili, nonché come autorimessa di camion ed autoarticolati, mentre i terreni sui quali sorgono i fabbricati erano sempre stati utilizzati come area di manovra degli automezzi da lavoro e come area di deposito. ha evidenziato, inoltre, che la società è Parte_1 Controparte_1 proprietaria del terreno, sul quale è insistente un capannone industriale, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Nucetto al foglio 2, particella/mappale 426, in forza di atto di compravendita del 6 giugno 2023.
Parte ricorrente ha assunto, poi, che, sin dagli anni '80, essa stessa – e, altresì, i precedenti proprietari – al fine di accedere al proprio terreno (mappale 679), anche con automezzi di trasporto pesante, aveva attraversato il terreno identificato con il mappale n. 426, divenuto,
3 dal mese di giugno 2023, di proprietà della secondo il tracciato in Controparte_1 terra battuta presente, attesa l'inagibilità della originaria strada comunale a seguito della frana causata dall'attività erosiva del fiume Tanaro. Ha osservato, peraltro, che il terreno divenuto di proprietà della società non era mai stato recintato lungo Controparte_1 la linea di confine con i due terreni di proprietà della (mappali nn. Parte_1
618 e 679) proprio al fine di consentire tale passaggio. ha rappresentato, inoltre, di aver usufruito di tale passaggio in Parte_1 maniera continua, pacifica ed ininterrotta, sino a quando, in data 17 giugno 2023, la società aveva precluso l'accesso al terreno n. 679 mediante l'apposizione Controparte_1 di una catena divisoria di metallo lungo il confine tra i terreni n. 426, di sua proprietà, e n.
618, di proprietà di così impedendo anche l'accesso all'altro terreno Parte_1 di proprietà di quest'ultima; parte ricorrente ha altresì assunto che, mediante l'apposizione della catena divisoria, si era appropriata dei beni, posti lungo il Controparte_1 percorso, appartenenti alla medesima. Ha rilevato, poi, che, nel Parte_1 corso del mese di agosto 2023, la società aveva posizionato delle Controparte_1 balle di fieno lungo il confine tra il terreno di sua proprietà (particella n. 426) e quello di proprietà di (particella n. 679) al fine di ostacolare ulteriormente il Parte_1 transito di automezzi e di impedire l'accesso ai terreni dell'esponente. Ha rilevato, infine, che la controparte era ben consapevole dell'esistenza di una servitù di passaggio in quanto, all'epoca delle trattative per l'acquisto del terreno, erano risultate visibili le tracce del percorso veicolare utilizzato da tempo immemorabile da e, nell'atto Parte_1 notarile di acquisto, le parti avevano concordemente dichiarato che “Quanto forma oggetto di questa vendita si trasferisce a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui in oggi si trova, ben noto, conosciuto ed accettato dalla parte acquirente, con ogni diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, dipendenza, ente comune, servitù attive e passive come fino ad oggi esistenti e praticate”.
1.2. Tutto ciò premesso in punto di fatto, ritenendo che il comportamento posto in essere dalla società resistente avesse concretizzato uno spoglio del passaggio da essa stessa esercitato – sia a piedi che con veicoli (mezzi agricoli ed industriali inclusi) – per accedere alle proprie unità immobiliari sin dal momento dell'acquisto dei terreni, posto in essere con animus spoliandi, ovvero con la consapevolezza di sovvertire la precedente situazione possessoria, ha chiesto di essere immediatamente reintegrata nel Parte_1
4 pieno ed esclusivo possesso del medesimo, o, in linea subordinata, di essere manutenuta nell'esercizio del passeggio.
2. Si è costituita in giudizio la società evidenziando la Controparte_1 temerarietà dell'azione proposta attesa l'assenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria.
2.1. In particolare, parte resistente, nel contestare la ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla società istante, ha rappresentato che, nei numerosi sopralluoghi effettuati in vista dell'acquisto e al momento dello stesso, l'immobile di proprietà della Pt_1 era abbandonato e alcuno aveva mai esercitato qualsivoglia Parte_1 CP_2 passaggio attraverso il terreno successivamente acquistato dalla società
[...]
ha rilevato, altresì, che al momento del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso cautelare, non svolgeva alcuna attività, avendo cessato quelle precedentemente svolte nell'anno 2013 e limitandosi esclusivamente ad affittare beni di sua proprietà.
2.2. Difesasi nel merito, poi, parte resistente ha contestato l'intervenuto spoglio ritenendo che non fossero state poste in essere azioni violente e/o clandestine, attesa la presenza della catena divisoria già in epoca antecedente a quella dell'asserito spoglio e difettando, altresì, in capo a sé medesima il relativo animus spoliandi; ha, peraltro, evidenziato che la controparte aveva tentato di costituire la servitù di passaggio mediante la sottoscrizione di atto notarile, trovando, tuttavia, il rifiuto del dante causa della società esponente. Ha contestato, inoltre, la sussistenza del possesso che la società ricorrente aveva posto a fondamento dell'azione proposta rilevando che il terreno dalla medesima
[...] acquistato era stato detenuto in comodato d'uso da CP_1 Pt_1 Parte_1 ed era stato da quest'ultima rilasciato a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di
Cuneo in data 11 luglio 2022 nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 2479/2021. Parte resistente ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.-.
3. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione della controversia, assunte le dichiarazioni dei sommari informatori nel contraddittorio delle parti e sotto il vincolo del giuramento, all'esito della fase a cognizione sommaria, la domanda di reintegra è stata rigettata con ordinanza depositata in data 16 aprile 2024.
5 4. La società ricorrente, osservato di avere instaurato procedura di mediazione, con istanza del 13 giugno 2024 ha inteso proseguire il giudizio possessorio anche nella fase di merito, insistendo nell'accoglimento della domanda di reintegrazione.
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, la parte resistente si è costituita nella fase del merito, evidenziando che, nelle more del giudizio, in data 2 luglio 2024, all'esito di un frazionamento, parte dell'immobile oggetto di causa era stata ceduta al sig. Per_1
, e ha chiesto il rigetto della domanda proposta sulla base delle difese già svolte nel
[...] corso della fase sommaria.
6. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza di trattazione del merito, pertanto, acquisita la documentazione prodotta e considerata l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
• Merito.
7. La domanda giudiziale proposta da è infondata e non Parte_1 merita, pertanto, di trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
7.1. Ed invero, come già chiarito nell'ordinanza del 16 aprile 2024, resa all'esito della fase sommaria, non sono risultati sussistenti i presupposti valevoli all'emanazione del provvedimento interdittale di reintegrazione o manutenzione nel possesso richiesto dalla società ricorrente.
Al riguardo, occorre in primo luogo porre in evidenza come quest'ultima, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, abbia lamentato di essere stata illegittimamente spogliata del possesso – e, quindi, del suo potere di fatto sulla cosa manifestato in un'attività corrispondente al diritto preteso – della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di identificato con mappale n. 426. Controparte_1
7.2. Ebbene, deve rilevarsi, in via preliminare, che presupposto necessario per la stessa possibilità di configurare uno spoglio o una turbativa di una determinata situazione possessoria – la cui dimostrazione è certamente a carico di colui che propone una domanda diretta alla reintegrazione o manutenzione nel possesso – è costituito dalla preesistenza del potere di fatto di cui viene invocata tutela rispetto al momento in cui si sono realizzati gli atti eventualmente suscettibili di essere qualificati in termini di lesione possessoria.
6 Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori interrogati sull'argomento, è emerso come alcun passaggio, né pedonale né con mezzi meccanici o veicolari, era stato effettuato da parte di in persona del suo legale rappresentante Parte_1
, attraverso il terreno acquistato da ed indicato al Parte_1 Controparte_1 mappale n. 426 nel periodo anteriore e prossimo all'asserito sofferto spoglio.
