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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 8298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8298 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17662/2024 R.G. proposto da: CONDOMINIO CIRCONVALLAZIONE VIA CASILINA 104, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Colabucci. - Ricorrente – Contro DA SE, SA CO, LA CO. - Intimati – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4736/2024 depositata il 04/07/2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere AR DA nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha chiesto la conferma dell’estinzione del giudizio di cassazione. Udito l’avvocato Alessandra Colabucci. CONDOMINIO Civile Sent. Sez. 2 Num. 8298 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 02/04/2026 2 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Condominio Circonvallazione Casilina 104, in Roma, ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, depositato il 05/08/2024, nei confronti dei condòmini, originari attori, AN IS, LA OC e RO OC, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4736/2024 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15500/2020, ha annullato la delibera dell’assemblea del condominio del 22 settembre 2017 nella parte in cui ripartiva le spese legali di cui alla sentenza n. 3755 del 2017 della stessa Corte d’appello, nonché le spese spettanti al legale del condominio per l’attività professionale svolta in quel giudizio di appello in materia di risarcimento di danni da infiltrazioni, a carico di tutti i condòmini, anziché a carico dei soli condòmini dell’edificio in cui si erano verificate le infiltrazioni, edificio costituente un condominio parziale, al quale gli attori non partecipavano. AN IS, LA OC e RO OC non hanno svolto difese. 2. In data 16/12/2024, sul rilievo dell’inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, il consigliere delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso rinunciato, ai sensi dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c., il consigliere delegato, con decreto pubblicato il 31/01/2025, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, in applicazione degli artt. 380 bis comma 2, 391 c.p.c. 3. Con atto depositato il 03/02/2025 il condominio ricorrente ha proposto opposizione ex art. 391 comma 3 c.p.c. evidenziando di non 3 avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, e sottolineando (testualmente) che “il nuovo rito RT ex art. 380 bis c.p.c. non è applicabile nel caso de quo”, dovendosi applicare ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e non, quindi, al presente giudizio, che è stato introdotto con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato il 26/10/2017. Con istanza depositata il 05/02/2025, in subordine, il condominio ha chiesto di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per poter presentare istanza finalizzata alla decisione del ricorso, ponendo l’accento sul fatto che il termine previsto sarebbe ordinatorio e non perentorio. 4. La presidente di sezione, pertanto, ha fissato la pubblica udienza e ha mandato alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai sensi dell’art. 377 c.p.c. Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la conferma dell’estinzione del giudizio di cassazione. Parte ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza. 5. È preliminare l’esame dell’istanza (subordinata) del ricorrente di rimessione in termini per chiedere il giudizio non essendo tale adempimento avvenuto nei quaranta giorni, fissati dall’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. che decorrono dalla comunicazione alla parte ricorrente della proposta di definizione del giudizio formulata dal consigliere delegato. Detto termine di quaranta giorni, al contrario di quanto si rappresenta nell’istanza, è perentorio e non ordinatorio, come si trae inequivocabilmente dallo stesso secondo comma in esame, il quale stabilisce che, in mancanza dell’istanza di decisione, “il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.”, dichiara cioè l’estinzione del giudizio. 4 Ciò stabilito, l’istanza di rimessioni in termini deve essere respinta in difetto della condizione di cui all’art. 184 bis c.p.c.: infatti, il condominio non ha dimostrato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, ma ha optato per non chiedere la decisione, dopo che gli era stata notificata la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., facendo leva su un’interpretazione palesemente erronea del regime intertemporale riguardante le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione apportate dalla riforma RT (su questi aspetti vedi infra), la quale – è questa la tesi della difesa del condominio - sarebbe applicabile soltanto ai giudizi di legittimità che, in primo grado, sono iniziati dal 1° marzo 2023. È il caso di ricordare che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019), la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. 6. Venendo adesso all’esame dell’opposizione ex art. 391 comma 3 c.p.c., in via preliminare, rileva la Corte che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., 5 atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (vedi Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024). Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. AR DA, che ha fatto la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità. Ciò precisato, ritiene il Collegio che, all’esito dell’udienza, debba essere confermata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La premessa è che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380 bis, comma 2, c.p.c. Più specificamente, in relazione al presente giudizio, nel quale il ricorrente non ha formulato istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, è utile rammentare che le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 14986 del 04/06/2025) hanno chiarito che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parte ha la possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata. In 6 particolare, nella fattispecie all’attenzione delle sezioni unite, cui si applicava la formulazione dell'art. 380 bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto “correttivo RT”), l’estinzione era stata dichiarata perché l’istanza di decisione non era corredata della procura speciale successiva alla proposta. Analoghi concetti