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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/02/2025 al n. 402/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PREVIDI Parte_1 C.F._1
ALDA, elettivamente domiciliata in VIA V. DA FELTRE 6 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. PREVIDI ALDA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. FERRARO CP_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MONTANARA E CURTATONE 99
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARO MARIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione il 22/05/2025, sulle conclusioni delle parti che hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 - per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, inizialmente introdotto come giudiziale, le parti hanno infine rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe e premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2007 a MOKNINE (TUNISIA). (con atto non trascritto) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, di annotare la presente sentenza;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/02/2025 al n. 402/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. PREVIDI Parte_1 C.F._1
ALDA, elettivamente domiciliata in VIA V. DA FELTRE 6 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. PREVIDI ALDA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. FERRARO CP_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MONTANARA E CURTATONE 99
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARO MARIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione il 22/05/2025, sulle conclusioni delle parti che hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “ Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 - per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, inizialmente introdotto come giudiziale, le parti hanno infine rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe e premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2007 a MOKNINE (TUNISIA). (con atto non trascritto) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, di annotare la presente sentenza;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6