Al riguardo, il teste informatore di parte ricorrente, , cantoniere del Testimone_1 CP_3
, ha infatti dichiarato di recarsi sui luoghi oggetto di giudizio, circa una volta al mese,
[...] per controllare il pozzetto dell'acquedotto comunale presente a cavallo tra i capannoni di e di e di non aver “mai visto passare Parte_1 Controparte_1 mezzi pesanti attraversare l'area di parcheggio antistante al primo capannone per arrivare nel capannone di proprietà di . Non ho mai visto alcuno di Parte_1
passare con i propri mezzi di lì, né tanto meno la sig.ra . Io però sono sui Pt_1 Pt_1 luoghi solo al mattino e non tutto il giorno” (cfr. verbale d'udienza dell'8 febbraio 2024); circostanze, queste ultime, che sono state confermate da tutti gli ulteriori testi informatori assunti in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese da e , Testimone_2 Testimone_3 rispettivamente cugino e zio di , legale rappresentante della società Parte_1 ricorrente, alle udienze dell'8 febbraio 2024 e del 19 marzo 2024), finanche da quelli escussi su richiesta della ricorrente medesima (cfr. dichiarazioni rese da , fratello di Testimone_4
– legale rappresentante della società ricorrente –, il quale, all'udienza del Parte_1
19 marzo 2024, ha rappresentato di recarsi sui luoghi da solo e a chiamata e che “Mia OR non era presente le volte che mi recavo lì. Non so se autonomamente mia OR si è recata sui luoghi”).
Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure mosse dalla società ricorrente avverso l'ordinanza interdittale e contenute nell'istanza formulata ex art. 703, comma 4 cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio ai fini dell'esame del merito della pretesa possessoria;
ha, infatti, rilevato la necessità che il teste informatore Parte_1 Testimone_5 fosse nuovamente sentito in quanto “all'udienza dell'8 febbraio 2024, tenutasi nel corso della fase sommaria, il medesimo intendeva dire di non aver mai visto passare alcuno lungo un altro, differente tragitto rispetto a quello per cui è causa, ossia lungo “l'area antistante al primo capannone per arrivare al capannone di proprietà della ”” (cfr. ricorso Parte_1 del 13 giugno 2024, pag. 6).
7 Ed invero, come già chiarito con l'ordinanza emessa in data 16 aprile 2024, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso della fase interdittale – sia su indicazione di parte ricorrente sia su indicazione di parte resistente – sono risultate tra loro univoche nel senso di escludere che in persona del suo legale rappresentante p.t., avesse mai Parte_1 esercitato il passaggio, pedonale e veicolare, attraverso il fondo di proprietà di
[...] identificato con mappale n. 426. CP_1
Orbene, posto che la valutazione circa l'attendibilità delle testimonianze, ovvero circa l'irrilevanza delle stesse, deve fondarsi, com'è noto, sull'esistenza di fatti certi che contrastino, senza alcun margine di dubbio, con il contenuto delle deposizioni o che risultino valevoli a renderle inefficaci ai fini della decisione, è innegabile come, nella specie, non possano dirsi emersi, a seguito dell'istruttoria espletata in fase sommaria, elementi di contraddizione intrinseci alle dichiarazioni fornite dai testi, né ulteriori risultanze che permettessero di considerare inattendibile la versione dei fatti descritta dagli informatori escussi.
