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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1422/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso per modifica delle condizioni di separazione”, riservato per la decisione all'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(CF: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Formia (LT), via Carlo Filosa n. 81, presso lo studio dell'avv. Michele
Tommasino, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.6.2025, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio con rito civile il 10.7.2005 in Itri (LT); che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Cassino, con decreto di omologazione n. 16198/2020 del 15.7.2020, aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti – hanno chiesto, a modifica del decreto n. 16198/2020 del
15.7.2020 del Tribunale di Cassino, di stabilire che il sig. versi alla sig.ra , entro il Pt_1 Pt_2 giorno 5 di ogni mese, euro 100,00 mensili senza rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno di manteniemento, con decorrenza dal deposito del ricorso. All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi al ricorso congiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi a legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, a modifica del decreto n. 16198/2020 del 15.7.2020 del Tribunale di Cassino, pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari a euro 100,00, senza rivalutazione
Istat, con decorrenza dal deposito della domanda;
2) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 29.10.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi