Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 438/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di appello, ex artt. 337bis ss. c.c., avverso il decreto emesso in data 31.07.2024 dal Tribunale di Prato nel procedimento n. 1668/22 RG
promossa da elettivamente domiciliato in Prato, via delle Fonti n. 183, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Teresa Visconti che lo rappresenta e difende come da procura allegata in atti
- appellante -
contro elettivamente domiciliata in Prato, via Marianna Nistri, Controparte_1
n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Lorenza Razzi che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti
- appellata -
e in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio,
[...]
: “…l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, in accoglimento del presente CP_2
reclamo, respinta ogni altra e avversa domanda, per tutti i motivi sopra precisati, in applicazione del Decreto Legislativo n. 230 del 29/12/2021, e successive modifiche, A
MODIFICA della statuizione contenuta al punto 5., pagina 6, del decreto definitivo numero cronologico 31/21/2024 pronunciato dal Tribunale di Prato il 31/7/2024,
DISPONGA che l'assegno Unico ed Universale erogato dal venga ripartito al CP_3
50% tra i genitor . Con vittoria di Parte_1 Controparte_1
spese…”; per la reclamata : “…Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita CP_4
rigettare integralmente il reclamo proposto dal sig. poiché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, come meglio esposto in comparsa di costituzione in giudizio;
con tutte le conseguenze di legge, anche in punto di spese legali. In via subordinata, laddove il reclamo venga accolto, la sig.ra propone reclamo CP_1
incidentale sul punto 4) del decreto impugnato, chiedendo che il mantenimento in favore del figlio minore sia aumentato da € 250,00 ad € 500,00, ovvero quella diversa somma che risulterà di Giustizia, da corrispondersi entro il 05 di ogni mese;
con rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori. Con vittoria di spese di lite, come da nota spese che si deposita…”; per il
PM: “visto per intervento”.
– FATTO E DIRITTO –
I. Il procedimento traeva origine dal ricorso proposto dinanzi al Tribunale di
Prato da (nata a [...], il [...] – dipendente privata) Controparte_1
nei confronti di (nato a [...] -LE- il 03/04/1975 – militare Parte_1
della Guardia di Finanza) al fine di ottenere provvedimenti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio naturale minore , nato in [...] Persona_1
28.01.2021 dalla loro unione di fatto. Costituitosi in giudizio , il Tribunale Parte_1
disponeva la previsione a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
era, altresì, espletata CTU volta ad accertare le capacità
2 genitoriali delle parti. È da premettere che ambedue i genitori di Persona_1
hanno figli da precedenti unioni: in particolare per , (n. CP_4 Persona_2
2009) e (n. 2012) e per , (n. 2004) e (n. Persona_3 CP_2 Per_4 Per_5
2008).
I.
1. In esito a detto giudizio il Tribunale disponeva quanto segue: “…1. affida il figlio minor in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
2. autorizza la madre ad assumere in autonomia le decisioni urgenti in materia scolastica e sanitaria che si renderanno necessarie per il minore in caso di irreperibilità del padre. A tal fine la madre dovrà richiedere il consenso al padre in forma scritta (tramite mail o sms), e se questi non risponderà entro le successive 24 ore, la stessa è autorizzata ad assumere in autonomia tali decisioni, informando, per iscritto, il padre della decisione presa.
3. salvo diversi accordi di volta in volta tra genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 16.00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre entro le ore 8.30, nonché, nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, il martedì ed il giovedì con pernotto dall'uscita della scuola o comunque dalle 16.00 sino alla mattina del giorno successivo, quando lo riporterà a scuola o a casa della madre entro le ore 8.30 e nella settimana nella quale il minore starà con il padre nel weekend, il mercoledì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 16.00 sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa dalla madre entro le ore 8.30. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre che si alterneranno di anno in anno le settimane di spettanza (per il 2024 il minore starà con la madre nella settimana dal 23 al 31 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 7 gennaio), durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo
(per il 2025 starà con il padre a Pasqua e con la madre il giorno di Persona_1
Pasquetta). Durante le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con il minore
3 due settimane anche non consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di impossibilità per il padre di tenere il figlio secondo il predetto calendario, egli avrà l'onere di avvisare tempestivamente la madre in forma scritta, almeno 48 ore prima, con possibilità di recuperare i giorni di visita non goduti previi accordi tra le parti. Ogni genitore potrà effettuare una videochiamata al figlio nei giorni in cui il minore è con l'altro genitore nella fascia oraria 19-20, il tutto, salvo migliori e diversi accordi presi di volta in volta dai genitori.
4. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che l'assegno unico erogato dal venga percepito interamente d;
6. pone CP_3 Controparte_1
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative
(ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e
4 festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria
(concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. autorizza la ricorrente a gestire in autonomia il libretto intestato al minore sul quale vengono versate le somme ai sensi della L. 104/1992 con obbligo annuale di rendicontazione al padre;
8. compensa integralmente le spese del giudizio;
9. pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese di ctu. 10. Dà atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace…”. Osservava il Tribunale, in riferimento all'affidamento e al collocamento del minore quanto segue: “…Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto delle richieste avanzate in fase conclusiva dalle parti nonché da quanto accertato dalla ctu non appaiono sussistenti pregiudizi per il minore nel disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali sono risultati entrambi avere adeguate capacità genitoriali. È meritevole d'accoglimento la richiesta di parte ricorrente, peraltro suggerita anche dalla ctu, di autorizzare la stessa ad assumere le decisioni urgenti in materia sanitaria e scolastica per il minore, nel caso in cui la controparte sia impossibilitata per motivi lavorativi a prestare il consenso. Ciò si rende necessario, tenuto conto dei problemi di salute del bambino:
, infatti, ha una diagnosi di emipertrofia emosoma sinistro in sindrome Persona_1
di Beckwith Weidmann, una rara malattia genetica per la quale è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità e che comporta anche problemi di natura motoria;
richiede, infatti, un monitoraggio costante presso l'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze presso il quale è in cura e osservazione. Tale patologia
5 prevede la possibilità di sviluppare tumori all'apparato digerente superiore alla norma: per tale motivo il bambino è soggetto a screening frequentissimi a cui sarà sottoposto fino ai 7 anni di vita, per scongiurare la presenza di un cancro in queste parti del corpo o per poterla prevenire in tempo.” (cfr. CTU in atti) e degli impegni lavorativi del padre che spesso lo portano ad affrontare situazioni di urgenza e non essere, quindi, prontamente reperibile. La ricorrente dovrà richiedere il consenso al padre in forma scritta (tramite mail o sms), e se questi non risponderà entro le successive 24 ore, la stessa è autorizzata ad assumere in autonomia tali decisioni, informando, per iscritto, il padre della decisione presa. Il collocamento del minore dovrà essere mantenuto in via prevalente presso la madre, tenuto conto dello stato attualmente in essere, dell'età del minore, delle richieste delle parti e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori. Per quanto attiene al diritto di visita da parte del genitore collocatario, questo Tribunale ritiene di aderire al suggerimento predisposto dal ctu e ciò, non per assecondare l'interesse organizzativo della madre, bensì per tutelare il superiore interesse del minore, il quale, crescendo, necessita di una stabilità circa le frequentazioni dei rispettivi genitori, potendo avere in futuro i propri impegni scolastici ed extrascolastici. Inoltre, una disciplina regolamentata con calendario fisso porterebbe a ridurre la conflittualità delle parti sul punto, incidendo, quindi, positivamente sullo sviluppo e sulla crescita serena ed equilibrata di Per_1
(cfr. CTU in atti)…”. Osservava, ancora, in riferimento al suo mantenimento,
[...]