giuridici sono stati enunciati dalla giurisprudenza sezionale (vedi Sez. 2, Decreto n. 19450 del 15/07/2025), secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. (nel testo antecedente il menzionato decreto correttivo), se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità del ricorrente di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima. 7. Una volta sussunto il procedimento introdotto dall’opposizione del condominio ricorrente entro la disciplina dell’art. 391 comma 3 c.p.c., a giudizio del Collegio, tuttavia, il provvedimento di estinzione risulta correttamente emanato, il che preclude la possibilità di una decisione nel merito del ricorso (vedi, Cass. n. 10131/2024, in motivazione). Emerge, infatti, che la proposta del consigliere delegato è stata tempestivamente comunicata al difensore del ricorrente in data 16/12/2024, e che, in assenza di una tempestiva richiesta di decisione, decorso il termine di quaranta giorni, è stato pronunciato il decreto di estinzione, conformemente al dettato della norma processuale. 8. Del resto, sul punto il condominio nulla osserva poiché, in effetti, esso fonda la propria istanza sull’argomento che, essendo 7 stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso ex art.1137 c.c., depositato il 26/10/2017, la norma dell'art. 380 bis c.p.c. non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di un giudizio iniziato anteriormente al 28/02/2023. Questa tesi non è corretta in ragione del fatto che l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 (cosiddetto decreto RT) prevede uno specifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione: il comma sesto, come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera a), della L. n. 197/2022, dispone l’entrata in vigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche al capo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile, dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far data dal 1° gennaio 2023; lo stesso sesto comma anticipa ulteriormente l’operatività degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis 1, 380 ter, 390 e 391 bis c.p.c. ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia già stata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza. L’errore di diritto su cui è basata l’opposizione è particolarmente evidente ove si consideri che è un dato acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte che le nuove disposizioni relative al giudizio per cassazione, ivi incluso (per quanto qui interessa) il novellato art. 380 bis c.p.c., si applicano (appunto) ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Così, ad esempio, Cass. Sez. U, Ord. n. 10955 del 23/04/2024, per la quale «[i]n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 8 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione». Per completezza, rileva il Collegio che il ricorrente, nelle istanze di fissazione dell’udienza e di rimessione in termini, pone una questione, estranea al perimetro del presente giudizio, in punto di incidenza della novella al decreto RT, introdotta con il cd. correttivo RT, in mancanza di una disciplina transitoria che interessi direttamente (i giudizi di appello e, per quanto qui rileva) i giudizi di legittimità. Questione risolta dalle sezioni unite (Sent. n. 14986/2025, cit., punto 3.3.), le quali, in ossequio ai principi generali, ribadiscono l’immediata applicabilità del novellato art. 380 bis c.p.c. ai giudizi in corso lì dove, specificamente, chiariscono che «le disposizioni processuali del d.lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. 149/2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni. La particolare funzione correttiva e\o integrativa delle più recenti riforme al codice di rito, unitamente al dato letterale, fa preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto RT […] Con riferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, queste SU hanno già evidenziato la necessità di evitare interpretazioni restrittive dell’ambito applicativo dell’art. 380 bis c.p.c. 9 allo scopo di non depotenziare la funzione della norma e di non contrastarne la ratio di agevolare la definizione del notevolissimo contenzioso pendente in cassazione (cfr. Cass. SU 10955/2024). In assenza di una diversa disposizione transitoria (posto che, per quanto detto, il primo comma dell’art. 7 del decreto correttivo è norma transitoria delle sole modifiche del giudizio di primo grado), resta ferma, secondo i principi generali, l’immediata applicabilità delle nuove norme del rito di legittimità ai giudizi in corso, che va temperata mediante la doverosa saldatura tra le norme di riforma introdotte nel 2022 e nel 2024 e alla luce della funzione “correttiva” svolta dal d.lgs. 164/2024, nel senso che le previsioni di tale decreto relative a detti giudizi devono ritenersi applicabili ai medesimi procedimenti su cui era intervenuto il decreto RT, oggetto dei commi sesto e settimo dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022. Di conseguenza il nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c. (e la soppressione del requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica». 9. In ultima analisi, benché la richiesta della parte di fissazione dell'udienza ex art. 391 comma 3 c.p.c. ipso facto vanifichi il decreto di estinzione (anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta), al venir meno di ogni effetto del decreto presidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sull'estinzione del giudizio (ed eventualmente sulle spese) (Cass. n. 31318 del 24/10/2022). Va dunque enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380 bis comma 2, 391 comma 3 c.p.c., può essere proposta istanza ex 10 art. 391 comma 3 c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. Nella specie, il riscontro della regolarità della pronuncia di estinzione del giudizio, comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione e che non debbano essere esaminati i motivi di ricorso per cassazione. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale gli intimati, vittoriosi, non hanno partecipato. 10. Data l’estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, poiché l’impugnazione non è stata rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. Sez. U. n. 14986/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente AR DA MI SC
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente AR DA MI SC