Ne consegue che, alla fattispecie in esame deve senz'altro trovare applicazione il disposto dell'art. 2697 del Codice Civile, secondo cui, in base al principio dell'onere della prova, chi affermi l'esistenza di un diritto o – come nel caso specifico – del possesso, deve fornire la prova della sua esistenza, ovvero dimostrare la sussistenza di elementi indiziari da cui la stessa possa essere desunta. Pertanto, la domanda di reintegrazione proposta dalla società ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto le risultanze probatorie non permettono di ritenere sussistente il presupposto della pretesa azionata, ossia l'esercizio del possesso del passaggio attraverso l'area di proprietà di parte resistente menzionata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.3. Peraltro, la documentazione allegata al fascicolo di parte resistente, coincidente con i rilevi dello stato dei luoghi e con le fotografie estratte dal satellite di Google Maps ed aggiornate al mese di settembre 2023, dal quale è dato evincere lo stato di totale abbandono ed inutilizzo dei luoghi per cui è causa (denotante la totale incuria da parte dei proprietari ovvero dei possessori degli stessi, anche in considerazione dello stato delle erbacce ivi esistenti) contrastano in maniera palese con il possesso ed utilizzazione dei terreni fatta valere in giudizio dalla società ricorrente.
7.4. Va, inoltre, evidenziato che nessuna rilevanza possono avere, in mancanza di prova positiva del potere di fatto esercitato dalla ricorrente sulla cosa, i titoli di proprietà nonché la
8 restante documentazione esibita in giudizio dalla stessa parte ricorrente. Va, in merito, evidenziato che “nel giudizio possessorio anche se l'esame dei titoli di proprietà può essere compiuto "ad colorandam possessionem" e cioè per trarre elementi qualificativi di una già accertata relazione di fatto, la prova dell'effettivo esercizio del possesso esclusivo o del composesso della cosa non può trarsi dai medesimi titoli, ma deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 1981 n. 4948;
Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 1987 n. 4625). E, infatti, ai fini della tutela possessoria,
l'attore ha l'onere di fornire la prova dell'esercizio di fatto del possesso, indipendentemente dal titolo, non potendosi detta prova desumere dal regime, legale o convenzionale, del diritto reale corrispondente (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 1997, n. 2247). Peraltro, nel procedimento possessorio, la funzione dei documenti è di suffragare, mediante lo stato di diritto, una già delineata (e rigorosamente provata) situazione di fatto. Pertanto, se quest'ultima viene negata, non giova invocare una risultanza documentale lamentandone l'omesso esame da parte del giudice del merito, perché tale risultanza non può comunque indurre ad una soluzione diversa da quella adottata (cfr. Cassazione ci-vile, sez. II, 15 aprile
1982 n. 2275).
7.5. Né, infine, la società ricorrente può dolersi della mancata ammissione dei mezzi di prova pronunciata con riguardo alla fase a cognizione piena, giacché questi ultimi, in quanto aventi ad oggetto le stesse testimonianze già rese nell'ambito della fase a cognizione sommaria, non potevano non essere ritenuti manifestamente irrilevanti ai fini della decisione.
Al riguardo, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede si intende dare seguito, “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01)).
Pertanto, il contenuto delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi in corso di causa – che assumono la veste di testimoni essendo stati escussi sotto il vincolo del giuramento ed
9 in contraddittorio tra le parti – si risolve, di fatto, in danno di parte ricorrente (art. 2697 c.c.), non essendovi agli atti elementi di prova certi idonei a dimostrare la situazione di possesso dell'area da parte della società ricorrente, circostanza quest'ultima in ogni caso smentita dalla documentazione fotografica attestante lo stato di abbandono in cui versano i luoghi ed i terreni oggetto di causa.
7.6. Dalle considerazioni finora svolte discende, dunque e con tutta evidenza,
l'infondatezza della pretesa azionata, con conseguente rigetto della stessa.
• Spese del giudizio.
8. Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in assenza di nota specifica) ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, in base al valore della domanda (cause di valore indeterminabile – complessità bassa), facendo applicazione dei valori minimi in ragione della modesta attività svolta, dell'importo oggetto del giudizio e della sua non particolare complessità.
8.1. Infine, avuto riguardo alla domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
10 1. rigetta la domanda proposta da in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.;
2. condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 3,809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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