quanto segue: “…Ebbene, nel caso in esame il Tribunale ritiene che debba essere confermato il contributo al mantenimento fissato in via provvisoria, in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, autorizzando la ricorrente a percepire interamente l'assegno unico universale erogato dal pe . Sebbene, CP_3 Persona_1
infatti, la ricorrente abbia visto incrementare il proprio reddito rispetto all'introduzione del presente giudizio, dalla disamina della documentazione in atti si ritiene che tale misura di mantenimento sia congrua, tenuto conto delle risorse economiche delle parti e dei tempi di frequentazione del minore da parte di ognuno dei genitori. I ha uno stipendio mensile di euro 2.000,00 per 13 mensilità Parte_1
6 (CUD 2024 per redditi 2023: reddito lordo di euro 40.000,00 circa), un mutuo sull'abitazione che abita di euro 655,00 circa mensili, ha a carico altri due figli per i quali riceve dal un contributo di euro 50,00 mensili ciascuno. Ha una CP_3
autovettura e una moto e un finanziamento con rata mensile di euro 270,00 circa. La ricorrente ha uno stipendio di euro 13.000,00 lordi circa annui, ha un canone di locazione di euro 450,00 mensili, ha altri due figli minori, ha una autovettura e un debito mensile di euro 120,00 per assicurazione auto. Non si condividono, sul punto, le deduzioni di parte resistente, il quale ha esaminato nel dettaglio le entrate di controparte al fine di affermare che le stesse si equivalgono tra le parti. Questo
Tribunale, infatti, ritiene che non sia possibile verificare le capacità economiche delle parti sottolineando i contributi statali che le stesse percepiscono. Tali contributi, infatti, vengono prevalentemente percepiti di fronte a situazioni economiche non floride, dietro presentazione di attestato ISEE. Peraltro, si osserva che, in considerazione del fatto che l'assegno unico per ammonta ad Persona_1
euro 204,00 mensili per ciascun genitore (cfr. memoria parte resistente del
25.10.2023), accogliendo la richiesta del il medesimo verserebbe alla Parte_1
madre un importo addirittura inferiore rispetto a quello percepito dallo Stato, senza, pertanto, alcuna uscita economica da parte del medesimo per il mantenimento del minore. Deve essere, altresì, accolta la richiesta di parte ricorrente di percezione integrale dell'assegno unico da parte del per tutte le considerazioni che CP_3
precedono. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori secondo l'analitica articolazione di cui al dispositivo. Condivisibile la richiesta di parte resistente circa la gestione da parte della madre del libretto intestato al minore sul quale vengono versati i contributi ai sensi della L. 104/1992 con obbligo di rendicontazione annuale al padre. Tale statuizione si rende opportuna al fine di tutelare il minore. Si ritiene, infine, superfluo disporre monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle statuizioni rese dal Tribunale, alla luce degli strumenti giuridici a disposizione delle stesse in caso di inadempienze…”.
7 I.
2. Appellava il provvedimento deducendo quale Parte_1
sostanziale unico motivo di gravame la violazione della normativa dettata dal
Decreto Legislativo n. 230 del 29/12/2021 e successive modifiche, in materia di
Assegno Unico ed Universale. Lamentava che ai sensi del Dlgs 230/2021 (art. 6/4),
infatti, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno Unico e Universale,
in mancanza di accordo fra le parti, è ripartito in pari misura tra i genitori, mentre soltanto in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta esclusivamente al genitore affidatario;
che, pertanto, nel caso in esame il Tribunale, a fronte del riconoscimento dell'affido condiviso, avrebbe dovuto rigettare la domanda avanzata dalla madre e, conseguentemente, in mancanza di accordo fra le parti, disporre l'erogazione dell'assegno al 50% tra i genitori così come previsto dalla legge;
ancora, che all'attualità, con l'assegno unico il requisito della convivenza, così come tutti i benefici di legge sono stati completamente eliminati, non prevedendosi, infatti, alcuna detrazione a favore del genitore che non ne usufruisce in quando l'assegno unico, trovando il proprio fondamento nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'affidamento del minore, prescinde dal lavoro;
che pertanto anche per questa ulteriore ragione appariva equo che, venendo meno il beneficio fiscale, il vantaggio del genitore non collocatario che, comunque, contribuisce al mantenimento del figlio, venga riconosciuto con la ripartizione dell'assegno e che dunque per questo motivo l'assegno unico non può ritenersi ricompreso nell'assegno di mantenimento.
Aggiungeva, in riferimento alle condizioni economiche, che l'importo dell'assegno unico attualmente erogato a ciascun genitore è – pacificamene – pari ad € 170 al mese (per totali € 340), di talché l'importo dell'assegno di € 204 cadauno indicato nel decreto impugnato risalente al 25/10/2023 è stato, infatti, successivamente ridotto dall' A fronte di ciò, osservava che egli percepisce una retribuzione CP_3 Parte_1
mensile di circa € 2.000,00=; che le spese fisse, (come anche riportate dallo stesso giudice nel decreto), ammontano ad un totale di € 927,00=, cioè € 655,00= per la rata del mutuo ed € 277,00= per la rata del finanziamento, oltre all'importo dell'assegno per il mantenimento del minore di € 250,00 stabilito dal Tribunale di Prato e sul
8 quale nulla osservava. Dal suddetto riscontro contabile – proseguiva l'appellante –
risulta, dunque, che egli può contare su una capacità reddituale effettiva mensile di €
823,00 (€ 2000 - 927 - 250), con la quale doveva provvedere al mantenimento proprio e di altri due figli (di 15 e 19 anni) con lui conviventi e a suo completo carico risultando la madre priva di redditi. Tale situazione finiva per comportare uno sbilanciamento reddituale dei genitori dal momento che la poteva invece CP_1
contare su un reddito mensile pari a € 250,00= per assegno mantenimento versato dal padre, oltre € 340,00= per assegno unico percepito per intero e ulteriori € 300,00=
erogati ogni mese dall' a titolo di indennità di frequenza (somma quest'ultima CP_3
gestita in via esclusiva dalla madre, come da accordo fra i genitori e confermato nel decreto) ed oltre il 50% delle spese straordinarie rimborsate dal padre. Concludeva
pertanto come in epigrafe.
I.
3. Si costituiva la reclamata la quale contestava la ricostruzione della controparte sia in punto di diritto (violazione della normativa in materia assegno
Unico) e di fatto (situazione economica dei genitori). Evidenziava, sotto questo ultimo aspetto, che il padre, per quanto di conoscenza, usufruiva della tredicesima e quattordicesima mensilità, di premi, di pagamento retribuzione straordinaria e indennità per missioni e di altri emolumenti;
non aveva rimborsato le spese straordinarie di baby sitter e teneva con sé il figlio per tempi inferiori a quanto prescritto dal Tribunale. Concludeva come in epigrafe, anche proponendo appello incidentale condizionato.
I.
4. Acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica, l'udienza fissata era sostituita dal deposito di note scritte che le Parti depositavano ritualmente. La Corte tratteneva la causa in decisione.
II. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
II.
1. Preliminarmente, in linea generale e con mero riferimento alla natura del procedimento, va rilevato da un lato che – ratione temporis – non si applica alla presente causa la riforma c.d. “Cartabia” (essendo stato introdotto il primo grado nell'anno 2022) e dall'altro lato che la precedente novella introdotta dal D.L.vo n.
9 154/2013 ha reso la disciplina della filiazione tendenzialmente indifferente alla celebrazione del matrimonio tra i genitori. Come affermato dalla Suprema Corte, la nuova normativa, oltre ad introdurre una sostanziale parificazione dei minori sotto il profilo sostanziale, comporta nuovi e significativi risvolti sul piano processuale, in quanto conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 337-bis ss.
c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex art. 330, 333 e 336 c.c., e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori. Prosegue la Corte nel senso che il provvedimento emesso in esito al procedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio, anche se nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà,
in quanto risolve una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile – rebus sic stantibus – a quella del giudicato. Detti provvedimenti, pertanto, vanno soggetti ai termini di impugnazione stabiliti per l'appello e sono ricorribili per cassazione (cfr. Cassazione
civile, Sez. 6-1, ord. 16.09.2015 n. 18194; id., Sezione I, 21.11.2013 n. 26122).
Dovendosi equiparare anche processualmente la disciplina delle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio a quella dei procedimenti di separazione personale e divorzio, nei quali vengono dettati analoghi provvedimenti per i figli nati nel matrimonio, la presente decisione deve assumere, anche formalmente, la veste di sentenza.
II.
2. Quanto al merito, vale primariamente affrontare la questione – centrale –
della prospettata violazione di legge relativamente all'attribuzione dell'Assegno
Unico alla sola seppure in ipotesi di affidamento condiviso con il padre di CP_1
. Ebbene, del tutto recentemente, la Suprema Corte con specifico Persona_1
arresto giurisprudenziale sul tema che ci occupa, ha osservato quanto segue: “…L'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dal ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_3
successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore
10 affidatario”. Ai sensi dell'art. 2 co.1, del medesimo d.lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi…”. Secondo il ricorrente, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al
50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario;
l'attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge. Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare del n. 23/22, la quale CP_3
specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Il ricorrente lamenta che l'attribuzione dell'assegno universale al genitore, seppur non affidatario esclusivo, ma presso il quale è collocato il figlio minore, non sia conforme al predetto dettato legislativo. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex-coniugi,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta al Tale norma CP_3
non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un
11 affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita – è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dal Ne consegue che la CP_3
suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale…” (così, ampiamente in motivazione, Cassazione civile, Sezione I,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento recentemente offerto dalla Corte di legittimità, sopra riportato per ampi stralci trattandosi di valutazione recente e specifica sulla questione, proprio in considerazione della natura e della funzione sociale di tale sussidio. Su tale discrezionalità affidata all'organo giurisdizionale, per la verità, non pare opportuno ulteriormente argomentare.
II.
3. In ogni caso, anche per il caso di valutazione legittima del Tribunale,
contestava che vi fossero i presupposti per la concessione dell'assegno alla Parte_1
sola madre. Ritiene questa Corte che al di là della circostanza che la presenza di precedenti figli accomuna ambedue i genitori di . Trattasi di ragazzi Persona_1
ormi in piena adolescenza e addirittura in un caso, il primo figlio di , Parte_1
12 addirittura ormai di maggiore età, con esigenze di vita quotidiana – è fatto notorio –
sempre crescenti. Tuttavia, nello specifico, vale evidenziare da un lato che i redditi delle Parti comunque non sono, anche solo teoricamente, assimilabili quantitativamente – come già sopra riportato nell'analitica valutazione del Tribunale
che in questa sede non pare subire significative modifiche – e dall'altro lato che,
comunque, la madre è certamente oltre che genitore principale collocatario, altresì
l'unico a dover sopperire a legittime, ma improvvise, esigenze del padre che per la particolare tipologia di professione non può ritenersi reperibile in modo continuativo, tanto che il tribunale affidava alla stessa madre, nel caso di scelte necessariamente repentine, l'ultima decisione per l'ipotesi di irreperibilità nelle 24
ore dell'altro genitore. In tale situazione, non pare dunque che la valutazione del
Tribunale possa ritenersi erronea. La decisione riveste carattere assorbente con riferimento all'appello incidentale condizionato proposto dalla appellata.
III. Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto della recente lettura giurisprudenziale della norma in contestazione offerta dalla Corte di
Cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione totale di esse fra le Parti in causa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
il decreto emesso in data 31.07.2024 dal Tribunale di Prato, così provvede:
1) respinge l'appello principale, così assorbito l'appello incidentale condizionato,
come in parte motiva;
2) compensa integralmente tra le Parti le spese del grado, come in parte motiva;
3) dà atto che, nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti CP_2
per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
13 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30.04.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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